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Illegittimità di licenziamento per attività extralavorativa

La sentenza ribadisce il principio di diritto secondo cui il controllo datoriale tramite investigatore privato durante la malattia è illegittimo se non supportato da un fondato sospetto di attività fraudolenta. Viene inoltre ribadito che il licenziamento rappresenta una extrema ratio e che l’onere della prova della giusta causa spetta al datore di lavoro.

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Pubblicato il 5 febbraio 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Fascicolo n. 795/2024

REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PESCARA –

NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._35_2025_- N._R.G._00000795_2024 DEL_16_01_2025 PUBBLICATA_IL_16_01_2025

con motivazione contestuale nel procedimento deciso all’udienza del 16.1.2025 PROMOSSO DA avv. COGNOME NOME, INDIRIZZO Pescara CONTRO avv. COGNOME, INDIRIZZO Pescara OGGETTO:

ricorso ex art. 414 c.p.c. Conclusioni:

come da verbale in data 16.1.2025.

ESPOSIZIONE DELLE

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)

Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 8.5.2024 conveniva in giudizio impugnando il licenzi intimato con nota in data 23.1.2024 a conclusione di un procedimento disciplinare avviato con nota di contestazione di addebiti del 18.12.2023 per aver svolto, durante i periodi di assenza dal lavoro per malattia conseguita a due successivi infortuni sul lavoro denunciati all’ (dell’11.9.2023 del 2.11.2023), attività extralavorativa (accertata dalla società con apposita investigazione privata) tale da poter pregiudicare o ritardare la guarigione ed il rientro in servizio. In particolare, l’attività svolta era descritta nei seguenti termini nella suddetta lettera di contestazione degli addebiti:

“Da indagini difensive effettuate attraverso un’agenzia investigativa legalmente autorizzata abbiamo rilevato che Lei, nel periodo dal 12/10/2023 15/10/2023 e dal 9/11/2023 all’11/11/2023, in cui si è assentato dal lavoro dichiarando di essere in malattia per infortunio dell’11/9/2023 e del 2/11/2023, ha svolto attività non compatibili con la sua malattia e comunque tali da ritardare la Sua guarigione.

In particolare risulta che:

1) Lei il giorno 12/10/2023 presso un terreno agricolo e vigneto, sito in Città Sant’ Angelo alla INDIRIZZO, retrostante la sua abitazione, alla guida di un trattore agricolo cingolato TARGA_VEICOLO targato TARGA_VEICOLO con un rullo agganciato a rimorchio, eseguiva lavori agricoli dalle ore 17:00 circa alle ore 18:00 circa, facendo poi rientro, percorrendo la stradina INDIRIZZO, sempre alla guida del suddetto trattore, presso la sua abitazione;

2) Lei il giorno 14/10/2023 presso un terreno agricolo e vigneto, sito in Città Sant’NOME alla INDIRIZZO, retrostante la sua abitazione, alla guida di un trattore agricolo cingolato Fiat TARGA_VEICOLO targato CH/CODICE_FISCALE con una fresa agganciata a rimorchio, eseguiva lavori di fresatura del suddetto terreno, dalle ore 10:30 circa alle ore 11:30 circa;

inoltre, è stato raggiunto da un ragazzo e lei, con un martello, ha dato numerose martellate sulla parte ferrosa della fresa, il ragazzo sì allontanava e lei rimaneva sotto al vigneto fino alle ore 12:30 circa;

3) Lei il giorno 15/10/2023 presso un terreno agricolo antistante la sua abitazione in Città Sant’

NOME INDIRIZZO dalle ore 15:30 circa con una zappa effettuava lavori agricoli consistenti nella realizzazione di un solco a confine con la strada di accesso alla sua abitazione;

4) Lei il giorno 9/11/2023 presso un terreno sito in INDIRIZZO di Città Sant’Angelo, antistante la sua abitazione, dalle ore 10:00 circa alle ore 11:00 circa, insieme ad una signora, ha effettuato la raccolta di peperoni chinandosi ripetutamente, fino a riempire due secchi (del tipo contenitori di vernice, da circa 20 lt cadauno per poi portarli, uno per ciascuna mano, a piedi sul terreno in salita sino alla sua abitazione;

