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Illegittimità sospensione docente in congedo straordinario

La sentenza ribadisce che l’obbligo vaccinale per il personale scolastico non si applicava ai dipendenti in congedo straordinario per assistenza familiare, in quanto tale periodo comportava l’astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola.

Pubblicato il 05 September 2024 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO

in persona della Giudice dr.ssa NOME COGNOME ha pronunciato, a seguito di scambio di memorie contenenti le sole istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. nel termine del 10/07/2024, la seguente

SENTENZA N._2081_2024_- N._R.G._00006253_2023 DEL_08_08_2024 PUBBLICATA_IL_09_08_2024

nella causa iscritta al n. 6253/2023 RGL, promossa da: , c.f.
, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME PARTE RICORRENTE contro: , c.f. rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle dr.sse CONCETTA COGNOME e COGNOME PARTE CONVENUTA

Oggetto: Altre ipotesi

1. Il ricorrente , docente di ruolo di scuola secondaria di primo grado presso l’IC INDIRIZZO di Rivoli, riferisce di essere stato collocato in congedo straordinario dal 02/11/2021 inizialmente sino al 17/12/2021, C.F. relativa all’assolvimento dell’obbligo vaccinale, e di essere stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione il 21/12/2021 nonostante fosse collocato in congedo straordinario per l’assistenza alla madre disabile;

2. il ricorrente afferma l’irragionevolezza della normativa emergenziale che aveva esteso, a far data dal 15/12/2021 sino al 15/06/2022, l’obbligo vaccinale a tutto il personale scolastico, affermandone la contrarietà alla Costituzione ed alle disposizioni sovranazionali sancenti i principi di uguaglianza, parità di trattamento e non discriminazione, proporzionalità, necessarietà, adeguatezza e di buona amministrazione:
ne domanda pertanto la disapplicazione e la sottoposizione a vaglio di legittimità avanti alla Corte Costituzionale;
deduce inoltre la violazione da parte del dell’art. 4 ter comma 3 DL 44/2021, del DPCM 17/12/2021 e della circolare del Ministero 17/12/2021, laddove escludono dall’obbligo vaccinale il personale il cui rapporto di lavoro risulti sospeso;
agisce per ottenere l’accertamento del proprio diritto a scegliere liberamente se vaccinarsi o meno, durante il periodo già disposto di congedo straordinario, senza che ciò comporti la sospensione dal lavoro senza retribuzione, e la condanna del a reintegrare il ricorrente in servizio ora per allora e a corrispondere quanto dovuto a titolo di retribuzione, dalla data di sospensione sino all’effettiva ricollocazione del docente nuovamente in congedo straordinario;

3. il convenuto si è costituito affermando che il ricorrente era stato collocato in congedo per assistenza familiari con handicap in situazione di gravità, non retribuito, ex art. 4 comma 2 L. 53/2000 per il periodo 02/11/2021-17/12/2021, ed aveva chiesto di poter fruire dello stesso congedo dal 18/12/2021 al 26/12/2021;
riferisce che nelle more era entrato in vigore il DL 172/2021 che aveva introdotto l’art. 4 ter al DL 44/2021, estendendo l’obbligo vaccinale al personale della scuola a decorrere dal 15/12/2021, demandando ai dirigenti scolastici di assicurare il rispetto dell’obbligo;
che il dirigente scolastico dell’INDIRIZZO COGNOME previo aveva accertato l’inosservanza dell’obbligo vaccinale sospendendo il ricorrente dall’attività lavorativa e dalla retribuzione a decorrere dal 27/12/2021;
a seguito dell’introduzione del DL 24/2022, il dirigente scolastico disponeva la cessazione della sospensione dal 01/04/2022, ancorché il ricorrente avesse chiesto – ed ottenuto – di fruire del congedo non retribuito per assistenza a familiari con handicap dal 01/04/2022 al 30/06/2022;

4. l’amministrazione convenuta contesta le pretese di parte ricorrente affermando che la tipologia di congedo richiesto dal ricorrente, frazionato e non continuativo, non rientrava tra le deroghe all’obbligo vaccinale per il personale scolastico, sussistente ancorché il ricorrente fosse assente dal servizio;

