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Codice Civile
Codice Penale

Illegittimità contratti apprendistato e part-time

Il Tribunale ha stabilito che la mancanza di effettiva formazione professionale in un contratto di apprendistato lo rende nullo, trasformandolo in un normale contratto di lavoro. Inoltre, ha ribadito l’obbligo del datore di lavoro di fornire un orario di lavoro preciso e stabile nei contratti part-time, condannando la società al risarcimento danni per la violazione di tale obbligo.

Pubblicato il 06 September 2024 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

RGL 7350/22

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico

NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N._1720_2024_- N._R.G._00007350_2022 DEL_09_08_2024 PUBBLICATA_IL_12_08_2024

nella causa civile iscritta in primo grado al n. 7350/2 R.G.

P R O M O S S A D A , rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME parte ricorrente C O N T R O in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME parte convenuta * * * * * *

CONCLUSIONI

per PARTE RICORRENTE:
(come formulate in ricorso e precisate all’udienza del 19 giugno 2024) Nel merito A) Con riferimento alle denunziate illegittimità riguardanti i contratti di apprendistato:
Accertare e dichiarare che in ragione della omissione di non scarsa rilevanza di formazione interna impartita ai ricorrenti dalla società convenuta, i contratti di apprendistato stipulati con i sig.ri debbono essere considerati contratti lavoro ordinario sin dall’assunzione con il relativo trattamento economico e normativo e per l’effetto dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in INDIRIZZO, Torino, a pagare le seguenti somme ai ricorrenti:
7350/22 € 7.956,35, oltre a € 395,93 per incidenza delle sole differenze tabellari sul TFR;
€ 8.225,44, oltre a € 391,03 per incidenza delle sole differenze tabellari sul TFR;
€ 7.135,26, oltre a € 295,12 per incidenza delle sole differenze tabellari sul TFR;
€ 9.507,12, oltre a € 627,78 per incidenza delle sole differenze tabellari sul TFR.
O altre cifre veriori accertande in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo;
B) Con riferimento alle denunziate illegittimità riguardanti i contratti part time Accertare e dichiarare l’illegittimità per violazione dell’art. 5 del D.Lgs n. 81/2015 e, per quanto di ragione, per violazione dell’art. 56 del c.c.n.l.
RAGIONE_SOCIALE e Spedizione 2013-2015, dei contratti a tempo parziale dei ricorrenti come specificati in narrativa a causa della mancata puntuale indicazione della stabile collocazione della prestazione lavorativa dei ricorrenti, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all’anno, e conseguentemente condannare persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in INDIRIZZO Torino, a pagare ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.Lgs. 81/2015 una somma che il Giudice vorrà liquidare secondo equità con il criterio suggerito del 15% delle retribuzioni percepite dai ricorrenti nel corso del rapporto dalle rispettive date di assunzione e fino al 28/02/2022, riparametrato in via principale sul trattamento economico spettante come lavoro ordinario in ragione dell’accoglimento della domanda che precede e in subordine, con riserva di gravame, sul compenso percepito come apprendisti e pertanto:
Quanto il sig.
: in principalità € 5.180,70;
in subordine € 4.221,82;
Quanto il sig. in principalità € 5.479,60, in subordine € 4.498,49;
Quanto il sig. in principalità € 3.787,86, in subordine € 3.060,31;
o le diverse somme, maggiori e minori determinande, con rivalutazione ed interessi;
C)… Con vittoria di spese e competenze di causa, con distrazione a favore degli avvocati sottoscritti antistatari e rimborso del contributo unificato versato.

CONCLUSIONI

per PARTE CONVENUTA:
nel merito respingere le domande tutte formulate in ricorso.
Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre oneri di legge.