5) Lei il giorno 9/11/2023 nel pomeriggio dalle ore 15:50 circa, alla guida di un trattore cingolato TARGA_VEICOLO targato CODICE_FISCALETARGA_VEICOLO, di proprietà della Sig.ra con una pala meccanica agganciata, dopo aver percors agevolmente avanti e indietro, infiggeva con un martello nel terreno, su cui posizionava il nastro;

poi saliva agevolmente sul trattore e spostava con la pala meccanica il terreno avanti ed indietro per circa 1 ora e lo metteva tutto in piano;

6) Lei il giorno 11/11/2023 nel pomeriggio dalle ore 15:0 circa alle ore 17:20 circa eseguiva l’attività agricola di raccolta delle olive su un oliveto posto in un terreno scosceso, sito nelle adiacenze della sua abitazione in Città Sant’ Angelo alla INDIRIZZO e dopo la raccolta alla guida di un trattore cingolato Fiat TARGA_VEICOLO TARGA_VEICOLO targato CODICE_FISCALETARGA_VEICOLO, di proprietà della Sig.ra , ha condotto il trattore, carico delle olive e degli attrezzi agricoli utilizzati, percorrendo un tratto di strada bianca per poi risalire dal terreno posto sul retro della sua abitazione”.

si costituiva in giudizio resistendo alla domanda.

Espletata una CTU di natura medico-legale, la controversia, all’esito della discussione, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.

*** Preliminarmente ritenuta l’illegittimità della utilizzazione della investigazione privata quale strumento generale di verifica dell’attività svolta in periodo di malattia, in difetto tuttavia di alcun ragionevole ovvero legittimo sospetto, in capo all’azienda, dello svolgimento di attività extralavorative incompatibili, come affermato da orientamento (nella giurisprudenza sia di legittimità sia di merito) che appare del tutto condivisibile, dovendo evidenziarsi che non può esservi alcun sospetto di commissione di fatti illeciti in difetto della sussistenza, ex ante, di specifici elementi (che devono essere allegati e provati, quale requisito preliminare, dal datore di lavoro) che facciano ritenere probabili o perlomeno possibili tali fatti illeciti: “(…) Quanto poi alle indagini investigative, va premesso che nel caso dei cc.dd.

controlli difensivi, svolti a mezzo di impianti tecnologici, questa Corte ha escluso l’applicabilità della L. n. 300 del 1970, art. 4, qualora siano “finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto” (Cass. 22/09/2021, n. 25732). A tal riguardo si è precisato che “spetta al datore l’onere di allegare, prima, e di provare, poi, le specifiche circostanze che l’hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico “ex post“, sia perché solo il predetto sospetto consente l’azione datoriale fuori del perimetro di applicazione diretta dell’art. 4 st. lav., sia perché, in via generale, incombe sul datore, L. n. 604 del 1966, ex art. 5, la dimostrazione del complesso degli elementi che giustificano il licenziamento” (Cass. 26/06/2023, n. 18168).

Orbene, che nel caso di specie vi fosse un “fondato sospetto” lo ha accertato la Corte territoriale (v. supra, sub g) senza che sul punto sia stata mossa censura alcuna da parte del ricorrente.

Dunque esattamente i giudici d’appello hanno ritenuto adempiuti i predetti oneri datoriali.

” (Cassazione civile sez. lav., 11/10/2023, n.28378, in motivazione; conformemente, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5629 del 05/05/2000-Rv. 536162 ha ritenuto giustificato il ricorso a investigatori privati solo “ove sorga il giustificato dubbio” della perpetrazione di comportamenti illeciti);

artt. 4 e 8 st. lav. nonché con le specifiche disposizioni in materia di privacy, invero, è necessario che lo stesso sia rispettoso di alcuni requisiti.