5. la causa giunge a decisione in assenza di attività istruttoria ulteriore rispetto all’acquisizione di documenti disposta con ordinanza 19/03/2024, a seguito di discussione orale seguita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. contenenti le sole conclusioni;

6. i fatti rilevanti per la decisione sono sostanzialmente incontroversi, e risultano dalla documentazione versata in giudizio con gli atti introduttivi, come integrata a seguito dell’acquisizione d’ufficio delle istanze di richiesta di congedo e dei provvedimenti conseguiti;

7. con domanda datata 18/10/2021 e protocollata il 22/10/2021 il ricorrente ha chiesto “la concessione di assenza per Congedo biennale per assistenza a familiare portatore di handicap dal 02/11/2021 al 17/12/2021, per assistenza a , ai sensi dell’art. 42 del D.Lvo 151/2001”;
analoga richiesta, datata 01/12/2021, è pervenuta al dirigente scolastico in data 02/12/2021 in relazione al periodo 18/12/2021- 30/06/2022;

8. il ricorrente dimostra di aver ricevuto dall’indirizzo comunicazioni- in data 25/10/2021 il seguente messaggio:
“La sua richiesta di Congedo biennale per assistenza a familiare portatore di handicap dal 02/11/2021 al 17/12/2021 inoltrata in data 18/10/2021 autorizzata”;
dal medesimo indirizzo gli è giunta in data 02/12/2021 analoga autorizzazione riferita al periodo 18/12/2021-30/06/2022;

9. in data 20/12/2021, e pertanto in pendenza del periodo di congedo autorizzato del ricorrente, il dirigente scolastico invitava il ricorrente – che non risultava aver effettuato la vaccinazione anti SARS-CoV-2 – a produrre entro cinque giorni la documentazione relativa all’assolvimento (o all’esonero) dell’obbligo vaccinale, con l’avvertenza che la mancata presentazione della documentazione avrebbe comportato l’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, con conseguente immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e dalla retribuzione; 10. con comunicazione del 21/12/2021, senza attendere lo spirare del termine di cinque giorni assegnato al ricorrente, il dirigente scolastico ha accertato l’inosservanza dell’obbligo vaccinale decretato “l’immediata sospensione del prof. dal diritto di svolgere l’attività lavorativa a decorrere dal 27/12/2021 ed avente efficacia fino alla comunicazione da parte dell’interessato dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”;

11.
la sospensione dal servizio è cessata a decorrere dal 1° aprile 2022 con ripristino del diritto di svolgere attività lavorativa, come da comunicazione 31/03/2022 del dirigente scolastico;
con decreto n. 555 del 03/05/2022, il dirigente scolastico ha disposto che il ricorrente fosse collocato in congedo per assistenza a familiari portatori di handicap in situazione di gravità dal 01/04/2022 al 30/06/2022, “vista la domanda presentata in data 07/12/2021 dal prof. al fine di ottenere il congedo in oggetto”;

12.
l’Amministrazione, pertanto, ha inizialmente autorizzato l’intero periodo di congedo ex art. 42 D.Lgs. 151/2001 richiesto dal ricorrente con la domanda datata 01/12/2021 (18/12/2021-30/06/2022), dando comunicazione all’interessato dell’avvenuta autorizzazione;
nel corso del e dalla retribuzione dal 27/12/2021, senza prendere in considerazione la circostanza che il rapporto di lavoro del prof. fosse sospeso per l’avvenuta concessione del congedo, ed ha riattivato il congedo solo a far data dal 01/04/2022 e fino alla scadenza del periodo già richiesto ed autorizzato, dopo aver revocato il provvedimento di sospensione;