R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O

Con atto depositato in data 16 novembre 2022, i ricorrenti chiedono che i contratti di apprendistato stipulati ….
debbono essere considerati contratti di lavoro ordinario sin dall’assunzione e che sia accertata l’illegittimità … dei contratti a tempo parziale … a causa della mancata puntuale indicazione della stabile collocazione della prestazione lavorativa dei ricorrenti, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all’anno, con conseguente 7350/22 condanna al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento dei danni;
a fondamento delle proprie domande espongono che:
sono stati assunti dalla società convenuta nel settembre 2018 in forza di contratti di apprendistato part time1 con inquadramento nel livello G1, mansioni driver;
i contratti sono poi stati trasformati al tempo pieno (39 ore settimanali) nel novembre 2020 per due ricorrenti nell’ottobre 2018, per gli altri due;
trascorsi i 36 mesi dall’assunzione, tutti i lavoratori sono stati confermati come dipendenti con contratto di lavoro ordinario a tempo indeterminato2;
il rapporto con la convenuta è cessato per tutti i ricorrenti il 7 agosto 2022, a seguito di cambio appalto, con passaggio ad altra società;
all’atto dell’assunzione i ricorrenti, in qualità di apprendisti, hanno ricevuto un piano formativo3 che prevedeva una formazione di 240 ore in tre anni, tuttavia, solo una minima parte di queste ore di formazione è stata proposta ai lavoratori;
inoltre, i ricorrenti, dopo un paio di giorni di affiancamento a colleghi più anziani sono stati adibiti alle mansioni di driver;
la mancata formazione professionale nelle modalità previste comporta conversione del rapporto lavoro apprendistato in un ordinario contratto di lavoro subordinato con le connesse conseguenze economiche;
tre dei quattro ricorrenti sono stati assunti part time, ma senza una specifica indicazione degli orari comunicata con congruo anticipo, rendendo così impossibile ogni forma di programmazione del proprio tempo di non lavoro, cui consegue il diritto al risarcimento dei danni.

Costituendosi in giudizio parte convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso, esponendo che:
il lavoro è organizzato sulla base di prospetti inviati dalla committente contenenti previsioni di volumi di merci e, quindi, di rotte necessarie per la consegna dei beni;
tale previsione è aggiornata periodicamente e comunicata ai driver nella settimana precedente, quindi, con un preavviso di almeno sette giorni;
i ricorrenti hanno ricevuto una formazione di tipo teorico, che si è articolata nella frequenza a vari corsi, oltre ad una di tipo 1 Cfr.
contratti, doc. 1-4 ric. 2 Cfr. contratti, doc. 8-10 ric. 3 Cfr. piani formativi, doc. 11, 12, 13 ric. 7350/22 pratico, cd on the job, consistente in un affiancamento attivo da parte dei tutor, per complessive 240 ore;
ne deriva che essendo stata offerta la formazione prevista non sussiste il presupposto per la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato ordinario;
analogamente, il preavviso di almeno sette giorni con cui venivano comunicati i turni di lavoro rende infondata ogni domanda risarcitoria, ex art. 10, comma 2, dlgs 81/15.

Con riferimento alla domanda relativa ai contratti di apprendistato, all’esito del giudizio, nel corso del quale è stato assunto l’interrogatorio libero delle parti e la prova testimoniale, alla luce delle allegazioni e delle ragioni svolte dalle parti si osserva che:
1. in linea di fatto, le allegazioni dei ricorrenti con riguardo alle modalità di svolgimento della formazione professionale, teorica e pratica, sono state sostanzialmente confermate, sia in sede di interrogatorio libero sia dai testimoni escussi, infatti, è stato accertato che (sottolineature a cura dell’estensore):
1.2.) L’affiancamento nel giro era previsto per gli apprendisti per i primi 2/3 giorni;
preciso che prepara i pacchi per ogni furgone, gli autisti hanno il palmare ca il percorso;
il collega anziano affianca l’apprendista e illustra l’utilizzo del palmare … Il documento che mi viene mostrato (doc. 10 conv) lo conosco è un modulo del registro della formazione, credo che fossero gestiti dai capi impianti, serviva per registrare la formazione fatta giorno per giorno.

Io ricordo di aver segnalato alle risorse umane la necessità di certificare i momenti di formazione, nel caso in esame vedo che i registri non sono firmati dai lavoratori (interr. libero di parte convenuta, ud. 12 ottobre 2023);
1.3.) … Anch’io ho iniziato come loro come apprendista part time a 24/30 ore alla settimana in base ai periodi.
Quando ho iniziato a lavorare ho fatto 2 giorni di affiancamento con , che era un mio collega assunto circa 15/20 giorni prima fiancamento è durato due giorni il 6 e il 7 settembre;
l’affiancamento aveva lo scopo di farci vedere la tipologia di consegne e di farci apprendere l’uso del palmare;
quindi, in questi due giorni ci hanno fatto un’infarinatura di queste cose, nel periodo successivo se avevamo dei problemi chiamavamo il preposto di turno, e una certa , io li chiamavo con il mio cellulare privato perché per me era più e no potevamo chiamare con il palmare;
… Abbiamo fatto dei corsi di formazione, ricordo che era in INDIRIZZO erano più di due di sicuro, forse era un corso su più settimane era sulla sicurezza;
poi ne abbiamo fatto uno di un giorno alla sede di INDIRIZZO era la “guida sicura” Il documento che mi viene mostrato (doc. 10 conv.) lo riconosco anche io ne ho avuto uno intestato a me dove c’erano le stesse indicazioni;
io l’ho firmato quando me lo hanno sottoposto, preciso che me l’hanno dato una volta sola, nel senso che non me lo hanno 7350/22 sottoposto giorno per giorno.

