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Codice Civile
Codice Penale

Gravi difetti, responsabilità dell’appaltatore

Anche elementi secondari e accessori possono tradursi in gravi difetti se siano in grado di compromettere la funzionalità dell’opera.

Pubblicato il 14 January 2020 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

Tribunale di Brindisi
Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, ha emesso la seguente

SENTENZA n. 39/2020 pubblicata il 10/01/2020

nella causa iscritta al n. /2012 R.G., avente ad oggetto “azione di responsabilità contrattuale” e vertente

tra

XXX, rappresentato e difeso dall’avv., presso il cui studio a è elettivamente domiciliato; attore e

YYY s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. presso il cui studio a è elettivamente domiciliata.

convenuta

*******
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, XXX ha agito in giudizio perché la YYY fosse dichiarata responsabile per i danni presenti nell’immobile di sua proprietà e fosse per tale ragione condannata a corrispondergli un congruo risarcimento, da lui quantificato in 20.000,00 euro. Ha dichiarato che con ricorso depositato il 20 dicembre 2011 al Tribunale di Brindisi ***, sua moglie in regime di separazione dei beni, avrebbe richiesto il sequestro giudiziario di alcuni assegni tratti sul proprio conto corrente acceso presso la banca *** ed intestati alla società convenuta. Ha dichiarato che tali titoli sarebbero stati rilasciati a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni da lui contratte per l’acquisto dell’immobile quando era ancora in costruzione, che la società avrebbe poi al termine dei lavori alienato con atto notarile il 29 dicembre 2010; che le obbligazioni sarebbero state totalmente adempiute. Il 21 dicembre 2011 sarebbe stato concesso il sequestro con decreto inaudita altera parte e poi portato ad esecuzione il successivo 29 dicembre, data in cui la *** avrebbe avuto modo di notare che i titoli sarebbero stati emessi non da lei ma dal XXX, traendoli dal conto cointestato. Per tale ragione il XXX sarebbe intervenuto nel giudizio cautelare per vedere confermato il provvedimento di sequestro e per farsi restituire gli assegni.

Ha documentalmente provato che le parti, successivamente, ebbero a definire i loro reciproci rapporti con una scrittura privata in cui hanno esplicitato che con atto preliminare di compravendita di immobile dell’1 marzo 2007 il XXX e la moglie si sarebbero obbligati all’acquisto di un appartamento facente parte di un condominio che la società YYY aveva in corso di costruzione a; l’immobile sarebbe stato promesso in vendita per il prezzo di 255.000,00 euro, oltre I.V.A. e al termine di tutti i regolari pagamenti la proprietà sarebbe stata trasferita al XXX. Tuttavia, i coniugi hanno dichiarato che dopo aver preso possesso dell’immobile avrebbero constatato alcuni difetti sul bene, in particolare relativi alla pavimentazione, sollecitando la società costruttrice ad intervenire per risolverli, da ultimo con una raccomandata del 27 ottobre 2011. Nella scrittura privata i coniugi hanno riconosciuto il proprio debito nei confronti della YYY pari a 16.500,00 euro oltre I.V.A. relativo al valore di materiali e posa in opera impiegati per lavori extra capitolato eseguiti dal costruttore e la convenuta a sua volta ha riconosciuto che i coniugi hanno rilevato alcuni vizi nell’esecuzione di lavori, contestandone però sia la sussistenza e sia la natura. Le parti concordemente hanno deciso di adire la giustizia ordinaria al fine di dirimere le loro controversie, effettuando richiesta di revoca del provvedimento di sequestro emesso e dell’ordine da parte del Tribunale di restituire i titoli al XXX.

In esecuzione di tale accordo il XXX ha agito il Tribunale con il presente giudizio al fine di chiedere che fosse accertata l’esecuzione non a perfetta regola d’arte dalla YYY di alcuni dei lavori e in particolare ha dedotto la presenza di una pavimentazione non perfettamente planare, con “dentini” in più punti, con la fuga rovinata e dallo spessore variabile; di mostrine delle porte non perfettamente verticali, murature non planari e verticali con uno spessore differente nella larghezza delle mostrine delle porte; di murature realizzate in cartongesso in più punti non perfettamente verticali. Ha chiesto dunque in applicazione degli artt. 1667 o art. 1669 c.c. la riduzione del prezzo dell’immobile di 20.000,00 euro, la condanna della convenuta alla restituzione della somma indicata ed al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia. In via subordinata, ha chiesto in applicazione dell’art. 2043 c.c., con la condanna della YYY alla rifusione del danno conseguente alla presenza dei vizi nella misura di 20.000,00 euro, con vittoria di spese e competenze di lite.

