Il sequestro previsto dalla legge sul diritto d’autore, disciplinato dall’art. 159 L. A. esclude la distruzione o l’aggiudicazione di esemplari o copie acquistati da terzi per uso personale, provvedimenti rispetto ai quali il sequestro si presenta come strumentale, lo dottrina ha ricavato la conclusione che il sequestro sia ammissibile anche nei confronti dei terzi quando non sia questione dell’uso personale.
Il sequestro previsto dalla legge sul diritto d’autore, disciplinato dall’art. 161, legge 22 aprile 1941, n. 633, svolge una duplice funzione: quella probatoria nel senso che può avere ad oggetto uno a anche tutti gli esemplari che si ritengono configurare la contraffazione, ai fini della quantificazione del quantum del danno, e quella cautelare in senso specifico perché può servire a staggire gli oggetti dei quali la sentenza di merito potrà ordinare la rimozione, la distruzione, l’aggiudicazione all’attore a mente degli artt. 159 e 160 L.A.
Di conseguenza il provvedimento è diretto ad anticipare gli effetti della decisione di merito, e quindi costituisce mezzo di tutela in forma specifica. L’art. 161 L.A. non prevede espressamente il sequestro di beni di proprietà di terzi, a differenza di quanto stabilito in materia di brevetti dall’art. 82, sesto comma, L.B. ed ora dall’art. 130, comma 4, d.lgs. 10.2.2005, n. 130.
Tale previsione è ora contenuta anche per il diritto d’autore nell’art. 162, sesto comma, L.A. come sostituito dall’art. 5, comma 1, L. 18 agosto 2000, n. 248.
Dalla circostanza che l’art. 159 L.A. esclude la distruzione o l’aggiudicazione di esemplari o copie acquistati da terzi per uso personale, provvedimenti rispetto ai quali il sequestro si presenta come strumentale, lo dottrina ha ricavato la conclusione che il sequestro sia ammissibile anche nei confronti dei terzi quando non sia questione dell’uso personale.
Resta fermo il diritto del terzo a partecipare al giudizio di merito, onde far valere l’illegittimità del provvedimento ovvero a reagire con la querela nullitatis.
Anche in questo caso, dunque, deve ritenersi che il provvedimento di sequestro possa avere eccezionalmente effetti nei confronti dei terzi.
Trattandosi peraltro di deroga al generale principio per cui la pronuncia inter alios acta terbio neque nocet neque prodest, la norma deve essere interpretata restrittivamente, con la conseguenza che debbono essere considerati terzi soltanto quei soggetti rispetto ai quali la necessità di esecuzione del provvedimento non poteva essere nota o che non potevano essere individuati al momento del procedimento cautelare.
Cassazione Civile, Sezione Prima, Sentenza n. 2873 del 9 febbraio 2007
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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