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Gravi difetti di costruzione

Gravi difetti di costruzione, possono incorrere, a titolo di concorso con l’appaltatore – costruttore, progettista e/o direttore dei lavori.

Pubblicato il 29 December 2018 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Terza Civile

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 3572/2018 pubblicata il 27/12/2018

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. /2012 R.G avente ad oggetto: “Appalto vizi

VERTENTE

TRA

 XXX e YYY, con il patrocinio dell’avv.,

PARTE ATTRICE

contro

ZZZ e KKK con il patrocinio dell’avv.

ARCH. HHH, con il patrocinio dell’avv.

PARTE CONVENUTA

e

JJJ S.P.A., con il patrocinio degli avv.ti

PARTE TERZA CHIAMATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, XXX e YYY hanno convenuto in giudizio ZZZ e KKK e l’arch. HHH avanti il Tribunale di Firenze, Sezione distaccata di Empoli, esponendo che:

–   in data 18.12.2007 avevano acquistato un immobile dalla società *** s.r.l., della quale il sig. ZZZ era socio mentre il sig. KKK era sia socio che legale rappresentante;

–   detto immobile era stato costruito dalla appaltatrice ZZZ Impresa Edile s.n.c. di ZZZ e KKK, mentre l’architetto HHH era stato il professionista incaricato della direzione dei lavori;

–   successivamente alla presa in consegna dell’immobile, gli attori avevano constatato copiose infiltrazioni d’acqua nel vano caldaia dell’immobile, provenienti dalla scala esterna; macchie d’umidità su una parete interna dell’immobile; l’innalzamento di alcune liste del parquet situato nel piano interrato;

–   la causa delle infiltrazioni era da individuarsi in una insufficiente impermeabilizzazione delle scale, dei pianerottoli e della soglia della porta in fondo alle scale e che dette infiltrazioni erano – a loro volta – la causa dell’innalzamento del parquet;

–   la società *** S.r.l. e la ZZZ Impresa Edile S.n.c., a seguito di cessazione attività, erano state cancellate dal Registro delle Imprese rispettivamente in data e;

–   a seguito di alcuni sopralluoghi, i sig.ri ZZZ e KKK, quali ex soci dell’impresa costruttrice, al fine di eliminare i vizi riscontrati sulla scala esterna, avevano proceduto alla demolizione della medesima (mantenendo integra solo la struttura portante), oltre a parte degli intonaci delle pareti esterne;

–   i sig.ri ZZZ e KKK avevano assunto – ex novo e a titolo personale – l’obbligo di eliminare i vizi riscontrati sulla scala esterna e di risarcire tutti i danni subiti e subendi dagli attori, conseguenti allo smantellamento della scala medesima;

–   dette opere non erano mai state realizzate dai sig.ri ZZZ e KKK;

–   i danni subiti dagli attori ammontavano ad € 41.127,90, pari ai costi per il rifacimento della scala esterna e di parte del giardino, rovinato a seguito dello smantellamento della scala; per la sostituzione delle liste di parquet, saltate a causa delle infiltrazioni d’acqua; per il rifacimento degli intonaci esterni ed interni; per la ritinteggiatura di tutte le parti ammalorate;

–   di tali danni erano da ritenersi responsabili in via solidale ex art. 2043 c.c. i sig.ri ZZZ e KKK quali esecutori materiali delle opere di cui è causa, nonché a norma degli artt. 1669 c.c. o 2043 c.c. l’arch. HHH, in qualità di direttore dei lavori incaricato dalla società *** s.r.l., per non aver correttamente sorvegliato l’esecuzione delle opere compiute dalla appaltatrice.