Costituitasi in giudizio, la YYY ha contestato le dichiarazioni attoree. Ha dichiarato, infatti, che nel corso dei lavori relativi alla costruzione dell’immobile oggetto di causa, i coniugi avrebbero concordato ai sensi dell’art. 10 del contratto preliminare materiali extra-capitolato, ordinandoli dalla propria ditta fornitrice e recandosi personalmente per acquistarli, per un ammontare pari a 16.500,00 euro I.V.A. esclusa. A garanzia del pagamento di tali spese il XXX avrebbe, contestualmente alla sottoscrizione dell’atto pubblico di compravendita, rilasciato alla YYY alcuni titoli di credito in funzione di garanzia, che la società avrebbe inteso non portare all’incasso accogliendo le richieste di procrastinazione del debitore. Ha dichiarato, inoltre, che contestualmente alla proposizione del ricorso per sequestro giudiziario, vi sarebbe stata da parte del XXX una totale negazione di ogni esistente debito ed una richiesta di danni per vizi riscontrati, dopo più di un anno dall’immissione nel possesso, relativi alla pavimentazione. Tale contestazione sarebbe avvenuta subito dopo la diffida e la messa in mora con la quale gli sarebbe stato richiesto il pagamento garantito dai titoli, senza che prima fossero emerse in alcuna circostanza. Le parti, dunque, sarebbero pervenute alla scrittura privata citata dal XXX. Nella propria comparsa di costituzione la YYY ha chiesto che fosse accertata la perfetta esecuzione delle opere consegnate, ed ha spiegato domanda riconvenzionale finalizzata a riconoscere il proprio credito di 16.500,00 euro I.V.A. esclusa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, oltre competenze e spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

La causa è stata istruita con l’escussione di testi, con l’acquisizione della documentazione depositata dalle parti, con una prima c.t.u. a firma dell’ing. *** ed una rinnovazione con altro ausiliario, l’ing. ***. Il 24 ottobre 2014, la YYY ha dichiarato in udienza che i coniugi hanno promesso in vendita l’immobile oggetto di causa e il successivo 10 marzo 2015 si è constatato che lo stesso è stato venduto al prezzo di 250.000,00 euro. All’udienza dell’8 novembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.

Occorre preliminarmente valutare l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 1669 c.c. relativo alla rovina ed ai difetti di cose immobili. In tale disposizione è previsto che l’appaltatore sia tenuto a garantire la stabilità dell’opera per un periodo di dieci anni dal vizio del suolo o dal difetto di costruzione, dal momento in cui il committente ha preso in consegna l’opera. Il fatto deve essere denunciato entro un anno dalla scoperta ed entro l’anno successivo deve essere avviata l’azione. A tale proposito, appare opportuno evidenziare che, sulla base di quanto dedotto nella scrittura privata intercorsa tra le parti (allegato n. 2 fascicolo convenuta), l’immobile è stato trasferito al XXX per atto notarile il 27 dicembre 2010. Il XXX ha contestato per la prima volta i difetti riscontrati il 27 ottobre 2011 con una lettera di contestazione (allegato n. 3 fascicolo XXX), della quale tuttavia non è stata depositata copia dell’avvenuto ricevimento da parte della convenuta. Si presume che effettivamente sia stata portata a conoscenza della YYY dal momento che nella scrittura privata al punto n. 2 la società riconosce “che i coniugi XXX e *** hanno contestato l’esistenza di vizi attinenti l’esecuzione di opere sull’immobile”, contestandone tuttavia sia la sussistenza e sia la natura. Tali vizi appaiono dunque essere stati denunciati tempestivamente dal momento che il 27 ottobre 2011 non era trascorso neppure un anno dall’acquisto dell’immobile.

