N. R.G. 4421/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente
SENTENZA N._3233_2025_- N._R.G._00004421_2024 DEL_16_04_2025 PUBBLICATA_IL_16_04_2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4421/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 37129 VERONA presso il difensore avv. COGNOME ATTORE contro (C.F. , con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 10122 TORINO presso il difensore avv. COGNOME NOME CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per Accertato l’illegittimo inadempimento contrattuale della relativo alla polizza Nr. 112385 datata 13.12.2010 Condannarsi la stessa al risarcimento danni patrimoniali conseguenza immediata e diretta del suo inadempimento, danni che si indicano a) in relazione al danno per lucro cessante per mancato guadagno, nella somma di € 400.000 (Euro quattrocentomila) o nella maggiore o minor somma che verrà liquidata dal Giudice anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. b) in € 24.443,85 per canoni leasing pagati prima dell’evento furto; c) in relazione al danno emergente per le spese complessive di difesa nel processo penale conclusosi con la sua piena assoluzione in totali € 10.799,32 per onorari di difesa (secondo i parametri forensi vigenti, e di € 1.600,00 per spese di viaggio e di trasferta connesse alla sua personale presenza a più di 10 udienze nella fase di indagini preliminari e dibattimentale in quasi 10 anni di processo.
Dichiararsi inoltre la stessa Assicurazione convenuta ai sensi di polizza, a garantire e tener indenne il ricorrente da ogni eventuale pretesa che RAGIONE_SOCIALE dovesse far valere nei confronti del sig. derivante dal contratto di locazione finanziaria Nr. 2010/0037262 stipulato in data 13.10.2010.
Per Voglia il Giudice adito Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Dato atto che dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove In via istruttoria Ordinare a e/o ad di produrre in giudizio il contratto di leasing stipulato in data 13.10.10 tra nonché le pertinenti condizioni generali di contratto di locazione finanziaria (leasing) – muniti delle sottoscrizioni di entrambe le parti – relativamente al conteggio del 13.10.2010 di suo riferimento 2010/0037262 del 13.10.2010, in ordine all’acquisto dei due muletti mod. CODICE_FISCALE/CODICE_FISCALE della ditta Nel merito In via preliminare Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di per i motivi di cui in atti In ogni caso Accertare e dichiarare la prescrizione dei diritti di parte ricorrente ai sensi dell’art. 2952 c.c. C.F. per i motivi di cui in atti ovvero ai sensi degli artt. 2947 e/o 2946 c.c. per i motivi di cui in atti.
In via principale Respingere le domande tutte di parte ricorrente, siccome infondate in fatto e in diritto Assolvere da ogni avversaria pretesa In via subordinata Nella denegata ipotesi di rigetto, anche solo parziale, delle conclusioni che precedono Contenere l’eventuale condanna di nei limiti della legittimazione attiva di parte attrice, dei diritti non prescritti e del danno concretamente provato.
In ogni caso Liquidare le anticipazioni, di cui alla documentazione in atti, ed i compensi professionali tutti, di cui alla consueta nota, redatta in relazione alle fasi processuali, alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili Con il favore delle spese di ctu e di ctp, queste ultime in misura pari alle prime o in quella determinanda dal Giudice anche in via equitativa Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione gisce contro lamenta l’inadempimento da parte di quest’ultima del contratto di assicurazione stipulato contro il rischio di perdita di beni dal primo acquistato in godimento a titolo di leasing.
La domanda relativa al pagamento dell’indennizzo è prescritta.
Ex art. 2952 c. II c.c. i diritti derivanti dal contratto a favore dell’assicurato si prescrivono nel termine di due anni.
Ciò vale non solo per il diritto all’adempimento, ma anche per il relativo risarcimento del danno da inadempimento, in quanto trattasi pur sempre di diritto che rientra tra gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (art. 2952 c. II c.c.).
In fatto, parte convenuta ha eccepito che vi è stata soluzione di continuità nel corso dell’interruzione della prescrizione, tra quella intervenuta (ossia perfezionatasi) in data 19.8.2019 e quella del 23.8.2021;
effettivamente, tenuto conto che occorre avere riguardo, come idoneo fatto interruttivo, all’arrivo dell’atto interruttivo all’indirizzo del debitore, l’interruzione eccepita sussiste (cfr. docc. 13 e 14, pp. 3).
Il punto assorbe l’eccepita difesa di mancanza di legittimazione sostanziale di parte attrice.
Resta invece il problema relativo ai restanti danni che, asseritamente, parte attrice ha subito per via dell’inadempimento.
Si tratta del danno derivante dal fatto che il mancato incameramento dell’indennizzo avrebbe precluso il pagamento delle rate di leasing;
il danno derivante dalla circostanza che al mancato pagamento avrebbe fatto seguito la segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia e il peggioramento del rating bancario dal 2013 in avanti;
il dissesto finanziario conseguente sarebbe poi comprovato dalle dichiarazioni iva, ancora in crescita nel 2013 per poi crollare a partire dal 2014.
