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Imposte non versate, liquidatore e socio, nessuna responsabilità

La sentenza stabilisce che, in caso di liquidazione di una società, né il liquidatore né il socio unico possono essere ritenuti responsabili per il mancato pagamento di imposte pregresse, se hanno agito in conformità alla legge e alle direttive dell’autorità giudiziaria, e se non sussiste colpa o negligenza nella loro condotta.

Pubblicato il 15 October 2024 in Diritto Societario, Giurisprudenza Civile

R.G. 75128/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE lle persone dei seguenti Magistrati:

tt.

NOME COGNOME Presidente tt.

NOME COGNOME Giudice tt.ssa NOME COGNOME relatore estensore unito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._14971_2024_- N._R.G._00075128 2021_DEL_01_10_2024 PUBBLICATA_IL_04_10_2024

lla causa civile di primo grado iscritta al n. 75128 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell’an 21, cui è stata riunita la causa recante il n.r.g. 17800/2022 trattenuta in decisione all’udienza del 22.05.202 rtente TRA già liquidatore della cancellata società quidazione, anche in proprio ppresentato e difeso dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, ed elettivamente domicili esso lo studio del primo in Roma, alla INDIRIZZO giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. mma 3 c.p.c. ed allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore RAGIONE_SOCIALE sede secondaria con rappresentanza stabile in Roma, alla INDIRIZZO in persona dell’Amministratore giudiziario, Dott. nominato c ovvedimento del Gip del Tribunale di Roma del 18.12.2017 ppresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso il suo studio aserta, alla INDIRIZZO giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. 83 com c.p.c. ed allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore COGNOME in persona del legale rappresentante pro tempore ppresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è per legge domiciliata oma, INDIRIZZO , in persona del Ministro pro tempore OPPOSTO CONTUMACE

OGGETTO: opposizione alle ingiunzioni ex R.D. n. 639/1910 nn. 56078, 56099 e 56103 del 30.9.202 messe il 30.09.2021 nei confronti del dott. in qualità di rappresentante/liquidatore de cietà e nn. 9268/2022 e 9277/2022 emesse 02.2022 nei confronti di , in qualità di socio unico della cancellata società

CONCLUSIONI:

come da verbale di udienza del 22.05.2024 da intendersi interamente trascritto.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 25.11.2021 , già liquidatore della cancellata società liquidazione (quest’ultima titolare della concessione n.1153 per la racco lle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli fino al 02.10.2012), propone posizione (anche in proprio) alle ingiunzioni di pagamento nn. 56078, NUMERO_CARTA e 56103 del 30.9.2021- eme 30.09.2021 ai sensi del R.D. n. 639/1910 da (di seguito per brevità ) e notificate il 26.10.2021- con era ordinato “in qualità di rappresentante/liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 2495 del codice civile, di pagare, entro trenta giorni dalla notifica delle stes pettivamente gli importi di € 16.360,06, di € 3.308,41, nonché di € 13.431,94, per complessivi € 33.100,0 re agli interessi nella misura del tasso legale maturati fino alla data del pagamento”, importo richiesto olo di “Minimi garantiti per l’anno 2011-2012”. hiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

sospendere l’esecutorietà delle ingiunzioni per cui è causa per tutti i motivi esposti in narrativa e in ragio lla documentazione qui allegata;

accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell’attore con conseguente declaratoria ssazione della materia del contendere.

accertare e dichiarare l’illegittimità, invalidità ed inefficacia delle ingiunzioni nn. 56078, 56099 e 56103.9.2021, emesse il 30.09.2021 dall’ , in difetto dei presupposti di legge e di ogni altro vizio esposto in atti;

dichiarare in ogni caso non azionabile ed improcedibile il credito preteso dall’ nei confronti del dott. per mancanza del presupposto fondante la responsabilità ex art. 2495 c.c.;

in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.

