In una separazione consensuale la clausola con la quale i coniugi prevedono la futura vendita della casa familiare è autonoma rispetto agli accordi oggetto di omologazione, e pertanto non è modificabile con il procedimento disciplinato dall’art.
In una separazione consensuale la clausola con la quale i coniugi prevedono la futura vendita della casa familiare è autonoma rispetto agli accordi oggetto di omologazione, e pertanto non è modificabile con il procedimento disciplinato dall’art. 710 c.p.c..
Difatti, applicandosi l’art. 156, settimo comma, c.c. in via analogica alla separazione consensuale, i giustificati motivi che autorizzano il mutamento delle relative condizioni consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati, onde, rispetto all’atto di separazione omologato, né gli eventuali vizi del consenso, né la sua eventuale simulazione sono deducibili attraverso il giudizio camerale attivato a norma del combinato disposto degli artt. 710 e 711 c.p.c., nel senso esattamente che, costituendo presupposto del ricorso a detta procedura l’allegazione dell’esistenza di una valida separazione consensuale omologata, equiparabile alla separazione giudiziale pronunciata con sentenza passata in giudicato, la denuncia di eventuali vizi dell’accordo di separazione, ovvero della sua simulazione, resta rimessa al giudizio ordinario, secondo le regole generali, laddove, in particolare, stante la natura negoziale dell’accordo che da sostanza e fondamento alla separazione consensuale tra coniugi e non essendo ravvisabile, nell’atto di omologazione, una funzione sostitutiva o integrativa della volontà delle parti, ma rappresentando la procedura ed il decreto di omologazione condizioni di efficacia del sottostante accordo tra coniugi (salvo che per quanto riguarda i patti relativi all’affidamento ed al mantenimento dei figli minorenni, sui quali il giudice è dotato di un potere di intervento più penetrante), deve ritenersi ammissibile l’azione di annullamento della separazione consensuale omologata per vizi della volontà, la cui esperibilità – non limitata alla materia contrattuale, ma estensibile ai negozi relativi a rapporti giuridici non patrimoniali, genus cui appartengono quelli di diritto familiare – presidia la validità del consenso come effetto del libero incontro della volontà delle parti.
Cassazione Civile, Sezione Prima, Sentenza n. 24321 del 22 novembre 2007
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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