N. R.G. 1035/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. NOME COGNOME Presidente dr.
NOME COGNOME Consigliere dr.
NOME COGNOME Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._286_2024 -N._R.G._00001035_2023 DEL_31_01_2024 PUBBLICATA_IL_31_01_2024
nella causa iscritta al n. r.g. 1035/2023 promossa in grado d’appello (C.F. ), elettivamente domiciliato in 20122 presso lo studio dell’avv. , che lo rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLANTE CONTRO (C.F ), elettivamente domiciliato in 20122 presso lo studio dell’avv. , che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all’avv. 20122 C.F. C.F. APPELLATO
CONCLUSIONI
DELLE PARTI Per Piaccia all’Ill.ma Corte adita, in totale riforma della sentenza impugnata, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione deduzione disattesa, anche in via istruttoria e incidentale, per tutte le ragioni esposte così statuire:
– Nel merito, In principalità 1) Per tutto quanto sopra esposto – condannare il a corrispondere in favore di parte attrice il corrispettivo pattuito di euro 15.096,23 (comprensivi di IVA 22% e C.P. 4%) o comunque di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs.
231/02 maturati e maturandi;
– condannare il a corrispondere in favore di parte attrice l’ulteriore importo pari a euro 15.096,23 (comprensivi di IVA 22% e C.P. 4%) calcolato sulle maggiori opere eseguite e di cui alla variante in atti, o comunque di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs.
231/02 maturati e maturandi;
– condannare il a corrispondere in favore di parte attrice l’ulteriore somma di euro 3.000,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute nell’espletamento dell’incarico o comunque di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali;
– ordinare al di dare il proprio assenso allo svincolo della fideiussione n. accesa presso e condannare il predetto a corrispondere in favore di parte attrice la somma di euro 400,00, oltre interessi legali, a titolo di rimborso delle spese bancarie finora addebitate per la gestione della fideiussione medesima dalla domanda ad oggi.
Con vittoria di spese diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria ammettersi prova per testi sui fatti e sulle seguenti circostanze:
1. Vero che i lavori commissionati dal , nell’ambito dell’appalto n. 67/11, per i quali l’Arch. aveva ricevuto in affidamento il servizio di collaudo tecnico – amministrativo e statico in corso d’opera e finale, erano iniziati in data , sei mesi prima del conferimento dell’incarico al predetto professionista;
2. Vero che l’Arch. , in esecuzione dell’incarico ricevuto dal , a far data dal mese di organizzava le visite in corso d’opera presso i cantieri (plessi scolastici) di oggetto dell’appalto n. 67/11 e convocava i soggetti interessati – l’impesa aggiudicataria Impresa rappresentata dal signor la Direzione di Cantiere, nella persona del signor dipendente della Impresa Direzione Lavori nella persona dell’Arch. la Direzione Operativa nella persona dell’Arch. il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nella persona dell’Arch. , invitandoli a parteciparvi;
3. Vero che in data l’Arch. convocava i soggetti interessati (Impresa esecutrice; direzione di cantiere;
DL; Direzione Operativa; Coordinatore per la sicurezza) ai lavori commissionati al predetto di cui all’appalto n. 67/11 presso il cantiere di , e che durante la visita il predetto rilevava che i lavori dell’appalto base erano già stati eseguiti per circa il 60% e che il progetto iniziale a firma dell’Ing. era stato modificato da alcune varianti (come emerge dal da doc. 5 di parte attrice che si rammostra al teste);
4. Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. , il titolare della Impresa Esecutrice, la geom.
era assente;
5. Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. presso il cantiere di , i presenti precisavano che erano stati emessi n. 2 SAL che si impegnavano a consegnare al predetto professionista entro il (come emerge dal doc. 5 di parte attrice che si rammostra al teste);
6. Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. presso il cantiere di quest’ultimo precisava di aver ricevuto l’incarico in data e chiedeva ai presenti di documentare i lavori eseguiti – e non più ispezionabili – con fotografie, nonché di consegnare le certificazioni di legge ed i progetti in variante del progetto iniziale dell’Ing.