Tutto ciò premesso, parte attrice ha concluso, previo accertamento delle sopra indicate responsabilità, per la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 45.000,00, salvo quella somma maggiore o minore che fosse risultata all’esito dell’istruttoria, oltre ulteriore somma da liquidarsi equitativamente a titolo di danni morali per il mancato godimento dell’immobile de quo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno dell’accadimento al saldo; con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

Regolarmente costituiti, i sig.ri ZZZ e KKK hanno resistito alle domande di parte attrice, in quanto infondate, deducendo che: la realizzazione e l’impermeabilizzazione della scala esterna non è stata posta in essere dalla ZZZ s.n.c., bensì da altra ditta esecutrice; in ogni caso, la scala esterna era stata regolarmente impermeabilizzata; le infiltrazioni lamentate erano state causate da condotte ascrivibili agli attori; i sig.ri ZZZ e KKK non avevano mai riconosciuto i vizi e i difetti lamentati da controparte; nessuna demolizione della scala era stata compiuta dai convenuti, avendo questi solamente asportato il rivestimento in marmo della stessa al solo fine di escludere ogni responsabilità da parte della *** s.r.l.; l’esecuzione dei lavori di rimessione in pristino della scala, nonché gli ulteriori lavori che i convenuti si erano impegnati a compiere, non erano stati resi possibili a causa del rifiuto opposto dagli stessi attori.

Tutto ciò premesso e dedotto, i sig.ri ZZZ e KKK hanno concluso: in tesi, per il rigetto della domanda attrice; in ipotesi, per la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno equivalente al costo necessario al rivestimento della copertura in marmo della scala esterna e dei rampanti dell’immobile di proprietà dei sig.ri YYY e XXX; in ogni caso, con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Si è costituito altresì regolarmente l’architetto HHH, il quale ha resistito alle domande attoree, deducendo: la nullità dell’atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., per assoluta indeterminatezza dei fatti costitutivi della domanda attorea; il mancato esperimento del procedimento di mediazione nei suoi confronti; la decadenza del termine annuale per la denunzia dei vizi ex art. 1669 c.c. nei riguardi dell’arch. HHH; la prescrizione dell’azione ai sensi dell’art. 1669 c.c.; il corretto adempimento dei doveri di vigilanza e di diligenza sul medesimo gravante quale direttore dei lavori; il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte degli attori circa il nesso causale tra condotta negligente del direttore dei lavori e danni lamentati; che i vizi lamentati dagli attori non rientravano nei gravi difetti di cui all’art. 1669 c.c. e che, ad ogni modo, gli stessi erano stati causati da interventi ed opere compiuti successivamente alla chiusura dei lavori di edificazione dell’immobile; la mancata prova circa la sussistenza dei danni morali; che non fossero dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria.

L’arch. HHH, infine, ha allegato di essere assicurato per la responsabilità professionale con la compagnia JJJ.

Pertanto, previo differimento dell’udienza di prima comparizione per la chiamata in garanzia della compagnia di assicurazioni, l’arch. HHH ha concluso: in via preliminare, per la dichiarazione di nullità dell’atto di citazione; per la dichiarazione di intervenuta prescrizione dell’azione esperita ex art. 1669 c.c.; nel merito, in via principale, per il rigetto di tutte le domanda di parte attrice; in via subordinata, per la condanna della JJJ a manlevare e tenere indenne lo stesso convenuto da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’accoglimento, anche parziale, della domanda attrice e a rifondergli le spese legali sostenute per il presente procedimento; in ogni caso, con vittoria di spese e onorari del giudizio.

Chiamata in causa dall’arch. HHH, la JJJ S.p.A. si è costituita in giudizio, deducendo, relativamente alla domanda principale degli attori nei confronti del convenuto chiamante, la decadenza dal termine di legge per la denunzia dei vizi, nonché la prescrizione della relativa azione giudiziale, sia ai sensi dell’art. 1667 c.c. che dell’art. 1669 c.c.; l’infondatezza della pretesa risarcitoria nei confronti dell’arch. HHH, in quanto i danni di cui è causa erano riconducibili ad opere e interventi realizzati successivamente alla chiusura dei lavori e senza la partecipazione del professionista.

 Con riferimento alla domanda di manleva spiegata nei confronti della compagnia, eccepiva la mancata prova da parte dell’assicurato che l’evento di danno dedotto in giudizio rientrasse tra quelli coperti da garanzia assicurativa; la mancata operatività nel caso di specie della polizza assicurativa azionata dal professionista; in ipotesi, l’applicabilità delle condizioni di polizza per quanto concerne il limite di indennizzo, scoperto e franchigia e l’esclusione dalla copertura delle quote di responsabilità attribuibili a soggetto diverso dall’assicurato, nonché l’estraneità del danno morale dall’oggetto della assicurazione.