Il controllo non dovrà essere invasivo, dovrà essere inevitabile e giustificato da un iniziale fondato sospetto sulla realizzazione di condotte illecite da parte del lavoratore controllato (condizioni tutte inesistenti nel caso di specie)” (Tribunale Milano, sez. lav., 23/04/2015, n.1221);

“I controlli del datore di lavoro su un dipendente a mezzo di agenzia investigativa è legittima ai sensi degli artt. 2 e 3 Statuto dei lavoratori qualora realizzata a fronte del sospetto della condotta fraudolenta ed illecita del dipendente stesso.

Infatti tali controlli possono legittimamente riguardare anche l’attività svolta dal prestatore di lavoro anche al di fuori dei locali aziendali, sempre che siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 st.lav” (Corte appello Venezia sez. lav., 31/10/2022, n.614).

Ma nel caso di specie tali sospetti non potevano legittimamente ipotizzarsi, a fronte di infortuni sul lavoro regolarmente denunciati ed accertati dall’ (il cui decorso è stato peraltro man mano verificato dai medici dell’Ente previdenziale).

*** Nel merito, la espletata CTU medico-legale (ampiamente motivata ed alla quale si può aderire) se per un verso ha confermato la oggettività dell’infortunio occorso per altro verso ha categoricamente escluso che l’attività extralavorativa posta in essere (con le modalità contestate nella nota di avvio del procedimento disciplinare, che ha recepito le risultanze della relazione investigativa) abbia potuto porre a rischio la tempestività della guarigione.

Al CTU è stato posto il seguente quesito:

“Esaminati gli atti ed i documenti di causa (e visitata ove occorra la parte ricorrente), dica il CTU se lo svolgimento di attività extralavorativa, come contestata alla parte ricorrente e come risultante dagli atti ed i documenti di causa (ivi comprese le risultanze della relazione investigativa e dei relativi allegati di foto e video), valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, sia stata tale da pregiudicare ovvero da ritardare la guarigione ed il rientro in servizio del lavoratore, esprimendo il proprio giudizio anche all’esito di un giudizio “ex ante”, in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, come stabilito da consolidato orientamento della Corte di Cassazione, per il quale “(…) questa Corte ha ripetutamente chiarito come lo svolgimento di altra attività lavorativa, da parte del dipendente assente per malattia, possa giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia di per sé sufficiente a fare presumere l’inesistenza della malattia (dimostrando, quindi, una fraudolenta simulazione) anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia ed alle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia (ex plurimis, Cass. nr. 10416 del 2017 )” (Cassazione, Sez. L – , Sentenza n. 1173 del 18/01/2018, Rv. 647202 – 01, in motivazione)”. Il CTU ha dunque reso le seguenti conclusioni:

della infermità denunciata alla sua sede anatomica ed all’esigua entità clinico funzionale della stessa, non è stata tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.

Le attività “extralavorative” contestate risultavano pienamente compatibili con gli infortuni, mentre è certamente da escludere che le mansioni abitualmente svolte presso (mobilitazione manuale di carichi e rifiuti ingombranti) fossero compatibili con i medesimi infortuni per tutta la durata certificata.

Tale considerazione viene confermata anche con giudizio ex ante”.

Pare utile riportare la persuasiva discussione medico legale effettuata nell’ampia relazione depositata dal CTU (Specialista in Medicina Legale):

“(…) II- EPICRISI MEDICO LEGALE In relazione al caso oggetto della attuale valutazione medico-legale, agli effetti della documentazione in atti e delle risultanze della visita medico-legale e della soggettività, trattasi di soggetto di sesso maschile di 55 anni affetto da:

DIAGNOSI MEDICO-LEGALE Pregressi – trauma contusivo distorsivo piede sx – trauma contusivo coscia sx II.b)

CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI Nel merito del caso ed in relazione al quesito postomi, in ordine alla specifica attività di operatore ecologico/autista, tenuto conto della documentazione in atti, dei particolari inerenti alle specifiche attività lavorative di cui in oggetto e dettagli lavorativi dichiarati dal ricorrente, anche valutate le allegate risultanze delle indagini investigative, nessun dubbio può sorgere, in relazione alla natura della patologia, alla sua sede anatomica ed all’esigua entità clinico funzionale della stessa, in ordine alla assenza di rilevanza che l’attività extralavorativa possa avere avuto in termini di ritardo ovvero di pregiudizio sulla guarigione e quindi sulla ripresa del lavoro del Sig. Nello specifico si ritiene opportuno segnalare. Primo infortunio In data 11/9/23 il lavoratore mentre scendeva dal camion poggiava malamente il piede sinistro e cadeva subendo la distorsione di caviglia.