” parte opponente premetteva (come già evidenziato nell’istanza di annullamento presentata in sede di autotutela disattesa dall’Amministrazione) che, con provvedimento del 18.12.2017, il GIP del Tribunale di Roma ave sposto il sequestro delle quote sociali della nominando gli amministratori giudiziari e autorizzando, con provvedimento del 3.10.2019 (a seguito della revisione dei dati contabili e de conseguente rilevazione della perdita di esercizio, tale da determinare una causa di scioglimento ex art. 2484 n. 4 c.c.), la messa in liquidazione della società e la nomina del dott. come liquidatore. Aggiunge e con provvedimento del 14.05.2021 lo stesso GIP aveva autorizzato l’approvazione del bilancio finale uidazione al 30.04.2021 (da cui risultava un patrimonio netto negativo di Euro 1.033.017,00 ed un piano parto a zero) e la chiusura e la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Controparte opponeva i seguenti motivi di opposizione:

il difetto di legittimazione passiva, essendo state le ingiunzioni emesse nei confronti di un soggetto, la società unipersonale in liquidazione;

2. la mancanza dei presupposti di ’art. 2495 c.c. (disposizione citata nelle ingiunzioni opposte), non essendo configurabile alcuna colpa negligenza in capo al liquidatore che aveva agito su incarico dell’amministrazione giudiziaria e autorizzazione del GIP, senza effettuare alcun pagamento, anche tenuto conto che in sede di approvazione  di liquidazione era stato indicato un patrimonio netto negativo per euro 1.033.017,00 e un piano di riparto pari a zero;- 3.l’improcedibilità della successiva azione esecutiva tesa all’eventuale recupero coatto e forzo l proprio credito, atteso che ai sensi dell’art. 50 D.Lvo 159/2011 (richiamato dall’art. 104 bis, c. 1 bis, di. c.p.p.), tutte le azioni esecutive dei Concessionari della riscossione dovevano considerarsi sospese.

costituiva deducendo che:

– in virtù dell’art. 28 co. 4 e 5 del d.lgs. 5/2014 (c.d. “decreto semplificazioni fiscali”), che aveva anche modificato l’art. 36 del DPR 602/ isciplinante la responsabilità fiscale dei liquidatori, dei soci e degli amministratori), l’estinzione della soci art. 2495 c.c. aveva efficacia, ai fini fiscali e contributivi, decorsi cinque anni dalla richiesta ncellazione dal Registro delle imprese, mentre i liquidatori erano personalmente responsabili p nadempimento “all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il perio lla liquidazione medesima e per quelli anteriori ”; – era configurabile una responsabilità ex 2495 c.c. uidatore che:

non aveva utilizzato le disponibilità liquide risultanti dal bilancio di esercizio del 2018 (pari ro 150.707,00 nelle scritture contabili al 31.12.2017);

non aveva esperito azioni di recupero nei confronti debitori della società e aveva colpevolmente omesso di adempiere all’impegno erariale a fronte del capitale sociale integralmente versato pari ad euro 90.000,00 e di riserve legali pari ad euro 9.511,00.

Aggiungeva c prova di “una probabile disparità di trattamento” era evincibile dalla circostanza che il liquidatore ave ovveduto a ripianare i debiti verso le banche per euro 2.853,00, senza provvedere all’inserimento nel fon r rischi e oneri degli importi pacificamente dovuti per i cd minimi garantiti risalenti agli anni 2011 e 20 ativi alla concessione n. 1153.

Chiedeva, quindi, il rigetto dell’opposizione.

sceglieva la contumacia.

con ordinanza del 21.10.2022 era disposta la sospensione della efficacia esecutiva delle ingiunzioni oppos causa era riunita a quella recante il n.r.g. 17800/2022.

le giudizio era stato introdotto dalla la quale aveva proposto opposizione (con atto azione notificato il 04.03.2022) avverso le ingiunzioni di pagamento nn. 9268/2022 e 9277/2022 emesse 02.2022 e notificate il 3.02.2022, con le quali l’ aveva ordinava alla medesima qualità di socio unico della cancellata società unipersonale in liquidazione, gare gli stessi importi, già pretesi nella causa riunita, a titolo di “Minimi garantiti per l’anno 2011-20 rispettivamente gli importi di € 19.669,08 e di € 13.432,22, per complessivi € 33.101,30, oltre interessi legal deduceva, quali motivi di opposizione, il difetto dei presupposti di cui all’art. 24 c. co. 3, in quanto, a seguito della liquidazione della non aveva percepito alcuna quota dell’attivo sociale, come evincibile dal bilancio di liquidazione chiuso con un patrimonio negativo di euro 1.033.017,00 e con un piano di riparto pari a zero.

