fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Giudizio di divisione, prova relativa alla comproprietà

Nell’ambito di un giudizio di divisione, le parti debbano fornire la prova relativa alla suddetta comproprietà o contitolarità di diritto reale.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina

I Sezione CIVILE

Il Giudice, dott., ha pronunziato la seguente

SENTENZA n. 1100/2021 pubblicata il 28/05/2021

nella causa iscritta al n. /2009 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con provvedimento del 15.12.2020 reso all’esito dell’udienza del 22.10.2020, tenuta con le modalità previste dall’art. 221, comma IV, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con la concessione del termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica, vertente

TRA

XXX, C.F., dai quali è

rappresentata e difesa in virtù di procura in atti

– ATTRICE E

YYY, C.F. e ZZZ, C.F., eredi di ***, elett.te dom.ti alla, dalla quale sono

rappresentati e difesi in virtù di procura in atti

– CONVENUTI

Oggetto: Divisione ereditaria.

Conclusioni: : le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l’udienza cartolare del 22.10.2020, tenuta con le modalità previste dall’art. 221, comma IV, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato,  XXX evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina, la sorella, ***, chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria, venutasi a costituire per effetto della successione di ***, avente ad oggetto i seguenti immobili:

A)   fabbricato sito in Comune di, via di vani 6,5 classe 3 categoria A/3 riportato al Catasto fabbricati al foglio particella– rend. Cat. € 281,99;

B)   terreno agricolo sito in Comune di esteso per are 3.90 in Catasto terreni al foglio particella– red. d. 4,53 – red. a. 3,42;

C)   terreno agricolo sito in Comune di esteso are 13.09 in Catasto terreni al foglio particella– red. d. 27,04 – red.a. 11,83;

D)   terreno agricolo sito in Comune di esteso are 12.70 in Catasto terreni foglio particella– red. d. 10,17 – red.a. 9,84;

E)    terreno agricolo sito in Comune di esteso are 2.22 in Catasto terreni foglio particella– red. d. 1,78 – red. a. 1,72;

F)    terreno agricolo sito in Comune di esteso are 16.53 in Catasto terreni foglio particella– red. d. 21,77 – red. a. 15,37;

G)   terreno agricolo sito in Comune di esteso are 2.90 in Catasto terreni foglio particella– red. d. 1,35 – red. a. 0,15;

H)   terreno agricolo sito in Comune di esteso Ha 1 are 72.65 in Catasto terreni foglio particella– red. d. 215,78 – red. a. 160,50;

I)     terreno agricolo sito in Comune di esteso are 37.10 in Catasto terreni foglio particella– red. d. 54,03 – red. a. 36,41;

J)     terreno agricolo sito in Comune di esteso are 0,60 in Catasto terreni foglio particella– red. d. 0,87 – red. a. 0,79.

Chiedeva tenersi conto, nella formazione dei lotti e nella determinazione dei conguagli, delle spese di assistenza al de cuius, nonché dei tributi e delle spese dalla stessa sostenute per i beni caduti in successione, ivi comprese quelle relative alla denuncia di successione.

Si costituiva ***, non opponendosi alla divisione.

Nel corso del giudizio decedeva la convenuta.

Il processo, dichiarato interrotto, veniva ritualmente riassunto e si costituivano YYY e ZZZ, quali eredi di ***, riportandosi alle difese già spiegate dalla stessa.

Assunta in decisione, la causa veniva rimessa sul ruolo, con ordinanza dell’8.4.2019, con invito, rivolto alla parte convenuta, di depositare il proprio fascicolo, ritirato e non consegnato, successivamente, in cancelleria.

In via del tutto preliminare, si osserva come il Tribunale abbia correttamente ritenuto di non poter applicare, nel caso di specie, il principio secondo il quale il mancato deposito del fascicolo di primo grado nel termine di cui all’art. 169, comma 2, c.p.c., comporta che la decisione debba essere assunta dal giudice prescindendo dai documenti contenuti nel fascicolo (Cass. civ., Sez. III, 15/03/2006, n. 5681).

Nell’ambito del giudizio divisorio, infatti, l’inadempienza di una delle parti si riverbera, inevitabilmente, anche sull’esame della domanda di controparte, risultando indispensabile l’individuazione dei condividenti e la prova della loro qualità di eredi (che può essere stata acquisita anche per accettazione tacita, verificabile, però, soltanto a seguito di consultazione delle difese di parte).

Tanto premesso, deve osservarsi come – pur alla luce dell’acquisizione del fascicolo di parte convenuta – risulti che nessuna delle parti abbia depositato i titoli di provenienza degli immobili oggetto della domanda di divisione, essendosi (le sedicenti condividenti) limitate a produrre, esclusivamente, le note di trascrizione degli atti di provenienza; le visure catastali; la domanda di voltura e la copia della nota di trascrizione della denuncia di successione; la relazione notarile ipocatastale nonché la documentazione comprovante il pagamento di imposte ed utenze.

