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Gestione parti comuni in condominio e inerzia

In caso di inerzia degli altri condomini nella gestione delle parti comuni, il singolo condomino può essere autorizzato dal Tribunale ad eseguire direttamente gli interventi necessari, anticipandone le spese e potendo poi agire in regresso.

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Pubblicato il 23 aprile 2025 in Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

N. 11763/2024

V.G. TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE QUARTACIVILE

Il Tribunale composto dai Magistrati:

dott.

NOME COGNOME Presidente -dott.

NOME COGNOME relatore -dott.

NOME COGNOME all’esito della camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 ha pronunciato il presente

DECRETO N._R.G._00011763_2024 DEL_16_04_2025 PUBBLICATA_IL_16_04_2025

nel procedimento ai sensi dell’art. 1105, comma quarto, del codice civile di cui in epigrafe promosso da codice fiscale:

, con l’avv. NOME COGNOME e l’avv. NOME COGNOME

-ricorrente-

contro codice fiscale:

codice fiscale:

codice fiscale:

codice fiscale:

codice fiscale:

codice fiscale:

codice fiscale:

-resistenti non costituiti- La ricorrente ha premesso:

-di essere proprietaria di un appartamento con annesso box ad uso autorimessa sito a Senago (MI), INDIRIZZO in catasto fabbricati identificato al foglio 36, particella 85, subalterno 2 – l’appartamento – e particella 315, subalterno 101, il box;

-che tale immobile fa parte di un piccolo edificio condominiale di quattro/cinque appartamenti, di cui uno appunto di proprietà dell’istante, uno in comproprietà tra i signori un altro in comproprietà tra i signori , un C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. N. 11763/2024 V.G. -che le parti comuni dell’edificio sono in stato di abbandono da anni, con problemi di sicurezza, sporcizia e ammaloramento generale dello stabile;

-che tutti gli amministratori scelti tra congiunti dei condomini si sono disinteressati completamente della gestione del bene;

-che, a seguito di identico procedimento giudiziario avviato dalla ricorrente e iscritto al n. 12144/2023 V.G., in data 11/03/2024 è stato nominato un amministratore esterno (tale RAGIONE_SOCIALE COGNOME);

-che il nuovo amministratore ha quindi redatto un bilancio preventivo delle spese da effettuare ed ha convocato i condomini per l’assemblea del 18/06/2024 in seconda convocazione, nel corso della quale però tutti i presenti (ad eccezione del delegato della ricorrente) hanno dichiarato di non approvare il bilancio preventivo e di non autorizzare l’amministratore a stipulare la polizza per l’assicurazione condominiale;

-che alla luce di tanto l’amministratore ha rassegnato immediatamente le proprie dimissioni e la maggioranza dei condomini presenti ha nominato quale nuovo amministratore la sig.ra , che tuttavia è rimasta completamente inerte omettendo persino di variare il codice fiscale.

In considerazione di quanto sopra l’istante ha concluso affinché il Tribunale, visto l’art. 1105, comma quarto, del codice civile e previa convocazione delle parti interessate, voglia assumere “tutte le decisioni che conseguono da quanto esposto e documentato, nominando anche un amministratore ad acta e conferendogli i poteri indispensabili per l’esecuzione delle opere sopra descritte, previa ripartizione delle spese relative e potere di richiedere il pagamento – pro quota – a carico dei singoli condomini, anche a seconda delle responsabilità dei condomini che verranno accertate”. Nessuno dei resistenti si è costituito nonostante la rituale notifica del ricorso a tutti i condomini dell’edificio.

Tanto premesso, in via preliminare si osserva che correttamente è stato attivato il procedimento di cui all’art. 1105, comma quarto, del codice civile, stante il rinvio operato alle norme sulla comunione dal successivo art. 1139.

Nel merito, l’inerzia nella gestione della cosa comune risulta palese dalla documentazione fotografica prodotta, che evidenzia la presenza nelle parti comuni di rifiuti, vegetazione spontanea e persino di un’autovettura abbandonata.

Inoltre, ogni tentativo dell’istante di indurre gli altri condomini a occuparsi della gestione del fabbricato è rimasto senza esito, come da ultimo emerge dal verbale dell’assemblea in data 18/06/2024 indetta dall’amministratore (nominato oltretutto solo a seguito di altro identico procedimento giudiziario), nel corso della quale gli stessi si sono rifiutati di assumere qualsiasi deliberazione.

E’ però del pari evidente che il problema di questo piccolo condominio non è costituito dalla presenza o meno di un amministratore,

dato che nel corso degli anni ne sono stati nominati diversi, sia interni che esterni alla compagine N. 11763/2024 V.G.

La soluzione per uscire da questa situazione di stallo non è dunque rappresentata dalla nomina – questa volta da parte del Tribunale – dell’ennesimo amministratore, dato che anche un amministratore giudiziario, al pari degli altri, resterebbe impossibilitato ad assumere qualsiasi iniziativa a causa della volontà della maggioranza dei condomini di non autorizzare spese sulle parti comuni.

Ritiene invece il Tribunale che, nell’ambito degli ampi poteri discrezionali previsti dalla disposizione di cui all’art. 1105, comma quarto, del codice civile (che d’altra parte non impone la nomina di un amministratore, prevendendo che l’autorità giudiziaria possa provvedere anche alla nomina di un amministratore), per dare effettiva risposta alle esigenze rappresentate dalla ricorrente si deve senz’altro autorizzare quest’ultima a procedere direttamente agli interventi urgenti sulle parti comuni esemplificativamente indicati in dispositivo, come anche alla stipulazione della polizza assicurativa del fabbricato, alla variazione del codice fiscale ecc. Naturalmente il tutto tramite imprese e professionisti di propria fiducia e anticipandone i costi, che in difetto di spontaneo rimborso da parte degli altri condomini potranno essere recuperati pro quota tramite i previsti strumenti giudiziari a tutela del credito.

Nulla va infine statuito sulle spese processuali, trattandosi procedimento di volontaria giurisdizione non contenziosa.

Il Tribunale di Milano, visto l’art. 1105, comma quarto, del codice civile e definitivamente pronunciando così provvede:

1)autorizza la ricorrente a provvedere in proprio, anche avvalendosi di imprese e professionisti di propria fiducia e anticipandone le spese, a tutti gli interventi di cui necessitano le parti comuni dell’edificio di INDIRIZZO Senago come indicato in ricorso e così, esemplificativamente, alle attività di pulizia, di manutenzione e riparazione del cancello di ingresso e della relativa serratura, di pitturazione della cancellata esterna e di tinteggiatura dei muri, di rimozione di autovetture abbandonate e più in generale di rifiuti e oggetti lasciati nei viali comuni, di installazione del corrimano sulle scale di ingresso, di ultimazione o riparazione della tettoia, di messa a terra dell’impianto elettrico; 2)autorizza altresì la ricorrente alla stipulazione di una polizza assicurativa del fabbricato e alla variazione del codice fiscale;

3)nulla per le spese.

Si comunichi.

Milano, 15 aprile 2025 LA PRESIDENTE dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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