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Codice Civile
Codice Penale

Impignorabilità del credito e legittimazione passiva

La sentenza afferma che la notifica a mezzo PEC da un indirizzo istituzionale, seppur non presente nei pubblici elenchi, è valida se consente al destinatario di comprendere provenienza e oggetto dell’atto. Inoltre, nelle opposizioni esecutive relative alla riscossione dei crediti a mezzo ruolo, l’Agente della riscossione è l’unico legittimato passivo. Infine, l’impignorabilità dei crediti deve essere espressamente prevista dalla legge.

N. R.G. 13993/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._2300_2024_- N._R.G._00013993_2022 DEL_07_08_2024 PUBBLICATA_IL_08_08_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13993/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in VICO I SEN.
COGNOME presso il difensore avv. COGNOME ATTORE/I contro (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. , elettivamente domiciliato in COGNOME INDIRIZZO 20122 MILANO presso il difensore avv. COGNOME (C.F. CONVENUTO CONTUMACE In punto a:
azione di merito ex art. 616 c.p.c.

CONCLUSIONI

Le parti precisano le conclusioni come da verbale del 07/03/2024.
C.F. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione In data 23.09.2021, per la provincia di Bologna, notificava a mezzo posta elettronica certificata, atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex artt. 72 bis e 48 bis DPR n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n. 20/2021/555, codice identificativo procedura esecutiva n. NUMERO_DOCUMENTO, alla società RAGIONE_SOCIALE
Pignorato:
, per un ammontare complessivo di Euro 440.536,28, fondato sull’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA notificata in data 17.09.2021, dell’importo di Euro 439.404,62 con riferimento alle cartelle di pagamento come meglio identificate in atti.

In virtù del predetto atto di pignoramento, il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti della società della somma di Euro 10.660,19.

ha proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso il suddetto pignoramento, eccependo la illegittimità e nullità del pignoramento perchè effettuato su crediti impignorabili nonché l’inesistenza giuridica della notifica dell’atto impugnato perchè l’indirizzo del notificante ( ) non proviene dai Pubblici Elenchi e, quindi, chiedendo la sospensione dell’esecuzione.

Si costituiva nel suddetto procedimento eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva riguardo all’eventuale impignorabilità delle somme e chiedendo in ogni caso il rigetto dell’opposizione in ogni sua parte e richiesta perché infondata.

Con ordinanza emessa in data 14/11/2022 il G.E. sospendeva la procedura esecutiva, assegnando termine perentorio di 90 giorni per l’introduzione del giudizio di merito, disponendo la compensazione delle spese di lite.

Con atto di citazione ritualmente notificato provvedeva ad introdurre il presente giudizio di merito, chiedendo revocare la sospensione dell’esecuzione del pignoramento presso terzi n. NUMERO_CARTA concessa dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 14.11.2022 emessa nel procedimento iscritto al RGE n. 2391/2021, dunque rigettare l’opposizione promossa dalla perché inammissibile e infondata, con conferma della validità formale e sostanziale della procedura esecutiva mobiliare e di tutti gli atti della riscossione. Si costituiva chiedendo in via pregiudiziale di rito di dichiarare inammissibile la riassunzione promossa dall’ per difetto dello ius postulandi e di legittimatio ad processum con conseguente definitiva espunzione dal mondo giuridico dell’atto di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 bis e 48 bis DPR n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n. 20/2021/555, codice identificativo procedura esecutiva n. NUMERO_DOCUMENTO;
in via principale l’illegittimità, nonché l’inefficacia dell’atto di pignoramento dei crediti NUMERO_CARTA effettuato su crediti impignorabili e stante l’inesistenza giuridica della notifica dello stesso.

La causa era istruita documentalmente.

Infine all’udienza del 07/03/2024 il G.I., sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, tratteneva la causa in decisione a norma dell’art. 190 c.p.c. Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene questo giudicante che l’opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. proposta da non sia fondata e vada rigettata.

Non è anzitutto fondata la questione sollevata da parte convenuta in ordine alla assenza di una valida procura in capo al difensore di

In base all’orientamento espresso dalla Suprema Corte occorre avere riguardo alla Convenzione siglata tra ed Avvocatura in data 22 giugno 2017 ed alle regole ivi stabilite per individuare se trattasi di giudizi in ambiti riservati o non riservati al patrocinio Autorizzato dell’Avvocatura (vedi in tal senso Cass. s.u. n. 30008/2019).

Dalla conduzione all’una piuttosto che fattispecie derivano conseguenze diverse.

Se la Convenzione riserva all’Avvocatura la difesa e rappresentanza in giudizio l’AeR può evitarla solo a) in caso di conflitto;
b) alle condizioni dell’art. 43 comma 4 r.d. n. 1611 d 1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica sottoposta agli organi di vigilanza;
c ) ove vengano in rilievo questioni di massina o aventi notevoli riflessi economici d) oppure ancora ove l’Avvocatura erariale si renda indisponibili.

Se la Convenzione non riserva all’Avvocatura “la difesa e rappresentanza in giudizio non è richiesta l’adozione di apposita delibera, né di alcun altra formalità perchè possa ricorrere in via alternativa e paritaria al patrocinio di un avvocato di libero foro.

Sulla base della convenzione siglata tra il 22 giugno 2017 risulta al punto 3.4
Contenzioso afferente
l’attività di RAGIONE_SOCIALE

3.4.1
L’Avvocatura assume il patrocinio dell’Ente nei seguenti casi:
– azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace Part Part Part Part anche in fase di appello);
– azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione;
– altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall’Avvocatura dello Stato;
– liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria”.

Va tuttavia rilevato che detta convenzione è stata sostituita a far data dal 20 ottobre 2020 da quella successiva del 24 settembre 2020, sopravvenuta, dunque, alla richiamata decisione della Suprema Corte.