(come emerge dal doc. 5 di parte attrice che si rammostra al teste);
7. Vero che in data l’Arch. convocava i soggetti interessati (Impresa esecutrice; direzione di cantiere;
DL; Direzione Operativa; Coordinatore per la sicurezza) ai lavori commissionati al predetto di cui all’appalto n. 67/11, presso i cantieri di ; di ; di , e che nel corso della visita i presenti dichiaravano che erano stati emessi tre SAL che gli stessi si impegnavano a consegnare all’arch. entro il “prossimo sopralluogo” (come emerge dal doc. 6 di parte attrice che si rammostra al teste);
8. Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. , il titolare della Impresa Esecutrice, la geom.
era assente;
9. Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. quest’ultimo procedeva ad alcune verifiche dei lavori eseguiti così come riferiti dai presenti e segnalava alcune criticità relative agli stessi, nonchè rilevava la necessità di procedere con il rinforzo dei pilastri presso il cantiere di nonché con la cerchiatura prevista in progetto (come emerge dal doc. 6 di parte attrice che si rammostra al teste);
10. Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. quest’ultimo chiedeva ai presenti di entrare in possesso della certificazione della saldatura eseguita (come riferita dai presenti), nonché del progetto con tutte le modifiche nel frattempo intervenute, e riservava, infine, ulteriori indicazioni di verifiche dopo aver preso visione del progetto medesimo (come emerge dal doc. 6 di parte attrice che si rammostra al teste);
11. Vero che in data l’Arch. convocava i soggetti interessati (Impresa esecutrice; direzione di cantiere;
DL; Direzione Operativa; Coordinatore per la sicurezza) ai lavori commissionati al predetto di cui all’appalto n. 67/11, presso il cantiere di durante il quale emergeva che erano stati emessi tre SAL che i presenti si impegnavano a consegnare all’arch. entro il “prossimo sopralluogo”(come emerge dal doc. 7 di parte attrice che si rammostra al teste);
12. Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. L’Arch. , quest’ultimo veniva informato dall’Arch. quale Direttore dei Lavori, che alcuni lavori in progetto erano già stati eseguiti al 100% con altro appalto e che alcuni cantieri di cui all’appalto in esecuzione (il n. 67/11) erano stati stralciati, il quale si impegnava a darne comunicazione scritta al collaudatore (come emerge dal doc. 7 di parte attrice che si rammostra al teste);
13. Vero che in data l’Arch. convocava i soggetti interessati (Impresa esecutrice; direzione di cantiere; DL; Direzione Operativa;
Coordinatore per la sicurezza) ai lavori commissionati al predetto di cui all’appalto n. 67/11, presso i cantieri di ; di ; di , e che durante l’incontro emergeva che erano stati emessi tre SAL che i presenti si impegnavano a consegnare al collaudatore (come emerge dal doc. 8 di parte attrice che si rammostra al teste);
14. Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. , il titolare della Impresa Esecutrice, la geom.
era assente;
15. Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. quest’ultimo rilevava una serie di criticità ed in particolare che: a) nel cantiere di era stato omesso il rinforzo del parapetto della scala interna; b) nel cantiere di dovevano essere ancora eseguiti i lavori relativi al rinforzo dei pilastri nella palestra; c) nei cantieri di e di erano state omesse tutte le opere di cui al progetto (come emerge dal doc. 8 di parte attrice che si rammostra al teste);
16. Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. , la si impegnava a provvedere ad effettuare dei saggi in prossimità dei pilastri della palestra di , nonché a verificare la griglia antistante i locali comuni di e di ricercare, di concerto con l’Impresa, eventuali soluzioni alternative e/o aggiuntive a quelle previste in progetto ed impossibili da realizzare, così come indicato dal collaudatore (come emerge dal doc. 8 di parte attrice che si rammostra al teste);
17. Vero che in data l’Arch. convocava i soggetti interessati (Impresa esecutrice; direzione di cantiere; DL; Direzione Operativa;
Coordinatore per la sicurezza) ai lavori commissionati al predetto di cui all’appalto n. 67/11, presso i cantieri di ; di ; di e che nel corso dell’incontro rilevava che nei cantieri di e di dovevano essere eseguiti dei lavori che richiedevano chiarimenti ed approfondimenti a livello progettuale (come merge dal doc. 9 di parte attrice che si rammostra al teste); Part
18. Vero che, in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. quest’ultimo, per il cantiere di rilevava che le opere da eseguire sul tavolato nei locali al primo piano erano diverse rispetto al progetto e, pertanto, eccepiva la necessità di acquisire tutta la documentazione progettuale, vale a dire la relazione del progettista Ing. con prova di carico, la relazione Ing. e la relazione Ing.
