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Impiegati di banca preposti al pagamento degli assegni

Gli impiegati di banca preposti al pagamento degli assegni non sono tenuti a dotarsi di una solida competenza grafologica.

Pubblicato il 18 February 2021 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, nella persona del GOT Dott., ha pronunciato  la seguente

SENTENZA n. 207/2021 pubblicata il 12/02/2021

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. del ruolo generale affari contenziosi dell’ anno 2015 vertente

TRA

XXX,   nato a , rappresentato e difeso dall’ Avv. , giusta procura agli atti,

Attore

E

YYY s.p.a., con sede in, in persona del procuratore generale alle liti, Avv., rapp.te e difese dall’ Avv., giusta procura agli atti

Convenuta

ZZZ, ufficio di Pontecorvo   ,convenuta contumace.

Convenuta

Avente ad oggetto:  riscatto polizza vita

 Riservata per la decisione all’ udienza del 22.06.2020  con i termini di cui all’art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 15.07.2020.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell’ art. 132 c.p.c., così come inciso dall’ art. 45 comma 17 L 18.06.2009 n. 69.

4.12.2014.

Parte attrice ha evocato, innanzi a codesto Tribunale, la Soc. YYY s.p.a,.  nonché ZZZ  s.p.a., Ufficio di Pontecorvo, al fine di sentir accertare e dichiarare che: a) la firma apposta sulla domanda di riscatto della somma di euro 24.695,04 (come da estratto conto del  28.08.2013) oggetto del contratto *** n., stipulato in data 28.08.2004 dalla sig.ra *** con la Soc. YYY s.p.a. del gruppo *** s.p.a. è apocrifa e non è stata apposta dalla sig.ra ***; b) accertare e dichiarare la responsabilità della soc. YYY spa per non aver usato la diligenza ex art. 1176 c.c. nel comparare le firme apposte sul contratto di assicurazione stipulato in data 28.08.2004, con quella della copia della carta di identità della sig.ra *** e quella apposta nella richiesta di riscatto del 16.12.2013; c) accertare e dichiarare la responsabilità di ZZZ s.p.a. rappresentata da ZZZ di Pontecorvo, via snc, per aver consentito l’ apertura di  un libretto di risparmio nominativo ove è confluita la somma riscattata intestato alla sig.ra *** ed altra persona, al momento sconosciuta, senza la presenza in loco dell’ intestataria *** e senza aver verificato che la firma apposta per l’ apertura del libretto suddetto fosse della sig.ra *** vista l’ assenza della stessa presso lo sportello addetto.

Orbene, dall’ esame della c.t.u. grafologica, espletata dal Dott. ***, l fine di verificare se provenga dalla mano della sig.ra ***a la firma posta in calce alla raccomandata datata Pontecorvo del 16.12.2013, indirizzata a YYY s.p.a., recapitata il 27.12.2013 e da quest’ ultima protocollata il 30.12.2013 con il n. 0261365. Quali autografe comparative della sig.ra ***, sono state utilizzate: – la firma posta a margine della patente di guida rilasciata dal Prefetto di Frosinone il ; -le firme apposte in qualità di contraente in calce alla polizza ***, emessa in Pontecorvo il 28.08.2004; – le due firme poste dalla sig.ra *** a margine ed in calce alla Procura Generale a rogito notaio del, rep. , racc. .

A conclusione del proprio elaborato peritale, il c.t.u. affermava: “ considero apocrifa la firma a nome ***, apposta in qualità di mittente in calce alla raccomandata indirizzata a YYY s.p.a., datata 16.12.2013 e recapitata il 27 dicembre 2013”. Aggiungeva, poi:” Tale firma, evidenzia l’ iter dinamo grafico del corsivo, diverso da quello che caratterizza le autografe comparative della de cuius, tracciate soltanto pochi giorni prima. Si rilevano disomogeneità fondamentali dal punto di vista tecnico, perché riconducibili alle componenti strutturali e ai valori grafo dinamici impiegati nella stesura delle firme poste a confronto”.

La perizia effettuata dal Dott. *** risulta ben motivata, scevra da censure, per cui si ritiene di dover fare proprie le conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u.

Dunque, appurato che è apocrifa la firma a nome ***, apposta in qualità di mittente in calce alla raccomandata indirizzata a YYY s.p.a., datata 16.12.2013, bisogna stabilire se vi è responsabilità da parte della società convenuta in ordine al pagamento della somma riscattata di cui al contratto *** n. , stipulato in data 28.08.2004 dalla sig.ra *** con la Soc. YYY s.p.a. del gruppo *** s.p.a.

Orbene, poiché non vi è una normativa specifica in materia, occorre far riferimento ai principi di correttezza e di buona fede relativa alle prestazioni contrattuali, nonché al principio di diligenza  nell’ adempimento dell’ obbligazione, ex art. 1176 c.c., tenendo presente, in particolar modo l’ orientamento  giurisprudenziale relativamente agli istituti creditizi.

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha circoscritto, con sentenza n. 8731 del 03/05/2016 (accogliendo pienamente le osservazioni formulate dalla Corte di Appello di Catania), i limiti della responsabilità dei funzionari degli istituti di credito addetti al pagamento di assegni, recanti o meno firma falsa, e che vengono corrisposti senza premeditazione al “creditore apparente”. Sull’ argomento, si è verificato un cambio di rotta giurisprudenziale in materia, passando da una giurisprudenza, fino a qualche anno fa, palesemente colpevolista nei confronti dei funzionari addetti al pagamento degli assegni, ad una casistica giurisprudenziale di tenore più mite, facente leva su di una lettura più consona ai continui mutamenti sociali, degli articoli 1176 secondo comma,1227, primo comma, e 1189 c.c.

