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Illegittimità esclusione da graduatorie supplenze

Il tribunale ha stabilito che l’esclusione di un candidato da successive assegnazioni di supplenze, in caso di mancata assegnazione al primo turno per mancanza di sedi disponibili tra quelle indicate nelle preferenze, è illegittima se basata su una interpretazione errata dell’ordinanza ministeriale che disciplina la procedura.

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Pubblicato il 2 marzo 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 9989/2024 promossa da:

– ass. avv. COGNOMEparte ricorrente) contro -ass.

NOME COGNOMEparte convenuta) all’udienza del 12/02/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell’art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente

SENTENZA N._412_2025_- N._R.G._00009989_2024 DEL_12_02_2025 PUBBLICATA_IL_12_02_2025

1. La ricorrente si è rivolta al tribunale esponendo:

– di aver essere inserita nelle graduatorie per la provincia di Torino (GPS) per il biennio 2024/2026;

– di aver presentato in data 29.7.2024, apposita istanza per la partecipazione alle procedure di assegnazione dei contratti a tempo determinato, esprimendo le preferenze per le supplenze annuali/sino al termine delle attività didattiche;

– di essere stata collocata nella posizione 19 con punteggio 160 nella graduatoria per ADSSS (sostegno) ma di non aver ottenuto alcuna di tali supplenze, nonostante sia stato disposto uno scorrimento della graduatoria fino a candidati con punteggio minore, e di essersi vista scavalcare, anche nei posti indicati tra le sue prime preferenze (ai numeri n. 1, 3, 4, 5), da docenti con punteggio inferiore;

– di ritenere illegittimo l’operato dell’Amministrazione scolastica, in quanto frutto di una errata interpretazione dell’ordinanza ministeriale n. 88/2024 che ha disciplinato la procedura di conferimento delle supplenze, tarando l’algoritmo in modo tale da considerare rinunciatari tutti i docenti non assegnatari di incarichi nel primo turno di C.F. P. esposto, la ricorrente ha chiesto al tribunale di condannare il risarcimento del danno costituito dalle retribuzioni non percepite e del punteggio non assegnato, previa deduzione delle somme erogate e del punteggio riconosciuto dal per le supplenze brevi e temporanee medio tempore assegnate (la domanda volta ad ottenere la condanna della controparte ad assegnarle la supplenza fino al termine delle attività didattiche sulla sede indicata come prima preferenza è stata oggetto di rinuncia all’odierna udienza). 2. Il si è costituito asserendo di aver legittimamente operato nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate dall’o.m.88/2024 e rappresentando di aver proceduto all’assegnazione delle nomine “in modalità informatizzata attraverso il cosiddetto algoritmo di nomina”, tarato sulla base delle suddette prescrizioni.

La procedura seguita è stata così descritta dal :

in occasione del primo turno di nomine, il sistema non ha potuto attribuire alla ricorrente nessuno degli incarichi da lei indicati nelle preferenze (43), perché all’epoca non disponibili;

“in sede di operazioni relative al 2° turno di nomina, l’algoritmo è ripartito dagli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo nominato nel turno precedente.

La stessa analisi condotta per il secondo turno vale anche per tutti i turni successivi.

L’algoritmo riparte sempre dagli aspiranti collocati in posizione successiva all’ultimo nominato del turno precedente senza dare luogo a “riscorrimenti” delle graduatorie, ai sensi dall’art. 12, c.4 dell’O.M.88/2024.

Secondo il – l’algoritmo, come specificamente chiarito dall’o.m.112/22, ha funzionato in coerenza con i principi che regolano le procedure di reclutamento senza che si siano riscontrate malfunzionamenti di natura informatica che giustifichino le doglianze della ricorrente, rispondendo pienamente al quadro normativo posto dall’o.m. 60/20, successivamente confermato e precisato dall’o.m.112/22;

– l’art. 12, comma 3, dell’o.m.112/2022 precisa, infatti che:

“nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall’ufficio scolastico territorialmente competente”;

– coerentemente con tale principio, la ricorrente ha regolarmente partecipato al 1° turno di nomina per la classe ADSS, sulla base delle disponibilità effettivamente esistenti in – in merito alle disponibilità che si determinino successivamente a ciascun turno di nomina, a seguito di rinuncia da parte del docente inizialmente incaricato o ad altro titolo (decessi, pensionamenti, aspettative etc), l’art. 12, comma 10 dell’O.M.112/2022, è chiaro nel precisare che:

“La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto.

Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”;

– il principio per il quale le operazioni di nomina non sono soggette a variazioni e, conseguentemente, le disponibilità sopravvenute vengono attribuite con successivi scorrimenti della graduatoria senza coinvolgere nuovamente le posizioni dei candidati già precedentemente convocati, costituisce un cardine del sistema di reclutamento docenti applicato non solo in occasione dell’informatizzazione delle procedure di nomina, ma anche quando le convocazioni per le attribuzioni degli incarichi erano in passato effettuate con modalità “in presenza”; – mediante la procedura attuale informatizzata i candidati manifestano preventivamente una rinuncia implicita alle sedi non espresse nel momento di convocazione, precludendosi eventuali e futuri incarichi su sedi di loro gradimento;

– “in assenza del suddetto principio non sarebbe possibile elaborare in via definitiva l’attribuzione degli incarichi poiché le convocazioni dovrebbero essere costantemente soggette a rifacimento ogni qual volta sorgano delle disponibilità sopravvenute.

Dovrebbero, infatti, nuovamente essere verificate di volta in volta le preferenze di tutti i candidati, non solo di quelli che non siano stati destinatari di incarico:

la nuova preferenza gioco potrebbe, infatti, costituire una preferenza “più vantaggiosa” anche per uno dei candidati già “occupati” che potrebbe rivendicare il suo diritto ad occupare una migliore posizione rispetto alla sua collocazione in graduatoria e alle preferenze espresse in domanda”.

3. Sulla base delle precisazioni offerte dal , risulta quindi che l’algoritmo utilizzato per la procedura di nomina per i turni successivi al primo fa ripartire le chiamate sempre dagli aspiranti collocati in posizione successiva all’ultimo nominato nel turno precedente, senza dare luogo a “scorrimenti” delle graduatorie, equiparando di fatto gli aspiranti collocati in posizione precedente ai candidati rinunciatari e senza.

Queste le previsioni dell’o.m. 88/2024 invocate dalla parte convenuta per sostenere la legittimità del proprio operato:

– art. 12 comma 4:

“Costituisce … rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.

Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”;

– art. 12 comma 10:

“Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.

5.

Le censure della ricorrente relative alla irragionevolezza del sistema di individuazione dei candidati da nominare, applicato dal sulla base della propria interpretazione delle previsioni dell’o.m. che regolano la procedura, appaiono fondate per gli stessi motivi già indicati da questo tribunale nella sentenza 743/2023, non impugnata dal e dunque passata in giudicato, che può in questa sede essere richiamata ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in quanto offre una corretta interpretazione delle stesse norme che vengono in rilievo per la presente decisione (le previsioni dell’art. 12 dell’o.m.112/2022 sono infatti le stesse dell’o.m.88/2024, sopra citate):

i candidati, laddove non scelgano tutte le sedi disponibili, saranno assegnatari di un posto di lavoro solo qualora, per ventura, si renda disponibile una delle sede prescelte;

viceversa, se nel turno di nomina in cui viene preso in considerazione il proprio posto in graduatoria non vi sia una sede per cui è stata espressa la preferenza, non solo si viene esclusi da quel turno (il che appare ragionevole) ma non si viene più chiamati, neppure in seguito.

Di conseguenza, l’unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all’interno della provincia;

il che, com’è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza.

Questo sistema, paradossalmente, in graduatoria consenta loro una possibilità di scelta, potrebbero essere indotti ad individuare un numero più contenuto di sedi desiderate;

ma, qualora tali sedi non fossero disponibili nel momento in cui spetta a loro essere chiamati, verrebbero esclusi dall’intera procedura.

