REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA XVII SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico dott. ha emesso la seguente
SENTENZA n. 10587/2022 pubblicata il 01/07/2022
nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 35489 dell’anno 2016 vertente
tra
XXX (c.f.) e YYY (c.f.),
attori
e
Banca ZZZ S.p.A. (c.f.), in persona del legale rappresentante pro tempore, in nome e per conto di KKK S.p.A. (c.f.)
convenuta
oggetto: mutuo bancario
conclusioni
parte attrice:
“Voglia L’Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
“1. accertare e dichiarare l’invalidità e/o la nullità parziale e/o annullabilità del contratto di mutuo de quo, in quanto affetto da usura;
2. accertare e dichiarare che nel corso del rapporto di finanziamento vi è stata da parte del convenuto istituto bancario sia l’applicazione della capitalizzazione composta, sia l’addebito di costi, remunerazioni e competenze non concordate e, in ogni caso, non dovute in quanto superiori a quelli nominali, oltre ad interessi oltre soglia secondo i parametri del Ministero del Tesoro ex L.n. 108/96;
3. per l’effetto di quanto innanzi, determinare l’esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU contabile e sulla base dell’intera documentazione relativa al contratto di mutuo;
4. condannare, altresì, la convenuta banca alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse, dal sorgere del rapporto sino ad oggi, oltre agli interessi legali creditori in favore dell’attore;
5. condannarla, infine, alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”
parte convenuta:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza: – in via preliminare: rilevato che la presente causa è identica ad altra già pendente dinnanzi a Codesto Tribunale, (Sez. 9, Got. Dott., R.g. n. 40403/14 – disporre la riunione delle due cause ovvero, ove ritenuto stante il diverso stato nel quale si trovano, in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. all’udienza del 13.10.16), disporre la sospensione necessaria del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato del predetto giudizio R.g. n. 40403/14.
– nel merito rigettare tutte le domande proposte dai Signori XXX e YYY con atto di citazione notificato in data 06 maggio 2016 in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa;
– ancora nel merito: accertare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dei Signori XXX e YYY per lite temeraria e, per l’effetto, condannarli al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
I sigg.ri XXX e YYY hanno citato in giudizio davanti a questo Tribunale la Banca ZZZ S.p.A. (di seguito ZZZ) per impugnare il contratto di mutuo ipotecario da loro stipulato con la banca convenuta in data 10 giugno 2002.
I mutuatari hanno denunciato la natura usuraria degli interessi pattuiti nonché l’illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Gli attori hanno quindi chiesto di dichiarare la nullità parziale del contratto e di rideterminare l’esatto dare-avere tra le parti con condanna della banca convenuta a restituire tutte le somme eventualmente corrisposte in eccesso.
Si è costituita in giudizio ZZZ in nome e per conto della KKK S.p.A., la quale in via pregiudiziale ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di altra causa pendente davanti ad altro giudice di questo stesso Tribunale avente ad oggetto un’opposizione a precetto promossa dai sigg.ri XXX e YYY unitamente a *** nei confronti della stessa ZZZ in relazione al medesimo contratto di mutuo qui impugnato. Nel merito la convenuta ha contestato la fondatezza delle domande avversarie di cui ha chiesto il rigetto con condanna degli attori al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
In corso di causa ZZZ ha depositato copia della sentenza n. 7432/2018 pubblicata in data 11 aprile 2018, con la quale il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a precetto sopra menzionata. Successivamente è stato acquisito anche il certificato del passaggio in giudicato della predetta sentenza.
La causa è stata istruita attraverso l’acquisizione di documenti senza ammissione degli ulteriori mezzi di prova richiesti dagli attori e all’udienza del 23/12/2021 (tenutasi con le modalità della trattazione scritta previste dagli artt. 221 D.L. 34/20, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77 e 83 D.L. 18/2020, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27) è stata trattenuta in decisione previa concessione del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per le repliche.
Le domande proposte dai sigg.ri XXX e YYY sono inammissibili per giudicato sopravvenuto rilevabile anche d’ufficio (Cass. ordinanza n. 16847 del 26/06/2018).
Per quanto documentato dalla banca convenuta il Tribunale di Roma, XVII sezione civile in persona del giudice onorario dott. con sentenza n. 7432/2018 pubblicata in data 11 aprile 2018 ha respinto l’opposizione promossa ai sensi dell’art. 615 primo comma c.p.c. dai medesimi sigg.ri XXX e YYY unitamente a *** avverso un atto di precetto notificato loro da ZZZ. Per quanto si evince dagli atti introduttivi del procedimento relativo all’opposizione ex art. 615 c.p.c. e dalla sentenza acquisita in copia l’atto di precetto opposto era fondato sul medesimo contratto qui impugnato ovvero il mutuo fondiario stipulato con rogito notarile del 10 giugno 2002 tra XXX e YYY e la ZZZ. La pronuncia che ha respinto l’opposizione a precetto non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria di questo Tribunale.
Il giudicato sostanziale copre non soltanto l’esistenza del credito azionato con l’atto di precetto e del titolo esecutivo stragiudiziale su cui il credito si fonda, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al precetto e non dedotti con l’opposizione.
In relazione al principio per cui l’autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte le altre – proponibili sia in via di azione che di eccezione – le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito), qualora si sia formato il giudicato sull’esistenza di un diritto di credito inerente ad un rapporto contrattuale, deve ritenersi preclusa una seconda pronuncia che in relazione ad un’azione di impugnazione del contratto promossa dai due mutuatari vada ad incidere sull’entità del credito già accertato riducendo di fatto la quantificazione.
E’, pertanto, precluso ai sigg.ri XXX e YYY, odierni attori, far valere qualunque doglianza relativa al medesimo rapporto di mutuo che la banca qui convenuta ha già posto a fondamento della pretesa creditoria ormai cristallizzata con la sentenza passata in giudicato che ha respinto l’opposizione al precetto intimato dalla banca creditrice.
Ed invero l’accertamento svolto in quella sede circa la piena validità del contratto di mutuo stipulato tra i sigg.ri XXX e YYY ed ZZZ in data 10 giugno 2002 spiega effetto in ogni altro giudizio tra le stesse parti.
In particolare deve ritenersi precluso l’esame delle domande relative alla asserita pattuizione ed applicazione di interessi usurari ed anatocistici, trattandosi, peraltro, di accertamenti già svolti dal Tribunale di Roma che ne ha escluso la sussistenza.
In ogni caso deve ritenersi preclusa ogni altra censura in ordine alla presunta invalidità del contratto di mutuo che gli odierni attori avrebbe potuto far valere in sede di opposizione a precetto.
In conclusione va dichiarata l’inammissibilità di tutte le domande proposte dagli attori in forza del principio del ne bis in idem.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Non ricorrono i presupposti (elemento soggettivo e prova del danno) per l’accoglimento della domanda della convenuta di condanna degli attori al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da XXX e YYY nei confronti della Banca ZZZ S.p.A. in nome e per conto di KKK S.p.A., ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
– dichiara inammissibili tutte le domande proposte dagli attori;
– condanna XXX e YYY, in solido tra loro, a rifondere alla parte convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.254,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Roma, lì 1 luglio 2022
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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