REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 1788/2019 pubblicata il 26/07/2019
nella causa civile di I Grado iscritta al N. /2015 R.G. promossa da:
XXX S.P.A. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’avv. e con elezione di domicilio presso il suo studio in, via, come da procura a margine dell’atto di citazione;
ATTRICE contro
FALLIMENTO YYY S.R.L. (C.F.), in persona del curatore pro tempore, con il patrocinio degli avv. e con elezione di domicilio presso il suo studio in, come da procura allegata al ricorso per la riassunzione del processo;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All’udienza del 5 febbraio 2019, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni nei termini di seguito riportati.
XXX S.p.a.
“Piaccia al Trib.le Ill.mo, in accoglimento all’originaria domanda proposta da XXX s.p.a. da valere nei confronti del debitore tornato “in bonis”, accertato l’inadempimento contrattuale della società YYY s.r.l., previo, se del caso, supplemento di CTU idoneo a quantificare il lucro cessante di XXX s.p.a., condannare YYY s.r.l. al risarcimento di tutti i danni cagionati a XXX s.p.a. nella misura di € 100.000,00 ovvero nella diversa misura ritenuta meglio vista, oltre gli interessi moratori al tasso commerciale dalla costituzione in mora al saldo; respingere tutte le domande proposte dal Fallimento YYY s.r.l. (già YYY s.r.l.) perché infondate in fatto ed in diritto; con vittoria, in ogni caso, delle spese di lite”.
Fallimento YYY S.r.l.
“Previi gli accertamenti e le declaratorie del caso, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
– In via preliminare di rito, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva di XXX S.p.A..
– In via preliminare di merito, accertarsi e dichiararsi, anche ai sensi dell’art. 1495 c.c., che i diritti della XXX S.p.A. nei confronti della YYY S.r.l., ove esistenti, devono ritenersi estinti in forza dell’intervenuta decadenza e/o prescrizione dell’azione di garanzia. – In via principale:
a) respingersi ogni avversa domanda perché inammissibile e infondata,in fatto e in diritto;
b) in via riconvenzionale, condannarsi l’attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Fallimento YYY S.r.l. della somma di € 72.792,59 o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, ed altresì al risarcimento di tutti i danni da quest’ultima patiti e patiendi, con gli interessi di legge al tasso moratorio stabilito per le transazioni commerciali e/o legale, nonchè rivalutazione monetaria, disponendosi la compensazione, anche parziale, di tale somma fino a concorrenza di quanto dovesse risultare a credito dell’attrice stessa. – In ogni caso, spese, competenze ed onorari di causa rifusi.
– Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove formulate dalle controparti. – In via istruttoria, come da ricorso in riassunzione”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la società XXX S.p.a. ha adito il Tribunale di Bergamo, esponendo:
– di avere stipulato nel 2013 con *** Leasing S.r.l. un contratto di locazione finanziaria finalizzato all’acquisto di due elevatori a tazze per il trattamento di refrattari;
– di avere, in tale contesto, trattato direttamente con la società produttrice YYY S.r.l., fornendo ad essa le specifiche tecniche dei macchinari da realizzare;
– di avere riscontrato, una volta ricevuta la consegna degli elevatori, la inadeguatezza di uno di essi (identificato con la sigla E2);
– di avere denunciato tempestivamente i vizi dell’elevatore E2 e di avere concordato con la società YYY S.r.l. l’esecuzione di alcuni interventi modificativi, ottenendo la soluzione del problema dopo una serie di tentativi infruttuosi e solo nel mese di giugno 2014.
Ciò premesso, la società attrice ha concluso per la condanna della controparte al risarcimento dei danni cagionati, quantificati nella somma di euro 100.000,00.
YYY S.r.l. si è costituita regolarmente, depositando in data 19 febbraio 2016 la propria comparsa di risposta, con la quale ha contestato la riconducibilità al proprio operato dei difetti di funzionamento evidenziati dall’elevatore E2 fornito a XXX S.p.a. e ha comunque eccepito la decadenza della controparte dalla garanzia per vizi e la prescrizione della relativa azione. Ha quindi chiesto il rigetto delle domande dell’attrice e, in via riconvenzionale, la condanna della stessa al pagamento della somma complessiva di euro 72.792,59, in parte a saldo delle fatture emesse per le riparazioni eseguite sull’elevatore E2 e in parte a saldo del prezzo di tale elevatore, formalmente dovuto dalla società di leasing e tuttora da essa trattenuto in conseguenza del rifiuto di presa in consegna e collaudo da parte di XXX S.p.a..
