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Impugnabilità estratto di ruolo

La Corte d’Appello, confermando la decisione del Tribunale, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo in assenza di un concreto pregiudizio per il debitore. La sentenza richiama i principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26283/2022 in merito all’ambito di applicazione del nuovo art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.

Pubblicato il 24 September 2024 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Civile

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA

Composta dai Sigg.
Magistrati:
Dott. NOME COGNOME Presidente est.
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere Dott.
NOME COGNOME Consigliere All’esito dell’udienza del 6/06/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._2263_2024_- N._R.G._00001289_2023 DEL_03_09_2024 PUBBLICATA_IL_03_09_2024

nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1289 del Ruolo Generale Contenziosi dell’anno 2023 vertente TRA rappresentata e difesa come in atti elettivamente domiciliata presso l’avv. NOME COGNOME del Foro di Roma Appellante rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Distrettuale dell’Istituto Appellato Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 606/2023 pubbl. il 30/05/2023 DELLA DECISIONE 1 Con il ricorso di primo grado l’attuale parte appellante, conveniva in giudizio l’ chiedendo al giudice adito l’accoglimento delle conclusioni che seguono:

<< I.
IN INDIRIZZO
In virtù della ragione più liquida sul decidersi, rilevare d’ufficio, l’intervenuta decadenza e maturata prescrizione, attesa anche l’inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
dichiarare in virtù della ragione più liquida per prescrizione successiva alla regolare notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati.

II.
IN INDIRIZZO
Accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato, per effetto, dell’omessa o non provata notifica, dell’intervenuta decadenza e per la maturata prescrizione delle partite esattoriali;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica.

III.
IN INDIRIZZO
Dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi relativamente agli atti impugnati>>.

2 Si costituiva l’ chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire.

3 Il Tribunale di Velletri ha premesso che la deduceva di avere richiesto all’agente della riscossione una verifica della propria posizione debitoria, al fine di poter avviare la procedura di autocompensazione dei propri crediti di natura tributaria e previdenziale (preclusa, ai sensi dell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, in presenza di debiti iscritti in ruoli definitiva), (b) di avere in tal modo appreso, per la prima volta, l’esistenza di molteplici debiti gravanti su di sé e correlati a crediti contributivi previdenziali portati da taluni avvisi di addebito emessi nei propri confronti (n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA,n.NUMERO_CARTA,n.NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA), (c) di avere quindi presentato agli enti creditori una istanza in autotutela per ottenere lo sgravio delle partite esattoriali correlata alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito di cui sopra, in prescrizione e/o decadenza, e (d) che gli enti in questione non si sarebbero mai pronunciati sulla istanza di autotutela di cui sopra, con conseguente asserita formazione di un silenzio rigetto impugnabile, e/o non avrebbero comunque provveduto ad eseguire lo sgravio richiesto. 3.1

Il giudice di primo grado ha accolto l’eccezione di carenza di interesse alla decisione ex art. 100 c.p.c. perché << la parte ricorrente – a mezzo dell’istanza di autotutela e, successivamente, a mezzo del correlato ricorso giurisdizionale che ha dato luogo al presente giudizio – si è limitata a far valere i propri interessi patrimoniali, squisitamente individuali e personali, e non ha dedotto l’esistenza di alcuna ragione rilevante, concreta e specifica di interesse generale alla rimozione degli atti impositivi elencati in precedenza (non essendo peraltro sufficiente, al fine di giustificare l’impugnazione del silenzio serbato sulla istanza di autotutela e/o del rigetto espresso della medesima istanza, neppure l’interesse generale, astratto e indifferenziato, al ripristino della legalità asseritamente violata dall’amministrazione finanziaria o previdenziale: cfr. Cassazione civile sez. trib. , 14/09/2021, n. 24652, cit.). Pertanto – facendo applicazione dei principi pretori sopra illustrati – il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, non essendo il diniego di sgravio (cioè il diniego dell’esercizio dei poteri discrezionali di autotutela) un atto impugnabile al fine di far valere interessi diversi da quelli “qualificati” menzionati in precedenza>>.