Per chiarire l’esito paradossale dell’interpretazione propugnata da parte convenuta dell’ordinanza ministeriale, si immagini un soggetto collocato al primo posto in graduatoria il quale, per scelte personali assolutamente insindacabili, indichi come preferenza solo le sedi più vicine alla propria abitazione.

Ebbene, costui, nonostante sia il più alto in graduatoria, qualora nessuna di queste fosse disponibile al momento del primo turno di nomina, verrebbe escluso dalla possibilità di ottenere supplenze per l’intero anno scolastico.

Tale interpretazione dell’articolo 12 citato non è peraltro l’unica possibile.

In primo luogo, è errato affermare che il ricorrente possa essere ritenuto rinunciatario poiché non ha espresso la preferenza con riferimento a tutte le sedi disponibili.

Tale interpretazione, sostenuta dal , è in chiaro contrasto con la lettera della norma citata ove si afferma che “costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.

qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza.

Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento” (art. 12, comma 4).

Il significato della disposizione è chiarissimo:

il candidato non potrà avanzare pretese nei confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in quanto sarà considerato rinunciatario con riferimento a queste;

l’interpretazione del Ministero, invece, porterebbe a concludere che l’aspirante diviene rinunciatario anche con riferimento alle sedi che ha scelto.

Nel caso di specie, il * non avanza alcuna pretesa nei confronti delle sedi che si sono rese disponibili con il primo turno di nomina (…) , proprio riconoscendo che, non essendo tra quelle da lui selezionate, con riferimento a queste doveva essere ritenuto rinunciatario.

Non ha invece mai rinunciato alle sedi da lui indicate nelle proprie preferenze, né si può interpretare il comma 4 sopra riportato affermando che dica l’esatto opposto del proprio testo letterale.

sostiene che la propria interpretazione trovi appiglio nell’ultimo periodo del comma 4 citato, che afferma “Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento”, nonché nel comma 10, che statuisce che le operazioni di conferimento di supplenza non sono soggette a rifacimento e che le “disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura”. Occorre leggere congiuntamente le previsioni dell’ordinanza.

L’ultimo periodo del comma 4 si riferisce, per evidente connessione logico-giuridica, alle ipotesi in cui l’aspirante sia considerato rinunciatario;

come argomentato in precedenza, questi può essere considerato tale solo con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso la propria preferenza e non per le altre:

di conseguenza, si comprende come la mancata assegnazione dell’incarico possa riguardare ed essere giustificata solo con riferimento al turno di nomina.

Per quanto riguarda il comma 10, che le operazioni di conferimento di supplenza non siano “soggette a rifacimento” non implica alcunché per quanto riguarda il caso di specie:

il * non ha chiesto il rinnovo delle nomine stabilite con il decreto (…) ma ha domandato di accertare il proprio diritto di essere compreso nelle nomine previste nel decreto successivo.

Neppure è preclusivo del diritto del ricorrente il secondo periodo, in quanto per le ragioni più volte espresse questi non può essere ritenuto rinunciatario dell’incarico.

Rimane da esaminare il contenuto del terzo periodo, secondo il quale “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura”:

occorre quindi definire che cosa si intenda con tale dizione.

L’espressione “trattato dalla procedura” non è chiarificatrice, potendo essere interpretata in due modi diversi:

si può intendere come l’ultimo soggetto astrattamente destinatario di una proposta di assunzione (ossia dell’aspirante collocato al posto 1090 nella classe di concorso A028), oppure come il candidato collocato più in basso in graduatoria oggetto di effettiva proposta contrattuale.

L’interpretazione fornita dal è oggettivamente la più lineare, laddove considera quale “ultimo dei candidati trattato dalla procedura” l’ultimo dei posti presi astrattamente in considerazione dai vari decreti;

nel caso di specie, graduatoria, ed il ricorrente era collocato al posto 1048, le successive disponibilità avrebbero dovuto riguardare i candidati a partire dalla posizione 1091 e successive, escludendo così il *.