( come emerge dal doc. 9 di parte attrice che si rammostra al teste);
19. Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. , il titolare della Impresa Esecutrice, la geom.
era assente;
20. Vero che in data l’Arch. convocava i soggetti interessati (Impresa esecutrice; direzione di cantiere; DL; Direzione Operativa; Coordinatore per la sicurezza) ai lavori commissionati al predetto di cui all’appalto n. 67/11, presso i cantieri di e rilevava che erano stati emessi quattro SAL che i presenti si impegnavano a consegnare al collaudatore entro una data imprecisata (come emerge dal doc. 10 di parte attrice che si rammostra al teste);
21. Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. , il titolare dell’Impresa Esecutrice, la geom.
era assente;
22.Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. quest’ultimo rilevava una serie di criticità nella realizzazione delle opere, incomplete ed in ritardo di esecuzione. Il collaudatore, in particolare, in relazione al cantiere di richiamava l’attenzione della sulla corretta posa del collegamento delle piastre sul terrazzo in esatta esecuzione del progetto per evitare infiltrazioni (come emerge dal doc. 10 di parte attrice che si rammostra al teste);
Part 23. Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. quest’ultimo, per il cantiere di dichiarava di essere ancora in attesa della relazione dell’Ing. richiesta nel coso del precedente sopralluogo (come emerge dal doc. 10 di parte attrice che si rammostra al teste);
24. Vero che in data l’Arch. convocava i soggetti interessati (Impresa esecutrice; direzione di cantiere; DL; Direzione Operativa; Coordinatore per la sicurezza) ai lavori commissionati al predetto di cui all’appalto n. 67/11, presso i cantieri di ; di ; di e che prendeva atto, per il cantiere di dei saggi eseguiti su indicazione dell’Ing. per lo studio delle strutture soprastanti l’atrio e richiamava l’attenzione della DL sul corretto ripristino al fine di garantire la sicurezza statica dell’edificio (come emerge dal doc. 11 di parte attrice che si rammostra al teste);
25. Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. , il titolare dell’Impresa Esecutrice, la geom.
era assente;
26. Vero che in data l’Arch. convocava i soggetti interessati (Impresa esecutrice; direzione di cantiere; DL; Direzione Operativa; Coordinatore per la sicurezza) ai lavori commissionati al predetto di cui all’appalto n. 67/11 presso il cantiere di ed insisteva affinchè i presenti gli fornissero le certificazioni relative ai materiali utilizzati, nonché i risultati delle prove già effettuate (come emerge dal doc. 12 di parte attrice che si rammostra al teste);
27. Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. , il titolare dell’Impresa Esecutrice, la geom.
era assente;
28. Vero che in data l’Arch. convocava i soggetti interessati (Impresa esecutrice; direzione di cantiere; DL; Direzione Operativa;Coordinatore per la sicurezza) ai lavori commissionati al predetto di cui all’appalto n. 67/11 presso il cantiere di e nel corso dell’incontro emergeva che erano stati emessi sei SAL che i presenti si impegnavano a consegnare all’arch.
entro il prossimo sopralluogo (come emerge dal doc. 13 di parte attrice che si rammostra al teste);
29. Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. , il titolare dell’Impresa Esecutrice, la geom.
era assente;
30. Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. quest’ultimo ribadiva di essere in attesa della consegna della documentazione di legge (quali certificati del fabbro ecc..) e che la DL si impegnava a consegnare al collaudatore i SAL emessi e fino ad allora mai forniti (come emerge dal doc. 13 di parte attrice che si rammostra al teste);
31. Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. , la DL confermava che i lavori esaminati dal collaudatore e per i quali lo stesso aveva chiesto di avere in consegna le certificazioni di legge erano stati eseguiti come da progetto;
32. Vero che in data l’Arch. convocava i soggetti interessati (Impresa esecutrice; direzione di cantiere;
DL; Direzione Operativa; Coordinatore per la sicurezza) ai lavori commissionati al predetto di cui all’appalto n. 67/11, presso il cantiere di nel corso del quale emergeva che erano stati emessi sei SAL che i presenti si impegnavano a consegnare all’arch.
entro un termine imprecisato (come emerge dal doc. 14 di parte attrice che si rammostra al teste);
33. Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. , il titolare dell’Impresa Esecutrice, la geom.
era assente;
34. Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. quest’ultimo rilevava che nel cantiere di erano state eseguite alcune opere diverse rispetto a quelle descritte nel progetto che, stante la decisione presa dall’Ing.