Ricordo che me lo hanno fatto firmare una sera, ricordo che pioveva, sicuramente l’ho firmato, non so se ho messo una sola firma o tante in corrispondenza delle singole righe (teste , ud. 12 ottobre 2023);

1.4.)
… Quando ho iniziato mi hanno fatto un giorno di affiancamento ad un collega che conosceva l’uso del palmare e me lo ha insegnato.
Poi sono stato io a fare l’affiancamento neo-assunti:
durata massima dell’affiancamento era di tre giorni nel corso dei quali io facevo il giro con il neo assunto, spiegavo l’uso del palmare e le modalità di consegna e di rapporto con cliente.
durate dell’affiancamento non era predeterminata in modo fisso, dipendeva dal ragazzo, da quanto era sveglio e se capiva tutto bene bastava anche un giorno se no al massimo tre.
Io non ho mai fatto più di tre giorni di affiancamento, so che se era necessario fare di più si mandava a casa il neo assunto.
A me non sembra che siamo mai stati fatti corsi di formazione.

Il documento che mi viene mostrato (doc. 10 conv.) lo ricordo, nel senso che ricordo il modulo magari intestato ad altri lavoratori;
per cosa ne so io era un foglio fatto a caso per fare vedere che si faceva la formazione e l’affiancamento.

Anche a me è stato chiesto di firmare dei fogli del genere come “formatore”, nel senso che avrei dovuto dichiarare che in certi giorni avevo fatto affiancamento con gli apprendisti, io non l’ho firmato perché non avevo fatto quei giorni di affiancamento (teste ud.
12 ottobre 2023);

1.5.) … Io sono capo impianto a Brandizzo, preciso che lavoriamo conto terzi per Io sono entrato come responsabile.I ricorrenti sono stati assunti come apprendisti con le mansioni di autista.

Con i neoassunti, come i ricorrenti, al primo giorno in ufficio si fa una presentazione di conoscenza, dal giorno dopo hanno iniziato ad uscire con i furgoni affiancati a driver, cioè ad altri autisti, che avevano un altro tipo di contrato, anche se magari avevano iniziato lo stesso giorno.

Quindi si fa un affiancamento per due giorni;
dal terzo giorno si esce autonomamente.

Ci sono stati dei corsi sulla sicurezza sia sul lavoro che sulla strada;
sono corsi di una giornata.

Quello di sicurezza sulla strada e quello sulla sicurezza sul lavoro è un corso diviso in due parti, una di 8 e una di 4 ore;
sono corsi che rilasciano un attestato che mi pare abbia cinque anni di validità.

Il documento che mi viene mostrato (doc. 10 conv.) lo riconosco, è il registro di formazione dell’autista;descrive in sostanza il lavoro dei ricorrenti;
nella terza colonna c’è scritto “affianc. attivo”;
ma non so cosa significa, nel senso che non risponde alla realtà perché l’affiancamento attivo di un driver all’apprendista è fatto solo nei primi due giorni;
io non so quando sia stato fatto firmare.

Questi moduli non li ho creati io, ce li ha dati la l’ufficio formazione, mi ricordo che quando ce li hanno dati avevamo già iniziato da mesi, di fatto li abbiamo compilati a posteriori.

(teste , ud. 1° febbraio 2024); 1.6.) … Io attualmente sono vicecapo impianto;
io nel 2018 sono stato assunto come apprendista autista come i ricorrenti.
….

Il primo giorno di lavoro sono stato messo in affiancamento, cioè per tre giorni ho lavorato con un autista più esperto che guidava il furgone e mi spiegava il funzionamento dell’applicazione installata sul telefono aziendale, dal quarto giorno sono uscito direttamente col furgone da solo.

