REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO
COGNOME ROMA – Sezione Lavoro e Previdenza – composta dai Signori Magistrati Dott. NOME COGNOME Presidente – Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere- Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere est. – all’udienza del 4 luglio 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._2674_2024_- N._R.G._00002173_2022 DEL_03_09_2024 PUBBLICATA_IL_03_09_2024
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2173 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2022, vertente TRA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata come in atti;
Appellante , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato come in atti; Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 771/2022 del Tribunale di Latina, sezione lavoro, pubblicata in data 05/07/2022.
Conclusioni:
come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto in parte il ricorso proposto da COGNOME con cui quest’ultimo, chiamando in giudizio l’Azienda AUSL di Latina, aveva formulato le seguenti conclusioni:
“ accertare e dichiarare:1) il diritto del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 per violazione dell’art. 7 comma 6 stesso decreto, ovvero la nullità della clausola contrattuale che riconosceva al ricorrente la tariffa oraria di € 10,00 per l’attività professionale prestata dal 23/09/2014 al 22/09/2015 e, per l’effetto condannare la Azienda Usl di Latina al pagamento della somma di € 49.400,00 a titolo di differenze retributive tra quanto percepito per l’attività prestata per detto periodo in favore della resistente alla tariffa indicata nel contratto di collaborazione e quanto avrebbe avuto diritto sulla base della tariffa oraria prevista dal CCNL del 03 novembre 2005 (€ 60,00); 2) il diritto del ricorrente alle differenze retributive tra quanto percepito (alla tariffa oraria di € 30,00)per l’attività professionale prestata in favore dell ’Azienda resistente dal 24/10/2015 al 30/03/2017, in assenza di contratto, e quanto avrebbe dovuto percepire alla tariffa oraria di € 60,00 prevista dal CCNL indicato in premessa e, per l’effetto, condannare la Azienda Usl Latina al pagamento in favore del dott. NOME COGNOME della somma di € 54.000,00;
3) il diritto del ricorrente alle retribuzioni maturate per l’attività professionale prestata in favore dell’ Azienda resistente dal 31/03/2017 al 15/05/2017 e dal 01/06/2017 al 30/06/2017 mai percepite, in assenza di contratto e alla tariffa oraria di € 60,00 prevista dal CCNL indicato in premessa e, per l’effetto, condannare la Azienda Usl di Latina al pagamento in favore del dott. NOME COGNOME del la somma di € 7.200 ,00;
in via meramente subordinata….
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alle differenze retributive tra quanto percepito per l’attività professionale prestata in favore dell’ Azienda resistente in assenza di contratto e quanto avrebbe dovuto percepire alla tariffa oraria (di € 50,00) cui avrebbe avuto diritto quale vincitore del concorso pubblico indetto con Deliberazione n. 301 del 13/07/2016, a partire dalla data del 03/08/2016 fino al 15/05/2017 e dal 01/06/2017 al 30/06/2017;
5) In via ulteriormente gradata…, il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni a lui spettanti e mai corrisposte per l’attività professionale prestata dal 31/03/2017 al 15/05/2017 e dal 01/06/2017 al 30/06/2017 alla tariffa oraria di € 30,00 applicata dall’ A zienda resi ste nte e, per l’effetto, condannare quest’ultima al pagamento in favore del dott. NOME COGNOME della somma di € 3.600,00”, con condanna alle spese di lite, da distrarsi. .