Tale interpretazione però contrasta con il criterio meritocratico e con il principio di buona fede e correttezza.

Se si esamina il bollettino allegato al decreto del 30 agosto (….), si può constatare che non si rinviene il nominativo del ricorrente;

di conseguenza, non si può affermare che questi sia l’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, in quanto non è stato affatto preso in considerazione nella procedura di nomina.

Questa interpretazione, ossia di considerare quale candidato “trattato dalla procedura” quello effettivamente preso in considerazione dai provvedimenti di nomina, appare essere più consona alla tutela, congiunta, degli interessi del (di avere alle proprie dipendenze i soggetti più competenti) e degli aspiranti collocati in posizione migliore in graduatoria.

Infatti, solo coloro che sono stati individuati dal come destinatari di provvedimento di nomina sono stati effettivamente trattati dalla procedura mirata a tal fine e solo costoro hanno avuto la possibilità di accettare o di rinunciare alla proposta contrattuale da parte del convenuto.

Al contrario, gli aspiranti come il ricorrente che non sono mai stati effettivamente chiamati per l’attribuzione di alcuna cattedra non possono essere considerati rinunciatari se non, per effetto della previsione del più volte citato comma 4, alle sedi che non hanno indicato tra le loro preferenze.

Non è neppure rinvenibile alcuna distorsione della parità di trattamento fra aspiranti come ventilato dal , poiché per i candidati, come il ricorrente, non vi sarebbe una “seconda partecipazione” alla procedura di nomina in quanto si è appena visto che non vi è stata alcuna chiamata nei suoi confronti.

Neppure è vero che “le convocazioni dovrebbero essere costantemente soggetto a rifacimento ogni qualvolta sorgano delle disponibilità sopravvenute” come lamenta parte convenuta a pagina 10 della memoria;

semplicemente, lo scorrimento dei soggetti da chiamare dovrebbe tener conto non della astratta possibilità di essere destinatari di nomine sulla base del punteggio in graduatoria, ma del fatto che il candidato ha ricevuto una concreta proposta contrattuale.

Se il avesse considerato il * rinunciatario solo con riferimento alle sedi non indicate, avrebbe dovuto chiamarlo con il secondo decreto (…) , dove ha assegnato la cattedra annuale per la classe di concorso A028 presso la scuola CODICE_FISCALE (…)prima scelta del ricorrente;

invece lo ha escluso dalle successive chiamate e ha attribuito la nomina alla professoressa * collocata in posizione deteriore in graduatoria”.

6. Si deve poi rilevare che, come osservato da questo tribunale nella sentenza 1393/2023:

“si presentava la domanda di inserimento in graduatoria, si forma la graduatoria sulla base dei titoli;

in quella domanda non venivano indicate le preferenze per le sedi;

a giorni fissi venivano chiamate le persone inserite in graduatoria a scaglioni;

la graduatorie è unica per le classi di concorso;

venivano effettuate graduatorie incrociate perché un candidato poteva fare domanda per diverse classi di concorso;

e la chiamata avveniva sulla base della graduatoria incrociata;

in quella domanda non venivano inserite preferenze;

il giorno della chiamata venivano indicati i posti disponibili al netto delle scelte effettuate nelle chiamate precedenti;

una volta chiamato, il candidato sceglieva sulla base di tutti i posti disponibili;

se non ne sceglieva nessuno, veniva considerato rinunciante e per le chiamate successive non veniva più convocato da GPS”.

Nel sistema antecedente all’informatizzazione della procedura di assegnazione delle docenze a termine, il candidato presentava domanda di inserimento in graduatoria senza indicare alcuna preferenza e la scelta avveniva “in presenza” nella piena consapevolezza di quali fossero le sedi disponibili al momento della scelta stessa, cosicché il rifiuto di ricevere alcuna delle sedi disponibili faceva sì che il candidato non fosse più convocato (….) il sistema informatizzato, invece, equipara l’omessa indicazione della preferenza alla rinuncia, laddove la presentazione della domanda di inserimento in graduatoria (e la relativa indicazione delle preferenze) avviene in un momento in cui non sono noti al candidato i posti disponibili non potendo il singolo candidato conoscere quali sedi saranno scelte dai candidati con punteggio superiore al suo.