Ho fatto solo il corso sulla sicurezza che era in due fasi, una di 8 ore e una di 4;
altri corsi li ho fatti successivamente quando ho avuto il cambio di contratto e sono passato all’ufficio e non ho più fatto l’autista.

Il documento che mi viene mostrato 7350/22 (doc. 10 conv.)
lo conosco, è un documento che ci è stato mandato da , in prossimità della scadenza dei contratti di apprendistato;
il documento ci è stato mandato vuoto da far compilare;
il documento in esame quindi ci è stato mandato verso la fine del 2020.

Ci è stato detto di compilarlo con delle date fittizie.

Io riconosco la scrittura del collega che ha messo tutte le date insieme, non saprei neanche dire se le date corrispondano a turni effettivi.

La cosa certa è che nel caso specifico di ma questo vale per tutti, l’affiancamento c’è solo stato nei primi due/tre giorni (teste ud.
1° febbraio 2024);

1.7.) … II ricorrenti sono entrati come apprendisti.

Io non ho avuto formazione.

Non mi risulta che neppure i ricorrenti l’abbiano avuta, a parte i tre giorni che abbiamo fatto tutti quanti, vale a dire tre giorni di formazione, durante i quali uscivamo con il furgone con un collega che era anch’egli neoassunto anche se aveva già qualche giorno di esperienza.

Dal quarto giorno uscivamo da soli.

Abbiamo fatto una “giornata tipo”, cioè nel piazzale della avevano posizionato dei birilli e noi con il furgone facevamo esercizi di manovre, era chiamato corso di “guida sicura”;
non abbiamo mai fatto altri corsi di formazione.

Il documento che mi viene mostrato (doc. 10 conv.) non lo riconosco non ho mai visto nulla del genere (teste ud.3 aprile 2024);
1.8.) … io ero all’interno delle risorse umane di NOME in ufficio alla sede di Torino;
ero la trait d’union tra il cliente e la proprietà.

Mi sembra che i ricorrenti siano stati assunti come apprendisti, non saprei dire quando.

Non so quale fosse il percorso formativo degli apprendisti in c’era un ufficio apposito che se ne occupava era appunto l’Ufficio formazione, non so quale fosse la proposta formativa (teste , ud. 3 aprile 2024);

2. in via documentale si rileva che:

2.1.)
sono stati prodotti da entrambe le parti in causa4 i piani formativi consegnati ai lavoratori;
2.2.) per la qualifica in questione, vale a dire quella di autista, tali piani prevedono contenuti formativi suddivisi in diversi moduli relativi ad Aree Tematiche di Base e Trasversale, oltre a 240 ore relative ad Aree Tematiche aziendali/professionali;
3. l’istruttoria testimoniale, ma anche le dichiarazioni rese da parte convenuta in sede di interrogatorio libero, hanno dimostrato che la formazione specifica si è sempre solo limitata ad un affiancamento dei neo assunti ad un lavoratore esperto, nella misura massima di tre giornate di lavoro (peraltro è anche emerso che, talvolta, il lavoratore esperto era un autista assunto da pochi giorni5), cioè in evidente violazione dell’art.57 CCNL applicato6 secondo il 4 Cfr. doc. 11, 12, 13 ric. e doc. 9 conv. 5 Cfr. deposizione di ud. 12 ottobre 2023. 6 Cfr. doc. 51 ric. 7350/22 quale per tutta la durata del contratto
il lavoratore dovrà essere accompagnato da un tutor;

4. parte convenuta, gravata dei relativi oneri probatori sul punto, non dimostrato, non neppure specificamente allegato, di aver assolto all’obbligo formativo che cui è tenuto il datore di lavoro che ricorre al contratto di apprendistato;

5. peraltro, la condotta inadempiente della società convenuta è aggravata, sotto il profilo della buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 cc, da quanto è stato accertato con riferimento registro per formazione dell’apprendista prodotto dalla stessa convenuta7, riguardo al quale da tutte le deposizioni testimoniali assunte è emersa totale inattendibilità delle informazioni contenute8 e, soprattutto, una fraudolenta gestione dello stesso finalizzata alla precostituzione di una fittizia prova documentale9; 6. in linea di diritto, sulla base dei fatti accertati in causa, si osserva che:

6.1.) i piani formativi prodotti10 prevedevano lo svolgimento di 240 ore di formazione relative ad Aree Tematiche aziendali/professionali;

6.2.) non è stata fornita alcuna prova dell’effettivo svolgimento di tali ore di formazione, né è stata tempestivamente eccepita da parte