Eccepiva, altresì, l’improcedibilità della successiva azione esecutiva diretta all’eventuale recupero coatto del credito.

nel costituirsi, eccepiva che:

– la responsabilità del liquidatore (fa lere con le ingiunzioni da quest’ultimo opposte) si fondava presupposti diversi da quelli fatti valere con giunzioni emesse nei confronti del socio unico della società estinta;

– i titoli di responsabilità della erano due, tra loro concorrenti, e riconducibili (non all’art. 2495 c.c.), ma all’art 2462 c.c. per manc uazione della pubblicità prescritta dall’art. 2470 c.c. e all’art. 2497 c.c., avendo la società econdo quanto attestato dal liquidatore ex art. 2497 bis c.c.), esercitato attività di direzione ordinamento della causa, istruita mediante produzione documentale, era trattenuta in decisione all’udienza del 22.05.202 evia concessione dei termini ex art. 190 cpc.

via pregiudiziale, deve osservarsi che mediante lo strumento ingiuntivo l’ ha inteso far valere un credito nei confronti del liquidatore della società e del socio unico presupposto di una responsabilità degli stessi rispettivamente ai sensi degli artt. 2495 c.c., 2470 c.c. e 2497 c. art. 3, comma 2 lett. a) e d) del dlvo 27 giugno 2003 n. 168 ha previsto la competenza del Tribunale ordinario, Sezione Specializzata per le Imprese, per le cause e i procedimenti relativi a “le azioni Contro responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, liquidatore, il direttore generale… (lett.a) e per le cause “aventi ad oggetto azioni di responsabilità promo i creditori delle società controllate contro le società che le controllano” (lett.d).

condo il consolidato orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr Ca z. Un. 23.07.2019, n. 19882; Cass. 16.06.2020, n. 11634) la ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie, nello specifico caso (come nella specie) in cui entrambe facciano parte medesimo ufficio giudiziario non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto a distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio.

La controversia può quindi essere decisa dalla presente sezione ordinaria, purché il giudice sia in composizione collegiale, ai sensi dell’art. 50 bis com n. 3 c.p.c. e dell’art. 2 D.Lgs n. 168/2003.

eve preliminarmente ricordarsi che lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639 lizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle ritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il so mite che il credito in base al quale viene emesso l’ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo a sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatt parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l’Amministrazione dispone di un mero potere certamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell’esistenza dei suindic esupposti, (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 11992 del 25/05/2009; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7076 /04/2016).

l’emissione di un’ingiunzione di pagamento è necessaria, quindi, la sussistenza di un credito certo, liqui esigibile.

Tuttavia, nel caso in esame, il credito ingiunto non è certo, non essendo stata accertata in alc odo la responsabilità del liquidatore e del socio unico.

Con l’atto di opposizione entrambi gli opponenti han oposto domanda di accertamento negativo dei crediti ingiunti e pertanto il Collegio deve pronunciarsi erito della questione.

Tutte le ingiunzioni opposte si riferiscono ad importi dovuti e non versati -a titolo di minimi garantiti matur gli anni 2011-2012 – dalla (estinta e cancellata da registro de prese), titolare della concessione per la raccolta del gioco delle scommesse a totalizzatore e a quota fi lle corse dei cavalli in virtù dell’art.5 della convenzione, parte integrante e sostanziale della concessio pulata tra la stessa unipersonale e il parti opponenti non hanno contestato la quantificazione degli importi ingiunti e allo stesso modo è pacif e si tratti di somme dovute dalla società estinta, in virtù di un titolo convenzionale (la concessione), e n gate. guardo alle ingiunzioni nn. 56078, 56099 e 56103 del 30.9.2021, l’ordine di pagamento è rivolto al do “in qualità di rappresentante/liquidatore della società , ai sensi dell’art. 2495 del codice”.

fronte della natura contrattuale del titolo e in mancanza di qualsivoglia riferimento nelle ingiunzioni oppo crediti di natura tributaria, non può trovare applicazione la normativa richiamata dalla difesa erariale (di ’art. 28 del d.lgs. n. 175/2014 e art. 36 del DPR 602/73) riferita ai crediti fiscali e contributivi e disciplina responsabilità fiscale dei liquidatori, dei soci e degli amministratori).

Ne consegue che le ingiunzioni n ssono ritenersi valide ed efficaci nella parte in cui sono rivolte nei confronti di ppresentante legale della società unipersonale (cancellata dal Registro delle impre estinta al momento delle notifiche dell’ingiunzione).