Non appare dunque ragionevole ritenere come rinunciante il candidato, per il solo fatto di avere espresso delle “preferenze”, potendosi ricollegare l’effetto pregiudizievole conseguente alla rinuncia ad una rinuncia avvenuta nella piena consapevolezza dei posti effettivamente a disposizione al momento della scelta, pena l’eccessiva aleatorietà della procedura (…) e la distorsione in concreto della regola meritocratica>>.

7. A tali considerazioni se ne può poi aggiungere un’altra:

nessuna delle previsioni citate dal impone di escludere dal secondo turno di nomine i docenti che hanno partecipato, senza successo al primo turno, né alcuna di esse impone di far partecipare ai turni successivi i docenti che in quelli precedenti hanno già ottenuto un incarico ed iniziato a svolgerlo, vanificando gli effetti delle precedenti fasi della procedura già esaurite.

8. Ciò posto in linea generale, appare sufficiente, ai fini dell’accoglimento della domanda, che la ricorrente abbia dimostrato di esser stata pretermessa da candidati collocati nella graduatoria in posizione inferiore (ed in particolare dal prof. cui è stato assegnato l’incarico da lei indicato come prima preferenza), posto che era onere del , anche in ragione del principio di vicinanza della prova, dimostrare che anche gli altri aspiranti in una posizione preminente rispetto a quella della prof.ssa avrebbero potuto ottenere quella stessa nomina su quella stessa scuola qualora non considerati rinunciatari. Sul punto non sono state invece formulate istanze istruttorie e non sono stati offerti documenti.

9. Per le ragioni dianzi esposte le doglianze della ricorrente appaiono fondate.

A fronte della rinuncia alla domanda principale (accettata dal , per il quale è preminente l’interesse alla continuità didattica nella sede che avrebbe dovuto essere assegnata alla ricorrente ed in quella ove costei attualmente lavora, ancorché in forza di una supplenza breve e saltuaria), alla professoressa può essere riconosciuto il risarcimento del danno provocato dall’illegittima esclusione, costituito dalle retribuzioni non percepite dalla ricorrente dalla mancata nomina sino al termine dell’anno scolastico e nella mancata attribuzione del punteggio corrispondente alla supplenza non assegnata indicata come prima preferenza, previa deduzione delle retribuzioni erogate e dei punteggi riconosciuti in relazione alle supplenze brevi e saltuarie già ottenute o che lo saranno sino al termine del corrente anno scolastico. In considerazione della suddetta rinuncia non può essere accolta la domanda di regolarizzazione contributiva, che presuppone la costituzione del rapporto di lavoro e che peraltro avrebbe potuto esser formulata solo convenendo in giudizio anche in favore del quale avrebbero potuto esser versati i contributi (l’obbligazione contributiva ha infatti quale soggetto attivo solo l’ente assicuratore: così, tra le altre, Cass. Sez. L, sentenza n. 3491 del 14/2/2014).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo sulla base degli importi medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause dal valore indeterminato (complessità bassa), potendosi accordare la richiesta distrazione.

Visto l’art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la nomina per la supplenza dal 6.9.2024 al termine delle attività didattiche, in relazione alla sede espressa come prima preferenza;

condanna il al pagamento in favore della ricorrente delle retribuzioni che avrebbe percepito in esecuzione di tale incarico, deducendo il percepito e il percipiendum del corrente anno scolastico, oltre interessi come per legge;

condanna il ad assegnare alla ricorrente i punti relativi a tale incarico, deducendo quelli relativi alle supplenze brevi e saltuarie svolte nel corrente anno;

condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 3689, oltre rimborso forfettario 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell’avv. COGNOME la giudice NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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