Lgs. 165/2001, per 19 ore settimanali dal 23/09/2014 al 22/09/2015, con un corrispettivo di € 9.892,92, circa € 10,00 l’ora, per l’assolvimento di attività demandate nell’ambito del progetto Screening Cancro Cervicale;
di avere continuato a svolgere la propria attività professionale, senza contratto, sino al 30/03/2017 a seguito di proroga disposta dalla Azienda res ist ente in data 30/12/2016, e dal 31/3/2017 al 15/5/2017, data di cessazione del rapporto di collaborazione, senza contratto e al solo fine di non causare l’interruzione di un pubblico servizio, e dal 01/06/2017 al 30/06/2017 a seguito di proroga unilaterale della Azienda resistente del 29.5.2017;
di avere ricevuto, per l’attività svolta dal 24/10/2015 al 30/03/2017, un compenso a tariffa oraria inferiore a quella di € 60,00 lordi, prevista dall’art. 14, comma 6, del CCNL del 3.11.2005 dell’Area della dirigenza medico– veterinaria, e di non avere ricevuto alcun compenso per l’attività lavorativa espletata dal 31.3.2017 al 15.5.2017 e dal 1.6.2017 al 30.6.2017;
di essere rimasto senza incarico presso l’Azienda Usl di L a tina nonos tante fosse risu ltato
vinc itor e del con corso in dett o con Delibera zio ne n. 301 del 13/7/2016, non essendogli stato conferito l’incarico per essere un medico convenzionato di assistenza primaria con l’Azienda e per intrattenere all’epoca, anche se in assenza di atto formale di proroga, un rapporto di collaborazione per le attività di screening coordinata e continuativa posta in essere a favore dell’ Azienda Usl di Latina, con conseguente danno economico.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza dell’Azienda convenuta, ha così disposto:
“ accoglie parzialmente il ricorso e dichiara la illegittimità della proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa disposta con delibera n. 665 del 30.12.2016 e, per l’effetto, visto l’art. 36 comma 5 e 5 quater del d.lgs. 165/2001, condanna la ASL al risarcimento del danno nella misura di € 61.200,00 oltre interessi dalla sentenza al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
condanna la ASL alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 3.523,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi”.
Il primo giudice ha ritenuto le domande in parte fondate argomentando che:
i) il ricorrente aveva lavorato in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001 presso la ASL di L atina con decorrenza dal 23.9.2014 ed il rapporto di lavoro autonomo, con scadenza al 22.9.2015, era stato prorogato con delibera n. 665 del 30.12.2016 fino al 30.3.2017, per un compenso orario di € 30,00;
ii) il rapporto, pacificamente proseguito anche dopo la scadenza, era stato risolto dalla ASL con la nota aziendale prot.
14486 dell’8.5.2017, con decorrenza dal 15.5.2017 ed era poi proseguito, dal 1.6.2017 al 30.6.2017 in forza di nuova proroga;
ii) la normativa primaria di cui all’art. 7 del d.lgs. 165/2001, applicabile ratione temporis, vieta il ricorso al contratto di collaborazione per lo svolgimento di attività che, di fatto, si esplicano come attività in Part Part Parte Partepari del lavoro subordinato, etero-organizzate dal committente, quanto al tempo e al luogo di lavoro;
iii) nella fattispecie in esame il ricorso era carente di allegazioni in merito alle specifiche modalità esecutive della prestazione lavorativa, non venendo indicate le modalità con cui era stata resa la prestazione oraria né era stato dedotto che l’attività lavorativa fosse stata svolta con modalità del tutto identiche al personale subordinato e doveva, quindi, escludersi, il profilo di illegittimità del contratto con riguardo alle concrete modalità di svolgimento della prestazione;
iv) risultava invece fondata la doglianza della proroga apposta in assenza delle condizioni di legge:
il contratto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001 per 19 ore settimanali, per la durata di un anno, era relativo all’attività di ginecologo colposcopista nell’ambito del progetto screening cervico vaginale anno 2013 ed era pacifico che, alla scadenza del contratto, il ricorrente aveva continuato ad operare presso la ASL sia nell’amb ito del proge tto screen ing che per l’attiv ità di vaccinazione, counseling vaccinale, sorveglianza epidemiologica, come espressamente indicato dalla ASL nella delibera di proroga; v) il ricorso ad un contratto di collaborazione per l’attuazione del progetto screening cervico vaginale anno 2013 era stata giustificata dalla ASL in ragi one della carenza di organico e della assenza, tra il personale in organico, di figura specialistica, per cui il contratto di collaborazione stipulato con il Serra risultava conferito “per specifiche esigenze cui non era possibile fare fronte con personale in servizio”;
la proroga disposta con la deliberazione n. 665 del 30.12.2016 era stata però emessa in difformità rispetto a quanto prescritto dall’art. 7 comma 6 lett. c del D. Lgs 165/2001 ( “in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore”), in quanto con la proroga erano state aumentate le ore settimanali di cui al contratto di collaborazione, da 19 a 24, di cui 14 per attività di vaccinazione, counseling vaccinale e sorveglianza epidemiologica, funzioni ordinarie dell’ente cui la ASL non riusciva a farsi carico in ragione della grave carenza di personale; vi) la violazione di tale disposizione di legge di carattere imperativo determinava la nullità del contratto e, ferma l’impossibilità di procedere alla costituzione del rapporto di lavoro, doveva essere riconosciuto alla parte il diritto al risarcimento del danno, prescritto dall’art. 36 comma 5 e 5 quater d. lgs.