In merito alla disciplina di cui all’art. 1669 c.c., si rammenta che la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 24230/2018, ha ribadito che i gravi difetti idonei a generare la responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c. nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura, sottolineando che il fatto che l’immobile sia stato abitato non ne esclude la limitazione al libero godimento. Più precisamente, “i gravi difetti” che ai sensi dell’art.1669 c.c. fanno sorgere la responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che in modo apprezzabile riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura (Cass. sentenza n.19868/2009). A tal fine, rilevano anche vizi non totalmente impeditivi dell’uso dell’immobile, come ad esempio quelli relativi all’efficienza dell’impianto idrico (Cass. sentenza n.3752/2007) o alla presenza di infiltrazioni e umidità (Cass. sentenza n. 21351/2005). Anche elementi secondari e accessori possono tradursi in gravi difetti se siano in grado di compromettere la funzionalità dell’opera. Alla luce delle doglianze lamentate dal XXX occorre stabilire se esse rientrino nella nozione di “gravi difetti” così come delineata dalla Corte. Nel caso di specie non può ritenersi che i difetti di planarità riscontrati sulla pavimentazione e la non perfetta verticalità delle murature siano idonei ad integrare un venir meno della funzionalità dell’immobile; per ciò che riguarda invece la presenza di condensa, essa rientra a tutti gli effetti in una ipotesi di responsabilità ex art. 1669 c.c., anche alla luce di alcuni precedenti giurisprudenziali. La Cassazione, infatti, nella sentenza n. 14650/13 ha statuito che le infiltrazioni d’acqua da infissi, il non corretto isolamento della facciata esterna e la conseguente condensa sono vizi astrattamente idonei ad individuare la non corretta realizzazione dell’opera nonché l’apprezzabile menomazione del godimento della stessa che, per sua natura, è destinata ad un utilizzo protratto e duraturo nel tempo. La presenza della condensa nell’immobile, oltre ad essere stata dichiarata dai testi di parte attrice, è stata riscontrata dall’ing. *** il quale nella propria perizia di parte ha constatato che “in due vani letti si sono manifestati altresì fenomeni di condensa nell’angolo tra il soffitto e la muratura esterna, considerato il poco tempo trascorso dalla costruzione dell’immobile e la rapidità quindi della comparsa di tali fenomeni indurrebbe a pensare che probabilmente non è stato eseguito (o eseguito male) l’isolamento del fabbricato in ottemperanza del D.P.R. 59/09”, (pag. 3 allegato fascicolo XXX) producendo anche le fotografie nn. 9 e 10 da cui si evincono le macchie.

Quanto agli altri vizi lamentati, gli stessi appaiono riconducibili alla disciplina di cui all’art. 1667 c.c., in quanto “vizi” dell’opera: la disposizione richiama oltre all’ipotesi del difetto di conformità anche quella del vizio della cosa, nel caso di specie dell’immobile, sottolineando che la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall’appaltatore. Per constatare la riconoscibilità dei vizi occorre mettere in relazione l’entità dei vizi e l’entità dell’opera eseguita: i vizi devono essere denunciati entro 60 giorni dalla scoperta e l’azione deve essere intrapresa entro due anni. Nel caso di specie vi è prova della contestazione dei vizi circa dieci mesi dopo la consegna dell’immobile, il 27 ottobre 2011. Nel precedente verbale di sopralluogo redatto il 5 novembre 2010 firmato dal XXX (allegato n. 3 fascicolo società) l’attore aveva “dato atto di aver verificato la conformità al progetto delle strutture murarie, della pavimentazione e dei rivestimenti, la conformità ed il perfetto funzionamento di infissi, porte, serrature ed impianti di riscaldamento, acqua ed energia elettrica” sottolineando che “il costruttore non si è sottratto ad alcuna spiegazione o chiarimento richiesto” e che complessivamente tutte le componenti dell’immobile “hanno le qualità richieste e concordate e sono del tutto esenti da vizi, difetti e difformità apparenti e di funzionamento”. Ebbene, si deve pertanto ritenere che la denuncia dei vizi diversi dalla condensa, qualificabile come “grave difetto”, sia stata in ogni caso tempestiva in quanto intervenuta nel termine di legge di sessanta giorni dalla scoperta delle difformità: sul punto, si richiamano le dichiarazioni testimoniali di parte attrice, ***, moglie dell’attore, ***, sorella di lei, e ***, marito di quest’ultima le quali appaiono fra di loro concordanti e pertanto attendibili, nonostante il rapporto parentale esistente con l’attore. Essi hanno infatti tutti confermato di avere provveduto alla pulizia dell’immobile, in aiuto alla teste ***, nei venti giorni successivi alla consegna e di aver scoperto in quella circostanza le difformità nell’esecuzione delle opere, riferendo di telefonate effettuate dall’attore e dalla moglie di lui a *** di contestazione dei lavori. Hanno aggiunto che l’architetto *** avrebbe inviato un certo “***” per cercare di risolvere tali vizi, portandosi lui stesso nell’immobile varie volte e in tali occasioni riscontrandoli personalmente. Non appaiono invece attendibili le dichiarazioni di segno opposto rese dai testi *** e ***, entrambi soci della YYY, i quali hanno dichiarato l’uno di essersi recato nell’abitazione solo per sistemare dei difetti di una porta – rientrante fra i lavori extra-capitolato, l’altro di non aver ricevuto nessuna contestazione da parte dell’attore fino alla richiesta di pagamento. La loro qualità di soci non consente di ritenere integrata la prova contraria rispetto alle attendibili dichiarazioni dei testi di parte attrice.