Ha aggiunto che la << declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l’assorbimento di ogni altra domanda e/o eccezione presentata dalle parti e non espressamente esaminata >>.

3.2
Con l’atto di appello la ha censurato la decisione lamentando l’erroneità della stessa insistendo sulla sussistenza dell’intersse ad agire, rilevando che comunque il Tribunale non si era pronunciato sulle eccezioni.

3.3
Si è costituito l’ resistendo al gravame chiedendone il rigetto.

All’udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.

3.4 Come si è detto in precedenza, in buona sostanza il Tribunale ha respinto interamente il ricorso rilevando la carenza di interesse ad agire dell’odierna appellante in carenza di sopravvenienza di alcun atto attestante la persistente.5 Con quello che può essere considerato un unico e articolato motivo l’appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto l’inammissibilità dell’impugnazione lamentando l’omessa pronuncia nel merito della stessa.

Ribadisce in particolare la sussistenza del proprio interesse ad agire negando rilievo all’effettuazione o meno di atti esecutivi da parte dell’esattore e rilevando altresì l’ammissibilità, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, dell’impugnazione ad estratto ruolo e della prescrizione “post notifica”.

Contesta la giurisprudenza di legittimità che aveva affermato tale carenza di interesse ad agire in assenza di ulteriori atti esecutivi affermandone comunque l’inapplicabilità al presente caso di specie avendo l’odierno appellante, prima del deposito del ricorso introduttivo di primo grado, provveduto comunque ad avanzare nei confronti dell’ente impositore espressa richiesta di cancellazione del credito in via di autotutela, istanza quest’ultima rimasta priva di risposta.

L’ulteriore motivo che pare contestare l’erroneità della gravata sentenza, per violazione dell’art. 92 c.p.c., nella parte in cui aveva omesso di compensare le spese di lite, è del tutto inammissibile non confrontandosi con la pronuncia l’imitandosi ad un mero richiamo a giurisprudenza che permette in casi analoghi di operare la compensazione.

4.
L’appello deve essere respinto alla stregua delle considerazioni che seguono alle quali deve attribuirsi rilievo assorbente rispetto all’esame delle ulteriori questioni prospettate dalle parti.

Prima di passare all’esame del gravame si impongono alcune considerazioni di carattere generale richieste dal noto recente intervento legislativo di cui all’art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, che ha novellato l’art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui ha inserito il comma 4-bis, stabilendo che «L’estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». 4.1 Assume particolare rilievo l’interpretazione che della richiamata norma è stata fornita dalle SU con la recente sentenza n. 26283/2022, le cui ampie e articolate ragioni devono guidare anche nella soluzione della presente controversia, sottoponendo a rimeditazione alcune opzioni interpretative che a parere del Collegio non appaiono più in linea con le finalità e l’indirizzo espressi dai giudici di legittimità.

4.2
Le SU, per quanto qui rileva anche al fine di disattendere contrarie osservazioni delle parti, hanno espressamente affermato che:
i) occorre distinguere “l’estratto di ruolo”, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, dal “ruolo” il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili;
le SU hanno ribadito così quanto affermato con la sentenza n. 19704/15, precisando che “Quel che s’impugna è quindi l’atto impositivo o riscossivo menzionato nell’estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l’impugnazione dell’estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l’invalidità di un’intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”;
ii) la norma del 2021 “riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie:
in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell’art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21)”;
quindi non vi sono ostacoli all’applicabilità di tale norma alla presente fattispecie;
iii) il principio della tutela immediata affermato motivazione, alle quali si rinvia), sicché “proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l’intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall’estratto di ruolo, l’esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l’azione è da qualificare di accertamento negativo (in termini, da ultimo, Cass. n. 3990/20, punto 2.6)”;
iv) l’azione di accertamento negativo è improponibile nel giudizio tributario, mentre per i giudizi non tributari, che non hanno struttura impugnatoria, come il presente, “11…..
l’interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell’estratto di ruolo è stato variamente configurato.