A questa, ratione temporis, occorre, quindi, fare riferimento, nel caso di specie, per verificare se si tratta di giudizi in ambiti riservati o non riservati al patrocinio autorizzato dall’Avvocatura.

Al punto 3.3, rubricato Contenzioso afferente l’attività di Riscossione è previsto che “L’Avvocatura assume il patrocinio dell’Ente nei seguenti casi:
– azioni esclusivamente risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello);
3 – azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di falso (con esclusione – per queste ultime – di quelle sorte in giudizi innanzi al Giudice di Pace);
– altre liti innanzi al Tribunale Civile (ivi comprese le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi) e alla Corte di Appello Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche un ente difeso dall’Avvocatura dello Stato;
– liti innanzi alla Corte di Cassazione”.

Nel caso di specie, dunque, trattandosi di giudizio di opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, in cui il , pur essendo un ente difeso dall’Avvocatura dello Stato, è stata convenuto come terzo pignorato, siamo al di fuori degli ambiti che la richiamata Convenzione riserva alla difesa dell’Avvocatura, con conseguente facoltà alternativa di rivolgersi anche ad un avvocato del libero foro come avvenuto nel caso di specie, senza necessità di apposita delibera prevista dal richiamato comma 4 dell’art. 43. R.d.
n. 1611 d 1933 Va poi disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevato dalla parte convenuta, peraltro solo in sede di precisazione delle conclusioni.

La società opponente ha eccepito questioni e circostanze, che afferiscono la regolarità formale del procedimento di esecuzione forzata e dell’atto dell’esecuzione forzata (impignorabilità delle somme, inesistenza giuridica della notifica dell’atto impugnato – pignoramento presso terzi -), pertanto, non vi è dubbio che la giurisdizione appartiene all’Autorità Giudiziaria Ordinaria e non già al Giudice Tributario.

Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito – sentenza SS.UU. n. 7822/2020 – che al giudice ordinario è devoluta la cognizione delle questioni relativi alla forma Part dell’atto esecutivo, sia se esso consegua a una valida o non contestata notifica della cartella o dell’intimazione sia se consegua in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti, nonché di fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivamente alla (valida) notifica della cartella o dell’intimazione, o successivi, in caso di invalidità della notificazione, all’atto esecutivo che assuma la funzione di mezzo di conoscenza dell’atto esecutivo stesso. Passando all’esame dei motivi di opposizione, la difesa di ha eccepito l’inesistenza della notifica dell’atto di pignoramento in quanto effettuato da indirizzo non iscritto in pubblici registri e l’impignorabilità del credito.

Con riferimento a tali motivi di opposizione con i quali si contesta la regolarità dell’esecuzione l’opposizione deve intendersi proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. Ciò detto è infondato il primo motivo di opposizione con cui si contesta la valida notifica del pignoramento.

Con l’ordinanza del 16 gennaio 2023, n. 982, la Cassazione ha precisato che, qualora il contribuente deduca il vizio di notificazione di un atto di riscossione trasmesso da un indirizzo non iscritto in pubblici registri, il medesimo contribuente deve provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, a pena di violazione dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché 2 Cost. .

In particolare, la Cassazione ha precisato, in relazione alla notificazione a mezzo posta elettronica certificata, che la «notifica , utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “Internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente» Nel caso di specie è evidente che l’opponente abbia ben compreso il mittente ed il destinatario dell’atto, come peraltro attestato dalla tempestiva opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. e proposta nonchè dalle ampie difese anche di merito svolte. È poi infondato il secondo motivo di opposizione in ordine all’asserita impignorabilità del credito.

Va a questo punto disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da.
in relazione alla eccepita impignorabilità dei beni La giurisprudenza di legittimità ha di recente ribadito che “in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd.
recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell’agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell’azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione” (vedi in tal senso Cass.n. 3870/2024).

Tali principi sono invocabili anche nel caso di specie, posto che quale soggetto incaricato della riscossione è senza dubbio legittimato passivo delle opposizioni esecutive ex artt. 615 e 617 c.p.c. , Peraltro è la stessa ad avere introdotto il giudizio di merito, così dimostrando la propria legittimazione a contraddire in ordine all’accertamento di cause ostative alla prosecuzione dell’esecuzione.

Parte opponente ha eccepito l’impignorabilità del credito asserendo che esso costituirebbe contributo previsto dal DL 41/2021 art. 1 comma 1, il quale prevede che “Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e’ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

” Sempre l’art. 1 del D.L. n. 41/2021, al comma 5bis prevede che:
“Il contributo di cui al comma1 non puo’ essere pignorato.
” ha tuttavia chiarito che i contributi oggetto del pignoramento sono stati erogati alla per effetto dell’art. 183 comma 2 del DL n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-RAGIONE_SOCIALE” (vedi riscontro 25.02.22 prodotto da parte attrice) Part Parte Part Tale disposizione, peraltro entrata in vigore antecedentemente a quella richiamata dall’opponente, non prevede e non ha esteso espressamente l’impignorabilità anche per i contributi erogati in base alle precedenti previsioni normative. Né tale impignorabilità è ricavabile dalle norme generali previste dall’art. 545 c.p.c. La difesa di parte convenuta non ha peraltro chiaramente fornito la prova della natura del credito in contestazione anche al fine di verificarne l’effettiva impignorabilità.

In conclusione l’opposizione proposta ex art.617 c.p.c. da va rigettata.

L’esito della lite ed i non lineari orientamenti giurisprudenziali esistenti sulle questioni oggetto di causa giustificano in ogni caso l’integrale compensazione delle spese di lite.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l’opposizione proposta da dispone l’integrale compensazione delle spese di lite.
Bologna, 07/08/2024 Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME

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