REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini SEZIONE CIVILE Settore Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._217_2024_- N._R.G._00000694_2024 DEL_10_09_2024 PUBBLICATA_IL_10_09_2024
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 694/2024 promossa da:
(Cod. Fisc.:)
rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito a Rimini (47923-RN) alla INDIRIZZO e presso l’indirizzo P.E.C. del difensore – RICORRENTE – CONTRO con sede in Roma in persona del suo Presidente legale rappresentante pro tempore ;
rappresentato e difeso dagli avv. NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Rimini presso la sede dell’ sita a Rimini in INDIRIZZO – RESISTENTE –
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti MOTIVAZIONE Il ricorso ritualmente proposto a norma dell’art. 442 c.p.c. da finalizzato all’annullamento del provvedimento dell’ sede di Rimini in data 13/03/2024 con il quale è stato disposto il ricalcolo della pensione quota 102 liquidata ex art. 1 comma 87, lett. a), b), c) e e) della Legge n. 234/2021 per incumulabilità prevista dall’art. 1, comma 204 della Legge n. 232/2016 con i redditi da lavoro, subordinato o autonomo e richiesto il pagamento dell’indebito erogato per tutto l’anno 2023 di €uro 9.708,49, appare meritevole di accoglimento per quanto di ragione. Sulla base delle seguenti circostanze di fatto e di diritto puntualmente dedotte nell’atto introduttivo del giudizio e non contestate da , risulta infatti che :
è titolare di pensione di pensione categoria VOCUM n. NUMERO_DOCUMENTO con decorrenza dal 01/12/2022, liquidata dall’Istituto di previdenza in applicazione dell’art. 1, comma 87, lettera a), b) c) ed e) della Legge n. 234/2021 (cd.
Pensione quota 102) ;
– Nel corso dell’anno 2023 ha svolto attività lavorativa per un periodo stagionale di lavoro per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre percependo un reddito complessivo a suo favore di €uro 3.639,00=(tremilaseicentotrentanove/00=), lordi €uro 4.811,14= (quattromilaottocentoundici/14) come da cedolini allegati ;
– Con comunicazione datata 13/03/2024, l’ sede provinciale di Rimini ha comunicato al ricorrente un indebito di €uro 9.708,49= sulla pensione categoria VOCUM n. NUMERO_DOCUMENTO per il periodo 2023 per i seguenti motivi:
“incumulabilità prevista dall’art. 1, comma 204 della Legge n. 232/2016 con i redditi da lavoro subordinato o autonomo”.
L ha calcolato un indebito pari al totale della pensione erogata per tutto l’anno 2023 a fronte di una percezione di redditi di €uro 3.639,00=. La richiesta dell’ appare illegittima in quanto , stante il chiaro tenore letterale dell’art. 1, comma 214 L. 23/2016 (“A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 199 del presente articolo non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva di cui all’articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l’anzianità contributiva al momento del pensionamento” ) l’unica conseguenza che può derivare dalla violazione del divieto di cumulo del trattamento pensionistico con altri redditi lavorativi è la perdita da parte del beneficiario del trattamento pensionistico limitatamente al periodo nel quale ha prestato l’attività lavorativa ( nel caso di specie i ratei di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2023 ) e non anche l’obbligo di restituzione dell’intero trattamento pensionistico percepito nel periodo nel quale il divieto è stato puntualmente osservato. Le spese processuali seguono la regola della soccombenza (art. 91 cpc) e si liquidano come da dispositivo.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro Visti gli artt. 429, 442 c.p.c.;
pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con ricorso depositato il giorno 10�62024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contumacia con l’ 1) Accertato il carattere illegittimo della richiesta di rimborso dell’indebito erogato sulla pensione categoria VOCUM n. NUMERO_DOCUMENTO per tutto l’anno 2023 pari ad €uro 9.708,49 formulata dall’ con nota in data 13/03/2024 , condanna l’ a restituire al ricorrente le somme eventualmente già riscosse o trattenute a tale titolo ad eccezione dei ratei dei mesi di maggio-giugno-luglio- agosto 2023 , oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge sulle somme da restituire. 2) Condanna l’ al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 2.100,00 , oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura di legge da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Rimini, all’udienza pubblica del giorno 10�92024.
IL NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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