Ulteriori danni derivano infine dal costo delle rate di leasing effettivamente pagate, nonché dalle spese del processo penale che il ricorrente ha dovuto subire pur essendo assolto per insussistenza del fatto.
Ora, va rilevato quanto segue.
Anzitutto occorre chiedersi se in relazione ai danni ultimi lamentati venga o meno in rilievo il termine biennale di prescrizione di cui all’art. 2952 c.c. Si ritiene che la risposta sia negativa.
Si tratta infatti di danni che dal contratto di assicurazione traggono solo occasione e che, pertanto, non possono dirsi inerenti a diritti derivanti dal contratto di leasing.
Inoltre si tratta di danni autonomamente risarcibili, qual è in fondo il diritto a svolgere attività d’impresa:
pertanto la lesione dello stesso rileva in via autonoma, ossia a prescindere dal fatto che le sue concrete modalità di lesione si siano verificate a mezzo di inadempimento.
In quest’ottica restano allora da verificare due punti.
Anzitutto se la condotta alla base della serie di eventi causalmente riconnessi (secondo la prospettazione di parte attrice) vi sia stato o meno;
in secondo luogo, se si tratta di un nesso causale rilevante ai fini del risarcimento del danno.
Nel primo senso occorre verificare se vi sia stata una condotta inadempiente di parte convenuta.
La premessa è che compete alla parte assicurata dimostrare la condizioni di esigibilità dell’indennizzo, data dal verificarsi del furto.
Ora, la sentenza penale prodotta da parte attrice nega l’esistenza di un reato, ma non prende posizione sull’an del furto, non essendo del resto l’oggetto immediato della stessa;
ciò si desume dal fatto che in motivazione la sentenza evidenzia la presenza di elementi a favore della tesi dell’odierna parte attrice (i d.d.t. prodotti in corso di causa;
la testimonianza, sempre in sede penale, di , che avrebbe confermato la presenza dei muletti presso il capannone ove sarebbero stati asportati), come pure di elementi di sospetto (l’assenza di rapporti commerciali tra la società che produce i carelli elevatori in questione e quella che ha venduto alla fornitrice dell’odierno attore i carelli elevatori nuovi).
Sul punto, parte ricorrente non ha articolato prove, producendo invece i documenti inerenti alla vicenda penale;
ha quindi allegato la denuncia di un terzo, i.e. il depositario dei muletti (doc. 4), del 20.6.2011, che vale come prova, sia pure atipica.
Occorre infatti premettere che ai fini dell’indennizzo e della prova del sinistro, la denuncia di furto sporta all’autorità di p.s.
non può essere svalutata considerandola alla stregua di una dichiarazione unilaterale della parte interessata e, per ciò solo, ritenuta priva di rilevanza.
In quanto denuncia in senso stretto, la stessa espone l’autore al rischio di condanna penale ex art. 367 c.p. in caso di falsità:
e tale circostanza ne avalla in prima battuta la rilevanza probatoria.
Né si capisce del resto come potrebbe l’assicurato provare il sinistro in mancanza di testimoni.
La stessa Cassazione, nonostante una diffusa opinione in senso contrario, non svaluta affatto in modo aprioristico la portata della denuncia.
Per es. Cass. n. 20066/2013, sia pure in relazione al diverso problema del risarcimento del danno richiesto al , e alla valutazione della prova data dalla denuncia, o meno, all’autorità competente del sinistro da parte di veicolo non identificato, ha rilevato come “l’omessa denuncia all’autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato;
così come l’intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz’altro accaduto.
Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l’una o l’altra conclusione del giudice di merito nell’ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza.
A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è peraltro consentito assegnare, salva la possibile valenza sintomatica dell’una o dell’altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica” (in senso conforme, cfr. Cass. n. 9939/2012;
non paiono in termini le sentenze, alle volte citate in senso contrario, Cass. n. 10262/1992 e Cass. n. 1935/2003, essendo attinenti in realtà all’idoneità della denuncia a esonerare il vettore da responsabilità contrattuale).
Pertanto non si può negare il dovere del giudice di valutare liberamente la denuncia di furto:
tanto più in quanto resa da un soggetto terzo, di massima disinteressato a rendere dichiarazioni a favore dell’odierno attore (ed anzi, in linea di principio non interessato di certo a commettere un reato per l’utilità di un altro soggetto) il vero problema consiste nell’esistenza di circostanze, intrinseche alla stessa denuncia
(per es. per via di una descrizione dei fatti già di per sé inverosimile o lacunosa, o per la tempistica emergente per es.
tra il momento del furto e la data e l’orario di presentazione della denuncia medesima) ovvero estrinseche, che possano inficiarne il valore probatorio.
Nel complesso le circostanze evidenziate non sembrano tali da inficiare il suddetto valore probatorio.
Si tratta delle circostanza integrate da due fatti;
il primo è che la società che produce i carelli elevatori in questione avrebbe negato di avere venduto alla fornitrice dell’odierno attore carelli elevatori nuovi;
il secondo consiste nella circostanza che presso la sede della società dalla quale sono partiti i muletti al fine di essere depositati, ha sede una società che si occupa di assistenza e riparazione di carrelli elevatori (società , il cui legale rappresentante ha dichiarato che i carrelli o muletti non sono mai transitati presso la sua azienda (dichiarazione desumibile dai documenti: cfr. doc. 4 conv.).