7 Cfr. doc. 10 conv.

8 Cfr. a titolo esemplificativo: nella terza colonna c’è scritto “affianc. attivo”;
ma non so cosa significa, nel senso che non risponde alla realtà perché l’affiancamento attivo di un driver all’apprendista è fatto solo nei primi due giorni (teste , ud. 1° febbraio 2024);

9 Cfr.:
Il documento che mi viene mostrato (doc. 10 conv.) lo conosco, è un documento che ci è stato mandato da , in prossimità della scadenza dei contratti di apprendistato;
il documento ci è stato mandato vuoto da far compilare;
il documento in esame quindi ci è stato mandato verso la fine del 2020.
Ci è stato detto di compilarlo con delle date fittizie.
Io riconosco la scrittura del collega che ha messo tutte le date insieme, non saprei neanche dire se le date corrispondano a turni effettivi.
(teste ud. 1° febbraio 2024);
Il documento che mi viene mostrato (doc. 10 conv.) lo riconosco anche io ne ho avuto uno intestato a me dove c’erano le stesse indicazioni;
io l’ho firmato quando me lo hanno sottoposto, preciso che me l’hanno dato una volta sola, nel senso che non me lo hanno sottoposto giorno per giorno.
Ricordo che me lo hanno fatto firmare una sera, (teste ud. 12 ottobre 2023);
… era un foglio fatto a caso per fare vedere che si faceva la formazione e l’affiancamento.
Anche a me è stato chiesto di firmare dei fogli del genere come “formatore”, nel senso che avrei dovuto dichiarare che in certi giorni avevo fatto affiancamento con gli apprendisti, io non l’ho firmato perché non avevo fatto quei giorni di affiancamento (teste , ud.
12 ottobre 2023);
Questi moduli non li ho creati io, ce li ha dati la , l’ufficio formazione, mi ricordo che quando ce li hanno dati avevamo già iniziato da mesi, di fatto li abbiamo compilati a posteriori (teste , ud. 1° febbraio 2024).

10 Cfr. doc. 11, 12, 13 ric. e doc. 9 conv. 7350/22 della convenuta l’impossibilità di far svolgere tali corsi per cause non imputabili alla convenuta;

6.3.) non sono state in alcuno modo confermate né l’esistenza né la funzione effettivamente svolta dai tutor indicati dalla convenuta (cfr. capo 12, pag. 7 mem. conv.);

6.4.) quindi, non è stato fornito alcun riscontro assertorio e probatorio, sufficiente a dimostrare l’effettività del “piano formativo individuale”, ex art. 42, comma 1, lg 81/15;

6.5.) in conclusione, il contratto di lavoro concluso tra le parti in causa non può essere ricondotto al modello legale dell’apprendistato, così come disciplinato dagli artt. 41 ss dlgs 81/15;

6.6.) infatti, nel contratto di apprendistato, il dato essenziale è rappresentato dall’obbligo del datore di lavoro di garantire effettivo addestramento professionale finalizzato all’acquisizione, parte del tirocinante, una qualificazione professionale11, d’altra parte se l’esigenza formativa risultasse soddisfatta dal mero affiancamento ad un collega più anziano per sole tre giornate lavorative, si dovrebbe ritenere che questo specifico profilo professionale non richiede una specifica formazione che, invece, è il presupposto per accedere alla disciplina del contratto di apprendistato;

6.7.) conseguentemente, per le ragioni esposte, il rapporto di lavoro in questione deve essere ricondotto al modello legale generale vale a dire il comune rapporto di lavoro ex art. 1, lg. 81/15; 6.8.) con riguardo alle differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento è sufficiente rilevare che quelle quantificate in ricorso non sono state oggetto di alcuna contestazione e, pertanto, parte convenuta è condannata all’immediato pagamento dei seguenti importi a favore di:
€ 7.956,35, oltre a € 395,93 per incidenza delle sole differenze tabellari sul TFR;
€ 8.225,44, oltre a € 391,03 per incidenza delle sole differenze tabellari sul TFR € 7.135,26, oltre a € 295,12 per incidenza delle sole differenze tabellari sul TFR € 9.507,12, oltre a € 627,78 per incidenza delle sole differenze tabellari sul TFR. 11 Cass. Sez. Lav., 30 giugno 2014, n. 14754. 7350/22 oltre interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data di maturazione di ogni singolo credito.

III
Con riferimento alla domanda relativa alla modalità di gestione degli orari nei contratti part time si osserva che:

7. in linea di fatto, le allegazioni dei ricorrenti relative all’orario di lavoro sono state sostanzialmente confermate, sia in sede di interrogatorio libero sia dai testimoni escussi, infatti, è stato accertato che (sottolineature a cura dell’estensore):

7.2.) … C’era un’oggettiva difficoltà a programmare l’orario di lavoro perché le esigenze mutavano giorno per giorno in base alle richieste di che normalmente dava un’indicazione mensile nel senso che ci comunicava il forecast (doc. 2 conv.
), nel quale nella colonna in fondo a destra penso siano indicati i fabbisogni di mezzi, nella prima è indicato il giorno del mese, nella seconda colonna c’è lo stabilimento di le altre sono irrilevanti mentre nell’ultima colonna c’è appunto l’indicazione data da sui mezzi necessari, inoltre noi per contratto dovevamo garantire una diponibilità ulteriori di mezzi per eventuali imprevisti.
Io so che a Brandizzo c’era un gruppo whatsapp, gestito dai preposti;
era un gruppo informale autogestito dai lavoratori di quello stabilimento e non gestito direttamente dalla direzione ;
negli altri stabilimenti c’erano bacheche con i turni settimanali.
Io non sono mai stata nello stabilimento di Brandizzo quindi non ho mai visto se lì c’erano queste bacheche.
(interr. libero di parte convenuta, ud. 12 ottobre 2023);

7.3. ) … Io ho sempre lavorato part time con la ;
facevo 8 ore al giorno quindi lavoravo per tre giorni alla settimana;
io sapevo il mio turno di lavoro la sera per il giorno dopo.
C’era un gruppo whatsapp dove il preposto di turno, , mandavano una lista con tutti gli autisti, divisi per turni o per risposo, era la fotografia di un foglio di carte fatto su excel.
Normalmente il messaggio arrivava tra le 19- e le 20, ricordo che una volta ci è arrivato alle 22.
Quindi noi sapevamo alla sera alle 19,00 se il giorno dopo lavoravamo o eravamo in riposo;
io lavoravo dal lunedì al sabato I messaggi Whatsapp di cui ho parlato sono quelli che mi vengono mostrati ora a video (doc. 21A°, 21B, 21 C ric).
Io a Brandizzo non ho mai visto una bacheca con affissi i turni.
Poteva capitare che se c’erano degli errori nei turni mandati con whatsapp ci chiamavano al telefono per correggere il turno.
Con il tempo a me è capitato di segnalare al preposto mi esigenze personali e quindi di chiedere di essere libero un certo giorno ad es per una visita medica;
non mi pare mi sia mai stato negato;
nei tre anni in cui ho lavorato in avrò fatto 4/5 richieste di questo tipo (teste 12 ottobre 2023);

7.4.) … I turni erano fatti da un giorno per l’altro ci venivano comunicai alla sera, in genere tra le 18,30 e le 20;
abbiamo un gruppo whatsapp tra tutti gli autisti e i responsabili ( , questo succedeva anche per chi era part time;
ci arrivava una foto di un foglio diviso in tre parti con turni/riposi/mutua.
I messaggi Whatsapp di cui ho parlato sono quelli 7350/22 che mi vengono ora mostrati a video (doc. 21A, 21B, 21 C ric).
Io a Brandizzo non ho mai visto una bacheca con i turni affissi … Capitava che segnalassimo che per esigenze personali doveva essere liberi in un certo giorno, quasi sempre è stata concessa magari non nei periodi di picco di lavoro, a me sarà capitato 3/4 volte all’anno, in genere lo chiedevo una settimana prima, se lo chiedevi il giorno prima non te lo davano (teste , ud.
12 ottobre 2023);