La documentazione sopra indicata, a ben vedere, non assume alcun rilievo ai fini della prova della titolarità dei beni oggetto della domanda divisoria.

Sul punto si osserva come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che, con l’espressione “giudizio petitorio”, deve intendersi ogni giudizio concernente la proprietà o altro diritto reale sulla cosa, cosicché in tale nozione deve ricomprendersi altresì il giudizio di divisione, il quale ha, per fondamento, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune e che importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l’accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione (cfr., in tal senso, Cass., 18 novembre 1982, n. 6202).

Nell’ambito di un giudizio siffatto, le parti debbano fornire la prova relativa alla suddetta comproprietà o contitolarità di diritto reale.

Sempre in base a quanto posto in rilievo dalla giurisprudenza di legittimità, la dimostrazione della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione delle certificazioni catastali – valendo queste ultime esclusivamente quali elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell’art. 950 cod. civ. – né con pretesi riconoscimenti della controparte – essendo necessario, in subiecta materia, l’atto scritto “ad substantiam”, ovvero un fatto equiparato come l’usucapione – né, del resto, è possibile riconoscere la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta alcun equipollente (cfr., all’uopo, Cass., 11 novembre 1997, n. 11115).

I documenti prodotti, invero, non provano in alcun modo che i beni appartengano alla comunione (in quanto precedentemente appartenenti al de cuius) ma soltanto che siano stati interessati da annotazioni e trascrizioni, riguardanti atti traslativi che, tuttavia non risultano prodotti, essendo, in tal modo, preclusa ogni  verifica in ordine alla relativa esistenza e comunque ogni valutazione in merito alla connessa validità ed efficacia.

La denuncia di successione, d’altra parte, non assume rilievo neppure ai fini della prova dell’acquisizione della qualità di erede, presentando valenza esclusivamente fiscale e, in ogni caso, resta indimostrato che i beni asseritamente interessati dalla successione, vi siano effettivamente rientrati, per essere stati originariamente nella titolarità del de cuius.

D’altra parte, neppure può trovare qui applicazione il principio recentemente espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull’immobile da dividere, imposta dall’art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l’intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell’opponibilità delle statuizioni adottate. Ciò vale anche nel caso in cui si debba procedere alla vendita dell’immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo si debbano necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma a tale esigenza sovraintende d’ufficio il giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita. (Cassa senza rinvio, CORTE D’APPELLO LECCE, 10/07/2018) (Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 28/05/2020, n. 10067 (rv. 658015-02).

A mancare, infatti, non è la documentazione (anzi prodotta) funzionale alla verifica della posizione di terzi, eventualmente interessati dal giudizio divisorio, quanto, piuttosto, gli atti in forza dei quali sarebbero stati acquistati diritti sui beni, asseritamente appartenenti alla comunione.

Va infine osservato come – a prescindere da ogni considerazione in ordine all’operatività del principio di non contestazione in tale materia – quest’ultimo non potrebbe comunque trovare applicazione nel caso di specie, il giudizio essendo stato instaurato prima dell’entrata in vigore della legge di riforma n. 69/2009 (cfr., sul punto, l’art. 58 della legge citata).

In una simile prospettiva, il Tribunale non ritiene di poter aderire alle conclusioni rassegnate dal C.T.U. (cfr. elaborato tecnico del 23.10.2012, capitolo 4, pag. 15) secondo il quale “sulla base della documentazione in atti (..) tutti gli immobili oggetto di causa (..) appartengono in piena proprietà a XXX ed a ***, ciascuna per una quota pari alla metà indivisa”, proprio alla luce della carenza documentale sopra evidenziata.

Ed infatti, il C.T.U., erroneamente indica nella “denuncia di successione Rep. n° 94/601 del 15/01/2007” il titolo alla luce del quale deve ritenersi raggiunta la prova della suddetta appartenenza.

Ritiene il Tribunale, sotto questo punto di vista, di non condividere lo stesso provvedimento di nomina assunto dal precedente giudice istruttore, la C.T.U. risultando esplorativa, in mancanza della documentazione richiesta, l’onere della cui produzione non può che ricadere sulle parti.

Vista la peculiare natura del giudizio divisionale e l’insistenza di entrambe le parti per lo scioglimento, sussistono valide ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico delle parti in solido, salva ripartizione interna in due quote pari ad ½ ciascuna

(gli eredi di *** rappresentando, a tali fini, un’unica parte processuale).

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, I sezione civile, in persona del Dr., definitivamente pronunziando su tutte le domande proposte, ogni altra domanda ed eccezione articolata respinta, così provvede:

•       Rigetta la domanda di divisione avanzata da entrambe le parti;

•       Dichiara compensate le spese di lite tra le parti;

•       Pone le spese di C.T.U., già liquidate, definitivamente a carico delle parti in solido, salva ripartizione interna in due quote pari ad ½ ciascuna (gli eredi di *** rappresentando, a tali fini, un’unica parte processuale).

Così deciso in Latina, 28 maggio 2021

IL GIUDICE

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati