N. R.G. 2233/2022 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2233/2022
tra ATTORE CONVENUTO
Oggi 10 settembre 2024 ad ore 9,00 innanzi al dott. NOME COGNOME sono comparsi:
Per ’avv. COGNOME Per l’avv. COGNOME Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp.
Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma Microsoft Teams;
Con decreto del 31.7.24 sono state comunicati ai procuratori delle parti:
giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
Il giudice ai sensi dell’art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96 ha provveduto all’identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all’Ordine degli Avvocati L’identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell’udienza.
Agli stessi è vietata la registrazione dell’udienza in ogni forma anche parziale.
L’udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l’effettiva partecipazione delle parti Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell’udienza.
Il Giudice on dott. NOME COGNOME Alle ore 18,23 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice on dott. NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA N._816_2024_- N._R.G._00002233_2022 DEL_10_09_2024 PUBBLICATA_IL_10_09_2024
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2233/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COGNOME ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. COGNOME ( ) INDIRIZZO RIMINI;
, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO ROMA presso il difensore avv. NOME COGNOME CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato la società introduceva il presente giudizio di merito, nell’ambito del procedimento di opposizione ai sensi dell’art. 615 cpc, originariamente promossa da , convenendo in giudizio avanti all’intestato Tribunale e rassegnando le seguenti conclusioni:
“… Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
– nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l’opposizione di Vinte le spese….
” Esponeva parte attrice che con atto di precetto notificato in data 4 giugno 2021, intimava a i provvedere al pagamento dell’importo di euro 25.457,74, oltre a tutte le spese necessarie per l’esecuzione e agli ulteriori interessi sino al saldo, in forza di cambiale del 27 luglio 2018 con C.F. C.F. scadenza al 31 marzo 2020, rimasta insoluta e notificata unitamente all’atto di precetto.
Non avendo la debitrice provveduto al pagamento spontaneo di quanto dovuto notificava in data 13-15 luglio 2021 atto di pignoramento presso la Con comunicazione ricevuta a mezzo PEC in data 13 luglio 2021 la Banca terza pignorata rendeva dichiarazione positiva per l’intero importo precettato, nulla opponendo in relazione a un’asserita impignorabilità delle somme depositate sul conto corrente indi veniva regolarmente iscritto il predetto pignoramento.
Con ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato in data 17 dicembre 2021, la debitrice esecutata proponeva opposizione all’esecuzione, asserendo che il pignoramento fosse stato eseguito in assenza di valido titolo esecutivo e che, in ogni caso, l’espropriazione della avrebbe colpito beni comunque impignorabili.
Con ordinanza resa il 18 maggio 2022 e comunicata il 20 maggio 2022, a scioglimento della riserva assunta in seno al procedimento di opposizione all’esecuzione, il Giudice dell’esecuzione accoglieva l’istanza di sospensione, provvedendo separatamente a fissare il termine per l’inizio del giudizio di merito ai sensi dell’art. 616 e segg.
c.p.c. Avverso tale ordinanza, la creditrice opposta interponeva reclamo.
Deduceva che il Giudice dell’Esecuzione era incorso in errore nel concedere la sospensione frutto di un evidente travisamento della documentazione offerta ex adverso.
Esponeva che affinché il conto corrente – al di là del nomen iuris – potesse ritenersi impignorabile ai sensi e per gli effetti della normativa vigente (art. 117 del D. Lgs. 209/2005 e art. 54, commi 1 e 2, del Regolamento ISVAP n. 5/2006) occorreva la simultanea sussistenza delle seguenti condizioni:
− nelle clausole contrattuali del conto corrente separato dovevano essere indicati tutti i requisiti che il conto medesimo doveva avere in base alla citata norma del Cod. ass.