7.5. ) … Io sono capo impianto a Brandizzo, preciso che lavoriamo conto terzi per … Il lavoro è organizzato in base alle “rotte effettive” che ci comunica nel tardo pomeriggio.
Il documento che mi viene mostrato (doc. 2 cov.) è il forecast che arriva settimanalmente il giovedì;
in quello in visione non c’è solo Brandizzo che è indicato con la sigla TARGA_VEICOLO, quindi nella quarta riga si vede che il 2 gennaio 2022 lo stabilimento di Brandizzo doveva garantire 23 rotte, cioè 23 furgoni per quella giornata.
Questo file si riferisce al 2022 ma è sempre stato così anche negli anni precedenti.
Preciso che nel caso in esame quello di 23 è il numero richiesto da che però, come si vede nella mail di accompagnamento, richiede sempre il 10% in più di autisti, quindi, nel caso esaminato noi dovevamo garantire 25/26 autisti.
Il file arriva il giovedì con decorrenza dalla domenica successiva, quindi con il file che arriva il giovedì noi facciamo la programmazione dalla domenica al sabato successivo.
A questo punto noi organizziamo i turni settimanali e li comunichiamo agli autisti con WhatsApp la domenica nel tardo pomeriggio o in serata;
è una comunicazione per tutta la settimana ma è soggetta a variazioni in base alle esigenze di che stessa ci comunica con un loro programma la sera prima, ad esempio in questo periodo la comunicazione la fanno verso le ore 17,00.
Solo a quel momento noi abbiamo il numero preciso di autisti che serve il giorno dopo;
se servono in più o in meno ne aggiungiamo o ne togliamo;
questa comunicazione la facciamo nel tardo pomeriggio diciamo verso le 18,30/19,00.
La videata che mi viene mostrata (doc 21A ric.)
è appunto la visualizzazione della nostra chat di WhatsApp dove comunichiamo i turni giornalieri.
(teste , ud. 1° febbraio 2024);

7.6.)
… I turni di lavoro sono comunicati giornalmente, anch’io quando ero autista, quindi per tutto il 2018, ricevevo alla sera, o nel tardo pomeriggio, una tabella excel sul gruppo whatsapp dove vedevamo se il giorno dopo avremmo lavorato o meno e con che orario:
i messaggi WhatsApp di cui parlo sono quelli che mi vengono mostrati a video (doc. 21A ric.).
Questa situazione è durata così fino al 2021 (teste ud.
1° febbraio 2024);

7.7.)
… Per quelli che fanno il part time i turni vengono comunicati giorno per giorno;
c’erano dei messaggi su whatsapp, questo anche per noi full time, ad es mi scrivevano se dovevo attaccare alle 8 o alle 8,15.
Ci sono due giorni alla settimana di riposo anche questi ci vengono comunicati la sera per il giorno dopo;
il documento che mi viene mostrato a video (doc 21A ric) è un esempio dei messaggi su Whatsapp di cui ho parlato (teste , ud.
3 aprile 2024);
1.8.) … i Io so che dava una programmazione mensile delle rotte, tale programm niva confermata o modificata settimanalmente, ma ai capi impianto, ad es a quello di Brandizzo, l’effettiva necessità veniva comunicata il giorno prima per il giorno dopo.
Quindi il singolo driver conosceva il proprio turno di lavoro il giorno prima;
così era anche per i 7350/22 turni di riposo.
Anche perché i capi impianto dovevano verificare il rispetto dei giorni di riposo (teste , ud. 3 aprile 2024);

8. nei contratti di lavoro prodotti12 la clausola relativa all’orario di lavoro prevede che esso sia di nr.
24 ORE SETTIMANALI INDICATIVAMENTE DALLE ORE 07,30 ALLE ORE 17.30;
con lettera in data 8 aprile 201913 parte convenuta ha comunicato che le 24 ore settimanali possono essere distribuite per tre giorni compresi dal Lunedì al Sabato, nelle seguenti fasce orarie:
– dalle ore 07,30 alle ore 16,30;
– oppure dalle 8,00 alle ore 17,00;
– oppure dalle ore 8,30 alle ore 17,30;
quindi, nei predetti contratti e nelle successive integrazioni non si ha la puntuale indicazione della durata delle prestazione, delle collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana e all’anno (art. 5, comma 2, dlgs 81/25);

9. infatti, le deposizioni testimoniali hanno univocamente confermato la prassi aziendale secondo la quale a fronte di una previsione dei turni su base settimanale, l’effettiva assegnazione veniva comunicata solo il giorno precedente, peraltro nel tardo pomeriggio, tramite messaggio su Whatsapp14;
con tale sistema veniva anche comunicato al lavoratore se il giorno successivo sarebbe stato di turno e se avrebbe fruito di un giorno di riposo15;

10. in linea di diritto è assorbente il richiamo alla disposizione normativa secondo la quale nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa, della collocazione temporale dell’orario con riferimento giorno, alla settimana, al mese e all’anno16 disciplina, peraltro, prevista anche dall’art. 56, comma 6, CCNL applicato17;

11. inoltre, il medesimo art. 56, comma 12, CCNL stabilisce che la modifica della collocazione della prestazione deve 12 Cfr.
doc. 1, 2, 3 ric. 13 Cfr. doc. 19 ric. 14 Cfr. doc. 21 ric. 15 Cfr. teste ud. 12 ottobre 2023; teste , ud. 1° febbraio 2024; teste ud.
1° febbraio 2024. 16 Cfr. art. 5, comma 2, dlgs 81/15.