(di concerto con l’Arch. l’Arch. , l’Ing. ed il collaudatore), le stesse opere venivano eseguite anche in altri istituti scolastici con le medesime caratteristiche (cantieri di
35. Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. quest’ultimo precisava ai presenti che il collaudo avrebbe dovuto attestare la corrispondenza delle opere eseguite in tutti i cantieri di cui all’appalto n. 67/11 al progetto e che, pertanto, ogni lavoro effettuato in variante avrebbe dovuto essere preceduto da idoneo progetto allo stato assente e non consegnato (come emerge dal doc. 14 di parte attrice che si rammostra al teste);
36. Vero che in data l’Arch. convocava i soggetti interessati (Impresa esecutrice; direzione di cantiere; DL; Direzione Operativa; Coordinatore per la sicurezza) ai lavori commissionati al predetto di cui all’appalto n. 67/11, presso i cantieri di ; di nel corso del quale emergeva che erano stati emessi sei SAL che i presenti si impegnavano a consegnare all’arch. senza indicare una data (come emerge dal doc. 15 di parte attrice che si rammostra al teste);
37. Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. , il titolare dell’Impresa Esecutrice, la geom.
era assente;
38. Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. quest’ultimo esaminava i lavori eseguiti e, dato atto degli intervenuti lavori di saldatura in entrambi i cantieri ( , richiedeva la consegna della certificazione di legge del fabbro e del saldatore qualificati con patentino (come emerge dal doc. 15 di parte attrice che si rammostra al teste);
39. Vero che in data l’Arch. convocava i soggetti interessati (Impresa esecutrice; direzione di cantiere; DL; Direzione Operativa;
Coordinatore per la sicurezza) ai lavori commissionati al predetto di cui all’appalto n. 67/11 presso i cantieri di ; di e che il collaudatore rilevava la mancata esecuzione dei rinforzi delle ringhiere delle scale nell’edificio di nonché l’esecuzione dei rinforzi delle scale nell’edificio di secondo la variante dell’Ing. in difformità del progetto principale “ ” (come emerge dal doc. 16 di parte attrice che si rammostra al teste);
40. Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. , il titolare dell’Impresa Esecutrice, la geom. era assente;
41. Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. quest’ultimo richiedeva la consegna della relativa documentazione (la variante “ ) in quanto la DL comunicava che i rinforzi ancora da eseguire sarebbero stati effettuati in conformità alla variante ed in difformità al progetto principale “
42. Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. quest’ultimo pretendeva la attestazione – da parte della DL e dell’impresa – che i lavori già eseguiti in difformità del progetto principale “ fossero idonee e senza incidenza sulla staticità delle scale (come emerge dal doc. 16 di parte attrice che si rammostra al teste);
43. Vero che in data l’Arch. convocava i soggetti interessati (Impresa esecutrice;direzione di cantiere; DL; Direzione Operativa; Coordinatore per la sicurezza) ai lavori commissionati al predetto di cui all’appalto n. 67/11 presso i cantieri di ; di ; di rilevava una serie di criticità rispetto alle opere eseguite quali la saldatura da migliorare nel cantiere di ; la saldatura da migliorare e l’altezza del parapetto difforme rispetto al progetto nel cantiere di ; la saldatura da migliorare e l’errata altezza della parte bassa dei parapetti nel cantiere di.
44.Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. , il titolare dell’Impresa Esecutrice, la geom.
era assente;
45. Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. quest’ultimo richiamava l’attenzione della DL che si impegnava a supervisionare l’operato dell’impresa per rimediare ai vizi segnalati dal collaudatore;
46. Vero che in data l’Arch. convocava i soggetti interessati (Impresa esecutrice; direzione di cantiere; DL;
Direzione Operativa; Coordinatore per la sicurezza) ai lavori commissionati al predetto di cui all’appalto n. 67/11 presso i cantieri di ;
di , nel corso del quale emergeva che erano stati emessi sei SAL che i presenti si impegnavano a consegnare all’arch. senza indicare una data;
47. Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. , il titolare dell’Impresa Esecutrice, la geom.