Con la sentenza n. 151/2016 pronunciata dal Tribunale di Bergamo, la società YYY S.r.l. è stata dichiarata fallita e il processo si è interrotto.
La curatela del Fallimento YYY S.r.l. ha depositato il ricorso per la riassunzione del giudizio in data 10 novembre 2016 e la società XXX S.p.a. si è successivamente costituita ribadendo le domande già precedentemente proposte.
A tale proposito, la società XXX S.p.a., all’udienza del 15 marzo 2017, ha precisato di avere interesse, nel processo riassunto dal Fallimento, all’accertamento del proprio credito risarcitorio, al fine di far valere il titolo nei confronti della società fallita per l’ipotesi di ritorno della stessa in bonis.
Il processo è stato istruito mediante l’escussione di alcuni testimoni e l’espletamento di una CTU sull’elevatore oggetto di contestazione.
All’udienza del 5 febbraio 2019, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e, concessi i termini di cui all’art. 190 c.p.c., la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va verificata la procedibilità delle domande proposte da XXX S.p.a. nei confronti del Fallimento YYY S.r.l. nel giudizio riassunto.
In via di principio deve essere rammentato che:
– ai sensi dell’art. 24 della Legge Fallimentare, il Tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore;
– ai sensi dell’art. 52 della Legge Fallimentare, se nelle more di un giudizio diretto all’accertamento di un credito e alla conseguente pronuncia di condanna, il debitore venga dichiarato fallito, la domanda diviene improcedibile e il creditore, se intende conseguire la realizzazione del suo credito nei confronti della procedura, deve chiedere di essere ammesso al passivo secondo le norme di cui al Capo V della Legge Fallimentare stessa;
– la proposizione della domanda di ammissione al passivo non è necessaria se l’azione nei confronti del soggetto dichiarato fallito viene introdotta al fine di ottenere una pronuncia di mero accertamento che, in quanto tale, non sia destinata ad avere concrete ripercussioni nell’ambito della procedura esecutiva fallimentare, né a pregiudicare l’osservanza del principio della par condicio creditorum.
Ciò posto, la società attrice ha dedotto di avere diritto di ottenere nel presente giudizio l’accertamento del proprio credito risarcitorio e la conseguente condanna della società YYY S.r.l., precisando la propria intenzione di far valere il titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis.
Al riguardo, il Tribunale condivide l’orientamento secondo il quale il creditore che non intenda proporre la domanda nelle forme imposte dalla Legge Fallimentare ed intenda invece proseguire il giudizio in sede ordinaria per precostituirsi un titolo da far poi valere nei confronti del fallito tornato in bonis, ma privo di effetti nei confronti della massa, deve espressamente riassumerlo non nei confronti del Fallimento, ma dello stesso fallito, la cui legittimazione processuale persiste, per ottenere appunto nei suoi confronti un titolo esecutivo dopo la cessazione della procedura concorsuale (in questi termini v. Trib. Arezzo, sentenze n. 301/2018 del 13 marzo 2018 e n. 598/2018 del 5 giugno 2018; v. inoltre Cass. n 1492/1989 e Cass. n. 3580/1995, ivi richiamate).
In questa prospettiva, è utile far rilevare, per un verso, che il curatore del fallimento non assume la qualità di legale rappresentanze del fallito, ma resta un soggetto terzo rispetto ad esso e, per altro verso, che “la perdita della capacità processuale del fallito, a seguito della dichiarazione di fallimento, non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto è consentito eccepirla, sicché, se il curatore rimane inerte, il processo continua validamente tra le parti originarie, tra le quali soltanto avrà efficacia la sentenza finale” (Cass. n. 614/2016).