Lo si è escluso, qualora la cartella sia stata notificata in precedenza, in mancanza di iniziative esecutive, per l’insussistenza di un “conflitto” riconoscibile come tale (Cass. nn. 20618 e e 22946/16, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada ; conf., con riguardo all’estratto di ruolo contributivo, n. 6723/19).

11.1 Si è, però, anche sottolineato che in un’azione di mero accertamento l’interesse ad agire non implica necessariamente l’attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato d’incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo (tra varie, Cass. n. 16022/02; n. 16262/15).

Sicché si è ravvisato l’interesse nella contestazione dell’avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notificazione della cartella (Cass., n. 29294/19, nonché sez. un., n. 7514/22, cit., punto 13, che lo identifica con la negazione di essere debitore, ma che risolve altra questione di diritto;
in termini, n. 7593/22, relativa a un caso in cui si discuteva della regolarità della notificazione della cartella).

11.2.
In posizione mediana si è poi stabilito che l’istante non si può limitare ad affermare l’acquisita conoscenza, tramite l’estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga lo stato d’incertezza che sorregge l’azione (Cass. n. 7353/22)”.
v) “In questo composito panorama le impugnazioni degli atti e le contestazioni dei crediti riportati negli estratti di ruolo hanno continuato a proliferare, come emerge dalla relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021, per «far valere, spesso alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all’esercizio della tutela».

12.1.-
L’inefficienza della riscossione coattiva, difatti, che ha indotto la Corte costituzionale a sollecitare il legislatore a riformarne i meccanismi (Corte cost. , n. 120/21; in precedenza, anche Corte cost. n. 51/19 stigmatizzava le inefficienze del sistema riscossivo), e l’adozione, in esito a distinti processi di discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, del sistema scalare inverso, che prevede lo scaglionamento in ordine cronologico, inverso a quello dell’affidamento in carico, dei termini di presentazione e controllo delle comunicazioni di inesigibilità (art. 1, comma 684, della I. n. 190/14), hanno determinato l’accumularsi di un magazzino della riscossione caratterizzato, secondo quanto segnala in memoria l’ , da una stratificazione di crediti vetusti, non riscossi e, di fatto, non suscettibili di riscossione, rispetto ai quali, essa sostiene, nessuna iniziativa esecutiva verrà giammai attivata” vi) è in tale contesto che è intervenuto il legislatore del 2021 con la norma in questione per “regolare specifici casi di azione diretta”, stabilendo “quando l’invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell’incisivo rafforzamento del sistema di garanzie…. plasma l’interesse ad agire”;
vii) la norma, pertanto, si applica anche ai “processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell’ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell’impugnazione”;
la norma non è di interpretazione autentica né è retroattiva, dovendosi così escludere dubbi di illegittimità costituzionale (cfr punti 15.1, 16 e 16.1. della motivazione cui si rinvia);
viii) l’interesse ad agire, per come “conformato dal legislatore”, deve “essere dimostrato” e tale dimostrazione può essere data anche in corso di causa, finanche innanzi alla Corte di Cassazione;
ix) la disciplina in esame “non è irragionevole, né arbitraria”, “Essa asseconda non soltanto l’esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall’emissione delle cartelle, e al cospetto dell’inattività dell’agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera». 20.1.-

Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato”.
x) la norma non va a comprimere alcuna tutela, poiché, per quanto qui rileva, “24.1….nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l’iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l’insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18;
n. 18041/19; n. 7756/20);
può proporre opposizione all’esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all’esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all’esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19);
e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l’omessa notificazione dell’atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell’atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l’irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell’art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l’interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”.
xi) i casi in cui è consentita l’impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assumono non regolarmente notificati “sono… tassativi e non esemplificativi, per cui l’interprete non può crearne altri”.
xii) la norma si sottrare a dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione e non presenta profili di discriminazione (cfr pg 15 e ss cui si rinvia).
in cui la parte, agendo in giudizio, deduce di avere acquisito di propria iniziativa un “estratto di ruolo” e assume di non avere ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito in questo elencati o comunque assume l’irregolarità di tali notifiche, senza impugnare alcun atto esecutivo o ad esso prodromico (iscrizione ipotecaria, preavviso e/o fermo di beni immobili registrati, ecc), trova indiscussa applicazione il principio di diritto affermato dalla più volte citata SU n. 26283/2022 per cui “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. 5.1.