Difesa erariale ha precisato che le citate ingiunzioni, pure facendo riferimento alla società in liquidazione sendo state notificate all’indirizzo di senza altra specificazione, sono indirizzate al do quale liquidatore della società (ormai estinta) ai sensi dell’art. 2495, co. 2 c.c. (disposizione espressamente richiamata nei provvedimenti opposti).

tratta quindi di verificare se sussistano i presupposti di cui al citato l’art. 2495 c.c., secondo cui “Fer stando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valer ro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio ale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.

responsabilità dei liquidatori di società di capitali ha natura di responsabilità aquiliana conseguente ad to illecito (cfr. Cass. n. 521/2020) e grava quindi sul creditore rimasto insoddisfatto di allegare e prova re l’esistenza del credito e l’inadempimento da parte della società (circostanze nel caso in esame pacifich condotta colposa del liquidatore (ovvero il mancato adempimento da parte dello stesso, con la diligen hiesta dalla natura dell’incarico, dei doveri legali e statutari) e il nesso di causalità tra tale condotta e ancato soddisfacimento del credito. In particolare “il creditore dovrà dimostrare che il suo credito era liqui esigibile, ossia che nel bilancio di liquidazione vi fosse una massa attiva sufficiente e bastevole al s ddisfacimento e che la stessa sia stata illecitamente utilizzata per il pagamento dei soci.

In ultimo, editore dovrà provare la condotta colposa o dolosa del liquidatore, dovrà dimostrare che la mancan ll’attivo patrimoniale sia stata cagionata dall’imperizia del liquidatore, che ha esercitato in malo modo oprie funzioni.

Sul liquidatore grava invece la cosiddetta prova liberatoria:

invero, per potersi esonerare ofili di responsabilità ha l’onere di allegare e dimostrare che l’intervenuto azzeramento della massa att amite il soddisfacimento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto ngolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime elazione”

(cfr. Tribunale di Napoli 18 marzo 2024 in Giurisprudenza delle Imprese).

unque, nel caso di specie il nucleo centrale della questione riguarda la correttezza dell’attività svolta quale liquidatore della società, autorizzato dall’autorità giudiziaria.

Le specifiche censure mosse dalla parte opposta, solo con la comparsa di costituzione (e sopra sinteticamente richiamate), sono state specificamente contestate da parte opponente che ha allegato circostanze e documentazione a sostegno propri assunti.

particolare, parte opponente ha provato che le disponibilità liquide risultanti dal bilancio di esercizio d 18 (pari ad euro 150.707,00 nelle scritture contabili al 31.12.2017) erano in realtà fittizie (cfr. docc. 11,12 decies, 13 e 14) e tale valutazione è stata condivisa:

dal professionista incaricato del programma di gestio lla società sequestrata (ex art. 41, c. 1, D.lgs159/2011) che eliminava l’importo di Euro 150.707,00, in quanto ritenuto inesistente” (cfr. doc. 15 del fascicolo di parte ricorrente).

Risulta altresì che il Gip del Tribunale di Roma approvava il programma di gestione ex art. 41, cit., in cui era indicato il valore di mercato “riferito a ta del 31.12.2017, pari a – € 812.537,50” (NEGATIVO)” e disponeva la liquidazione della società, presupposto che la stessa non svolgesse alcuna attività (cfr. docc. 15 e 16 del fascicolo di parte ricorrente).

ncora parte opponente ha provato l’impossibilità di procedere al recupero del proprio credito nei confro lla (società inattiva dal 27.07.2011, diversi anni prima de mina del dott. quale Amministratore Unico della cfr. doc. 17) e nei confronti della (sottoposta anch’essa a sequestro), in quanto il credito vantato nei confronti di quest’ultima di eu 1.212,00 (oltre a non potere essere liquidato ex artt. 52 e ss. D.lvo 159/2011), avrebbe dovuto essere ricompensato con il debito della di gran lunga superiore di complessivi € 665.065,99). é parte opposta ha provato che, pure a fronte del capitale sociale e delle riserve legali interamente versate d ci, al momento della nomina del liquidatore tali somme fossero effettivamente disponibili e utilizzabili.

Non risulta poi che il liquidatore abbia provveduto ad alcun pagamento, nemmeno nei confronti delle banche mancanza di disponibilità finanziaria), avendo il medesimo dimostrato la causa della estinzione della posizione debitoria di euro euro 2.853,00, segnalata da parte opposta (dipesa non da pagamenti del liquidatore, ma a miusura del conto corrente intestato alla con sostanziale rinuncia al credito da parte della banca, c c. 18 del fascicolo di parte ricorrente).