Nella fattispecie di causa, il giudizio, dopo la interruzione dichiarata a seguito del fallimento della convenuta YYY S.r.l., è stato riassunto dalla curatela nei confronti dell’attrice XXX S.p.a..
Quest’ultima ha riproposto nel processo riassunto le domande già formulate nell’atto introduttivo del giudizio, precisando tuttavia le proprie conclusioni nei confronti della società fallita YYY S.r.l. e non della procedura fallimentare.
La società fallita non è tuttavia stata chiamata in causa nel giudizio riassunto.
Pertanto, in applicazione dei principi sopra enunciati, le domande proposte da XXX S.p.a. nei confronti di YYY S.r.l. devono essere dichiarate inammissibili per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c.
Se tali domande fossero invece da intendersi proposte nei confronti della procedura fallimentare che ha riassunto il processo, le stesse sarebbero in ogni caso da dichiarare improcedibili ai sensi dell’art. 52 della Legge Fallimentare.
***
Restano da esaminare le domande (riconvenzionali) formulate dal Fallimento YYY S.r.l. nei confronti della società attrice.
Tali domande hanno ad oggetto la condanna di XXX S.p.a. al pagamento:
1) della somma di euro 24.938,02, corrispondente al saldo del prezzo degli elevatori in uso a XXX
S.p.a., ma formalmente acquistati dalla società di leasing *** Leasing S.r.l.;
2) della somma di euro 28.252,27, risultante dalla fattura emessa da YYY S.r.l. n. 89 del 25 giugno 2014 (doc. 12 del fascicolo di parte convenuta), quale corrispettivo per il materiale inviato e per le ore di lavoro impiegate dai tecnici di YYY S.r.l. presso l’acciaieria di, al fine di modificare l’elevatore con tappeto in gomma tela;
3) della somma di euro 3.477,78, risultante dalla fattura emessa da YYY S.r.l. n. 40 del 6 marzo 2014 (doc. n. 17 del fascicolo di parte convenuta), quale corrispettivo residuo per la fornitura del materiale ivi descritto (nuove tazze e sistema di trasporto a catene anziché a nastro);
4) della somma di euro 324,52, risultante dalla fattura emessa da YYY S.r.l. n. 72 del 29 aprile 2014 (doc. n. 18 del fascicolo di parte convenuta) quale corrispettivo per la fornitura del materiale ivi descritto (componenti per la modifica dell’elevatore E2 mediante inserimento delle catene).
5) della somma di euro 15.800,00, per il costo della manodopera impiegata da YYY S.r.l. per i vari precollaudi e per le fasi di simulazione del processo, sia in sede che nel cantiere di prova.
E’ opportuno esaminare separatamente le pretese di cui alla prima voce di credito (punto 1)) rispetto a quelle elencate nelle voci successive (punti da 2) a 5)) Voce di credito di cui al punto 1)
Il Fallimento YYY S.r.l. si è limitato a dedurre il proprio diritto di ottenere il saldo del corrispettivo della compravendita avente ad oggetto i due elevatori commissionati da XXX S.p.a. e l’irragionevolezza del rifiuto di sottoscrivere il verbale di presa in consegna e collaudo da parte della società attrice.
Il contratto di compravendita è stato tuttavia formalmente stipulato da YYY S.r.l. con *** Leasing S.r.l. e non con la società attrice.
Pertanto, il titolo della domanda proposta nei confronti di quest’ultima non può che essere risarcitorio. Ciò posto, si osserva che nessuna deduzione è stata formulata dalla curatela in merito alla definitività della perdita del corrispettivo residuo della compravendita né alle richieste di pagamento inoltrate alla società di leasing a da questa lasciate inevase.
In questo contesto, il Fallimento YYY S.r.l. avrebbe al più potuto ottenere da XXX S.p.a. la corresponsione di una somma volta a ristorare il ritardo nell’adempimento da parte della società di leasing, ma non il pagamento del prezzo in sostituzione di quest’ultima. Voci di credito di cui ai punti 2),3),4) e 5)
Quanto alle ulteriori pretese di pagamento avanzate dalla curatela, deve innanzitutto essere presa in esame l’eccezione di decadenza dalla garanzia sollevata da YYY S.r.l. prima della interruzione del giudizio.