Tutto ciò dedotto, la compagnia terza chiamata ha concluso: in tesi, per il rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti dall’arch. HHH; in via subordinata, nel caso in cui venisse accertata la responsabilità dell’assicurato, la fondatezza del diritto degli attori e l’operatività della polizia nel caso di specie: a) accertare le responsabilità rispettivamente ascrivibili agli attori YYY e XXX (anche ex art. 1227 c.c.), all’impresa appaltatrice dei lavori ed ai convenuti ZZZ e KKK, ed al direttore dei lavori in relazione ai fatti per cui è causa; b) accertare e liquidare il danno nei limiti di quanto rigorosamente provato e documentato; c) dichiarare tenuta JJJ a garantire l’arch. HHH nei limiti della sola quota di responsabilità al medesimo direttamente ascrivibile e secondo quanto previsto nella polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione, con l’ulteriore decurtazione dello scoperto a carico dell’assicurato, pari al 10% del danno con il minimo di € 2.500,00, ed entro i limiti del sottomassimale previsto, pari ad € 100.000,00 nella ipotesi di operatività della condizione aggiuntiva di cui alla lettera MO delle CGA; in ogni caso con vittoria di spese, funzioni e onorari.

A seguito della soppressione della Sezione distaccata di Empoli, la causa è stata assegnata alla Terza Sezione Civile del Tribunale di Firenze.

La causa è stata istruita documentalmente.

All’udienza del 22.5.2018 le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione.

Le parti si sono scambiate comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sulla domanda risarcitoria nei confronti dei sig.ri ZZZ e KKK
I sig.ri XXX e YYY hanno avanzato domanda risarcitoria nei confronti dei sig.ri ZZZ e KKK per i danni da questi causati all’immobile di proprietà degli attori.

Deve precisarsi, tuttavia, come i detti convenuti non sono stati chiamati a rispondere per i gravi difetti riscontrati nell’immobile quali ex soci della *** s.r.l. o della ZZZ s.n.c., rispettivamente impresa venditrice e impresa appaltatrice dell’immobile di cui è causa, oggi entrambe estinte. Piuttosto, parte attrice (si veda comparsa conclusionale p. 7) ha invocato la responsabilità dei medesimi ai sensi dell’art. 2043 c.c. per il danno ingiusto provocato quali persone fisiche, per avere questi smantellato/distrutto la scala esterna di tale edificio e per non aver provveduto a ripristinare la situazione precedente e a rimuovere i gravi vizi e/o difetti riscontrati, malgrado l’obbligazione in tal senso assunta a titolo personale.

La domanda è infondata.

All’esito dell’istruttoria risultano documentate e/o non contestate le seguenti circostanze: – i sig.ri XXX e YYY hanno acquistato un immobile in data 18 dicembre 2007 dalla società Le *** s.r.l., in persona del legale rappresentante KKK (doc. 1 parte attrice);

–                     detto immobile è stato consegnato, finito e completo in ogni sua parte, compresa la scala esterna in marmo che conduce al piano interrato, in data 8 dicembre 2007 (fatto non contestato);

–                     in data 8.10.2008 la società *** s.r.l. cessava l’attività e successivamente veniva cancellata dal registro delle imprese in data (fatto non contestato);

–                     con raccomandata a.r. del 15.12.2008, gli attori denunciavano alla *** s.r.l. la presenza di copiose infiltrazioni d’acqua nel vano cantina dell’immobile, provenienti dalla scala esterna, aggiungendo che l’umidità si era allargata fino a raggiungere la parete interna della casa (doc. 3 parte attrice; circostanza non contestata dai sig.ri ZZZ e KKK); – nel corso del 2009 i sig.ri KKK e ZZZ, ex soci della *** s.r.l., hanno compiuto alcuni sopralluoghi per verificare la causa delle infiltrazioni, che veniva da questi attribuita a problemi di condensa (fatto non contestato);

–                     nel giugno 2009 e nel luglio 2010 il sig. ZZZ ha effettuato alcuni interventi per cercare di eliminare i vizi riscontrati, ma gli stessi non risolvevano i problemi di infiltrazione che continuavano a manifestarsi (fatto non contestato);