Il liquidatore ha infine condivisibilmente rilevato che le caratteristiche l credito non ne consentivano l’inserimento nel Fondo rischi (difettando l’elemento di indeterminatezza).

Ancora, è evidente che il liquidatore, contrariamente a quanto genericamente dedotto dall’Amministrazione aveva alcuna possibilità in concreto di massimizzare i ricavi, tenuto conto che, già in data in data antecedente al sequestro l’ , aveva provveduto al distacco del collegamento della dal totalizzato zionale e la società non era operativa.

e consegue che deve essere accertata l’inesistenza dei crediti ingiunti.

quante alle ingiunzioni nn. 9268/2022 e 9277/2022 emesse il 3.02.2022 nei confronti di , in qualità di socio unico della cancellata società parte opposta, solo sostituirsi, ha dedotto che tali importi sarebbero pretesi non in virtù dell’art. 2495 c.c. (e quindi sul presupposto e siano state riscosse dal socio unico delle somme in base al bilancio di liquidazione, circostanza pacificamente esclusa), ma ai sensi dell’art 2462 c.c. e dell’art. 2497 c.c. Si tratta di allegazioni, non solo mai eplicitate nel corso del procedimento amministrativo attivato in via di autotutela dalla società, ma nemmeno contenute nelle ingiunzioni opposte (dove i crediti sono pretesi nei confronti di nella s alità, senza altra specificazione) con evidente violazione, da parte della P.A., degli obblighi di motivazione i all’art. 3 legge n.241/1990. citato art. 2462 c.c. prevede che “in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte riodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente… Contr Controparte quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2470”.

La stessa Amministrazione non contesta che a tale onere abbia ottemperato la società RAGIONE_SOCIALE legale RAGIONE_SOCIALE (circostanza pure documentata, cfr.doc. 6 p.7 del fascicolo di )

che, in realtà, è solo l’originaria denominazione de (cfr. visura camerale, doc. 1, p. 3 del fascicolo della ricorrente e docc. 6 e 7 deposit n le memorie istruttorie dalla società ricorrente).

Del resto, che si tratti del medesimo soggetto giuridico mostrato dalla circostanza le due società hanno il medesimo codice fiscale (come evincibile dai cittati documenti).

on risulta poi provata dall’Amministrazione alcuna responsabilità della ai se ll’art. 2497 c.c.. non ha indicato il documento con il quale il liquidatore avrebbe attestato la soggezione de all’attività di direzione e coordinamento della , né ha prodotto la visura di ’art. 2497 bis 2° comma c.c., tuttavia la circostanza non è stata contestata dalla società opponente.

Parte opposta si è limitata a rilevare che la responsabilità della sarebbe in re ipsa, ere esercitato attività di direzione e coordinamento e a fronte della condotta illecita della società “controlla (che aveva provocato la pronuncia del provvedimento di sequestro preventivo), allegando nella presumibile consapevolezza della società controllante in ordine alla non corretta gestione della soci controllata.

assunto non è condivisibile.

Affinché possa configurarsi la responsabilità di cui all’articolo citato necessario che l’attività di direzione e coordinamento, di per sé legittima, sia stata esercitata da parte della società controllante nell’interesse proprio o altrui e in violazione dei principi di corretta gestione societaria iprenditoriale della società sottoposta.

Né la mera attività di direzione e coordinamento comporta che la società controllante debba rispondere delle obbligazioni non adempiute dalla controllata (cfr. Tribun ologna sent. del 28.10.2023, in Giurisprudenza delle Imprese).

Il creditore è tenuto ad allegare e provare, non solo l ’esistenza del danno, che esso sia stato provocato da una specifica condotta di direzione e coordinamento circoscrivibile alla società, condotta nemmeno allegata da conclusione, non risulta provata la responsabilità ascritta alle parti opponenti e pertanto il credito lo giunto deve ritenersi insussistente con conseguente annullamento di tutte le ingiunzioni opposte.

Contr ntr Contr spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione cui al dm 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell’attività svolta

Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

ccoglie le opposizioni, accerta l’inesistenza dei crediti ingiunti e annulla tutte le ingiunzioni opposte;

ondanna le parti opposte, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore di e de , liquidate, per ciascuna parte, in euro 8.000,00 oltre al rimborso degli importi versati p contributo unificato, spese generali e accessori come per legge.

osì deciso nella camera di consiglio del 24.09.2024

Giudice est. Il Presidente ssunta COGNOME NOME COGNOME

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