REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda
in persona del giudice unico dott. ha emesso la seguente
SENTENZA n. 216/2019 pubblicata il 24/01/2019
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2013, posta in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2018,
TRA
XXX (C.F.), in proprio e nella qualità di esercente la potestà parentale sul figlio minore YYY, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’Avv., che lo rappresenta e difende per procura apposta a margine dell’atto di citazione
ATTRICE ***
ZZZ (C.F.) e KKK, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà parentale sulla figlia minore JJJ, elettivamente domiciliati in presso lo studio dell’Avv., che li rappresenta e difende per procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
WWW (C.F.), in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv., giusta procura per atto Notar, ed elettivamente domiciliata in presso e nello studio dell’Avv.
TERZA CHIAMATA IN GARANZIA
OGGETTO: risarcimento danni per lesioni personali.
CONCLUSIONI
All’udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2018 la causa veniva assunta in decisione con formale concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a cui seguiva il rituale deposito delle memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere in punto di fatto che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta con atto di citazione dal Sig. XXX, in proprio e nella qualità di esercente la potestà parentale sul figlio minore YYY, con il quale conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina, i Sigg.ri ZZZ e KKK, nella qualità di genitori della minore JJJ, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: accertare e dichiarare che l’infortunio de quo avvenuto presso l’abitazione dei sigg.ri ZZZ e KKK è avvenuto per causa e colpa esclusiva della figlia minore JJJ e per l’effetto condannarli in solido al risarcimento integrale di tutti i danni subiti e subendi dal minore YYY e dai genitori del medesimo, mediante pagamento in favore del sig. XXX, n.q. di esercente la genitoriale potestà sul figlio, della somma di € 26.000,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia per tutti i danni fisico, biologico, morale, estetico, patrimoniale e quanti altri ravvisabili nella fattispecie de qua, oltre rivalutazione ed interessi nella misura di legge, dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”
In particolare deduceva l’attore che, in data 05.08.2011, alle ore 15,30 circa, il minore YYY, che si trovava con i propri genitori presso l’abitazione dei coniugi ZZZ e giocava in giardino con la figlia di quest’ultimi, JJJ, di 4 anni, dopo essere stato involontariamente spinto da costei cadeva bruscamente a terra. Dopo tale caduta il minore YYY veniva portato presso il Pronto Soccorso dell’I.C.O.T. di Latina – Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico – dove gli veniva diagnosticata una “frattura scomposta ad latus diafisi del radio a destra”, e poi successivamente presso il “Bambino Gesù – Ospedale Pediatrico”, dove il minore veniva ricoverato in data 06.08.11 e dimesso in data 10.08.11. Durante il detto ricovero YYY subiva un intervento di “riduzione incruenta e confezione gesso in ag, rx in gesso”.
In data 05.08.2011, si costituivano in giudizio i Sigg.ri ZZZ, i quali, in via pregiudiziale, essendo titolari di polizza assicurativa con la WWW Assicurazioni, avente il n° , chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa la stessa ex art. 106 c.p.c. o, in subordine, ex art. 107 c.p.c.; nel merito chiedevano il rigetto in toto della domanda attorea non essendo l’evento dannoso riconducibile alla condotta della minore JJJ; in subordine, nella denegata ipotesi di accertamento della loro responsabilità, chiedevano la manleva del risarcimento in danno della terza chiamata in garanzia, in forza del contratto di polizza succitata.
Autorizzata la chiamata del terzo, in data 18.07.2014 si costituiva la WWW Assicurazioni chiedendo: in via pregiudiziale di accertare e dichiarare la nullità dell’atto di citazione per chiamata in causa per mancata trascrizione dei motivi in fatto ed in diritto dedotti da parte attrice nell’atto introduttivo; nel merito il rigetto della domanda attorea infondata in fatto ed in diritto, in subordine, nella sola e denegata ipotesi di riconoscimento in capo ai Sigg.ri ZZZ e KKK della responsabilità nella verificazione del sinistro, la liquidazione, in favore della parte attrice, del solo danno che la stessa fosse riuscita a dimostrare essere conseguenza immediata del sinistro, tenendo in espressa considerazione il concorso di colpa dei genitori ex esercenti la potestà sul minore in misura non inferiore all’80%. La causa veniva istruita mediante prove orali e documentali.
La domanda è infondata e va, pertanto, respinta.
