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Codice Civile
Codice Penale

Immissioni intollerabili da attività commerciale

Il Tribunale ha accolto il ricorso di due coniugi che lamentavano immissioni intollerabili provenienti da un’attività commerciale adiacente al loro appartamento. Il giudice ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti a vivere e lavorare in un ambiente salubre, condannando il titolare dell’attività a ridurre le immissioni.

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Pubblicato il 20 gennaio 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

Proc. n. 21604/2022 TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Napoli – IV Sezione Civile –

nella persona della dott.ssa NOME COGNOME Giudice unico, ha emesso la seguente

ORDINANZA N._R.G._00021604_2022 DEL_08_01_2025 PUBBLICATA_IL_10_01_2025

nella causa civile iscritta al n. 21604 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno2022, avente ad oggetto:

“Provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c” TRA , C.F. , e , C.F. rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME come da procura in atti;

RICORRENTI , C.F. , rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall’avv. NOME COGNOME

RESISTENTE *************

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 10.12.24, C.F. C.F. C.F. ricorso ex art. 700 cpc, i coniugi rispettivamente proprietari di un locale commerciale sito in Napoli, alla INDIRIZZO e di un appartamento ubicato al civico INDIRIZZO della stessa via, allegavano che il resistente deteneva, per uso commerciale, il locale posto al civico INDIRIZZO, situato proprio al di sotto dell’appartamento del ricorrente, ove viveva il suo intero nucleo familiare, ed adiacente al locale della ricorrente dibito a centro estetico). Precisavano i ricorrenti che il resistente svolgeva, in detto locale, attività di macelleria e che, in detto locale, venivano anche preparate pietanze cucinate, con fortissime esalazioni di fumi maleodoranti e di rumori (derivanti dall’utilizzo di macchinari industriali), in tutte le ore del giorno e della notte.

In relazione ai fumi, gli istanti chiarivano che, nel locale macelleria, era stato installato un sistema di areazione con ventola a sfiato posta proprio in corrispondenza dell’abitazione dove vivevano i ricorrenti, circostanza che rendeva l’abitazione ed il locale commerciale dei ricorrenti assolutamente insalubri ed inabitabili.

Le predette emissioni superavano la normale tollerabilità, circostanza per cui chiedevano di ordinare l’immediata cessazione delle immissioni rumorose nonché delle esalazioni di fumi, odori, calore e scuotimenti poste in essere, adottando i provvedimenti più opportuni e disponendo che lo svolgimento dell’attività commerciale avvenisse unicamente nel rispetto dei limiti delle immissioni sonore e delle altre immissioni innanzi indicate previsti per legge, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva il resistente, il quale evidenziava:

1) che l’attività era stata sottoposta a controlli della in data 8.4.21, dai quali erano risultate solo delle irregolarità di lieve entità, tutte, successivamente, sanate e non inerenti alle esalazioni oggetto di causa;

2) che, nel locale, erano stati eseguiti dei lavori di mitigazione acustica, a seguito dei quali non si propagavano emissioni rumorose tali da superare la normale tollerabilità;

3) che il laboratorio/cucina era dotato di una cappa a carboni attivi certificata, idonea necessarie per lo svolgimento dell’attività commerciale.

Concludevano, pertanto, per il rigetto del ricorso.

Interrogate liberamente le parti, escussi gli informatori, espletate due ctu (la prima relativa alla tollerabilità delle immissioni e la seconda relativa ai lavori necessari per ridurre l’impatto delle stesse) e tentata più volte la conciliazione della lite, all’udienza del 10.12.24, il procedimento veniva assunto in riserva per la decisione.

Tanto premesso, il ricorso è fondato e trova accoglimento.

Gli istanti, infatti, hanno fornito una piena prova del verificarsi delle immissioni oggetto di causa, attraverso le dichiarazioni rese dagli informatori (condomino dei ricorrenti) e (figlio dei ricorrenti), i quali chiarivano che, dal locale macelleria, provenivano forti rumori ed esalazioni di fumi ed odori.

Risultano, invece, irrilevanti, ai fini del presente giudizio, le dichiarazioni rese dall’informatore (indicato dalla parte resistente) , che, abitando alla distanza di 4 metri dalla macelleria, poteva avere una percezione errata delle emissioni provenienti dal locale.

Inoltre, anche a prescindere dalle dichiarazioni rese dagli informatori, la non tollerabilità delle emissioni rumorose e di fumi risulta, con assoluta evidenza, alla luce della ctu espletata, alla quale il Tribunale si riporta integralmente, stante la coerenza e la logicità dei criteri seguiti.

In relazione alle esalazioni, in particolare, il ctu evidenziava che:

1) il sistema di espulsione dei fumi è collocato a parete ed ha la bocca di emissione collocata sul muro perimetrale della vanella, senza dispositivi per consentire la dispersione dei fumi;

2) è presente un sistema di depurazione dei fumi, ma risulta palesemente inadeguato al indiscutibilmente legate alla fase di cucina e all’attivazione dell’estrattore della cappa della , tanto da superare la normale tollerabilità.

Per le immissioni sonore, poi, il ctu evidenziava:

“Tali immissioni risultano essere tipicamente dei colpi, con elevata velocità di generazione, e poi con una persistente coda sonora.

La determinazione dei profili sonori con ha permesso di determinare queste caratteristiche, ricavando valori istantanei delle immissioni molto alte, e ben superiori al limite dei 3.0 dB(A) rispetto al Rumore di Fondo, che è il limite del criterio richiesto nel mandato”.

Sussiste, pertanto, il fumus del diritto vantato, essendo stato chiaramente provato che, dal locale macelleria, provengono immissioni sonore e di fumi maleodoranti superiori alla normale tollerabilità, in violazione della disposizione di cui all’art. 844 c.c..

Sussiste, inoltre, il periculum in mora, costituito dal pregiudizio grave ed irreparabile per la salute gli istanti, costituito dal vivere e svolgere la propria attività commerciale in ambienti insalubri, sia per la presenza delle immissioni, sia per l’impossibilità di aprire le finestre.

Il diritto alla salute, in particolare, costituisce diritto assoluto, costituzionalmente garantito dall’art. 32, la cui tutela, in assenza di differenti strumenti cautelari tipici, va garantita ex art. 700 cpc. La parte resistente viene, pertanto, condannata ad eseguire le opere necessarie a ridurre le predette immissioni, opere puntualmente indicate dal ctu nella seconda relazione peritale, alle pagine 19-22.

Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, applicati in ragione della natura cautelare del presente procedimento e del valore della lite (fino a 26.000,00 euro).

spese relative ad entrambe le ctu, liquidate in separato decreto, vengono poste definitivamente a carico della parte resistente, alla luce del medesimo criterio della soccombenza.

PQM

Il Tribunale 1) in accoglimento del ricorso, ordina a l’esecuzione dei lavori indicati dal ctu alle pagine 19-22 della relazione depositata in data 21.10.24;

2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, che liquida in euro 286,00 per spese ed euro 3.503,00 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, iva e cpa, come per legge;

3) pone a carico di le spese di ctu, liquidate in separato decreto.

Si comunichi.

Napoli, 8.1.25

Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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