Soccorso veniva condotto in ambulanza al PS del nosocomio di Pescara ove visitato dall’ortopedico dopo Rx del piede sx, veniva fatta diagnosi di “Trauma contusivo distorsivo piede sx con edema” prognosi di gg 12, divieto di carico, terapia antiedemigena.

Il 19/9 si recava a controllo ortopedico in ospedale e gli veniva applicato tutore bivalva per 15gg.

Il 15/9 veniva visitato in sede di Pescara e seguito per i controlli e medicazioni.

Il g 19/9 si constatava il netto miglioramento clinico con regressione dell’edema, cicatrizzazione della esulcerazione sulla faccia posteriore della gamba e modico deficit funzionale.

Il 5/10 gli veniva prescritto l’abbandono del bivalva e consigliato uso di cavigliera.

Il 19/10 veniva attestato dall’ortopedico la guarigione clinica con idoneità al lavoro per g 23/10/23 (gg totali di temporanea 42).

Il lavoratore riprendeva in tale data il suo lavoro specifico senza ricadute per la patologia in questione.

L’azienda procedeva all’indagine investigativa in data 12/10, 14/10 e 15/10/23 quando il lavoratore aveva superato la fase riposo precauzionale con divieto di carico sul piede sx, aveva dismesso l’uso del bivalva come da prescrizione ortopedica, la caviglia non era più edematosa e la funzionalità era recuperata.

Orbene dai dati clinici desunti dal referto del PS, l’RX e dal diario clinico si desume che la distorsione da verosimile eversione del piede sx, sia stata di I grado ossia lieve per allungamento delle fibre tendinee senza lesioni e con lieve gonfiore intorno alla caviglia.

Il recupero è stato repentino e senza necessità di fisioterapia.

La prognosi data dall’ fino al 23/10 è stata motivata dalla tipologia di lavoro esercitata con carichi da mobilizzare spesso di peso rilevante. .

Nonostante il dolore continuava il suo lavoro ma il 4/11 il gonfiore della coscia e la zoppia secondaria lo inducevano a recarsi al PS di Penne.

L’RX femore risultava esente da lesioni fratturative, visitato veniva fatta diagnosi di “trauma contusivo coscia sx” e dimesso con applicazione di ghiaccio, antalgici al bisogno, controllo ecografico della coscia e prognosi di 10gg.

Il 6/11 effettuava l’ecografia della coscia presso Valdem con segni di lesione distrattiva di I grado del muscolo vasto laterale sx con minima falda fluida ecc” il 13/11 constatava l’assenza di ematoma e chiudeva l’infortunio con rientro al lavoro g 18/11/23 (prognosi totale 14gg).

Anche il secondo evento infortunistico è stato di lieve entità.

Al trauma muscolare è seguita un’ischemia temporanea causata dall’improvviso aumento della pressione tissutale, la quale ostruisce il flusso del sangue capillare arterioso.

Ovviamente, questo stato ischemico si risolve rapidamente al termine del trauma stesso, ma le cellule coinvolte dal trauma riportano alcune modificazioni microstrutturali come edema, contrattura dei microfilamenti di actina-miosina, lesioni, ingrossamento mitocondriale ma anche in questo caso il recupero funzionale è completo e avviene rapidamente senza sequele;

infatti, alla visita medica attuale non si apprezza alcun nodulo espressione di reattività fibrosa organizzativa dell’ematoma.

L’azienda anche per il secondo infortunio ha messo in atto l’investigazione in data 9/11 mattina (mentre raccoglieva con la moglie pochi kg di peperoni nel campo agricolo antistante l’abitazione per circa 1h), nel pomeriggio dello stesso giorno (mentre conduceva il trattore cingolato per eseguire lavori di livellamento di un terreno sempre nelle vicinanze dell’abitazione) e g 11/11 mentre trasferiva con il trattore verso casa le olive raccolte dai familiari.

