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Codice Civile
Codice Penale

Impugnazione dell’estratto di ruolo

La sentenza affronta la questione dell’impugnazione dell’estratto di ruolo esattoriale e la compensazione delle spese legali in presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti. Il giudice ha ritenuto legittima la compensazione delle spese legali, poiché l’esistenza di un’incertezza giurisprudenziale, successivamente risolta dal legislatore, ha costituito una valida ragione per giustificare la resistenza in giudizio delle parti soccombenti.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile,

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha emesso la seguente

SENTENZA N._6669_2024_- N._R.G._00022110_2020 DEL_01_07_2024 PUBBLICATA_IL_02_07_2024

nella causa civile iscritta al n. 22110/2020 r.g.a.c.
, vertente

TRA , con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME giusta procura in calce all’atto di citazione di primo grado, appellante CONTRO , con il patrocinio dell’avv. NOME NOME COGNOME giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, appellata

NONCHÉ con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, nonché dell’avv. NOME COGNOME e dell’avv. NOME COGNOME giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dei nuovi difensori, appellato NONCHÉ appellata *** Oggetto: opposizione all’esecuzione (art. 615, c. I, c.p.c.) Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all’udienza del 16.1.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.

*** RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, l’ , il e la esponendo di avere avuto conoscenza, tramite estratto di ruolo esattoriale, dell’esistenza, a proprio carico, della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA dell’importo di € 186,55, e della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA dell’importo di € 197,76, tutte relative a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada, accertate, rispettivamente, dalla dal eccependone l’omessa notifica, unitamente a quella dei verbali di accertamento presupposti, e chiedendo che fosse dichiarata l’insussistenza del diritto dell’esattore di procedere ad esecuzione forzata per intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione del credito, ai sensi dell’art. 28 L. n. 689/1981. Con la sentenza n. 17612/2020 pubblicata il 6.5.2020, il primo giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sul rilievo convertito dalla L. n. 136/2018, in vigore dal 24 ottobre 2018, e ha compensato le spese di lite fra le parti, a tal fine valorizzando la sussistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali in relazione all’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo esattoriale, l’assenza di azioni esecutive intraprese dall’agente della riscossione, nonché l’avvenuta notifica della cartella NUMERO_CARTA.

Avverso detto provvedimento è insorto l’attore, instaurando il presente giudizio di appello e lamentando la violazione dell’art. 92 c.p.c., dunque l’applicazione di una norma sul procedimento, avendo il primo giudice, a suo dire, deviato dal generale principio della soccombenza virtuale, conseguente alla pronuncia di cessata materia del contendere, in assenza di valide ragioni.
ed il hanno contestato la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia all’udienza del 4.10.2022.

2.1.
La norma sopra citata, addotta dall’appellante a sostegno della sua impugnazione, stabilisce che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l’illegittimità della norma, nella parte in cui non estende il potere giudiziale di compensazione delle spese ai casi che presentino “altre analoghe gravi ed Nel caso di specie, il giudice onorario ha ravvisato, nella sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in relazione all’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo esattoriale, motivo sufficiente per compensare le spese di lite.

L’appellante censura tale decisione contestandone l’illogicità.

2.2.
La regolamentazione delle spese di lite disposta con la sentenza impugnata merita conferma.

La domanda dell’attore era finalizzata, mediante impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, a far valere l’invalidità della notifica delle cartelle esattoriali ed ottenere una pronuncia di accertamento negativo del credito erariale, per intervenuta prescrizione dello stesso.

Al riguardo, va osservato che l’art. 3-bis del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del 17 dicembre 2021, ha aggiunto, all’articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma IV-bis, in vigore dal 21 dicembre 2021, che così dispone:

“L’estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione“. Prima dell’introduzione di tale norma, che nel caso di specie, per effetto del giudicato formatosi sul merito della vicenda in esame, non può trovare applicazione, era questione ampiamente dibattuta nella giurisprudenza se, in caso di c.d. impugnazione dell’estratto di ruolo, sussistesse l’interesse a tale azione, quando la cartella di pagamento ivi indicata non fosse stata precedentemente notificata dall’agente della riscossione, ovvero quando, dal momento della notifica della cartella, fosse trascorso un lasso di tempo sufficiente a determinare la prescrizione del credito, senza che fossero stati notificati ulteriori atti interruttivi. In siffatte ipotesi, quanto meno in assenza di atti di esazione, poteva ben dubitarsi che l’azione del contribuente, volta a ottenere l’accertamento negativo del credito e usualmente – ancorché impropriamente – denominata impugnazione dell’estratto del ruolo, fosse sostenuta, agli effetti dell’art. 100 c.p.c., da un concreto interesse ad agire.

La sussistenza di quest’ultimo era stata invero negata da un significativo filone giurisprudenziale, d’indirizzo opposto a quello fatto proprio, nel merito, dal primo giudice.

Si veda, in proposito, a titolo esemplificativo, quanto deciso in Cass., Sez. VI – Lav. , nn. 5446/19 e 6723/19 e, nell’ambito della giurisprudenza di merito, in C.d. A. Genova, n. 304/21, C.d.A. Milano, n. 1253/21, Trib. Palermo, n. 3857/21, Trib. Cosenza, n. 1674/21, C.d. A. Brescia, n. 26/21,

Tale situazione di incertezza ha reso necessario l’intervento del legislatore che, come detto, ha inserito la nuova disposizione (peraltro immediatamente applicabile ai processi in corso ed estesa anche alle entrate extratributarie: v. Cass. S.U., n. 26283/2022) quale capoverso dell’articolo 12 cit., escludendo, al di fuori delle ipotesi previste, l’impugnabilità del ruolo esattoriale, ove se ne assuma l’omessa notificazione, e sostanzialmente aderendo al più ristrettivo orientamento giurisprudenziale sopra richiamato. In definitiva, l’esistenza di un complesso quadro d’incertezza circa la materia dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo, tale da aver richiesto l’intervento chiarificatore dapprima del legislatore e poi delle Sezioni Unite della Suprema Corte, ben può essere apprezzata quale grave ed eccezionale ragione, idonea a legittimare la resistenza in giudizio delle parti risultate virtualmente soccombenti e, di conseguenza, a giustificare la compensazione delle spese legali nei loro confronti.

3. Le considerazioni svolte al paragrafo precedente giustificano, a loro volta, la compensazione delle spese di appello.

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da nei confronti dell’ , del e della per la riforma della sentenza n. 17612/2020 emessa dal Giudice di Pace di disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. rigetta l’appello;
3. dà atto della sussistenza delle condizioni per il pagamento di un’ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 27.6.2024.
IL GIUDICE COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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