Sotto il profilo dell’an debeatur, occorre premettere che avendo la bambina all’epoca dei fatti un’età (4 anni) tale da non permetterle di effettuare scelte espressive autonome, la stessa minore per natura fisiologica è da considerarsi incapace di intendere e di volere e, dunque, non imputabile (presunzione legale assoluta di non imputabilità). Ragion per cui la fattispecie in esame rientra pienamente nell’ambito di applicazione dell’art. 2047 c.c., secondo il quale dell’illecito commesso dal minore in tenera età, privo della capacità di intendere e di volere, i genitori sono chiamati a rispondere non già quali esercenti la potestà parentale, bensì nella loro veste di sorveglianti di soggetto non imputabile (cfr. Cass. 15.01.1980 n. 369).
L’art. 2047 c.c. e l’art. 2048 c.c. sono entrambi ipotesi di responsabilità presunta, ponendosi su di un piano non concorrente ma alternativo, sulla scorta dell’accertamento, nel caso concreto, della sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere dell’agente (cfr. Cass 4.10.1979, n. 5122).
Infatti i genitori rispondono come sorveglianti se il minore è incapace (ex art. 2047 c.c.), come educatori se il minore è capace (ex art. 2048 c.c.).
Quando il fatto è dunque commesso da persona incapace di intendere e di volere, ex art. 2047 c.c., incombe al genitore del danneggiante, tenuto alla sorveglianza, la prova di non aver potuto impedire il fatto, quindi dimostrare un fatto impeditivo assoluto (cfr. Cass. 20 gennaio 2005, n. 1148, che ha affrontato il tema della responsabilità dei genitori del minore di 7 anni, ritenuto pacificamente da tutte le parti incapace di intendere e di volere, il quale con un ceppo di legno aveva colpito all’occhio sinistro il compagno di giochi).
Più precisamente, la responsabilità di chi è tenuto alla sorveglianza è esclusa quando venga provato che il fatto dannoso era concretamente inevitabile nonostante la diligente osservanza dell’obbligo di sorveglianza (Culpa in vigilando). Nel caso in esame tale prova liberatoria è stata ampiamente fornita.
In primo luogo, dalla ricostruzione dei fatti riportata nell’atto di citazione e confermata nella comparsa di costituzione è emerso come il minore YYY sia stato “involontariamente” spinto dalla figlia dei Sigg.ri ZZZ, cadendo bruscamente a terra.
Tale precisazione, unita a quanto affermato dal teste *** presente al momento dell’accaduto, il quale afferma essersi trattato di una spinta “un po’ più brusca”, dimostra come si era in presenza di un gioco tra bambini, che non aveva destato particolare preoccupazione nei genitori che assistevano all’accaduto.
In secondo luogo, la convenuta Sig.ra KKK, in sede di interpello, dichiarava che al momento dell’incidente stavano pranzando fuori e si trovavano “ad una distanza anche inferiore ai 2-3 metri” rispetto al luogo in cui giocavano i bambini, circostanza confermata anche dall’attore Sig. XXX, il quale, sempre in sede di interpello, precisava: “stavamo pranzando fuori e li controllavamo costantemente” aggiungendo poi “l’altalena in questione era ubicata ad un paio di metri dal tavolo in cui pranzavamo ed era da noi facilmente visibile”.
Tali testimonianze forniscono senza dubbio alcuno la prova di come non possa dirsi sussistere alcuna culpa in vigilando, in quanto tale evento non poteva essere previsto e concretamente impedito dai genitori nonostante gli stessi abbiano posto in essere un’adeguata sorveglianza sui figli minori.
Ne consegue che i convenuti hanno fornito la prova liberatoria richiesta dall’art. 2047 c.c., dimostrando che l’evento dannoso non era a loro addebitabile, in quanto si è trattato di un evento accidentale e non prevedibile, per cui il danno deve ritenersi escluso.
Per tali motivi la domanda attorea deve essere respinta.
Di conseguenza è da ritenersi assorbita la domanda di garanzia proposta nei confronti della WWW Assicurazioni, stante il rigetto della domanda principale. Appaiono sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa, in considerazione della circostanza che non è sorta sostanziale contestazione tra le parti in merito ai fatti accaduti, essendosi i convenuti limitati a richiedere la chiamata in manleva della Compagnia Assicurativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice unico Dott., definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
– Rigetta la domanda risarcitoria proposta dal Sig. XXX, in proprio e nella qualità di esercente la potestà parentale del figlio minore YYY, nei confronti dei Sigg.ri ZZZ e KKK.
– Dichiara assorbita, stante il rigetto della domanda attorea, la domanda di garanzia formulata dai convenuti nei confronti della WWW, terza chiamata in causa.
– Compensa le spese di giudizio tra le parti in causa.
Così deciso in Latina in data 24.01.2019
Il Giudice Unico
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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