era assente;
48. Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. quest’ultimo rilevava una serie di criticità delle opere realizzate: in particolare presso i due cantieri esaminati ( la verniciatura, invece, laddove eseguita, era difforme rispetto al progetto , ma in linea con un nuovo progetto a firma di un professionista il cui nominativo era ignoto perché mai fornito;
49. Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. quest’ultimo rilevava che tutte le saldature andavano ripetute e migliorate e la DL, su richiesta del collaudatore, si impegnava a supervisionare i lavori da rifare;
50. Vero che in data l’Arch. convocava i soggetti interessati (Impresa esecutrice; direzione di cantiere; DL; Direzione Operativa;
Coordinatore per la sicurezza) ai lavori commissionati al predetto di cui all’appalto n. 67/11 presso i cantieri di ; di e rilevava una serie di criticità delle opere realizzate; in particolare la verniciatura dei parapetti era da completare ed i bulloni non erano stati adeguatamente tirati (come emerge dal doc. 19 di parte attrice che si rammostra al teste);
51. Vero che in data , durante la visita in corso d’opera convocata dall’Arch. , il titolare dell’Impresa Esecutrice, la geom.
era assente;
52. Vero che l’Impresa Esecutrice dei lavori deve partecipare alle operazioni, sia in corso d’opera che finali, di collaudo;
53. Vero che nel , all’esito delle visite in corso d’opera organizzate e convocate, come da capitoli precedenti, dall’Arch. quest’ultimo era ancora privo della documentazione necessaria (quali ad esempiole variazioni al progetto le certificazioni di fabbri e saldatori, i SAL di volta in volta emessi e di cui la DL dava atto durante i sopralluoghi), alle operazioni di collaudo;
54. Vero che, nel , stante l’inerzia dell’Impresa Esecutrice e della DL, l’Arch. sollecitava l’intervento del RUP, come previsto dal contratto sottoscritto in data , al fine di ottenere la documentazione nonché i chiarimenti più volte richiesti per iscritto e necessaria per le operazioni di collaudo;
55. Vero che nel gennaio dell’anno , il RUP, nella persona dell’Arch. comunicava all’Arch. che la DL veniva assunta dall’Arch. in sostituzione dell’Arch.
56. Vero che dal 2014 al 2017, nell’ambito dell’appalto n. 67/11, l’Arch. ha partecipato, quale Direttore Operativo, alle operazioni di collaudo ed alle visite organizzate e convocate dall’Arch.
57. Vero che in data l’Arch. convocava i soggetti interessati (RUP; Impresa esecutrice; direzione di cantiere; DL) ai lavori commissionati al predetto di cui all’appalto n. 67/11 presso gli uffici comunali di e che, stante l’assenza dell’Impresa il collaudatore era costretto a rinviare l’incontro con invito al di convocare la predetta Impresa;
58. Vero che in data l’Arch. convocava nuovamente i soggetti interessati (RUP; Impresa esecutrice; direzione di cantiere; DL) ai lavori commissionati al predetto di cui all’appalto n. 67/11 presso gli uffici comunali di e che durante tale incontro il collaudatore chiedeva ai presenti ulteriori chiarimenti in merito ad alcune relazioni di calcolo strutturale relativi ai terrazzi, ai parapetti, alle ringhiere dei cantieri visionati durante le varie visite in corso d’opera;
59. Vero che in pur dando atto della carenza di documentazione più volte denunciata dal collaudatore, intimava all’Arch. proseguire nell’incarico affidato e di rispettare il termine per l’emissione del Certificato di Collaudo fissato al
60. Vero che in data l’Arch. convocava i soggetti interessati (RUP; direzione di cantiere; DL; Impresa Esecutrice) ai lavori commissionati al predetto di cui all’appalto n. 67/11 presso il cantiere di e lo stesso rilevava l’omessa verifica degli elementi relativi alla recinzione dei terrazzi (come emerge dal doc. 30 di parte attrice che si rammostra al teste); Contr
61. Vero che in data , durante la visita di collaudo finale convocata dall’Arch. , nessuno compariva per l’Impresa Esecutrice;
62. Vero che in data l’Arch. convocava i soggetti interessati (RUP; direzione di cantiere; DL; Impresa Esecutrice) ai lavori commissionati al predetto di cui all’appalto n. 67/11 presso gli uffici comunali di e lo stesso prendeva visione della documentazione depositata presso gli uffici comunali ed analizzava alcuni aspetti della contabilità di cantiere, nonché approfondiva alcuni rilievi parziali eseguiti nel corso dell’incontro del