(inammissibilità di azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione, ecc.:
cfr. sempre la “Lettera al Mercato del 6 novembre 2017” IVASS);
− i movimenti sul conto dedicato dovevano afferire unicamente alle somme versate dagli assicurati;
− sul conto corrente l’intermediario assicurativo non potevano mai effettuare operazioni personali, neppure transitorie;
− i premi degli assicurati potevano essere incassati sul conto dedicato soltanto con i mezzi di pagamento indicati nell’art. 47, comma 3, del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5/20062.
Nel caso di specie la debitrice aveva omesso di produrre gli unici documenti rilevanti ai fini del decidere vale a dire il contratto di conto corrente e tutti gli estratti conto dell’ultimo decennio ovvero dalla data di apertura del predetto conto corrente.
Né la banca terza pignorata, nella dichiarazione quantitativa resa, aveva mai fatto riferimento alcuno alla destinazione vincolata del conto oppignorato.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni ed eccezioni e chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Rassegnava in particolare le seguenti conclusioni:
“Voglia l’Ecc.mo Tribunale rigettare le domande spiegate dalla con l’atto di citazione ex art. 616 c.p.c. dirette ad ottenere una dichiarazione di inammissibilità o comunque il rigetto dell’opposizione proposta dalla Sig.ra ed accertare e dichiarare, in accoglimento dell’opposizione all’esecuzione, l’impignorabilità delle somme giacenti sul conto corrente separato ex art. 117 Dlgs n. 209/2005 (conto IT81O0579267930CC08100111077) intrattenuto dalla sig.ra con la e pertanto dichiarare nullo ed inefficace il pignoramento delle somme giacenti sul predetto conto corrente effettuato dalla con la procedura esecutiva presso terzi del 13.7.2021. Con vittoria di spese e compensi.
” La causa è stata istruita documentalmente.
Ciò premesso si osserva anzitutto che il titolo esecutivo per cui è causa è rappresentato da un titolo cambiario per € 25.000,00, già oggetto di sequestro giudiziale emesso da questo Tribunale con provvedimento n 2020 del 14.1.2021, di cui è stata disposta le restituzione che con sentenza n. 294/2023 resa sempre dal Tribunale di Rimini, sentenza impugnata in appello avanti alla Corte d’Appello di Bologna che, con provvedimento del 22.9.2023, ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appena richiamata. Il pignoramento presso terzi promosso dalla società contro presso la sottoponeva a vincolo l’unico conto corrente intestato alla rappresentato da un conto destinato, secondo quanto dedotto dall’odierna convenuta, alle finalità di cui all’art. 117 Codice delle Assicurazioni a favore della compagnia mandante della Conseguentemente la proponeva opposizione avverso l’esecuzione proposta dalla nei predetti termini, eccependo l’impignorabilità di tale conto corrente.
Ritiene il giudicante che, la domanda proposta dalla società non meriti accoglimento, attesa l’impignorabilità ex art. 117
Decreto Legislativo 209/2005 delle somme depositate sul conto corrente dedicato (IT81O0579267930CC08100111077NUMERO_CARTA intrattenuto da con Infatti l’art 117 del Codice delle Assicurazioni prevede testualmente al comma 2 che 2. “Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione.
Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione”.
Nel merito il tribunale si è più volte pronunciato.
Si reputa sufficiente in questa sede richiamare l’ordinanza collegiale resa in sede di reclamo del 7.11.2022 (procedimento n. 1789/2022 R.G.) e l’ordinanza monocratica del Giudice dell’Esecuzione datata 18 maggio 2022 e comunicata il 20 maggio 2022 (nel giudizio n. 1722/2021 R.G.).
Va peraltro osservato che la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell’articolo 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell’ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile (Cass. civ., sez. III, 17/01/2022, n. 1157).
Attesa la complessità dei rapporti tra le parti in contesa e la peculiarità delle questioni dedotte, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande spiegate dalla con l’atto di citazione ex art. 616 c.p.c.;
compensa integralmente le spese di lite.
La presente sentenza si intende pubblicata mediante l’allegazione al verbale di udienza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 281 sexies c.p.c., Rimini, 10 settembre 2024 Il Giudice on dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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