–                     nel mese di settembre 2010 un ulteriore sopralluogo si è compiuto in presenza, oltre che dei sig.ri KKK e ZZZ, anche dell’arch. HHH, quale direttore dei lavori della società *** s.r.l. nell’intervento edilizio di costruzione dell’immobile di proprietà degli attori (fatto non contestato);

–                     nel mese di febbraio 2011, si svolgeva un ulteriore sopralluogo presso l’immobile degli attori, alla presenza dei sig.ri ZZZ e KKK, con il proprio tecnico ing. ***, nonché del tecnico degli attori, geom. ***, i quali constatavano il perdurare delle infiltrazioni di acqua nell’immobile (fatto non contestato dai sig.ri ZZZ e KKK);

–                     posto che il geometra *** sosteneva che le infiltrazioni erano dovute ad una insufficiente impermeabilizzazione delle scale dei pianerottoli e della soglia della porta in fondo alle scale, i sig.ri ZZZ e KKK, al fine di ricercare le cause di tali fenomeni infiltrativi, procedevano a rimuovere il rivestimento in marmo della scala e dei rampanti (fatto asserito dai sig.ri ZZZ e KKK e non specificamente contestato da parte attrice).

A seguito della asportazione del rivestimento in marmo delle scale e degli accertamenti compiuti dai tecnici, il geometra ***, da un lato, e l’ing. ***, dall’altro, hanno fornito valutazioni discordanti sulle cause delle riscontrate infiltrazioni.

In particolare, il tecnico di parte attrice ha confermato la propria tesi, secondo cui i fenomeni infiltrativi dovevano ritenersi imputabili a una impermeabilizzazione del tutto insufficiente delle scale, dei pianerottoli e della soglia della porta in fondo alle scale (si v. relazione geom. *** – doc. 5 parte attrice).

Secondo il tecnico dei sig.ri ZZZ e KKK, invece, la scala risultava regolarmente impermeabilizzata ma, poiché era stata successivamente rialzata, l’altezza del risvolto laterale alla stessa si era notevolmente ridotto: in particolare, “il sovralzamento della scala era stato realizzato con materiale leggero che incamera e trattiene l’acqua di infiltrazione e la rilascia poi nel tempo” (si v. relazione ing. *** – doc. 6 parte attrice).

Tuttavia, indipendentemente da tali divergenti posizioni, è documentato e comunque pacifico che i sig.ri ZZZ e KKK abbiano promesso nel marzo 2011 – “a titolo di liberalità e senza riconoscimento di debito alcuno”-  di far eseguire da un prestatore d’opera di loro fiducia tutta una serie di lavorazioni e, più precisamente: a) “il sovralzamento della scala con mattoni pieni e, comunque, con materiali che non si imbibisca di umidità”; b) una “nuova impermeabilizzazione della scala”, una “nuova impermeabilizzazione del ballatoio basso della scala fino a sotto la soglia di ingresso”;

c) il “rimontaggio della scala in travertino analogo a quello preesistente e nuova intonacatura delle porzioni di pareti esterne stonacate” (relazione Ing. *** del 31.3.2011 – doc. 6 parte attrice).

Altresì pacifica è la circostanza che detta promessa sia stata resa dai sig.ri ZZZ e KKK senza impegnare la società *** s.r.l., peraltro già sciolta da due anni, e, quindi, a titolo personale.

Tutto ciò rilevato, occorre adesso verificare se i fatti, così accertati, possano far ritenere integrata la responsabilità dei sig.ri ZZZ e KKK invocata da parte attrice.

Con riferimento alla prima delle due condotte lesive attribuite ai detti convenuti, consistita nell’aver demolito/smantellato la scala esterna, deve escludersi che la stessa sia avvenuta contro la volontà dei sig.ri XXX e YYY.

In tal senso, assume rilievo decisivo la circostanza per cui i lavori di asportazione del rivestimento in marmo di alcuni gradini delle scale siano stati autorizzati dagli attori, al fine di ricercare le cause dei fenomeni infiltrativi, e siano stati comunque compiuti alla presenza degli stessi o di loro incaricati, ciò alla luce delle foto scattate durante tali operazioni e prodotte da parte attrice (si v. relazione geom. *** doc. 4 parte attrice – in particolare si vedano le foto 12, 14 e 18 allegate).