63. Vero che nell l’Ing. , nuovo direttore dell’area tecnica scuole del invitava il collaudatore a riesaminare i documenti contabili dell’appalto in discorso;
64. Vero che nell’ l’Arch. conferiva con l’Ing. come dal predetto richiesto, in merito alla contabilità dell’appalto e confermava allo stesso di voler procedere con assoluta cautela nelle operazioni di collaudo, stante l’omessa consegna della documentazione più volte richiesta per iscritto e mai ottenuta e necessaria per concludere le operazioni medesime;
65. Vero che in data l’Arch. convocava i soggetti interessati (RUP; direzione di cantiere; DL; Impresa Esecutrice) ai lavori commissionati al predetto di cui all’appalto n. 67/11 presso il cantiere di ed effettuava alcune verifiche sulle recinzioni dei terrazzi, nonché sui lavori di cui ai SAL n. 1 e n. 4;
66. Vero che in data , durante la visita di collaudo finale convocata dall’Arch. , nessuno compariva per l’Impresa Esecutrice;
67. Vero che in data , durante la visita di collaudo finale convocata, l’Arch. rilevava che era privo del SAL n. 3 che la DL si impegnava a consegnare;
68. Vero che in data l’Arch. convocava i soggetti interessati (RUP; direzione di cantiere; DL; Impresa Esecutrice) ai lavori commissionati al predetto di cui all’appalto n. 67/11 presso il cantiere di ed eseguiva alcune misurazioni a campione;
69. Vero che in data l’Arch. convocava i soggetti interessati (RUP; direzione di cantiere; DL; Impresa Esecutrice) ai lavori commissionati al predetto di cui all’appalto n. 67/11 in , presso il proprio studio, e durante l’incontro dava lettura di una comunicazione pec del pervenuta dal signor titolare della ditta aggiudicatrice dell’appalto, poi sostituita dal C.M. capitanato dal geom.
il quale indicava in quest’ultimo il soggetto deputato a fornire al collaudatore tutti i chiarimenti dallo stesso più volte richiesti per iscritto e durante le visiti di collaudo in corso d’opera e finali;
70. Vero che in data , durante la visita di collaudo finale convocata dall’Arch. , nessuno compariva per l’Impresa Esecutrice;
71. Vero che l’Arch. , appreso il contenuto della pec inviata dal signor sollecitava ancora una volta l’intervento del RUP e di tutti i soggetti coinvolti dall’appalto n. 67/11 per programmare le operazioni di collaudo finale, senza avere alcun riscontro in merito;
72. Vero che in data l’Arch. , stante l’assenza di riscontro da parte del alle proprie richieste di integrazione documentale, ricordava a tutti i soggetti coinvolti nell’appalto n. 67/11 che:
a) il giornale dei lavori non era in suo possesso;
b) le varianti in corso d’opera erano corredate da elaborati grafici non protocollati;
c) alcuni dati contabili relativi al ponteggio non erano in linea con la stima iniziale;
d) la documentazione relativa alle opere strutturali eseguite era carente e, quindi, erano necessarie prove e saggi (tra l’altro, da sempre, reclamati), nonché era priva della denuncia dei cementi armati presso gli uffici competenti (prevista per Contr legge ed omessa nel caso di specie, e senza la quale non si ha la presenza dello strutturista il quale ha il compito di controllare il progetto e di redigere la relazione di regolare esecuzione una volta ultimata la struttura);
73. Vero che in data l’Arch. convocava i soggetti interessati (RUP; direzione di cantiere; DL; Impresa Esecutrice) ai lavori commissionati al predetto di cui all’appalto n. 67/11 presso il cantiere di e dava atto dell’assenza dell’impresa e dell’impossibilità per lo stesso di procedere con le operazioni di accertamento;
74. Vero che in data l’Arch. convocava i soggetti interessati (RUP; direzione di cantiere; DL; Impresa Esecutrice) ai lavori commissionati al predetto di cui all’appalto n. 67/11 presso gli uffici comunali di e chiudeva la riunione con un nulla di fatto stante l’assenza dell’Impresa comunque avvisata;
75. Vero che solamente in data l’Impresa, nella persona del geom. dava la propria disponibilità al collaudatore alla partecipazione alle operazioni di collaudo;
76. Vero che in data l’Arch. convocava i soggetti interessati (RUP; direzione di cantiere; DL; Impresa Esecutrice) ai lavori commissionati al predetto di cui all’appalto n. 67/11 presso i cantieri di e, stante la dichiarazione resa dalla Impresa di esecuzione dei lavori in conformità del progetto “ ”, chiedeva alla stessa il rilascio delle certificazioni relative al materiale ferroso impiegato nelle lavorazioni, nonché alla DL il rilascio delle dichiarazioni a conferma di quanto sostenuto dal geom.