In questi casi, pertanto, l’azione giudiziaria può essere ritenuta ammissibile solo se la parte debitrice dimostra concretamente la sussistenza del proprio interesse ad agire per come tipizzato dal legislatore e più esattamente dimostra che “dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. 5.2.

La sussunzione del caso concreto alla richiamata disciplina legislativa va operata in base alla prospettazione contenuta nell’atto introduttivo, anche eventualmente riproposta in appello con la messa in discussione dell’avvenuta e/o regolare notifica dei titoli, poiché il legislatore ha confermato in via generale la non impugnabilità dell’estratto di ruolo, limitandola alle sole eccezionali ipotesi da esso tipizzate e tenuto conto che, come sopra ricordato, la disciplina sopravvenuta incide sulla pronuncia della 5.3.

D’altronde è lo stesso legislatore che, utilizzando non a caso l’espressione “si assume”, ha inteso fare riferimento alla prospettazione della domanda, imponendo il pregiudiziale esame della sussistenza o meno dell’interesse ad agire per come dallo stesso tipizzato, sicché in difetto di questo l’azione giudiziaria risulta priva di una delle condizioni che obbligatoriamente devono sorreggerla e il giudizio deve concludersi con una pronuncia in rito, essendo processualmente preclusa ogni indagine sul merito (compresa la verifica della prescrizione che è fatto estintivo dell’obbligazione debitoria e quindi attinente al merito).

6.
Le ragioni che supportano la recente sentenza a SU n. 26283/2022 impongono anche una riflessione sull’ipotesi in cui la parte debitrice, pur non ponendo in discussione la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito indicati nell’estratto di ruolo acquisito di propria iniziativa, agisca in giudizio al solo fine di eccepire l’estinzione del credito per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e/dell’avviso di addebito-quindi un fatto estintivo sopravvenuto- senza allegare e impugnare alcun atto esecutivo o prodromico (iscrizione ipotecaria, preavviso e/o fermo di beni mobili registrati o comunque atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all’esecuzione). 6.1.

Le soluzioni interpretative adottate sul punto dalla giurisprudenza di legittimità sono state in passato composite, per come ricordato dalle citate SU, che hanno evidenziato come proprio in questo articolato contesto sia intervenuto il legislatore del 2021, con la chiara finalità sia di contrastare la prassi giudiziaria diffusasi in questi anni sia di ridurre l’eccessivo contenzioso determinato proprio da tale prassi.

6.2.
In questo contesto ritiene il Collegio che occorre procedere alla rimeditazione dell’orientamento interpretativo affermato da alcune pronunce di legittimità, in specie quelle richiamate al punto 11.1.
della più volte citata sentenza n. 26283/2022, risultando più aderente alle ragioni espresse da quest’ultima l’orientamento interpretativo dalla stessa richiamato ai punti 11 e 11.2.
tutela giudiziaria pur in assenza di un’azione esecutiva o comunque del preannuncio della stessa e nell’ampio panorama di strumenti processuali offerti al debitore per tutelare sempre e comunque le proprie ragioni, strumenti puntualmente ricostruiti dalle SU (punto 24.1 già sopra richiamato), non può ritenersi ammissibile un’azione giudiziaria che in assenza di iniziative esecutive o della minaccia di esse sia volta esclusivamente a vedere affermata l’estinzione del credito per prescrizione, così come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui “è inammissibile per carenza d’interesse ad agire l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l’estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi” (Cass. n. 6723/2019 oltre in particolare Cass nn. 20618 e 22946 del 2016, alle motivazioni delle quali per brevità si rinvia). Ed ancora più di recente, “L’impugnazione dell’estratto di ruolo non è ammissibile per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazione” (Cass. n.7353/2022).