È chiaro dunque che l’attività extralavorativa in tutte le registrazioni investigative risultano di breve durata, non protratte per ore né tanto meno per l’intera giornata.

Inoltre, va sottolineato che la guida del trattore anche se munito di pala meccanica, implica l’utilizzo di leve al volante e l’unico pedale azionato al bisogno per frenare, impegna solo il piede destro Vi è da sottolineare, stante quanto desumibile dai dati documentali, che il lavoratore si è attenuto scrupolosamente al divieto di carico dell’arto sx per tutti i gg prescritti dai medici, l’attività extralavorativa nei gg indagati è sempre stata di breve durata e non poteva essere di alcun nocumento alla caviglia sx e poi alla coscia sx, pregiudicando o rallentando la guarigione clinica. Ciò premesso deve ritenersi che la condotta contestata ha comportato, come anzi significato, rischi contenuti e non potenzialmente idonei a pregiudicare o comunque a ritardare il rientro al lavoro del dipendente in oggetto.

Non si ritiene, pertanto, che l’attività extralavorativa accertata, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle infermità denunciate, possa aver determinato una significativa compromissione a carico dei distretti anatomici interessati dagli infortuni né che la stessa abbia potuto pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.

In sostanza, l’attività extralavorativa accertata, non può essere valutata ex ante come potenzialmente idonea a pregiudicare la pronta guarigione o il rientro in servizio, come, infatti, non lo è stata nel caso di specie”.

Nei chiarimenti resi in seno al procedimento peritale, il CTU ha dato esauriente risposta alle osservazioni sollevate dal consulente di parte resistente, osservando, per quanto maggiormente rileva:

“(…) ho ritenuto doveroso effettuare alcune precisazioni e valutazioni in relazione ad alcune evidenti discrepanze fra quanto repertato nel corso dell’accertamento peritale e le successive conclusioni del Dott. , consulente di parte convenuta, al fine di dirimere dubbi in merito alla conclusiva epicrisi valutativa della ATP, dato atto soprattutto della sua assenza alle predette operazioni peritali (…) ricostruzione documentale diversa da quella espletata dal CTU) (…) Innanzi tutto, per quanto attiene agli aspetti più squisitamente documentali richiamati dal CTP, giova segnalare che nell’elaborato, vi è il richiamo ai dati come dedotti dagli atti di causa ovviamente compendiati dal narrato anamnestico del ricorrente (e su questi vuole spostare l’attenzione il collega ). D’altra parte, quand’anche volessimo dare valenza alle osservazioni in merito del CTP, occorre segnalare che questi si sofferma solo sulla considerazione di elementi, ovviamente di parte, non tenendo nella minima considerazione reperti (cfr. la tipologia di lesione in rapporto alla sua gravità) e che sono e sono stati dirimenti nel giudizio valutativo della CTU.

D’altra parte (…) tutti gli elementi, in parallelo ed in contraddittorio, devono soggiacere al vaglio di un medico legale che li stimerà, opportunamente soppesandoli, sulla base delle proprie conoscenze specifiche del settore.

(…) sugli aspetti segnalati AI PUNTI 4, 5:

Giova segnalare che, per una distorsione di caviglia quale quella del caso in esame, il tempo necessario per il recupero funzionale completo varia dalle 3 alle 5 settimane , et al. Management and treatment of ankle sprain according to clinical practice guidelines:

A PRISMA systematic review.

Medicine (Baltimore) 2022; 101:e 31087.

2010;

2010:1115).

Dai dati clinici desunti dal referto del PS, l’RX e dai dati delle certificazioni desume che la distorsione da verosimile eversione del piede sx del caso de quo, sia stata di I grado ed il recupero è stato repentino e senza necessità di fisioterapia.

D’altra parte, all’esito della visita del 19.10.2023 si attestava la cessazione dell’infermità ed il differimento di prognosi concessa dall’ fino al 23/10 è stata motivata solo in funzione delle mansioni specifiche proprie del lavoratore ovvero dalla tipologia di lavoro esercitata con carichi da mobilizzare spesso di peso rilevante.

