REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa, a seguito dell’udienza del 07/12/2022 svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell’articolo 221 comma 4 del d.l. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020, pronuncia la seguente
SENTENZA n. 622/2022 pubblicata il 07/12/2022
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
XXX
OPPONENTE
Contro
YYY, OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “in via preliminare: ricorrendo gravi motivi e fermi comunque gli effetti sospensivi derivanti dal combinato disposto degli artt. 646 e 430 c.p.c., sospendere la provvisoria esecutorietà dell’opposto decreto ingiuntivo;
– nel merito: revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia l’opposto decreto ingiuntivo n. 66/2021 emesso dal Tribunale di Teramo – Sez. Lavoro in data 02/02/2021 ed il pedissequo atto di precetto, per avvenuta estinzione dell’obbligazione ad esso sottesa; – in ogni caso: condannare parte opponente alla integrale rifusione delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Parte opposta: “1) rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 66/2021 del 3.2.2021;
2) rigettare l’opposizione del Decreto Ingiuntivo n. 66/2021 del 3.2.2021 ed al contempo accertare e dichiarare l’esistenza del diritto di YYY a percepire la somma di Euro 1.221,08 pari all’importo lordo della busta paga del mese di giugno 2020;
3) condannare XXX, in proprio e n.q. di titolare della ditta individuale “***”, al pagamento in favore di YYY di Euro
1.221,08, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del credito (21.7.2020) al saldo;
4) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi le fasi di inaudita altera parte e di merito da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 18.3.2021 XXX proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 66/2021 emesso in data 02/02/2021 dal Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro, provvisoriamente esecutivo, notificato in data 12/02/2021 unitamente all’atto di precetto del 12/02/2021, con il quale veniva ingiunto il pagamento, a favore del dipendente YYY, della somma complessiva di € 1.221,08, oltre accessori come da domanda, nonché spese di procedimento, a titolo di retribuzione per la mensilità di giugno 2020.
A sostegno della domanda sosteneva di aver corrisposto in contanti la mensilità di giugno 2020, in ragione delle esigenze rappresentate dal lavoratore, disponendo tre tranche di pagamenti: il primo in data 21/06/2020, a fine servizio alle ore 23:00 di € 500,00, il secondo in data 27/06/2020 a fine servizio alle ore 23:05 circa, nell’importo di € 350,00 e l’ultimo in data 5.7.2020 per l’importo di € 250,00. Ad ulteriore conferma della prospettazione difensiva offerta sottolineava come la sola mensilità di giugno 2020 fu corrisposta in contanti, essendo le altre evase mediante bonifici bancari, e come la busta paga di giugno 2020 era stata sottoscritta dal lavoratore, a conferma dell’avvenuto pagamento della stessa.
1.2. Si costituiva in giudizio il lavoratore contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. Contestava, in particolare, il pagamento in contanti, eccependo la inammissibilità della prova orale articolata.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, giustificata dal fatto che solo la mensilità di giugno 2020 risultava inevasa, al termine della quale è stata rinviata al 7.12.2022 per discussione con termine per note.
In ragione della sopraggiunta emergenza epidemiologica, l’udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell’articolo 221 d.l. n. 34 del 2020, previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, la sola parte opposta ha depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Non risulta in contestazione che YYY ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di XXX dal 22.5.2020 al 30.9.2020, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con qualifica di cuoco ed inquadramento al 4° livello del CCNL Turismo – pubblici esercizi, presso l’attività denominata “***”.
Risulta, altresì, pacifico che il lavoratore abbia percepito le mensilità di maggio, luglio, agosto e settembre 2020, comprensivo del TFR.
Ciò che, invece, costituisce oggetto di discussione tra le parti, è il pagamento della busta paga di giugno 2020 che, a differenza delle restanti mensilità, per le quali il datore di lavoro ha emesso bonifico bancario, non risulta corrisposta mediante strumenti tracciabili di pagamento, sostenendo la parte opponente di aver provveduto mediante pagamento in contanti, in ragione di impellenti esigenze personali del lavoratore.
All’uopo, la stessa ha offerto di dimostrare il pagamento della somma pretesa mediante articolazione di prova orale, la quale è stata ammessa, pur nella contestazione di controparte, derogando il limite di cui artt. 2726 e 2721 c.c., in ragione della singolarità ed unicità della mensilità asseritamente corrisposta in contanti.
Tanto premesso, in punto di diritto è noto che, ai sensi dell’art.2697 c.c., chiunque chieda l’attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l’onere di provare l’inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., nel caso in cui sia dedotto l’inadempimento ovvero l’inesatto adempimento dell’obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l’esistenza dell’obbligazione, gravando invece sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento ovvero l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 c.c.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l’onere della prova dell’avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell’estinzione dell’obbligazione.
Quanto alle buste paga, la L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 910, pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di eseguire i pagamenti delle retribuzioni (e del TFR) in favore dei lavoratori con mezzi di pagamento tracciabili, con obbligo di conservazione della documentazione comprovante tali pagamenti pena l’applicazione delle sanzioni di legge L. n. 205 del 2017, ex art. 1, comma 913.
Inoltre la L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 912, stabilisce che “la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione”.