165/2001, in relazione al rapporto di lavoro espletato con il contratto di collaborazione continuativa dal 24.10.2015 al 14.5.2017 e dal 1 giugno 2017 al 30 giugno 2017;
vii) il ricorrente aveva diritto al risarcimento del danno e al pagamento delle differenze sulla retribuzione percepita dal 24.10.2015 al 30.3.2017 pari ad € 54.000,00, non essendo in alcun modo contestato dalla ASL la misura delle differenze tra quanto percepito e quanto avrebbe percepito il ricorrente con il parametro orario di euro 60, somma cui doveva aggiungersi l’ulteriore importo di € 7.200,00 per il periodo dal 31.3.2017 al 15.5.2017 e dal 1.6.2017 al 30.6.2017 in cui era Parte Parte Parte Parte Partepagamento ed aveva deferito giuramento decisorio, esitato nella conferma dell’inadempimento; vii) non era invece fondata la doglianza di nullità della clausola del contratto con cui le parti avevano concordato il compenso orario in violazione dei parametri prescritti dal CCNL di categoria:
il contratto di collaborazione stipulato rientrava tra le prestazioni di carattere autonomo in cui, ferma restando l’obbligatorietà e l’onerosità della prestazione, non si applica il principio della retribuzione sufficiente di cui all’art. 36 della Costituzione;
viii) doveva essere disattesa anche la richiesta, a titolo risarcitorio, delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe percepito in esecuzione dell’incarico di cui il COGNOME era risultato vincitore a seguito di concorso pubblico e a lui non affidato in quanto incompatibile con il rapporto di collaborazione in essere:
la scelta di proseguire nel rapporto di lavoro autonomo, in presenza di una situazione di incompatibilità, era riconducibile al ricorrente e, mancando un inadempimento suscettibile di danno risarcibile, la domanda non poteva essere accolta.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello l’ Azienda USL Latina lamentando l’erroneità della sentenza impugnata per:
1) avere ritenuto illegittima la proroga del contratto di collaborazione, che rispondeva invece all’esigenza di assicurare l’attività progettuale di screening anche attraverso attività di vaccinazione;
2) errata quantificazione del risarcimento del danno patrimoniale;
3) sull’asserita eccezione di nullità della clausola contrattuale per la tariffa oraria (€ 10 all’ora per il periodo 23.9.2014-22.9.2015), trattandosi di importo contrattualmente convenuto tra le parti, da contestare prima della sottoscrizione del contratto;
4) sulle risultanze del giuramento decisorio, non valido per affermare la somma complessiva dell’importo relativo al periodo 31.3.2017-15.5.2017 e 01.06.2017- 30.06.2017, essendo errata la tariffa ritenuta dovuta in luogo di quella prevista dal contratto e per la quale l’appellato non aveva emesso regolare fattura.
Ha, pertanto, chiesto in accoglimento dell’appello e in riforma della gravata sentenza il rigetto di tutte le richieste formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Si è costituito NOMECOGNOME resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto.
All’odierna udienza, all’esito degli adempimenti previsti dall’art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
Preliminarmente va osservato che sono coperte da giudicato interno per omessa impugnazione la statuizione con cui il Tribunale ha rigettato l’eccezione di nullità della clausola contrattuale per avere previsto un compenso inferiore alla tariffa prevista dal CCNL di categoria, e quella con cui il primo premesso, l’appello è infondato mentre le argomentazioni e le conclusioni espresse dal giudice di prime cure sono meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione Con il primo motivo di appello l’ Azienda Ausl di Latina contesta la sentenza di primo grado per avere ritenuto illegittima la proroga del contratto di collaborazione, per violazione dell’art. 7 comma 6 lett. c) del D. Lgs n. 165/2001. Sostiene l’appellante che l’ Azienda aveva provveduto a disporre la proroga del contratto di collaborazione in favore dell’odierno appellato, con la deliberazione n. 665 del 30.12.2016, non per sopperire ad esigenze funzionali a garantire l’espletamento di funzioni ordinarie ma per assicurare l’attività progettuale di screening attraverso l’attività di vaccinazione.
