REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA 550/2022 pubblicata il 11/11/2022
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
XXX (C.F.)
-attore-
CONTRO
YYY (C.F.)
-convenuto-
Conclusioni:
Le Parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza in data 7.7.2022.
Concise ragioni della decisione[1]
Con atto di citazione ritualmente notificato, XXX conveniva in giudizio, innanzi all’intestato Tribunale, YYY affinché – accertato che il Convenuto è debitore nei confronti dell’Attore della somma di € 7.847,10, anticipatagli in occasione dell’acquisto, unitamente a YYY e a ***, delle unità immobiliari di compendio del condominio denominato “***”, sito in Piacenza, il Tribunale condannasse il Convenuto al pagamento del predetto importo in favore dell’Attore, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.
A sostegno della domanda Parte attrice deduceva: – di avere acquistato da ***, in data 24.6.2011, a rogito del notaio *** di Piacenza, unitamente a Torricelli e ***, complessivamente per l’intero e ciascuno per la quota di 1/3, le unità immobiliari di compendio del condominio denominato “***” sito in Piacenza, via Arata n. 18, al prezzo di € 300.000,00; – per disporre della predetta somma, in pari data, gli Acquirenti sottoscrivevano con Banca di Piacenza un mutuo fondiario per la somma di € 300.000,00, che veniva quindi erogata dall’Istituto di credito mediante accredito su c/c Banca di Piacenza intestato ai tre mutuatari, solidalmente tenuti ai pagamenti previsti nel piano di ammortamento (40 rate semestrali di € 10.684,00 dal 24.12.2011 al 24.06.2013), come da allegato contrattuale; – con rogito 18.03.2015 a ministero notaio *** di Piacenza di avere venduto il predetto immobile, unitamente a YYY e ***, complessivamente per l’intero e ciascuno per la quota di 1/3, a *** e *** per il prezzo di € 280.000,00; – dal 24.06.2011 al 24.12.2012, in relazione al suddetto immobile, di avere anticipato a YYY le seguenti somme: € 4.143,33 pari a 1/3 dell’importo di € 12.430,00, versato dall’Attore al notaio *** in data 24.06.2011 con a.b. tratto su c/c Cariparma per tasse spese e competenze relative ai contratti di mutuo e compravendita del 24.6.2011; € 2.500,00 pari a 1/3 dell’importo di € 7.500,00 (€ 750,00 per istruttoria, € 750,00 per perizia ed € 6.000,00 per imposta sostitutiva), per spese relative al contratto di finanziamento versato dall’Attore a Banca di Piacenza in data 24.06.2011 con a.b. 187369077 tratto su c/c Cariparma di € 8.000,00, con resto sul c/c cointestato a parte mutuataria di € 500,00; € 1.163,77 (pari a 1/3 del totale versato dall’Attore) dovute per quote millesimali al Condominio *** in relazione all’immobile oggetto di causa, di cui: € 395,77 (totale € 1.187,31) 1° rata lavori straordinari, € 396,00 (totale € 1.188,00) 2° rata saldo lavori straordinari, € 372,00 (totale € 1.116,00) spese condominiali 2011-2012; – € 40,00 (pari a 1/3 del totale versato dall’attore) per contributo Consorzio Bonifica Piacenza sull’Immobile, di cui 13,67 anno 2012 (totale € 41,00), € 13,33 anno 2013 (totale di € 41,00) ed € 13,00 anno 2014 (totale di € 39,00).
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio YYY, eccependo in rito l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e nel merito, di nulla dovere all’Attore, in quanto in base ad accordi omnicomprensivi, tra loro intervenuti in occasione della definizione di reciproci rapporti patrimoniali conseguenti a cessioni di quote societarie con permute immobiliari liberatorie e conguagli, il preteso credito di € 7.847,10 doveva ritenersi estinto.
In occasione dell’udienza di comparizione parti, il Tribunale assegnava alle stesse termine per l’esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, fissando l’udienza per l’eventuale prosecuzione del giudizio al 19.6.2018.
Alla predetta udienza, il precedente GI, verificato il corretto esperimento della negoziazione assistita, disponeva la conversione del rito fissando udienza ex art. 183 c.p.c..
Concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa di natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 22.4.2021, successivamente differita, per ragioni organizzative dell’Ufficio, all’udienza del 7.7.2022, in occasione della quale sono stati concessi i Repert. n. 1181/2022 del 11/11/2022 termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
Come è noto il mutuo è un contratto reale il cui perfezionamento avviene con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto; ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell’uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell’azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l’obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale (cfr. Cass. civ. 35959/2021).