13.
il DL 26/11/2021 n. 172 ha introdotto nel DL 01/04/2021 n. 44, convertito in legge 28/05/2021 n. 76, l’art. 4 ter allo scopo di estendere, con effetto dal 15/12/2021, a varie categorie tra cui il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, l’obbligo vaccinale già introdotto dall’art. 4 DL 44/2021 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario;
l’art. 4 ter in esame precisava che la vaccinazione costituiva requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, e – quanto al personale scolastico – onerava i dirigenti scolastici di assicurare il rispetto dell’obbligo;

14.
la lettera della disposizione collega pertanto inscindibilmente l’obbligo vaccinale alla effettività della prestazione lavorativa, che – nel caso del prof. – non era in esecuzione al momento della disposta sospensione, e non lo sarebbe stata sino al 30/06/2022, data di scadenza del periodo di congedo già autorizzato:
la situazione in atto valeva pertanto ad escludere l’assoggettabilità del ricorrente all’obbligo vaccinale, coerentemente con le disposizioni impartite dallo stesso Ministero con la nota n. 1929 del 20/12/2021 prodotta dal come doc. 7, nella quale si legge:
“Si ribadisce che il decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, non prevede deroghe all’obbligo vaccinale per il personale scolastico e che, dunque, a prescindere dalle vicende contingenti che interessano i singoli rapporti di lavoro, la vaccinazione costituisce per tutto il personale della scuola, anche se assente dal servizio, requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative.

In ragione di quanto sopra, le procedure di verifica dell’avvenuta vaccinazione potranno non essere avviate soltanto nei confronti di coloro che non svolgono la propria Contservizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscono di aspettative o congedi che comportano l’astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola (per i motivi di assistenza e/o di cura familiare o per i motivi personali già richiamati nelle precedenti note di questo Dipartimento), oppure perché versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro”;

15.
contrariamente a quanto affermato dal nella memoria costitutiva, il congedo richiesto – ed ottenuto – dal ricorrente era pieno e continuativo per il periodo già autorizzato dal 18/12/2021 al 30/06/2022, a nulla rilevando che il congedo previsto dall’art. 42 D.Lgs.
151/2001 possa essere richiesto, nel limite di due anni complessivi, con più periodi frazionati:
ricorrente fruiva congedo che comportava indubbiamente l’astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola sino a tutto il 30/06/2022 (e pertanto oltre il termine di sei mesi dal 15/12/2021 considerato dall’art. 4 ter cit.), e non ne poteva pertanto essere disposta la sospensione per inadempimento di un obbligo vaccinale a cui non era sottoposto;

16.
ne consegue l’illegittimità del decreto di sospensione, che ha comportato l’interruzione del trattamento economico atto, corrispondente all’indennità prevista dall’art. 42 D.Lgs. 151/2001;
il ricorso può pertanto trovare accoglimento con riferimento a tale prestazione, ancorché il ricorrente chieda il reintegro in servizio “ora per allora” ed il pagamento delle retribuzioni dalla data della sospensione fino alla effettiva ricollocazione in congedo (avvenuta, come si è visto, dal 01/04/2022):
l’eliminazione degli effetti della illegittima sospensione comporta la riespansione della situazione antecedente al decreto impugnato, ovvero il godimento del congedo autorizzato anche per il periodo compreso tra il 27/12/2021 ed il 31/03/2022;

17.
l’accoglimento del ricorso in applicazione della normativa vigente a seguito delle decisioni della Corte Costituzionale n. 14, 15 e 16 del 2023 – di contrarietà di tale normativa alla Costituzione o ai principi fondamentali del diritto dell’Unione Europea;

18.
le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo;

Visto l’art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
– dichiara l’illegittimità del provvedimento di sospensione prot. 6892 del 21/12/2021 emesso dal dirigente scolastico dell’INDIRIZZO NOME COGNOME di Rivoli, e condanna parte convenuta a corrispondere al ricorrente il trattamento economico previsto dall’art. 42 D.Lgs. 151/2001 per tutto il periodo di sospensione (27/12/2021-31/03/2022), oltre interessi come per legge e l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra rivalutazione ed interessi;
– condanna parte convenuta alla rifusione a parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.216,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Torino, il 08/08/2024 La Giudice dr.ssa NOME COGNOME

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