Quanto alla lesione distrattiva di I grado del muscolo vasto laterale, in genere, guarisce in circa 2 settimane.

Ad abundantiam, si segnala che, nelle lesioni di secondo grado i tempi di recupero passano a circa 4 settimane e nel terzo grado il recupero è più lungo, e può arrivare anche a 6 mesi.

( (2005)

Muscle injuries:

bi PMID:

15851777;

INDIRIZZO.

Clinical practice guide for muscular injuries: epidemiology, diagnosis, , et al. Muscle Injuries 2020 Update of the I.S.Mu.

L.T. Classification.

2020;10:562.

Anche il secondo evento infortunistico è stato di lieve entità e tanto trova puntuale conferma nella prognosi che chiudeva l’infortunio con prognosi totale di 14gg.

NEL MERITO

DI QUANTO AI PUNTI 6 E 7. Il discrimine è da doversi individuare nelle modalità e tempi della diversa attività svolta dal dipendente in costanza di malattia.

L’attività extralavorativa nei gg indagati, come già significato in CTU, è sempre stata di breve durata con rischi contenuti e non potenzialmente idonei a pregiudicare o comunque a ritardare il rientro al lavoro del dipendente in oggetto.

Vale a dire, lo svolgimento delle occasionali e sporadiche attività contestate (tra l’altro di breve durata) risulta pienamente compatibile con gli stati morbosi da cui il Sig. ra affetto, che non gli precludeva, in base alle certificazioni in atti, né di uscire di casa né di viaggiare a bordo di automezzi né di svolgere attività fisica, perfino propedeutiche al recupero funzionale”.

*** Non risultano invece persuasive le pur ampie deduzioni difensive svolte dalla difesa della società resistente con riferimento alla CTU, considerate le durate comunque esigue delle attività extralavorative contestate, peraltro riferite ad un ” e, come si legge nella stessa nota di contestazione degli addebiti di parte datoriale, il ricorrente in data 9.11.2023 camminava sul “terreno agricolo (…) a piedi agevolmente avanti e indietro” nonché “saliva agevolmente sul trattore”).

*** Ad ogni modo, non sembra rilevare la documentazione (fotografica e di video esplicativi), allegata dalla società solo nelle note conclusive e relativa al sistema di guida di un certo trattore agricolo, considerato che non è provato che il trattore guidato dal ricorrente avesse il medesimo sistema di guida di quello ripreso nei video allegati da parte resistente e considerata, ad ogni modo, la tardività e dunque inammissibilità di dette produzioni documentali e delle allegazioni in fatto avanzate in dette note, che hanno comportato una non consentita traslazione, solo in sede di finale udienza di discussione, di elementi di fatto che, essendo direttamente attinenti alle domande svolte in ricorso, avrebbero dovuto essere introdotti già nella memoria di costituzione (non trattandosi, pertanto di mezzi di prova “che le parti non abbiano potuto proporre prima”, per gli effetti dell’art.420 comma 5 c.p.c.). Infatti, la contestazione disciplinare aveva ad oggetto proprio la guida di un trattore agricolo, che nella prospettazione parte resistente avrebbe compromesso la guarigione di una malattia relativa proprio al piede sinistro.

*** Comunque, nelle note conclusive di parte resistente si conferma che “frizione e acceleratore sono a mano” (senza dunque essere richiesto affatto l’utilizzo dei piedi per tali funzioni).

Inoltre, dalla deduzione ivi effettuata che vi siano due pedali per frenare, uno per il piede destro ed uno per il piede sinistro (e sempre se potesse ritenersi che anche il trattore guidato dal ricorrente avesse un siffatto sistema di guida), dovrebbe ad ogni modo desumersi che il piede sinistro avesse una probabilità di essere sollecitato comunque dimezzata (e, comunque, e sempre se fosse accertabile che il freno sinistro debba essere adoperato per girare a sinistra, andrebbe altresì considerato che il trattore agricolo non è, verosimilmente, utilizzato per compiere continue svolte a destra o sinistra). Né comunque è allegato e comprovato da parte resistente che il ricorrente abbia, effettivamente, utilizzato il piede sinistro, anziché utilizzare sempre e solo il piede destro.