6.4.
Il debitore, pertanto, può attivare gli strumenti processuali tipizzati dall’ordinamento, quali l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 e/o l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., al fine di paralizzare l’azione esecutiva avviata o preannunciata dall’agente di riscossione (quindi a fronte di una concreta minaccia del concessionario alla riscossione), così espressamente impugnando l’iscrizione ipotecaria o il fermo amministrativo ovvero gli atti ad essi prodromici, altrimenti, in assenza di un’azione esecutiva o del preannuncio di questa, non è legittimato ad agire giudizialmente sul solo presupposto di avere acquisito di propria iniziativa un estratto di ruolo e al fine di far valere la prescrizione o qualsiasi altro fatto impeditivo, estintivo o modificativo sopravvenuto che attenga comunque al merito della pretesa dell’ente creditore consacrata in un ruolo divenuto definitivo per omessa impugnazione. condizione che ne attesti l’interesse perché integrante una delle ipotesi previste del nuovo comma 4 bis dell’art. 12 DPR n. 602/1973, intervenuto proprio a “plasmare l’interesse ad agire” in una prospettiva che a questo Collegio appare di ampia portata sì da assumere rilievo anche in fattispecie diverse da quella descritta dalla nuova norma.

6.6.
Ed anche a non voler ritenere tali ipotesi tassative, come invece sono nei casi in cui si assume l’invalida notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito, il debitore, nel rispetto del principio della domanda, è tenuto comunque ad allegare e dimostrare la ricorrenza di analoghe circostanze, che attestino obiettivamente, e non soggettivamente, uno stato di incertezza fonte di concreto possibile pregiudizio meritevole dell’intervento risolutivo del giudice.

6.7.
Per come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l’istante non può limitarsi ad affermare l’acquisita conoscenza, tramite l’estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga quello stato d’incertezza che sorregge, sostanziando l’interesse ad agire, l’azione, latamente preventiva, di accertamento negativo e questa conformazione della domanda perimetra le difese che la controparte può svolgere sin dalle prime cure di merito;
in difetto, residuerà un’azione di accertamento “pura,” ovvero una sorta d’interpello giudiziale come tale non riconoscibile, “in radice”, come una pretesa “avversariale” scrutinabile nel quadro dell’attuale ordinamento processuale” (Cass. n. 7353/2022).

I giudici di legittimità hanno tra l’altro significativamente precisato che ”la ricostruita conformazione utile della pretesa stessa non può declinarsi per divenire scrutinabile a seconda dell’evento della lite”, negando così rilievo, ai fini dell’ammissibilità dell’azione, a un’intimazione di pagamento intervenuta successivamente alla notifica della cartella di pagamento, ma taciuta dal debitore nell’atto introduttivo della lite e allegata dall’amministrazione solo ai fini interruttivi della prescrizione (Cass n. 7353/2022 cit). 6.8.

Va, peraltro, aggiunto che proprio nelle ipotesi in cui l’agente di riscossione allega l’intervento di successivi atti interruttivi, di natura esecutiva e/o prodromica , il debitore è tenuto a dedurre e dimostrare di avere altrimenti non avrebbe ragion d’essere ovvero si tradurrebbe in una mera duplicazione di altra più specifica impugnazione, rispetto a cui l’accertamento negativo rimarrebbe irrilevante.

Più semplicemente:
l’interesse giuridicamente rilevante non può fondarsi sulla mera deduzione della sussistenza di atti con i quali l’agente di riscossione avrebbe dimostrato la propria volontà di precedere all’esecuzione senza allegare e dimostrare di avere tempestivamente azionato gli specifici strumenti che l’ordinamento offre a tutela di un’azione esecutiva che si assuma illegittima.

6.9.
Di fatto, la mancata reazione agli atti esecutivi o a quelli prodromici posti in essere dal concessionario denota l’assoluta assenza di un concreto interesse ad agire con un’azione di mero accertamento negativo, non potendo questa ritenersi ammissibile a fronte della mancata contestazione, nelle sedi deputate, del diritto di procedere in executivis ovvero del mancato ricorso alle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario (sostenere diversamente comporterebbe l’irragionevole risultato, contrario all’ordinamento, di porre nel nulla gli strumenti da questo specificamente previsti).