Rilevato – pertanto – che le condotte testé esaminate sono state realizzate previo consenso di parte attrice, deve escludersi che le stesse possano assurgere a fatto illecito rilevante ai sensi dell’art. 2043 c.c., in quanto prive del carattere di antigiuridicità.

Per quanto concerne, invece, il secondo addebito contestato ai sig.ri ZZZ e KKK- e cioè di non aver realizzato le opere di rimessione in pristino della scala e di rimozione dei vizi- si osserva quanto segue.

A tal riguardo, detti convenuti – nella propria comparsa di costituzione e risposta – non contestano la circostanza di non aver eseguito i lavori promessi, ma allegano – tuttavia – di non aver potuto provvedervi a causa del rifiuto opposto dagli attori, i quali avrebbero eccepito la mancata prestazione di garanzia fideiussoria per le opere da realizzarsi.

Anche quest’ultima circostanza, peraltro, oltre a risultare dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice (lettera avv. YYY del 10.5.2011 – doc. 7 parte attrice), è stata dalla medesima pacificamente ammessa (si veda prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. p. 7 – parte attrice).

Ciò rilevato, preliminarmente si osserva come, in relazione alla condotta ora esaminata, avendo parte attrice contestato il mancato adempimento di una obbligazione di facere, la domanda risarcitoria proposta deve essere più correttamente inquadrata nell’ambito proprio della responsabilità contrattuale.

Si pone, pertanto, la questione se la dichiarazione di volontà manifestata dai sig.ri ZZZ e KKK, nel marzo 2011, possa o meno considerarsi giuridicamente vincolante.

Sul punto, le opzioni interpretative sono due.

La prima è che i sig.ri ZZZ e KKK abbiano avanzato una mera proposta contrattuale, rifiutata dagli attori in quanto mancante di idonea garanzia fideiussoria.

La seconda è che le parti abbiano invece effettivamente avanzato una proposta irrevocabile ex art. 1333 c.c. con obbligazioni a carico dei soli proponenti, consistenti nella rimessione in pristino della scala e nella rimozione dei vizi riscontrati, rimanendo tuttavia estranea a tale accordo la prestazione di garanzie fideiussorie.

In entrambe le ipotesi considerate, tuttavia, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, si giungerebbe al medesimo risultato.

Infatti, se si ritenesse che nessun accordo si è perfezionato tra le parti, così intendendo quella formulata dai convenuti come mera proposta contrattuale non accettata dagli attori, in alcun modo potrebbe parlarsi di violazione di obbligazioni contrattuali.

Qualora, invece, si reputasse la validità ed efficacia della proposta irrevocabile ex art. 1333 cc, si deve osservare come questa avesse ad oggetto esclusivamente la rimessione in pristino della scale a la rimozione dei vizi a cura dei proponenti, ma non anche la prestazione di una garanzia fideiussoria.

Pare evidente, quindi, che anche in tale evenienza non vi sarebbe alcun accordo vincolante tra le parti in quanto, pretendendo gli oblati la prestazione di una garanzia personale- estranea al contenuto della proposta irrevocabile ex art. 1333 cc avanzata dai convenuti- di fatto hanno rifiutato la proposta, impedendo in tal modo la conclusione del contratto: sicché nessun inadempimento potrebbe comunque essere imputato ai convenuti, difettando il titolo su cui fondare la loro responsabilità.

Né, peraltro, nel caso in esame, potrebbe venire in gioco il dovere di buona fede e correttezza che permea sia la fase precedente che successiva alla stipulazione di un contratto, atteso che parte attrice, oltre a non prospettare alcuna violazione di tale generale principio, neppure ha allegato in modo specifico i comportamenti che avrebbero potuto rilevare sotto tale profilo.

Tutto ciò rilevato, posto che nessun inadempimento si è verificato nel caso di specie, in relazione alle condotte esaminate, nessuna responsabilità può essere ascritta in capo i sig.ri ZZZ e KKK, oltre che ai sensi dell’art. 2043 c.c., anche a norma dell’art. 1218 c.c.

