N. R.G. 557/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA Giudice del Lavoro Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice NOME COGNOME viste le note depositate dalle parti ai sensi dell’art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA N._622_2024_- N._R.G._00000557_2024 DEL_10_11_2024 PUBBLICATA_IL_11_11_2024
nella causa iscritta al n°557/24 RG Lav TRA rappresentati dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME rappresentata dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
OGGETTO: contributo di solidarietà.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente contesta la legittimità (e chiede il pagamento) delle «ritenute operate» «sino ad oggi» sulla propria pensione dalla Cassa convenuta, a titolo di “contributo di solidarietà”.
Deve essere respinta l’eccezione di improcedibilità ex art.413 cpc, sollevata dalla resistente invocando la previa necessità del «ricorso amministrativo… ai sensi degli artt. 57 e ss. Regolamento Unitario della e la «“sostanziale delegificazione della materia”» determinata dal «D.Lgs. n. 509/1994 che, unitamente alla L. n. 335/1995, ha attribuito … autonomia normativa, organizzativa e finanziaria»:
ciò in quanto il riferimento alle «leggi speciali» contenuto nell’art.443 cpc deve essere riferito esclusivamente alla legge primaria, unica fonte legittimata a disciplinare «l’insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuali, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio», per imposizione dell’art.111 Cost. il quale pertanto pone una «riserva di legge assoluta» sulla possibilità di «introdurre nuove cause di improponibilità della domanda» (Cass. 24896/19). E’ invece fondata l’eccezione di prescrizione dei ratei precedenti al 28/5/19 (ossia cinque anni a ritroso dalla pacifica data di notifica del ricorso introduttivo).
Sul punto infatti la difesa attorea si limita a sostenere la tesi della durata decennale della prescrizione, che non può essere accolta stante (se non altro) quanto chiaramente e specificamente disposto dall’art. 19 comma 3 L.21/86.
Nel merito – premesso che la rivendica il proprio diritto alla imposizione del «contributo di solidarietà» appellandosi all’art.3 comma 12 L.335/95, come modificato dall’art.1 comma 763 L.296/06, nel senso chiarito dall’art.1 comma 488 L.147/13;
nonché alla generale autonomia normativa attribuitale dal D. L.vo 209/94, e alla possibilità per il legislatore di imporre “contributi di solidarietà”, come riconosciuta dalla Corte Costituzionale con sentenza 173/16 – la pretesa del lavoratore è fondata per i motivi spiegati dalla Corte di Cassazione con reiterate e conformi decisioni, e in particolare (con motivazione che deve per il resto ritenersi qui richiamata ai sensi dell’art.1181 delle norme di attuazione del cpc ) dalle sentenze (invocate nel ricorso): • numero 12338/16, la quale tra l’altro aveva già evidenziato come «non incide… sulla soluzione della questione in esame il recente intervento legislativo (L. n. 147 del 2013, articolo 1, comma 488), che pone come condizione di legittimità degli atti e delle deliberazioni, adottati dagli enti di cui alla L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 763, che essi siano “finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo temine”, ciò che sicuramente non costituisce un connotato del contributo in esame, proprio perchè “straordinario” e limitato nel tempo»; • numero 31875/18, la quale ha chiarito che l’imposizione del “contributo di solidarietà” «esula dai poteri riconosciuti dalla normativa » alle Casse, in quanto esso «al di là del suo nome..
costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore»:
escludendo (quindi) espressamente che la sentenza delle Corte Costituzionale 173/16 «possa incidere» su tali conclusioni.
Ad esse si aggiunge la giurisprudenza più recente (invocata eo allegata con le note attoree del 3/7/24);
per tutte Cass.3093/23 secondo cui «in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la non possono adottare, sia pure in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del “pro rata” e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel “genus” delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore». Per tutto quanto sopra la causa viene decisa come nel seguente dispositivo, che dispone in ordine alle spese secondo la (sostanziale) soccombenza, essendo appena il caso di evidenziare che:
• in base alle considerazioni svolte, non è determinante la circostanza per cui il diritto a percepire la pensione è diventato esigibile per il ricorrente dopo la originaria introduzione (con D.L 14/7/04) del “contributo di solidarietà”:
laddove l’ordinamento (principio del ”pro rata”) tutela in generale (e salve legittime eccezioni, che per quanto esposto non si configurano nel caso in esame) già l’aspettativa sull’ammontare del trattamento pensionistico, maturata per effetto dell’attività lavorativa pregressa (la stessa convenuta evidenzia che il “contributo” grava sulla quota “reddituale”, riferita all’attività svolta fino all’1/1/2004);
• la declaratoria del diritto enunciata in dispositivo, vale ovviamente anche per i ratei futuri, rebus sic stantibus sul piano normativo.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, e nell’ambito dell’oggetto del giudizio, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa, DICHIARA che la convenuta è tenuta a corrispondere al ricorrente la pensione senza l’applicazione del contributo di solidarietà, e la CONDANNA alla restituzione di quanto trattenuto a tale titolo con decorrenza dal 28/5/19, nonché al pagamento in favore dei procuratori antistatari ricorrenti delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed oltre accessori di legge.
Ancona, 10/11/2024 Il Giudice del Lavoro NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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