6.10.
Un’ultima annotazione si impone in via generale per i casi in cui il debitore abbia avanzato stragiudizialmente un’istanza di sgravio rimasta inevasa e/o esplicitamente respinta.

Anche tali ipotesi non sollevano il debitore dal dedurre e dimostrare la sussistenza, nei termini sopra ricostruiti, di un concreto interesse ad agire con un’azione di mero accertamento negativo laddove l’agente di riscossione non abbia successivamente attivato alcuna azione esecutiva e/o ne abbia preannunciato l’avvio.

6.11.
Il silenzio del concessionario, in assenza di diversa previsione di legge, non può assumere alcun significato giuridicamente rilevante, mentre l’espresso rigetto non seguito da alcun comportamento concludente della volontà di procedere all’esecuzione non determina di per sè alcuna situazione di pregiudiziale incertezza necessitante l’intervento giudiziario, dovendo questa trovare fondamento in ben altre condizioni.

6.12.
Laddove, invece, il concessionario a seguito del diniego di sgravio abbia preannunciato e/o avviato l’azione esecutiva il debitore potrà avvalersi per 7. Fatte tali premesse e passando all’esame del gravame, l’appellante con il ricorso di primo grado, così come in analoghi ricorsi che hanno preso le mosse dallo stesso estratto di ruolo, si era limitato sostanzialmente ad eccepire l’assenza di una rituale notifica dell’avviso di addebito portato dall’estratto di ruolo e l’intervenuta prescrizione, senza altro dedurre in punto di “interesse ad agire” se non generiche argomentazioni affatto sufficienti alla luce di quanto già osservato nel precedente paragrafo. 7.1.

Neppure con il gravame, nonostante l’espressa statuizione del Tribunale di inammissibilità dell’azione per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell’art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, l’appellante ha fornito più puntuali e diversi elementi.

7.2.
L’appellante insiste infatti, anche in sede di gravame, nella prospettazione originaria in ordine alla mancata pronuncia sull’istanza di autotutela e sulla notifica degli avvisi di addebito contestato, prospettazione che finisce per rispondere al dettato di cui alla norma da ultimo citata.

7.3.
Ed invero, il caso per come dedotto in giudizio risponde pienamente alla fattispecie regolata dalla norma de qua, atteso che l’appellante ha agito impugnando, in sostanza come correttamente ritenuto dal primo giudice, gli estratti ruolo acquisito di sua iniziativa e lamentando l’omessa o comunque l’irregolare notifica dell’avviso di addebito in questo indicato, l’intervenuta prescrizione post notifica, ribadendo le contestazioni in questa sede.

7.4.
Non avendo l’appellante allegato o dimostrato, nemmeno a fronte della eccezione sollevata specificamente dall’ in sede di costituzione in giudizio ai sensi di tale norma, la sussistenza di una delle ipotesi contemplate dal citato art. 3 bis d.l.
n. 146/2021 inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021 deve trovare applicazione quanto sopra osservato al § 5, con conseguente conferma della ritenuta inammissibilità del ricorso anche alla luce della citata norma.

8. Infine, a diverse conclusioni non induce neppure la strumentale richiesta di sgravio, valendo al riguardo quanto già osservato in via generale ai punti 6.10 e ss, tenuto anche conto che nella specie il Tribunale ha accertato l’assenza anche solo di minaccia di atti esecutivi, argomentando (omettendo di dare prova dell’avvio di azioni esecutive e di avere reagito giudizialmente alle stesse nelle sedi deputate).

8.1.
Infine va ribadito che l’inammissibilità dell’azione per difetto di un suo presupposto preclude ogni indagine di merito, sicché non è consentito neppure invocare il principio della rilevabilità d’ufficio della prescrizione dei crediti contributivi.

9.
In conclusione l’appello deve essere respinto.

10. Le spese del grado possono essere compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
11.2 Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione per l’appellante l’art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002, come modificato dall’art. 1 comma 17, l. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

La Corte rigetta l’appello e compensa le spese del grado.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all’appellante richieste dall’art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002, come modificato dall’art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 6.6.2024 Il Presidente est. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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