In relazione all’an della pretesa risarcitoria, relativamente ai vizi diversi dalla condensa, si possono richiamare le esaustive valutazioni compiute dal secondo c.t.u. nominato, l’ing. ***, il quale ha evidenziato che le tramezzature interne in cartongesso non presentano problemi di planarità e verticalità, poiché tramite le verifiche eseguite con una stadia dotata di bolla si è riscontrato che siano state eseguite a regola d’arte. Al momento della ispezione sul luogo il c.t.u. ha dichiarato che le pareti in cartongesso sono state ritinteggiate, chiarendo tuttavia che la semplice tinteggiatura “anche se associata a operazioni di stuccatura e spianatura delle pareti, non può eliminare difetti di verticalità o planarità della superficie (con la stuccatura e/o spianatura si possono al più correggere piccole irregolarità localizzate e mai deviazioni dalla verticale)” (pag. 4 relazione di risposta alle osservazioni di parte del c.t.u.).

Quanto ai difetti della pavimentazione, richiamando poi la normativa in materia di pavimentazione e piastrellature ceramiche, il c.t.u. ha specificato che nel corso della cottura dei prodotti ceramici possono sorgere “piccole differenze di dimensioni o di aspetto, o piccoli scostamenti dalla planarità”, una circostanza inevitabile che impone al costruttore di controllare e contenere tali scostamenti al momento della realizzazione della piastrellatura. Il c.t.u. ha ritenuto non certo che le piastrelle in questione, acquistate dal XXX, fossero di prima scelta, distinguendo tale categoria con quella di “prima scelta commerciale”, indicata nella fattura di acquisto. Analizzando la pavimentazione ha riscontrato la presenza di “dislivelli tra piastrelle di entità superiore alla tolleranza consentita dalla norma” e che “si è riscontrata in sede di sopralluogo la presenza di effetti di disturbo per differenze visivamente apprezzabili di larghezza della stuccatura che varia come detto da 1 a 5 mm e, pertanto, con scostamenti superiori alla tolleranza ammessa” (pag. 11 relazione peritale). Ha concluso in riferimento a tale difetto dichiarando che la piastrellatura sia da ritenersi “non conforme per la presenza di dislivelli tra piastrelle adiacenti eccedenti la tolleranza ammessa e per la presenza di effetti di disturbo per differenza visivamente apprezzabili di larghezza e rettilineità della stuccatura”. La relazione dell’ausiliario merita di essere condivisa per chiarezza esplicativa e per la opportuna distinzione più volte sottolineata tra le valutazioni tecniche e le valutazioni personali. Il c.t.u. ha infatti esplicitato la difficoltà di individuare l’origine dei difetti lamentati, ossia se essi siano da attribuire alla qualità delle piastrelle o alla loro posa in opera, sottolineando quanto sia comunque rilevante la conformità del lotto di piastrelle in questione. Tuttavia pur in assenza di tale informazione, ha sottolineato che con tali piastrelle sarebbe stato opportuno scegliere per il montaggio una fuga di dimensioni di almeno 5-6 mm, in modo da rendere meno evidente le eventuali piccole scalibrature nel materiale da posare, poiché fughe più strette aumentano la percezione degli scostamenti dimensionali delle piastrelle. Ha inoltre ribadito che “al posatore compete la verifica della qualità dei materiali necessari alla posa, comprese le piastrelle, e che eventuali palesi difetti dimensionali e di aspetto devono essere denunciati dal posatore al committente/utilizzatore finale al fine di sospendere la posa, salvo poi proseguirla su ordine e sotto la responsabilità del committente”, dunque la YYY non può essere esonerata da responsabilità per il solo fatto che non si sia recato personalmente ad acquistarle. L’ausiliario, esprimendo una valutazione personale corroborata dalle proprie conoscenze tecniche ed esperienza, ha sottolineato che una posa più attenta e scelte progettuali più consone avrebbero potuto mitigare i difetti e far ottenere un risultato esteticamente migliore, attraverso lo scarto delle piastrelle difettose e una larghezza di montaggio delle fughe maggiore. In merito alla pavimentazione, dunque, stante il concorso di responsabilità sia dell’appaltatore che del committente, deve essere corrisposto nei confronti del XXX il costo delle sole lavorazioni di rimozione e rifacimento della pavimentazione pari a 5.087,75 euro, escludendo la fornitura delle piastrelle e del battiscopa dal momento che l’abitazione non è più in suo possesso e senza includere anche gli eventuali costi indiretti (doppio trasloco, spese di pulizia e soggiorno in albergo).