Il motivo non è fondato.
Come è noto l’art. 7 comma 6 D. Lgs 165/2001 consente il ricorso al contratto di collaborazione coordinata e continuativa, da parte delle amministrazioni pubbliche, “per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio”, e prevede che l’amministrazione abbia “preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”.
I contratti devono avere ad oggetto “progetti specifici e determinati”, “la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata” e “non è ammesso il rinnovo;
l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore”.
La violazione delle dette disposizioni di carattere imperativo, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, prescritto dall’art. 36 del D. Lgs 165/2001.
Osserva il Collegio che dalla lettura degli atti allegati, in particolare dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto il 24/10/2014, dalla nota del Dirigente dell’Unità Operativa Complessa del 27/12/2016 e dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 665 del 30 dicembre 2016, si evince che oggetto dell’incarico erano le prestazioni relative alle attività demandate alla competenza del Dipartimento di Prevenzione nell’ambito del progetto Screening Cancro Cervicale;
la proroga dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa, ex art. 7 c. 6 D. Lgs n. 165/2001, dell’odierno appellato dal 24/10/2015 al 30/3/2017 era stata disposta portando le ore settimanali da 19 a 24, per un compenso orario pari ad € 30,00, “in considerazione che l’operato del dr. S è da ricomprendere si a in ambito del prog etto RAGIONE_SOCIALE
Cancro Cervicale che nell’Ambulatorio Vaccinale del Dipartimento di Prevenzione”, e che “il dr. COGNOME NOME ha continuato a prestare l’attività di collaborazione con la Struttura di cui sopra, senza soluzione di continuità con il precedente incarico…:
attività di colposcopia per n. 10 ore settimanali ed attività di vaccinazione, il Tribunale ha, pertanto, rilevato che la proroga era stata emessa in violazione dell’art. 7 comma 6 lett. c) D. Lgs 165/2001 che la prevede “in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore”.
La prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro, proseguito alla scadenza del contratto fino alla proroga formalizzata con la
Deliberazione del 30.12.2016, trovava in realtà la sua ragione nella necessità di assicurare l’espletamento di funzioni ordinarie dell’ente cui l’ Azienda Sanitaria non riusciva a fare fronte per la grave carenza di personale, piuttosto che per completare il progetto di Screening, unica prestazione prevista nel contratto di collaborazione professionale del 24 ottobre 2014.
L’attività di vaccinazione (antinfluenzale, antipneumococcica, antivaricella), diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante, non ha invero alcun collegamento con l’attività di colposcopia per lo screening cervico-carcinoma e non può quindi ritenersi a questa complementare né far parte dello stesso progetto.
Il primo giudice, con motivazione pienamente condivisibile, ha ritenuto illegittima la proroga fino al 30.3.2017 disposta con la delibera n. 665 del 30.12.2016, perché in violazione delle disposizioni di cui all’art. 7, aventi carattere imperativo, ed ha riconosciuto il diritto dell’originario ricorrente al risarcimento del danno espressamente previsto dall’art. 36 comma 5 e 5 quater del D. Lgs 165/2001.
La sentenza di primo grado sul punto deve, pertanto, essere confermata.
Anche il secondo motivo di appello, con cui la Azienda Ausl di Latina ha censurato la decisione impugnata per avere erroneamente quantificato il risarcimento del danno patrimoniale, è infondato.