*** Neppure può ritenersi che il CTU abbia erroneamente interpretato la documentazione in atti, come invece prospettato nelle note conclusive di parte la cessazione dell’infermità ed il differimento di prognosi concessa dall’ fino al 23/10 è stata motivata solo in funzione delle mansioni specifiche proprie del lavoratore ovvero dalla tipologia di lavoro esercitata con carichi da mobilizzare spesso di peso rilevante” In verità non è così poiché nel certificato rilasciato dall’ del 19.10.2023 (doc.9 fasc.parte resistente) si legge testualmente: “ L’infermità è cessata e l’infortunato può riprendere il lavoro il giorno 23.10.2023” Non si rinviene quanto dichiarato dal CTU” (note conclusive di parte resistente, pag.19).

Sembra invece ovvio che il CTU, come detto Specialista in Medicina Legale, in detto passaggio della propria relazione avesse voluto, semplicemente, spiegare i “motivi” (pur non espressi nel certificato ) che hanno indotto l’Ente previdenziale a fissare una certa data per la ripresa del servizio.

Ad ogni modo, un licenziamento non può intimarsi per ipotetiche deduzioni, dovendo essere invece sorretto dalla certezza (o elevata probabilità logica, in applicazione del criterio di causalità adeguata applicabile nel giudizio civile) della colpevolezza del dipendente, e dovendo altresì richiamarsi il principio di civiltà per il quale “L’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro” (art.5 L.604/1966), ed altresì dovendo rammentarsi che nel nostro Ordinamento giuridico il licenziamento dev’essere sempre considerato, nello svolgimento del rapporto di lavoro, una “extrema ratio”, da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace” (Cassazione, Sez. L – , Ordinanza n. 381 del 10/01/2023, Rv. 666497 – 01). *** In considerazione della radicale insussistenza del fatto contestato, ed in ragione della risalenza del rapporto di lavoro del ricorrente fin dal 5.9.2008, va applicato l’art.18 comma 4 L.300/1970, come modificato dall’art.1 comma 42 lett.b) L.92/2012, che dispone che “4. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche’ il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un’indennita’ risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita’ lavorative, nonche’ quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell’indennita’ risarcitoria non puo’ essere superiore a dodici mensilita’ della retribuzione globale di fatto.

Il datore di lavoro e’ condannato, altresi’, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli ‘illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attivita’ lavorative.

In quest’ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d’ufficio alla gestione corrispondente all’attivita’ lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro.

A seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l’indennita’ sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma”.

Le spese seguono la soccombenza.

Le spese di CTU, come separatamente liquidate, vengono perciò poste (nei rapporti interni fra le parti) a carico della parte resistente soccombente, con responsabilità solidale di entrambe le parti -per l’intero- nei riguardi del CTU, salva rivalsa (in quanto l’attività di consulenza tecnica d’ufficio è svolta nell’interesse comune di tutte le parti:

cfr. Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23586 del 15/09/2008; Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6199 del 08/07/1996; Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22962 del 07/12/2004).

Il TRIBUNALE DI PESCARA – RAGIONE_SOCIALE – così provvede:

– dichiara la illegittimità del licenziamento intimato da con nota in data 23.1.2024;

– per l’effetto ordina reintegrare servizio nel posto di lavoro in precedenza occupato e condanna a corrispondere a un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione (e comunque non superiore a n.12 mensilità della retribuzione globale di fatto) oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., da calcolarsi a far tempo dalla data di maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale; – condanna a rifondere a le spese del giudizio che liquida in complessivi €8.000,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge.

– pone (nei rapporti interni fra le parti) ad integrale carico della parte resistente le spese di CTU, come separatamente liquidate, con responsabilità solidale di entrambe le parti -per l’intero- nei riguardi del CTU, salva rivalsa.

Così deciso in Pescara in data 16.1.2025.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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