2. Sulla domanda nei confronti dell’arch. HHH
Parte attrice ha avanzato domanda risarcitoria anche nei confronti dell’arch. HHH, quale direttore dei lavori incaricato dalla società *** s.r.l. (impresa venditrice), per i danni conseguenti ai gravi difetti riscontrati sull’immobile acquistato da detta società, consistenti in una insufficiente impermeabilizzazione della scala esterna. Più precisamente, gli attori ritengono il professionista responsabile ai sensi dell’art. 1669 c.c. o, in subordine, dell’art. 2043 c.c., per non aver questi correttamente vigilato sulla esecuzione dei lavori che hanno riguardato la scala esterna, assumendo che questi non siano stati compiuti a regola d’arte.

In via preliminare, il professionista convenuto eccepisce la nullità dell’atto di citazione per assoluta indeterminatezza dei fatti posti a fondamento della domanda, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c., nonché la prescrizione della azione giudiziale proposta per inosservanza del termine annuale di cui all’art. 1669 c.c.

Dette eccezioni risultano infondate.

Con riferimento alla eccezione di nullità, deve rilevarsi come parte attrice, nel proprio atto introduttivo, esaminato nel suo complesso, abbia in realtà indicato la causa petendi sulla base della quale l’architetto HHH è stata chiamato a rispondere dei danni subiti, ovvero l’inosservanza dei doveri di vigilanza gravanti sul medesimo quale direttore dei lavori in relazione agli interventi edilizi relativi alla costruzione dell’immobile di proprietà degli attori.

Deve perciò escludersi la nullità dell’atto di citazione in relazione al profilo censurato dal convenuto.

Per quanto concerne la seconda delle eccezioni preliminari sopra richiamate, deve premettersi che, secondo pacifica giurisprudenza, il termine annuale di decadenza di cui all’art. 1669 c.c. per la denuncia dei difetti dell’opera decorre dal giorno in cui il committente-appaltante -acquirente raggiunge un apprezzabile grado di conoscenza della gravità dei difetti stessi. Tale grado di conoscenza può essere immediato, laddove si tratti di difetti palesi, ovvero necessitare di apposita perizia (C. 12829/2018).

Nel caso di specie, i sig.ri XXX e YYY hanno potuto acquisire un sufficiente grado di conoscenza dei gravi difetti solo grazie agli accertamenti compiuti dal proprio consulente tecnico, divenuti possibili a seguito della asportazione del rivestimento di marmo delle scale esterne che avrebbe consentito di rilevare una non corretta impermeabilizzazione delle stesse.

Posto che detti lavori sono avvenuti nel mese di febbraio 2011 (circostanza non contestata) e che la relazione del tecnico di fiducia degli attori è del 1.3.2011 (doc. 4 parte attrice), la contestazione dei gravi difetti nei confronti dell’arch. HHH del 3.8.2011 (doc. 13 attori) risulta avvenuta entro il termine annuale di decadenza dalla scoperta previsto dall’art. 1699, comma 1, c.c. e deve – quindi – ritenersi tempestiva.

Pertanto, deve escludersi la prescrizione della pretesa risarcitoria avanzata nel presente procedimento, atteso che l’atto introduttivo risulta essere stato notificato al professionista in data 1.3.2012 e, quindi, entro il termine di un anno dalla denunzia di cui al 1669, comma 2, c.c.

Ciò rilevato, la domanda attorea risulta comunque infondata nel merito.

Deve premettersi che la giurisprudenza di legittimità da tempo ritiene ormai che, configurando l’art. 1669 c.c. una sorta di responsabilità extracontrattuale, analoga a quella aquiliana, nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l’appaltatore – costruttore del fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, anche tutti quei soggetti, che prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell’opera, abbiano comunque contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o direttore dei lavori), alla determinazione dell’evento dannoso, costituito dall’insorgenza dei vizi in questione (in tal senso C. 8700/2016, C.17874/2013, C.19868/09, C.3406/06, C.13158/02, C.4900/93).