La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l’accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell’accipiens, della sussistenza di un’obbligazione restitutoria impone all’attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l’obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l’onere della prova.
Ne consegue che l’attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e pertanto, non solo l’avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione (cfr. Cass., sez. 2, ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Cass., sez. 6-1, ordinanza del 20/08/2020 n. 17410).
La Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che: “allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all’altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l’accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens” (cfr. Cass. civ. 27372/2021).
Ed invero, il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell’inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro; sicché qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l’avvenuto pagamento di una somma di denaro – ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare – il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l’una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri. Nel caso di specie, il Convenuto non ha contestato i fatti per come narrati dall’Attore nell’atto di citazione; sicché, il pagamento dei predetti importi da parte di XXX nell’interesse di YYY ed il titolo in forza del quale tali pagamenti sono stati eseguiti devono considerarsi circostanze pacifiche.
Inoltre, i diversi spostamenti di denaro da parte di XXX e nell’interesse di YYY risultano dalla documentazione versata in causa dall’Attore.
In particolare: – i documenti nn. 1 e 2 attestano che l’immobile di via Arata venne acquistato da tre distinte persone fisiche in ragione ciascuna di 1/3 di quota indivisa e così pure stipulato da loro il mutuo per pagarne il prezzo, ciascuno dando alla Banca mutuante ipoteca per la propria quota e tutti comunque tenuti in solido tra loro; – il documento n. 4 attesta il pagamento di € 12.430,00 effettuato da XXX al notaio rogante (per vendita e collegato mutuo) con assegno Cariparma tratto su proprio c/c; – il documento n. 5 secondo attesta, invece, il pagamento di € 8.000,00 effettuato da XXX alla Banca mutuante con assegno tratto su proprio c/c e versato su c/c della parte mutuataria (XXX, YYY, Cella) ai sensi dell’art. 3 del contratto di mutuo per rimborso di spese istruttorie (€ 750,00), di perizia (€ 750,00) e d’imposta sostitutiva (€ 6.000,00), con residuo attivo sul conto di € 500,00; – i documenti n. 6 e n. 7 attengono ai successivi rapporti tra parte mutuataria e parte mutuante sino alla vendita del 18.03.2015 di cui al doc. 3 di Parte attrice; i documenti n. 8 quater e n. 9 attestano, il primo il pagamento di € 1.116,00 (di cui 1/3 a debito del convenuto) effettuato dall’Attore su proprio c/c in data 28.06.2012 per spese condominiali a carico dell’appartamento di via Arata 18 – il secondo, i pagamenti di € 1.187,31 e di € 1.188,00 (entrambi per 1/3 a debito del convenuto) per spese condominiali ut supra effettuati dall’Attore su proprio c/c, rispettivamente in data 16.03.2012 e in data 1.06.2012; infine, i documenti da n. 10 a n. 12 di parte attrice attestano i pagamenti effettuati dall’Attore a Consorzio Bonifica Piacenza per l’appartamento di via Arata, di € 41,00 per l’anno 2012, di € 40,00 per l’anno 2013 e di € 39,00 per l’anno 2014. Al contrario, il Convenuto non ha fornito la prova relativa al titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a non rimborsare la somma anticipatagli dall’Attore, limitandosi ad eccepire una asserita e non provata causa di estinzione del credito dallo stesso vantato nei confronti di XXX a fronte di un accordo onnicomprensivo, intervenuto tra le Parti in occasione del trasferimento in capo a quest’ultimo delle quote societarie dell’odierno Convenuti relative a *** S.n.c. e *** S.r.l. (docc. 2 e 3 Parte convenuta), il quale avrebbe incluso anche il debito di € 7.487,10 di cui l’Attore oggi chiede la restituzione.
Tale generica allegazione però risulta smentita dalla documentazione versata in atti dalla stessa Parte convenuta.
Segnatamente, i docc. da 1 a 14 nulla dicono riguardo all’immobile di via Arata 18; inoltre, la pretesa creditoria dell’Attore non è compatibile con gli accordi intervenuti in conseguenza della decisione di YYY e XXX di interrompere “nel settore dell’intermediazione immobiliare e dell’edilizia … ogni forma di collaborazione“. Ed invero, dal riepilogo contabile di tali accordi, che quantificano esattamente gli importi dovuti dal primo al secondo, risultano escluse le “voci riferibili all’immobile” di via Arata 18. Si può pertanto, ragionevolmente desumere che il credito relativo al predetto immobile non fosse compreso nell’accordo raggiunto tra le odierne parti in causa, in qualità di soci di *** Snc e di Immobiliare *** Srl e che ha riguardato unicamente l’uscita del YYY da dette compagini societarie, con suo contestuale affrancamento dalle fideiussioni prestate in proprio, per mutui sociali già contratti, agli istituti mutuanti e cessione della sua quota al socio rimasto, come poi si è verificato a mezzo di due distinti rogiti del notaio ***, in data 27.05.2016, con conseguente liberazione da da parte delle banche creditrici (docc. 5, 7, 8 e 9 di Parte convenuta).