Passando dunque alla liquidazione dei danni, per ciò che riguarda le macchie di umidità lamentate, si rileva che tale grave difetto non è stato oggetto di specifica valutazione da parte del c.t.u. ing. *** e che pertanto è necessario richiamare a tal fine la relazione del c.t.p. ing. ***, coerente sotto il profilo logico e pertanto idonea ad essere posta a fondamento della presente decisione. A questo titolo, il danno risarcibile pari alle spese necessarie per la spicconatura degli intonaci – per 1.200,00 euro – la realizzazione dell’intonaco per interni – per 1.700,00 euro – l’edificazione della controparete coibentata – per 3.645,00 euro – la carteggiatura – per 1.000,00 euro – ammonta alla somma complessiva di 7.545,00 euro.

La somma risarcibile a titolo di ristoro per i danni riscontrati e riconducibili alla responsabilità della società YYY sono dunque pari all’importo complessivo di 12.632,75 euro. Tale somma dovrà essere parzialmente compensata con il credito vantato dalla YYY e riconosciuto anche nella scrittura privata dal XXX, in cui si esplicita che i coniugi “dichiarano e riconoscono che la YYY s.r.l. è tuttora loro creditrice della somma di euro 16.500,00 oltre IVA come per legge”. La società ha nella propria domanda riconvenzionale chiesto tale importo comprensivo di I.V.A., oltre interessi e rivalutazione monetaria dall’adempimento sino al soddisfo.

Trattandosi di un’ipotesi di risarcimento da responsabilità contrattuale, nessuna somma dovrà essere corrisposta a titolo di rivalutazione monetaria; per tale ragione, l’attore dovrà essere condannato al pagamento in favore della convenuta della somma di 3.867,25 euro, oltre interessi.

Alla luce del parziale accoglimento della domanda attorea, appare congruo compensare integralmente fra le parti le spese di lite.

Le spese delle c.c.t.t.u.u. espletate nel presente giudizio devono essere poste in via definitiva a carico di entrambe le parti, nella misura della metà per ciascuna di esse.

p.q.m.

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. /2012 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:

accoglie le domande attorea e la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta e, per l’effetto, previa compensazione parziale dei rispettivi crediti, condanna XXX al pagamento in favore della società YYY s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., della somma di 3.867,25 euro, oltre interessi.

compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

pone le spese delle c.c.t.t.u.u. espletate nel presente giudizio definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura della metà per ciascuna di esse.

Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione della dott.ssa, tirocinante ex art. 73 del D.L. n. 69/2013, componente l’Ufficio del Processo del sottoscritto magistrato.

Così deciso in Brindisi in data 10 gennaio 2020.

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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