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Impugnazione lodo arbitrale, nullità del lodo

Impugnazione lodo arbitrale, nullità del lodo contenente disposizioni contraddittorie, contraddittorietà tra le diverse componenti del dispositivo.

Pubblicato il 22 May 2020 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’ APPELLO DI L’ AQUILA

La Corte, composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA n. 695/2020 pubblicata il 18/05/2020

nella causa civile iscritta al N° /2015 R.G., posta in deliberazione decorso il 18/9/2019 il termine per il deposito delle memorie di replica e vertente

TRA

XXX, elettivamente domiciliata in L’ Aquila presso lo studio dell’ Avv. , che la rappresenta e difende.

ATTRICE

E

“YYY S.p.A.”, con sede in, elettivamente domiciliata presso lo studio degli, che lo rappresentano e

difendono.

CONVENUTA OGGETTO : Impugnazione per nullità di lodo

arbitrale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale d’ udienza di precisazione delle conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 24 marzo 2003 XXX presentava domanda di adesione alla cooperativa in epigrafe indicata, per essere ammessa, in qualità di socia, alla sottoscrizione di una quota della cooperativa edilizia, per partecipare al suo programma edificatorio e ottenere l’ assegnazione di un alloggio.

Il 3 maggio 2003 sottoscriveva una scrittura privata, avente ad oggetto la preassegnazione di un alloggio, al prezzo di € 118.785,00.

Sorta controversia con la cooperativa, con atto notificato il 2 dicembre 2013, insieme ad altri soci, non impugnanti, promuoveva la convocazione del collegio arbitrale previsto dall’ art. 16 del contratto preliminare, che demandava ad un collegio di tre arbitri la decisione, mediante arbitrato rituale, la controversia, chiedendo dichiararsi il gravissimo inadempimento della cooperativa, la risoluzione del contratto, la restituzione del doppio della caparra versata, pari a € 7.746,85, la restituzione dell’ acconto versato, pari ad € 4.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ed al risarcimento dei danni, pari ad € 600,00 mensili dalla data della mancata consegna dell’ alloggio al saldo.

La cooperativa, oltre a sollevare questioni di rito, non riproposte in questo giudizio di impugnazione, chiedeva il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, accertare nella misura di € 170.478,00 il maggior costo di assegnazione dell’ alloggio, al netto del contributo regionale, se spettante, giustificato dai maggiori costi sostenuti dalla cooperativa.

All’ esito del procedimento, il collegio arbitrale, con lodo 4 dicembre 2014, per quanto qui interessa, respingeva la domanda proposta dalla XXX e la riconvenzionale proposta dalla cooperativa, compensando per intero tra le parti le spese del giudizio.

Avverso il lodo, con atto notificato il 5 marzo 2015 proponeva impugnazione innanzi a questa Corte la XXX, chiedendo accogliersi le domande già proposte nel procedimento arbitrale.

A fondamento dell’ impugnazione deduceva la nullità del lodo per contraddittorietà di disposizioni in esso contenute, a norma dell’ art. 829, 1° co., n. 11 c.p.c.

Si costituiva la cooperativa, chiedendo il rigetto dell’ impugnazione, con vittoria di spese del giudizio.

Precisate le conclusioni, la Corte, decorsi i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, si riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva la Corte che l’ impugnazione è infondata e deve essere dichiarata inammissibile.

Occorre premettere che “…in tema di impugnazione del lodo arbitrale, la disposizione di cui all’art. 829, n. 4 cod.proc.civ. – nullità del lodo contenente disposizioni contraddittorie – va intesa nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, e non anche tra diverse parti della motivazione poste a raffronto tra loro, ovvero tra la motivazione stessa ed il dispositivo. La contraddittorietà interna alla motivazione, non prevista “nominatim” tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, pertanto, solo nella ipotesi di assoluta impossibilità di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una qualsivoglia forma di motivazione riconducibile al suo modello legale funzionale…” (Cass. 18/2/2000, n. 1815; conf. Cass. 20/9/2002, n. 13753; Cass. 7/12/2007, n. 25623; Cass. 25/1/2016, n. 1258).

Questi principi, affermati nella vigenza dell’ art. 829 c.p.c., nel testo che prevedeva il vizio che si manifestava in disposizioni contraddittorie del lodo all’ interno del 1° co., n. 4, meritano di essere condivise anche dopo la novella del 2006, che ha previsto, al 1° co., n. 11, un’ ipotesi autonoma di nullità, ma che, per verificarsi, prevede sempre che il lodo contenga “disposizioni contraddittorie”.

Nella specie, con il lodo arbitrale sono state respinte sia le domande proposte dalla XXX, che quella, riconvenzionale, proposta dalla cooperativa, e tali statuizioni non sono per nulla contraddittorie e sono sorrette da motivazioni comprensibili e per nulla illogiche.

In particolare, gli arbitri hanno escluso che la cooperativa, rifiutandosi di trasferire all’ impugnante l’ alloggio senza che questa corrispondesse un aumento del prezzo, determinato dai maggiori costi di costruzione sostenuti dalla società, costituisse grave inadempimento, perché la possibilità per la società di chiedere l’ aumento del prezzo era prevista sia dall’ art. 6 del contratto preliminare di assegnazione che dal D.M. Lavori Pubblici del 5 agosto 2004, nonché dalla circostanza che le deliberazioni assembleari, attuative dell’ obbligo dei soci di concorrere al pagamento dei maggiori costi, fossero state impugnate dalla XXX.

Ha respinto la domanda riconvenzionale della cooperativa, poi, perché mancava la prova che i maggiori costi fossero stati accettati specificamente dalla XXX.

Come si vede, le disposizioni adottate sono compatibili, e ciò basterebbe, ai fini che in questa sede rilevano, ma le motivazioni ad essa sottese non sono illogiche né contraddittorie, mentre l’ articolato motivo di impugnazione altro non è che una censura del merito della decisione, riguardante il valore probatorio dei documenti prodotti innanzi agli arbitri, le modalità di calcolo dei costi di costruzione, quelle di approvazione dei maggiori costi ed ei bilanci della cooperativa, l’ incidenza del D.M. 5 agosto 2004 sui maggiori costi, tutte doglianze non riconducibili all’ ipotesi di nullità prevista dall’ art. 829, 1° co., n. 1 c.p.c., ma volte ad ottenere apprezzamenti di fatto diversi da quelli arbitrali che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di questa Corte.

In conclusione, l’ impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in vigore dal 3 aprile 2014 (art. 29 D.M. cit.), da applicarsi alle liquidazioni successive alla data della sua entrata in vigore (art. 28 D.M. cit.).

P. Q. M.

La Corte, definitivamente decidendo la causa in epigrafe descritta, così provvede:

1) dichiara inammissibile l’ impugnazione del lodo;

2) condanna XXX a rimborsare alla

YYY S.p.A. le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.777,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55, I.V.A. e C.P.A. sulle somme imponibili.

Così deciso in L’ Aquila il 3 marzo 2020, su relazione del consigliere estensore.

IL CONSIGLIERE REL. EST.

IL PRESIDENTE

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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