TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12/2020
tra
XXX
RICORRENTE e
INPS
RESISTENTE
Oggi 19 aprile 2022 il giudice del lavoro, dott.ssa, prende atto che il difensore di parte ricorrente, con note scritte depositate telematicamente il 13.4.22, deduceva quanto segue: “L’avv., procuratore del ricorrente Sig. XXX, si riporta al proprio ricorso introduttivo, nonché verbali di causa precedenti chiedendone l’integrale accoglimento con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario, facendo proprie la relazione CTU medicolegale, nonché alle successive integrazioni a seguito dei chiarimenti richiesti, rispettivamente del 01/11/21 e 14/02/22 in cui è stato chiarito che il giudizio sulle condizioni di salute del ricorrente è stato espresso dal CTU dott.ssa sia sulla base della documentazione clinica esaminata e richiamata dalla stessa, (attestante la presenza di malattia da Parkinson in attuale stadio 4 Hoehn Yahr, caratterizzato da grave disabilità e marcata alterazione della motricità e deficit posturale, sia sulla base dell’esame obiettivo, (soggetto con importante disabilità motoria globale e deficit delle capacità intellettive); Si impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito da controparte INPS in quanto infondato in fatto e in diritto; Si chiede voler trattenere la causa in decisione insistendo nell’accoglimento del ricorso de-qua con riconoscimento del beneficio dell’indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, nonché del beneficio dell’Handicap L. 104/92 art. 3 co. 3, con vittorie di spese da distrarsi”.
Con note del 14.4.22 l’Inps si riportava alla memoria e chiedeva che la causa venisse decisa alla luce della relazione integrativa depositata.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all’esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 320/2022 pubblicata il 19/04/2022
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 12/2020 promossa da:
XXX (C.F.),
PARTE RICORRENTE contro
INPS (C.F.),
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.1.2020, il ricorrente, invalido al 100 %, avendo proposto domanda di aggravamento e giudizio di accertamento tecnico preventivo volto alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti l’indennità di accompagnamento e del requisito ex art. 3, co. 3 L. 104/1992 con esito negativo chiedeva accertare e dichiarare il diritto all’indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa di aggravamento e lo status di handicap ex art. 3 co 3 condannando l’Inps al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Sosteneva la contraddittorietà delle valutazioni peritali in considerazione della gravità dello stadio cui era giunta la patologia del morbo di Parkinson da cui era affetto.
Si è costituito l’Inps eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso, in quanto tendente al mero accertamento dello status di persona handicappata, senza alcuna specificazione del beneficio reclamato e sostenendo la mancata prova del requisito sanitario previsto per l’indennità di accompagnamento a partire dalla domanda amministrativa, come accertato dal consulente tecnico.
La causa, istruita mediante relazione tecnica integrativa, successivamente rinnovata ed integrata in vista dell’udienza odierna è così decisa.
Preliminarmente è ammissibile l’accertamento del requisito sanitario di cui all’art. 3, co. 3 L. 104/1992 atteso che, secondo la più recente giurisprudenza “In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., l’interesse ad agire per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave, di cui all’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, sussiste indipendentemente dalla specificazione di un determinato beneficio, in quanto la predetta condizione assume un pieno rilievo giuridico, essendo tutelata dall’ordinamento in funzione del successivo riconoscimento di molteplici misure finalizzate a rimuovere le singole situazioni di discriminazione dalla stessa generate” (Cass. 24953/21).
Nel ricorso è fondato e dev’essere accolto nei seguenti limiti.
Ai sensi dell’art. 1, L. 18/1980: “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall’articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua, e concessa un’indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato (…)”
Secondo la giurisprudenza, per quel che qui interessa: “L’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell’indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, configuranti impossibilità (Cass., n. 636 del 1998, n. 7558 del 1998, n. 12521 del 2009, n. 26092 del 2010, n. 6091 del 2014, e decisioni nelle stesse richiamate). Tale impossibilità, ritiene il Collegio, anche in ragione della peculiare funzione dell’indennità di accompagnamento, che è quella di svolgere una funzione di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (Cass., n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica.” (Cass. 18126/2014).
Nel caso di specie, si ritiene di aderire alle conclusioni del consulente tecnico nominato nel presente giudizio il quale, sulla scorta della documentazione specificatamente elencata nella relazione peritale, come precisata nei chiarimenti depositati per iscritto in data 14.2.22, nonché dell’esame obiettivo in cui ha rilevato “la presenza di tremore sia a riposo che durante i movimenti, deambulazione a piccoli passi con appoggio bilaterale, lentezza sia nell’ideazione che nella verbalizzazione del pensiero con conseguente importante disabilità motoria globale e deficit delle capacità intellettive” ha accertato, alla visita peritale del 17.3.2021, un aggravamento della patologia da cui il ricorrente è affetto “successivamente alla data di visita medico-legale”. Ha altresì ritenuto sussistente, alla luce della necessità di assistenza continua nella deambulazione e nel compimento degli atti di vita quotidiana, anche il requisito di cui all’art. 3, co. 3 L. 104/1992, che si ritiene di condividere alla luce delle valutazioni peritali, peraltro non contestate dalle parti.
In definitiva, si ritiene che, alla luce della gravità della patologia accertata dal consulente tecnico sussiste il diritto all’indennità di accompagnamento ed al riconoscimento dello status di cui all’art. 3, co. 3 L. 104/1992 a far data dal 17.3.2021.
Si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite stante la reciproca soccombenza in relazione alla decorrenza del requisito sanitario.
Valga la pena osservare, infine, che è inammissibile la domanda di condanna al pagamento dell’indennità di accompagnamento trattandosi di giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis VI co. c.p.c.
Pone a carico dell’Inps le spese della consulenza tecnica, liquidate come in atti, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. contenuta nelle conclusioni del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta che XXX è in possesso requisito sanitario previsto per l’indennità di accompagnamento e di cui all’art. 3, co. 3 L. 104/1992 dal 17.3.2021; Compensa le spese di lite.
Liquida le spese di ctu come da separati decreti
Sentenza resa ex art. 221, co. 4 D.L. 34/2020 conv. In L. 77/2020.
Crotone 19 aprile 2022
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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