17 Cfr.doc. 51 ric. 7350/22 essere comunicata da parte dell’azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 7 giorni di calendario;

12.
l’istruttoria, invece, ha dimostrato come i ricorrenti fossero sostanzialmente disposizione della società convenuta che poteva richiedere la prestazione in qualsiasi giorno e orario esclusivamente sulla base delle proprie esigenze organizzative;
a fronte di ciò ai lavoratori era invece preclusa ogni possibilità di programmazione e godimento del proprio tempo di non lavoro;

13. la violazione delle citate disposizioni comporta il diritto del lavoratore al risarcimento dei danni, come disposto dall’art. 10, comma 3, dlgs 81/15;

14.
tale obbligo risarcitorio prescinde dalla prova del danno arrecato, avendo natura sanzionatoria, come dimostrato dalla rubrica dell’articolo richiamato;
infatti, si è affermato che il datore di lavoro che ometta di indicare l’orario lavorativo, è tenuto a corrispondere al lavoratore un ulteriore emolumento, alla cui liquidazione il giudice può provvedere equitativamente senza necessità della prova del danno procurato – che deriva dall’obbiettivo disagio subito dal lavoratore per l’unilaterale determinazione del datore di lavoro delle modalità temporali di svolgimento della prestazione trattandosi misura natura sanzionatoria18;

15.
con riferimento alla quantificazione del danno appare condivisibile l’indicazione suggerita da parte ricorrente19 nella misura del 15%, in applicazione dell’art. 56, comma 13, CCNL applicato;

16.
gli importi così determinati non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione da parte della convenuta che, pertanto, è condannata all’immediato pagamento dei seguenti importi a favore di:
€ 5.180,70;
€ 5.479,60; € 3.787,86.

18 Cass. Sez. Lav., 6 aprile 2021, n. 9229, la citata pronuncia è relativa a fattispecie disciplinata dall’art. 8, comma 2, dlgs 61/00 che, tuttavia, ha analogo tenore alla norma ora vigente.

19 Cfr. pag. 38 ric. 7350/22 In applicazione del criterio della soccombenza, parte convenuta è condannata a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, in base al valore della causa, secondo i valori medi di cui alle tabelle allegate al DM 55/14, con la maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 2 del medesimo DM, con distrazione a favore dei procuratori anticipatari.

P Q M

Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, accerta che tra i ricorrenti e parte convenuta è intercorso un comune rapporto di lavoro subordinato con le seguenti decorrenze:
12 settembre 2018 dal 3 settembre 2018 dal 6 settembre 2018 dal 6 settembre 2018;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all’immediato pagamento delle seguenti somme, a titolo di differenze retributive, a favore di:
€ 7.956,35, oltre a € 395,93 per incidenza delle sole differenze tabellari sul TFR;
€ 8.225,44, oltre a € 391,03 per incidenza delle sole differenze tabellari sul TFR € 7.135,26, oltre a € 295,12 per incidenza delle sole differenze tabellari sul TFR € 9.507,12, oltre a € 627,78 per incidenza delle sole differenze tabellari sul TFR.
oltre interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data di maturazione di ogni singolo credito;
accerta l’illegittimità parziale ex art. 5 dlgs 81/15 dei contratti di lavoro, e per l’effetto, dichiara tenuta e condanna parte convenuta all’immediato pagamento, a titolo di risarcimento danno, delle seguenti somme a favore di:
€ 5.180,70;
7350/22 € 5.479,60; € 3.787,86;
oltre interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data di maturazione di ogni singolo credito;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all’immediato pagamento, a favore dell’avv. NOME COGNOME e dell’avv. NOME COGNOME anticipatari, della somma di €. 10.237,20, a titolo di compensi, oltre 15% spese forfettarie, contributo unificato, CPA, IVA, se dovuta, e successive occorrende, a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizio;
fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Torino, 19 giugno 2024.
Il giudice del lavoro NOME COGNOME

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