Per la medesima ragione, risultano irrilevanti anche i documenti n. 10 (estratto conto con versamenti a favore di Immobiliare *** srl in data 14.04 -19.04 – 29.04.2016), n. 12 (A.C. versamento socio 24.5.2016 intestato a Immobiliare ***), n. 13 (A.C. versamento socio 27.05.2016 intestato Immobiliare ***) e n. 15 (impegno 21.06.2016 assunto dal Convenuto verso Immobiliare ***) di Parte convenuta che provano l’esecuzione di operazioni tutte collegate all’uscita del YYY dalla predetta società, senza che si faccia alcuna menzione dell’immobile di via Arata.
Egualmente irrilevante, infine, è il doc. 16 di Parte convenuta (che il convenuto, a pag. 4 della comparsa del 2.11.17 richiama a prova logica dello “stralcio” asseverato), posto che i contributi consortili ivi indicati si riferiscono solo ai beni immobili siti in Piacenza, rispettivamente in via Melchiorre Gioia ed in via Scalabrini (di cui XXX e YYY furono comproprietari, sino al 2016, ciascuno in ragione della metà) e non anche a quelli relativi all’immobile di via Arata che, tra l’altro, era di proprietà anche del sig. ***, il quale era del tutto estraneo ai rapporti societari tra XXX e YYY.
In particolare, dalla documentazione versata in atti risulta che, con atto di permuta del 27.05.2016 a rogito del notaio ***, YYY cedeva la propria quota dell’appartamento di via Melchiorre Gioia (valore dichiarato in permuta € 60.388,00) al XXX che si accollava la metà (€ 60.388,00) della residua porzione di mutuo gravante sul bene e il XXX la propria quota dell’appartamento di via Scalabrini (valore dichiarato in permuta € 58.095,00) al YYY che si accollato la metà (€ 32.595,00) della residua porzione di mutuo gravante sul bene, con reciproca liberazione (doc. 6 per il convenuto) delle garanzie date alla Banca mutuante. A seguito di detti accolli e del valore dichiarato per i beni permutati, si evidenziava un conguaglio a favore di XXX di € 25.500,00, a lui versato da YYY con AC del 27.05.2016 (doc. 11 richiamato a doc. 4 pag. 9).
Ne consegue che nell’atto di permuta del 2016, quando XXX ha dato atto di avere regolato tutte le residue partite di dare /avere con YYY, non poteva che riferirsi solo agli immobili di via Melchiorre Gioia e di via Scalabrini nello stesso menzionati.
Risulta, pertanto, documentalmente provato che il richiamato accordo, avente ad oggetto la cessione delle quote societarie di *** S.n.c. e *** S.r.l. e la divisione dei residui beni immobili di proprietà dei due ex soci, risulta del tutto estraneo al credito oggetto di causa, con la conseguenza che non appare idoneo a paralizzare la pretesa creditoria azionata nel presente giudizio, la quale risulta provata sia nell’an che nel quantum.
Manca, in conclusione, la prova di una diversa e plausibile giustificazione causale dei versamenti eseguiti dall’Attore nell’interesse del Convenuto, se non quella dedotta dalla Parte attrice e non specificamente contestata dalla Controparte la quale deve, pertanto, ritenersi pienamente provata, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 c.p.c..
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia.
Non ricorrono, infine, gli estremi per la chiesta condanna del Convenuto ai sensi dell’art. 96, co. 3 c.p.c., non essendo emerso, dalle risultanze istruttorie acquisite, che l’attore abbia agito con dolo o colpa grave e conseguendo il rigetto della domanda risarcitoria alla insufficienza del quadro probatorio posto a sostegno del suo assunto.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1. accoglie la domanda di Parte attrice;
2. accertato che XXX è creditore nei confronti di YYY della somma complessiva di € 7.847,10, per le ragioni di cui in parte motiva, condanna il Convenuto a restituire all’Attore il predetto importo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
3. condanna Parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di XXX, che si liquidano in € 3.702,38 per compensi professionali (come da nota spese depositata in data 20.10.2022 dall’avv.), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge;
Così deciso in Piacenza in data 11 novembre 2022
Il Giudice dott.ssa
[1] Ai sensi infatti dell’art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall’art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)
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