La fondatezza di tale eccezione renderebbe superfluo l’accertamento della natura degli interventi di modifica eseguiti dalla parte convenuta sull’elevatore E2 fornito a XXX S.p.a.
Al riguardo, è sufficiente far rilevare come la stessa esecuzione da parte di YYY S.r.l. di interventi volti a risolvere i problemi di funzionamento del suddetto elevatore sia idonea a ritenere superato il tema della decadenza dalla garanzia e della prescrizione della relativa azione.
Si rammenta infatti che “l’appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che – senza novare l’originaria obbligazione gravante sull’appaltatore – ha l’effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1667 cod. civ.” (Cass. n. 6263/2012) Pertanto, si rende necessario dare conto dell’esito della CTU esperita in corso di causa.
L’ing. ***, alle cui conclusioni il Tribunale ritiene di aderire, in quanto tratte con ragionamento immune da vizi, ha accertato che i malfunzionamenti dell’elevatore lamentati dalla società XXX S.p.a. sono attribuibili a difetti di progettazione (e non a usi impropri) e conseguentemente ha qualificato gli interventi eseguiti da YYY S.r.l. successivamente alla consegna come opere di emendamento di vizi (v. pagg. 7 e 8 della perizia).
In particolare, il CTU, dopo avere elencato tutte le modifiche introdotte da YYY S.r.l. al fine di eliminare i difetti dell’elevatore E2, ha dato atto del suo corretto funzionamento a far tempo dal mese di giugno 2014, vale a dire in coincidenza con l’ultimo intervento, effettuato il 30 maggio 2014 (v. pagg. 11 e 12 della perizia).
L’ing. *** ha quindi preso in considerazione i singoli problemi evidenziati dall’elevatore E2 e ne ha analizzato le possibili cause (v. relazione di perizia alle pagg. da 27 a 45), concludendo per la ascrivibilità dell’inadeguatezza del macchinario alle esigenze di XXX S.p.a. in parte alle carenze progettuali e costruttive di YYY S.r.l. e in parte alla mancata interazione fra le due società. Più precisamente, la lettura complessiva della perizia consente di affermare che XXX S.p.a. ha fornito indicazioni sostanzialmente corrette in ordine alla tipologia di materiale da sollevare (sia in termini di pezzatura che di consistenza, v. pagg. 32-35 della perizia) e che l’impianto originariamente realizzato da YYY S.r.l. non era invece idoneo a funzionare regolarmente, in ragione della inefficace intercettazione del materiale da parte delle tazze, dell’assenza di assorbitori elastici sul tamburo di rinvio, dell’erroneo tensionamento del ramo condotto rispetto a quello conduttore del nastro e della eccessiva tensionatura delle catene.
In ordine alla pezzatura del materiale trasportato, è importante sottolineare che il CTU ha riscontrato, all’esito delle campionature eseguite, la rispondenza del peso specifico e la coerenza della media dei pezzi trasportati rispetto alle indicazioni fornite da XXX S.p.a.. Ha inoltre osservato come la occasionale presenza di materiale di dimensioni più grandi fosse da mettere in conto da parte di *** S.r.l., in ragione della provenienza del materiale da trasportare da una macchina a mascelle, dalla quale non “è possibile attendersi una grande uniformità granulometrica del prodotto in uscita” (pag. 34 della perizia).
Ancora, l’ing. *** ha segnalato la carenza di indicazioni tecniche, nel manuale d’uso, volte a fronteggiare eventuali usi imprevisti, ma ragionevolmente prevedibili, dell’elevatore.
Quanto invece alle caratteristiche costruttive dell’impianto, il CTU, in risposta alle osservazioni del CTP di parte convenuta, ha chiarito che le specifiche tecniche fornite da XXX S.p.a. non equivalgono a un documento di progetto e, pertanto, avrebbero potuto essere messe in discussione o comunque sviluppate da parte di YYY S.r.l. in collaborazione con XXX S.p.a., allo scopo di garantire la realizzazione di un elevatore funzionante fin dall’inizio.