Per costante e consolidato orientamento giurisprudenziale le buste paga non costituiscono di per sé prova dell’avvenuto pagamento, anche se sottoscritte dal lavoratore, essendo necessario che il datore di lavoro fornisca tale prova in termini più rigidi anche in considerazione del fatto che il pagamento della retribuzione deve avvenire con modalità tracciabili (es. assegni, bonifici ecc.) (Cassazione civile, sez. lav., 14/11/2018, n. 29367; Cassazione civile, sez. lav., 13/04/1992, n. 4512).
In ordine all’ammissibilità della prova orale del pagamento, anche da ultimo la Corte di Cassazione ha affermato che poiché ai sensi dell’art. 2726 c.c., le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall’art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l’esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (Cassazione civile sez. II, 20/04/2020, n.7940).
Si ritiene di dover fare un ultimo richiamo ai principi in materia di imputazione nel rapporto di lavoro, secondo cui, per giurisprudenza unanime, “l’imputazione di pagamento che, secondo la norma generale dell’art. 1193 c.c. comma 1, costituisce una facoltà del debitore, al mancato esercizio della quale sopperiscono i criteri legali dettati dal comma 2 dello stesso articolo, si pone nel rapporto di lavoro subordinato come un obbligo del datore di lavoro, essendo questi tenuto alla consegna delle buste-paga previste dalla l. n. 4 del 1953. La previsione dell’imputazione predetta, che ha la funzione di consentire al lavoratore di controllare la corrispondenza fra quanto a vario titolo dovutogli e quanto effettivamente corrispostogli” (Cassazione civile sez. lav., 14/05/2018, n.11632).
Trasponendo tali principi al caso di specie deve ritenersi che la parte opponente non ha fornito congrua e sufficiente dimostrazione del pagamento della mensilità in contestazione.
In primo luogo, deve ritenersi che la mera sottoscrizione della busta paga di giugno 2020 non possa in alcun modo valere quale prova dell’avvenuto pagamento, non essendovi alcuna specificazione o menzione che la suddetta sottoscrizione sia avvenuta per quietanza e, dunque, con funzione liberatoria.
In secondo luogo, la prova orale, nei limiti di ammissibilità della stessa, non ha offerto alcuna idonea dimostrazione del pagamento avvenuto asseritamente in contanti.
Al riguardo, i testi *** e ***, essendo legati da uno stretto vincolo di parentela con XXX, essendo rispettivamente il marito ed il fratello e collaboratori nell’impresa familiare, non possono ritenersi pienamente attendibili, ed anzi, si ritiene che dalle dichiarazioni rese dai colleghi del YYY sia emerso che ***, marito della opponente, gestisse di fatto l’attività e fosse referente dei dipendenti, così viziandone proprio la capacità a testimoniare. Il teste ***, dipendente della opponente, ha così dichiarato: “So che era lui che gestiva un po’ tutto, per noi era il punto di riferimento, era lui che ci pagava a fine serata. Quando chiudeva il locale a fine serata, era Costantino Alfonsi che ci dava il compenso in contanti.”
Mentre il teste *** ha reso dichiarazioni de relato, in base a quanto riferito dalla sorella, facendo riferimento ad una consegna in contanti di € 100,00 fatta da cognato, che, peraltro, non era stata neppure dedotta dalla parte opponente.
I restanti testi, *** e ***, non hanno invece fornito adeguati e precisi riscontri al pagamento in contanti asserito, avendo il teste *** riferito di due sole occasioni, ma senza conoscere l’ammontare effettivo del denaro consegnato, ed essendosi il teste *** limitato a confermare di aver sentito dire da *** “con questo abbiamo chiuso giugno”, pur aggiungendo la circostanza per cui gli stipendi erano sempre pagati con bonifico.
Alla luce delle precedenti considerazioni non può, dunque, ritenersi sufficientemente dimostrato l’avvenuto pagamento in contanti della busta paga di giugno 2020, avendo i testi (ritenuti attendibili) reso dichiarazioni generiche e comunque non dirimenti ai fini del decidere, soprattutto in ordine al quantum consegnato.
Senza, peraltro, considerare l’obbligo gravante sul datore di lavoro di provvedere al pagamento della retribuzione mediante strumenti tracciabili, con obbligo di conservazione della documentazione comprovante tali pagamenti, pena l’applicazione delle sanzioni di legge L. n. 205 del 2017, ex art. 1, comma 913.
Né può ritenersi sintomatico, in senso favorevole alla prospettazione di parte opponente, che il lavoratore abbia accettato le mensilità successive a quella di giugno 2020, compreso il TFR, atteso che l’imputazione di pagamento delle somme corrisposte è stata effettuata dal datore di lavoro in sede di pagamento mediante bonifico bancario, sicchè il lavoratore non avrebbe potuto provvedere diversamente.
In definitiva sintesi deve ritenersi che il datore di lavoro non abbia offerto la prova del pagamento della mensilità di giugno 2020, sullo stesso gravante, con conseguente rigetto dell’opposizione e conferma del decreto ingiuntivo, peraltro già munito di provvisoria esecutività.
3. Le spese di lite sono poste a carico di parte opponente e liquidate secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2022 n. 147, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 487/2021 così provvede:
• Rigetta l’opposizione,
• condanna la parte opponente al pagamento, in favore dell’opposto delle spese di lite del presente giudizio che liquida nella complessiva somma di € 1.313,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del difensore.
Teramo, 7.12.2022
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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