Tuttavia, nell’ipotesi in cui il direttore dei lavori sia chiamato a rispondere ex art. 1669 c.c., non è sufficiente che il committente provi la mera esistenza del vizio, ma è necessario che dimostri in che modo il professionista, venendo meno ai propri doveri, abbia concausato l’insorgenza del vizio (si veda Tribunale Roma, 20.07.2000).

Nel caso di specie, assume rilevanza dirimente ai fini del decidere il mancato assolvimento dell’onere probatorio incombente su parte attrice, con particolare riferimento al nesso di causalità tra l’omessa vigilanza attribuita al direttore dei lavori e la esecuzione non conforme a regola d’arte della impermeabilizzazione della scala esterna, imputabile alla impresa appaltatrice.

In particolare, deve rilevarsi come parte attrice non abbia fornito né prove documentali né tantomeno formulato istanze istruttorie idonee ad accertare la responsabilità dell’arch. HHH in ordine ai fatti di cui è causa.

Infatti, nessuna delle relazioni dei consulenti tecnici di parte attrice, prodotta in atti, ha asseverato che la carente impermeabilizzazione della scala esterna è causalmente riconducibile alla omessa vigilanza del direttore dei lavori.

Né alcuno dei capitoli di prova orale, dedotti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice, è volto a dimostrare la responsabilità del professionista per gli asseriti gravi difetti riscontrati nell’immobile.

A tal proposito, deve evidenziarsi come i capitoli indicati in comparsa conclusionale (ovvero dal n. 38 al 41 compresi) relativi alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., che, secondo gli attori, qualora ammessi dal giudicante, avrebbero consentito di dimostrare la responsabilità del professionista, in realtà non sono stati dedotti in alcuna memoria istruttoria.

Peraltro, l’unico capitolo di prova – tra quelli effettivamente dedotti – che chiama in causa l’arch. HHH è il n. 33 che, tuttavia, non assume alcun rilievo al fine di accertare le mancanze attribuite al professionista, essendo diretto unicamente a provare la veridicità di una circostanza, peraltro documentale, ovvero che detto professionista, in qualità di direttore dei lavori della società committente *** s.r.l., aveva sottoscritto il certificato di conformità delle opere alla concessione edilizia n. 205/2005 e al permesso di costruire n. 69 del 14.7.2005 (doc. 26 parte attrice).

Né la prova del contributo causale fornito dall’arch. HHH alla determinazione dei gravi difetti poteva essere ottenuta con la consulenza tecnica d’ufficio richiesta dagli attori, posto che questa può essere ammessa solo come supporto contributivo per la valutazione di ciò che è già stato assunto nel corso della causa e non certamente per supplire ad una insufficiente attività difensiva di parte (C. 11359/2002).

Inoltre, malgrado nessuna decadenza sia intervenuta ex art. 1669 c.c. come supra rilevato, non può ritenersi priva di rilievo la circostanza che sia trascorso oltre un anno tra il momento della consegna dell’immobile (dicembre 2007) e quello della contestazione (peraltro solo nei confronti della società *** s.r.l.) circa la presenza di fenomeni infiltrativi (dicembre 2008), nonché ben oltre tre anni prima della denuncia della sussistenza dei gravi difetti (agosto 2011), senza che – peraltro – fosse stato attivato nel frattempo alcun procedimento di accertamento tecnico preventivo che avrebbe consentito, nel contraddittorio delle parti, di dirimere ogni questione di carattere tecnico.

Ebbene, un lasso temporale di quasi quattro anni, tra la consegna dell’immobile con contestuale cessazione della direzione dei lavori e la formale contestazione di addebiti per mancanze professionali, senz’altro porta ed escludere ogni possibile inferenza probatoria, sulla base di presunzioni semplici, tra vizio dell’opera e responsabilità dell’arch. HHH. Nondimeno, oltre a quanto osservato con riferimento alla mancata prova del nesso causale, deve sottolinearsi come parte attrice, al di là di assunti generici in ordine alla omessa sorveglianza dei lavori, abbia anche mancato di allegare specificamente, come era suo onere, quali condotte omissive rimprovera al direttore dei lavori.