Nella prospettiva indicata dall’ing. ***, gli interventi modificativi eseguiti da YYY S.r.l., pur se in concreto consistiti, fra l’altro, nella modificazione della dimensione delle tazze e nella sostituzione del sistema di movimentazione di esse da nastro a catene (vale a dire in interventi contrastanti con le specifiche fornite da XXX S.p.a. in sede di ordine), hanno valenza di opere di emendamento dei vizi originari dell’elevatore E2; ciò in quanto una più attenta progettazione avrebbe consentito di realizzare un impianto a regola d’arte, nel rispetto delle specifiche fornite da XXX S.p.a. o comunque introducendo modificazioni di portata limitata, compatibili con le esigenze di quest’ultima. Deve peraltro farso rilevare che, proprio con riguardo alla fornitura delle nuove tazze e alla sostituzione del sistema di trasporto da tappeto a catene, XXX S.p.a. ha aderito all’offerta formulata da YYY S.r.l. in data 3 febbraio 2014, impegnandosi al pagamento del corrispettivo di euro 12.503,20, oltre i.v.a. e oltre spese di trasporto, e ha in concreto versato la somma di euro 10.002,56, oltre i.v.a., a titolo di acconto (docc. da 14 a 17 di parte convenuta).
In questo contesto, alla luce, da un lato, dei rilievi svolti dal CTU sulla riconducibilità dei vizi sia a carenze progettuali addebitabili a YYY S.r.l. sia alla mancata collaborazione fra le parti nella fase progettuale e di prima implementazione dell’impianto, e, dall’altro lato, dell’impegno – la cui validità non è stata messa in discussione in causa – assunto da XXX S.p.a. con riguardo alle opere di trasformazione di cui si è detto (offerta del 3 febbraio 2014 e relativa accettazione), il Tribunale ritiene che la parte committente debba sostenere i costi degli interventi e delle forniture di cui alle fatture n. 19/2014 (già pagata) e n.40/2014.
XXX S.p.a. va quindi condannata a versare in favore del Fallimento YYY S.r.l. l’importo di euro 3.477,78, i.v.a. compresa.
Su tale importo devono essere computati gli interessi moratori. In proposito, si evidenzia che la fattura n. 40/2014 reca l’indicazione, quale scadenza per il pagamento, del momento del collaudo con esito positivo; tuttavia, il collaudo dell’elevatore E2 non risulta ad oggi ancora stato formalizzato (si vedano la perizia alla pag. 28 e le allegazioni del Fallimento, non contestate da XXX S.p.a., sulla mancata sottoscrizione del verbale di presa in consegna e collaudo). Pertanto, considerato che il CTU ha dato atto del regolare funzionamento dell’elevatore a far tempo dall’ultimo intervento del 30 maggio 2014 (v. pag. 11 della perizia), si reputa corretto fissare la decorrenza degli interessi moratori alla data del 31 maggio 2014.
Al contrario, alla luce delle conclusioni rassegnate dal CTU, va escluso il diritto del Fallimento YYY S.r.l. di ottenere il saldo delle fatture n. /2014 e n. /2014, emesse per forniture di beni e prestazioni finalizzate all’eliminazione dei problemi di funzionamento dell’elevatore E2, e dell’ulteriore importo di euro 15.800,00, anch’esso preteso a titolo di rifusione dei costi della manodopera impiegata per emendare i vizi dell’elevatore E2.
I suddetti interventi, per i quali le parti non hanno concordato ex ante il versamento di un corrispettivo, sono infatti da ricondurre all’ambito di applicazione della garanzia per vizi dovuta da parte della società fallita YYY S.r.l..
***
Le spese di causa e di CTU sono compensate fra le parti in ragione della soccombenza reciproca di esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara inammissibili le domande proposte da XXX S.p.a. nel giudizio riassunto;
2) condanna XXX S.p.a. a corrispondere in favore del Fallimento YYY S.r.l. l’importo di euro 3.477,78, oltre interessi moratori dal 31 maggio 2014 al saldo effettivo; 3) rigetta le ulteriori domande proposte dal Fallimento YYY S.r.l.; 4) compensa fra le parti le spese di lite e di CTU.
Cosi’ deciso in Bergamo il 26 luglio 2019
il Giudice
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