Afferma l’appellante che il Tribunale ha ritenuto non contestata, per il periodo dal 24/10/2015 al 30/03/2017, la misura delle differenze calcolate dal ricorrente tra quanto percepito (30,00 euro l’ora) e quanto previsto dall’art. 14 del CCNL per i Dirigenti Medici dipendenti dell’Azienda (60,00 euro l’ora), ed ha pertanto quantificato erroneamente il risarcimento del danno nella misura di € 54.000,00, cui ha aggiunto l’importo di € 7.200,00, per il periodo dal 31.3.2017 al 15.5.2017 e dal 1.6.2017 al 30.6.2017 in cui nessun compenso sarebbe stato corrisposto dall’ Azienda convenuta. Sostiene parte appellante che, diversamente da quanto argomentato dal giudice di prime cure, Azienda aveva contestato le modalità di quantificazione del risarcimento del danno non potendo trovare applicazione la tariffa oraria di cui all’art. 14, comma 6, del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria, relativa alle prestazioni aggiuntive del solo personale dipendente che nulla hanno a che vedere con i contratti libero professionali.
La censura deve essere disattesa.
il risarcimento utilizzando, in via equitativa, quale parametro, la tariffa oraria pari ad € 60,00 lordi, prevista dall’art. 14 del CCNL applicato ai professionisti “dirigenti medici con la medesima qualifica professionale e per lo svolgimento della medesima attività”, cui il ricorrente è stato assimilato, ed ha determinato l’importo complessivo in base ai conteggi sviluppati dall’originario ricorrente, non contestati dall’ Azienda convenuta.
Il motivo di appello, con cui si ribadisce che il Tribunale ha erroneamente applicato una norma collettiva relativa al solo personale dipendente, non si confronta quindi con la sentenza impugnata.
Infondato è anche il terzo motivo di appello.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso di primo grado relativamente alla eccepita nullità della clausola contrattuale con cui le parti avevano concordato il compenso orario per l’attività prestata nel periodo contrattuale dal 22/9/2014 al 22/9/2015, statuizione su cui si è formato il giudicato interno in assenza di impugnazione da parte dell’originario ricorrente.
Non sussiste, quindi, l’interesse della Azienda RAGIONE_SOCIALE di Latina ad i mpugn are tale capo di sentenza che, secondo consolidato orientamento di legittimità, “…va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte (Cass. 11/12/2020, n.28307; 05/02/2020, n. 2670; Conforme a Cass. 27 gennaio 2012 n. 1236)”.
Quanto, invece, alla censura, contenuta nello stesso motivo di appello, relativa al riconoscimento da parte del giudice di prime cure della tariffa oraria superiore a quella prevista nella Deliberazione di proroga n. 665 del 30.12.2016 si richiamano le considerazioni espresse nell’analisi del secondo motivo di appello e che hanno condotto al rigetto del medesimo.
Con il quarto motivo di impugnazione parte appellante lamenta l’errata interpretazione da parte del Tribunale delle risultanze del giuramento decisorio deferito dall’Azienda convenuta che, se aveva confermato la mancata retribuzione dell’appellato per il periodo 31.3.2017- 15.5.2017 e 1.6.2017- 30.6.2017, non poteva però ritenersi valido per affermare la somma complessiva dovuta al lavoratore che avrebbe dovuto vedersi riconosciuta la tariffa prevista in contratto.
La doglianza non è fondata.
La mancata retribuzione dell’attività svolta dall’appellato per il periodo in questione è confermata dall’esito del giuramento decisorio, come ammesso dalla stessa parte appellante.
In ordine al quantum spettante, rileva il Collegio che l’attività professionale per il periodo indicato è stata espletata in assenza di contratto, per cui non vi era alcun importo contrattualmente convenuto tra le parti da applicare;
del tutto condivisibile è, invece, la motivazione del primo giudice che per come parametro nella determinazione del risarcimento del danno per l’illegittimità della proroga disposta in violazione dell’art. 7 D. Lgs 165/2001.
Alla stregua delle argomentazioni espresse l’appello non è meritevole di accoglimento con integrale conferma della gravata sentenza.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del tenore della decisione ricorrono le condizioni oggettive richieste dall’art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
La Corte rigetta l’appello e condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore della parte appellata che si liquidano in complessivi € 5.500,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge.
Sussistono le condizioni oggettive richieste dall’art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 4 luglio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME dott. NOME COGNOME
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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