Non si tratta di elementi radicalmente in contrasto con le circostanze esposte dall’attore, ossia con il dato fondamentale dell’acquisto dei muletti e della consegna in deposito presso l’impresa Cerea, dalla quale sono stati poi rubati (tanto più alla luce della testimonianza, resa in sede di dibattimento penale, del teste Breve:
i carrelli c’erano e sono stati rubati.
Il problema riguarda la risarcibilità dei danni allegati.
Gli stessi non sembrano causalmente connessi all’inadempimento (art. 1223 c.c.) né prevedibili (art. 1225 c.c.).
Anzitutto:
il canone mensile del leasing era pari a € 1656,09 (al netto dell’i.v.a., che però è un credito per l’utilizzatore), dunque € 19.873,08 all’anno.
Mancavano circa quattro anni al termine del rapporto.
Ora, già l’art. 1225 c.c. sancisce che il danno (non il fatto integrante la conseguenza in termini causali dell’inadempimento) è limitato a quanto prevedibile al momento del sorgere dell’obbligazione.
Si parla del “danno”, non di fatti “conseguenza” dell’inadempimento.
L’art. 1225 c.c. attiene a dei fatti (“conseguenze”), ulteriori rispetto all’inadempimento e causati dallo stesso, che integrano degli eventi, causalmente connessi all’inadempimento, fonte di un danno ulteriore rispetto a quest’ultimo;
il “danno” invece è il quantum o, meglio, la valutazione in termini economici di tali eventi.
La distinzione letterale tra le due norme è netta per essere ignorata.
Ora, sembra difficile potersi dire prevedibile un danno pari a oltre 400.000 euro rispetto a un inadempimento che, a tutto voler concedere, poteva riguardare al più l’ammontare residuo dei canoni (e in realtà una somma inferiore, pari al valore di mercato del bene al momento del furto).
In ogni caso:
postulando € 80.000,00 di canoni ancora da pagare, viene allegato un danno (per difetto) pari a € 400.000,00.
Un rapporto di 1 a 5 che, in percentuale, esprime un danno pari al 500% del valore dell’inadempimento.
Davvero poco prevedibile in assoluto.
Non è possibile risarcire un simile danno, salvo il caso di dolo del debitore (che non pare ricorrere nel caso di specie:
è stata necessaria una sentenza penale per sancire che il reato non vi era).
Per certo, non pare che in un’ordinaria trattativa e stipula di un contratto di assicurazione potessero emergere elementi tali da far ritenere prevedibile in capo all’assicurato un tracollo finanziario assimilabile a quello descritto in atto di citazione.
Il punto inerente alla prevedibilità del danno si interseca con l’art. 1223 c.c., ossia con il problema relativo al fatto se i danni lamentati possano dirsi conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento ex art. 1223 c.c.
Ora, in ordine allo stato allo stato precedente alla data del furto (25.5.2011), per il vero si produce sub doc. 20 un report attestante uno status di eccellenza finanziaria al 23.5.2013, dunque a quasi un anno di distanza dal furto e la mancato pagamento dell’indennizzo, il che appare già di per sé contraddittorio con la tesi dell’attore.
L’esame della documentazione proveniente dalla Centrale rischi della Banca d’Italia non sembra poi, a propria volta, così probante.
La prima sofferenza viene attestata nel febbraio del 2013 (il che, per inciso, determina qualche dubbio sulla portata del report supra indicato, di tre mesi successivo).
Fino al gennaio 2013 inoltre esistono finanziamenti sotto forma di crediti autoliquidanti da parte di Banco Bpm che permangono ininterrotti, nonostante il mancato adempimento dei terzi creditori a scadenza nell’aprile 2013, fino ad agosto 2013.
Tenuto conto poi della natura assolutamente marginale dei beni oggetto del contratto di leasing, ossia due muletti che neppure erano utilizzati (si trovavano infatti in un deposito di terzi), appare evidente che la tesi di parte attrice, alla luce di tutti gli elementi indicati, non sembra delineare un valido nesso causale tra l’inadempimento del contratto di assicurazione e i conseguenti eventi forieri di danni.
È ipotizzabile, in astratto, che il tracollo possa essere stato dovuto anche alle vicende giudiziarie di parte attrice (il quale ha perfino rinunciato alla prescrizione del reato in corso di processo), che possono averlo distolto a livello emotivo dall’ordinaria gestione dei suoi affari.
Ma si tratta di circostanza che non può essere posta a base di una sentenza di condanna per i motivi indicati, tenuto conto che la denuncia dell’assicurazione si è basata su elementi oggettivi che, se pure non probanti, richiedevano di essere vagliati tramite l’esercizio dell’azione penale.
Per questi motivi respinge la domanda.
Spese pari a € 11.000,00, avuto riguardo al valore della causa e alla modesta portata della fase istruttoria, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE La domanda di CONDANNA Al pagamento di € 11.000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. nei confronti di Milano, 16 aprile 2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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