Si aggiunga, inoltre, che è pacifico che gli accertamenti svolti per stabilire le cause delle infiltrazioni, dopo la rimozione del rivestimento in marmo dei gradini della scala esterna, sono stati compiuti nei mesi di febbraio-marzo 2011 dal tecnico di parte attrice e da quello dei sig.ri ZZZ e KKK, senza che fosse in alcun modo coinvolto l’architetto HHH e, quindi, senza acquisire le osservazioni tecniche del medesimo (fatto non contestato dagli attori).

Invero, solo in data 3.8.2011, mediante missiva contenente la richiesta di risarcimento danni, l’ex direttore dei lavori è stato formalmente reso edotto delle risultanze degli accertamenti tecnici unilateralmente compiuti. (doc. 13 – attori).

Ebbene, la mancata attivazione del contraddittorio tecnico nei confronti dell’arch. HHH, certamente inficia il valore inferenziale della relazione del geometra ***, anche con riferimento alle risultanze ivi dedotte circa le cause delle infiltrazioni di cui trattasi.

Infatti, qualora fosse stato raccolto anche il parere del HHH sulle cause di tali fenomeni infiltrativi, il consulente degli attori avrebbe potuto prendere posizione ed, eventualmente, confutare le argomentazioni tecniche svolte dall’ex direttore dei lavori. Ciò avrebbe senz’altro conferito maggiore completezza e – quindi – credibilità razionale alla consulenza tecnica di parte.

Da ultimo, ad abundantiam, deve comunque evidenziarsi come in ogni caso non risulti provato, sotto il profilo del quantum debeatur, il pregiudizio economico di cui gli attori chiedono essere risarciti.

Sul punto si osserva come agli atti si rinviene solo un preventivo generico recante i costi di una serie di lavorazioni, senza che allo stesso risulti allegato alcun computo metrico estimativo che, in modo dettagliato, descriva puntualmente ed in modo analitico non solo gli interventi da eseguire per emendare i vizi riscontrati ma anche i criteri di calcolo assunti come base per la loro quantificazione.

Per di più la relazione di parte attrice non distingue tra i danni che sarebbero ascrivibili alla impresa appaltatrice da una parte,  oppure a questa e al direttore dei lavori in via solidale dall’altra, con inevitabile ripercussione proprio in punto di prova della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti dell’arch. HHH.

Infatti, pare evidente che nessuna pretesa risarcitoria potrebbe essere avanzata nei confronti del direttore dei lavori con riferimento ad attività compiuta dai convenuti, quali il costo relativo al rifacimento della scala a seguito del suo smantellamento o il costo di ripristino del giardino rovinato a causa del predetto smantellamento della scala.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento al lamentato danno morale, inteso da parte attrice come danno da mancato godimento dell’immobile, risultando una simile allegazione, oltre che generica, priva di riscontro probatorio.

Tutto ciò considerato, ritenuti non provati i fatti costitutivi della responsabilità extracontrattuale, nella duplice configurazione di cui agli artt. 1669 e 2043 c.c., deve ritenersi infondato ogni addebito nei confronti del professionista convenuto in ordine ai difetti di costruzione dell’immobile di proprietà degli attori.

3. Sulla domanda di manleva dell’arch. HHH nei confronti della compagnia assicurativa
Deve ritenersi assorbita la domanda di manleva spiegata dal professionista convenuto nei confronti della compagnia di assicurazione, posto che questa era da ritenersi subordinata all’accoglimento della domanda proposta dagli attori nei confronti del primo.

4. Sulle spese di lite
Visto l’art. 92 c.p.c., così come modificato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, devono ritenersi sussistenti – nel caso di specie – gravi  ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, sia in considerazione delle vicende societarie delle imprese venditrice e appaltatrice,  sciolte a distanza di pochissimi mesi – nel primo caso – e pochi anni – nel secondo – dalla vendita dell’immobile di cui è causa, e che hanno impedito – di fatto – agli attori di avere tutela dei danni subiti, sia della ingiustificata mancata partecipazione di tutti i convenuti alla procedura di mediazione (si veda verbale del 12.3.2012 – doc. 12 p. 2 parte attrice) che – se fattivamente svolta – avrebbe potuto evitare l’introduzione del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, sezione III civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta:

1.                 RIGETTA tutte le domande di parte attrice;

2.                 COMPENSA le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.

Firenze, 27.XII.2018

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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