La Suprema Corte, nella sentenza sopra richiamata,  ha evidenziato che la Corte di Appello di Catania ha tenuto ad affermare (sentenza 655/09) il principio secondo cui: “il modello di comportamento del buon banchiere non comporta un’ inasprimento del concetto di media o normale diligenza ma la commisurazione di quel canone di normalità allo svolgimento professionale dell’attività bancaria e consiste in ciò che si può normalmente pretendere da un esaminatore attento previdente nell’esercizio di tale professione”, considerato che gli impiegati di banca preposti al pagamento degli assegni non sono tenuti “a dotarsi di una solida competenza grafologica, potendosi far loro carico soltanto di non aver rilevato nel titolo pagato difformità morfologiche strutturali della scrittura oppure cancellature visibilmente apparenti o accertabili con media capacità o con normale buon senso”. Ciò implica, in primo luogo, che “il funzionario di banca addetto al pagamento dei titoli è tenuto ad operare nello svolgimento dei suoi compiti una normale diligenza che deve ritenersi propria dell’attività che svolge” ed in secondo luogo che, in caso di accertamento peritale (c.t.u. grafologica tesa ad accertare la falsità delle firme apposte sulla richiesta di rilascio dei libretti), “l’ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare, né è tenuto a mostrare la qualità di esperto grafologo” (si consultino, in proposito, le seguenti sentenze: Cass. civ. sez. III, n. 20292 del 4 Ottobre 2011; Cass. civ. sez. I, n. 12761 del 23 dicembre 1993, Cass. civ. sez. I, n. 15066 del 15 luglio 2005).

Da ciò ne deriva che l’ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.

In altri termini, gli impiegati di banca preposti al pagamento degli assegni non sono tenuti a dotarsi di una solida competenza grafologica, potendosi far loro carico soltanto di non aver rilevato nel titolo pagato difformità morfologiche strutturali della scrittura oppure cancellature visibilmente apparenti o accertabili con media capacità o con normale buon senso.

In applicazione di tali principi al caso di specie, deve ritenersi che il pagamento della polizza vita riscattata dalla sig.ra *** non sia stato effettuato tenendo presente che la firma apposta dalla sig.ra *** presentava difformità morfologiche strutturali , rilevabili ictu oculi, senza bisogno di essere controllata tramite particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevarne la relativa falsificazione.

Venendo al caso di specie si osserva che YYY s.p.a., di fronte ad una richiesta di riscatto della polizza Vita, consistente in una cifra abbastanza elevata (euro 24.695,04)  avrebbe dovuto controllare l’ autenticità della firma apposta dalla sig.ra ***, considerato che risulta, a parere di questo giudicante, una differenza rilevabile “ictu oculi” tra la firma apposta in calce alla lettere racc. del 27 dicembre 2013, la firma risultante sulla copia della carta di identità allegata alla richiesta di riscatto, e la firma apposta in calce al contratto,  per cui non vi era bisogno di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevarne la relativa falsificazione, ma risulta lampante la sussistenza di difformità morfologiche strutturali della scrittura, infatti la lettera racc. del 27.12.2013 è firmata “***”, mentre la carta di identità ed il contratto di polizza Vita sono firmata “***”, inoltre le varie lettere, che compongono il nome e cognome della de cuius, quali: la A, la N, la T, la O, la R,   presentano delle  differenze morfologiche enormi, rilevabili a prima vista da chiunque.

Alla luce di quanto esposto, atteso che non vi è stato alcun controllo in ordine alla firma apposta dalla sig.ra *** sulla richiesta di riscatto della Polizza Vita, da parte della società YYY s.p.a., deve dichiararsi quest’ ultima società responsabile per non aver usato la diligenza ex art. 1176 c.c. nel verificare l’ autenticità della firma della sig.ra ***, per cui si accoglie la domanda di parte attrice nei confronti di YYY s.p.a., di cui ai capi a), b), d), e) delle conclusioni dell’ atto di citazione.

Deve essere, invece,  rigettata la domanda attrice nei confronti di ZZZ  s.p.a., ZZZ di Pontecorvo, in quanto non vi sono elementi sufficienti al fine di poter accertare e dichiarare la responsabilità del predetto ufficio *** in ordine all’ apertura del libretto di risparmio nominativo ove è confluita la somma riscattata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,  definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:

-accoglie la domanda di parte attrice nei confronti di YYY s.p.a., di cui ai capi a), b), d), e) delle conclusioni dell’ atto di citazione,  e per l’ effetto condanna YYY s.p.a. al pagamento in favore di XXX della somma di euro 24.695,00, quale unico beneficiario del contratto stipulato in data 28.08.2004, oltre interessi ed indennità da svalutazione monetaria dal giorno del riscatto all’ effettivo soddisfo;

– rigetta la domanda attrice nei confronti di ZZZ  s.p.a., Ufficio *** di Pontecorvo, come sopra motivato;

-condanna YYY s.p.a., in persona legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali che si liquidano in €.300,00 per spese vive ed  €. 4.000,00 per competenze professionali oltre oneri accessori e rimborso forfettario con attribuzione al procuratore antistatario.

Spese di C.T.U definitivamente a carico di parte soccombente.

Cassino addì  12.02.2021

Il Tribunale di Cassino

In composizione monocratica
Il G.O.T. 

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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