REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA II
Sezione Lavoro e Previdenza in persona del Giudice dott. NOME COGNOME all’udienza del 30 settembre 2024, in esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell’articolo 429, primo comma, prima parte, c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A N._9601_2024_- N._R.G._00017199_2024 DEL_01_10_2024 PUBBLICATA_IL_30_09_2024
nella causa iscritta al n. 17199 del Ruolo RAGIONE_SOCIALE e Previdenza dell’anno 2024, promossa da:
elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. C. COGNOME che la rappresenta e difende, come da procura in atti.
-PARTE
RICORRENTE- C O N T R O -PARTE CONVENUTA N.C.-
CONCLUSIONI
come in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, in persona dell’intestato Giudice, premesso:
-che, con il ricorso in oggetto, la parte ricorrente, premesso che le era stato notificato, in data 27 marzo 2024, decreto ingiuntivo emesso il medesimo giorno da questo Tribunale, con il quale le veniva intimato il pagamento, a favore dell’odierna convenuta, dell’importo complessivo di euro 3513,35= oltre accessori e spese, proponeva opposizione avverso tale decreto, ritenendolo ingiusto ed illegittimo e chiedendone quindi la revoca;
-che, disposto un primo rinvio per l’assenza delle parti e visto altresì che nessuno compariva alla udienza successiva odierna, malgrado la formale comunicazione alla difesa ricorrente della data in cui la stessa si sarebbe tenuta;
-che non vi è in atti (né del fascicolo cartaceo né di quello telematico) prova dell’avvenuta notificazione del ricorso alla parte convenuta;
-che all’odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza, della cui motivazione e del cui dispositivo si dava immediata lettura;
OSSERVA:
-che il ricorso è improcedibile per mancata notificazione del ricorso introduttivo (nonostante la prova, richiesta dalla recente Cass., 12 aprile 2018, n. 9142) della comunicazione (in data 13 marzo 2023) del verbale decreto di rinvio di udienza emesso in pari data, tenuto altresì conto che non è applicabile, in assenza della nuovo termine per la notificazione del ricorso stesso (così Cass., 27 gennaio 2015, n.1483 e successivamente Cass., 1 febbraio 2017, n.2621);
-che non è luogo pronunciare sulle spese, stante la non costituzione della parte convenuta;
P.T.M. -visto l’art. 429 c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-dichiara improcedibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese di lite del grado;
-dichiara la definitiva esecutività del titolo impugnato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 30 settembre 2024.
Il Giudice dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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