77. Vero che durante la visita di collaudo finale convocata dall’Arch. in data quest’ultimo riservava all’esito della consegna delle certificazioni relative al materiale ferroso (mai consegnate) la valutazione della necessità di saggi e prove di carico con riferimento a pilastri e parapetti realizzati;
78. Vero che in data l’Arch. convocava i soggetti interessati (RUP; direzione di cantiere; DL; Impresa Esecutrice) ai lavori commissionati al predetto di cui all’appalto n. 67/11 presso i cantieri di ; di ; di ; di e rilevava l’assenza della dichiarazione della e dell’Impresa relativamente al materiale ferroso impiegato per il cantiere di l’assenza della dichiarazione dell’Impresa e della DL della conformità dei lavori seguiti al progetto , nonché del materiale acciaio impiegato per realizzare le travi; l’omessa esecuzione di alcuni lavori di cui al progetto nella palestra del cantiere di ; l’omesso intervento sui parapetti posizionati a destra ed in orizzontale nel cantiere di
79. Vero che in data l’Arch. convocava i soggetti interessati (RUP; direzione di cantiere; DL; Impresa Esecutrice) ai lavori commissionati al predetto di cui all’appalto n. 67/11 presso i cantieri di e rilevava che nel cantiere di il parapetto realizzato sulla scala A era difforme rispetto al progetto, come confermato dalla relazione della DL; che nel cantiere di il rinforzo del pilastro non era stato realizzato in conformità del progetto e che non era stato realizzato, altresì, l’intervento al piano interrato;
80. Vero che in data l’Arch. convocava i soggetti interessati (RUP; direzione di cantiere; DL; Impresa Esecutrice) ai lavori commissionati al predetto di cui all’appalto n. 67/11 presso il proprio studio, in , e procedeva con l’esame della corrispondenza della contabilità di cantiere alle opere eseguite e rilevava diverse criticità e mancate corrispondenze;
81. Vero che in data , durante la visita di collaudo finale convocata dall’arch. , quest’ultimo rilevava che vi erano ancora alcuni elementi da accertare e verificare, soprattutto con riferimento alla qualità dei materiali ferrosi impiegati, e più volte segnalati nei precedenti verbali come mancanti; Part
82. Vero che in data l’Arch. convocava i soggetti interessati (RUP; direzione di cantiere; DL; Impresa Esecutrice) ai lavori commissionati al predetto di cui all’appalto n. 67/11 presso i cantieri di ; di ; di ; di e rilevava che nei cantieri di e di erano stati eseguiti lavori di rinforzo dei parapetti in linea con la variante di progetto a firma Arch.
83. Vero che in data durante la visita di collaudo finale convocata dall’Arch. quest’ultimo ribadiva che la presenza di lavori eseguiti in difformità al progetto avrebbe comportato la necessità di saggi e prove che, però, il geom. dichiarava di non poter sovvenzionare in quanto di pertinenza della Impresa che aveva preceduto il dallo stesso capitanato;
84. Vero che in data l’Arch. convocava i soggetti interessati (RUP; direzione di cantiere; DL; Impresa Esecutrice) ai lavori commissionati al predetto di cui all’appalto n. 67/11 in , presso il proprio studio, e che procedeva con la verifica della corrispondenza dei dati raccolti nel corso dei vari sopralluoghi di cantiere con la contabilità dello stesso;
85. Vero che in data , durante la visita di collaudo finale convocata dall’Arch. quest’ultimo rilevava alcune difformità relative ai lavori eseguiti nei cantieri di e di rispetto al progetto (in molti casi sostituito con il progetto e denunciava, ancora una volta, la necessità, ai fini del collaudo, di poter entrare in possesso delle certificazioni relative ai materiali utilizzati;
86. Vero che l’Arch. , in data 20 e , provvedeva a sollecitare nuovamente il RUP, la DL, la Direzione di Settore e l’Impresa in relazione alla consegna della documentazione di legge ancora mancante, nonché in relazione alla necessità di dover procedere con saggi e prove delle opere già eseguite e non più diversamente ispezionabili;
87. Vero che l’Arch. convocava le ultime visite di collaudo finale in data 24 e , la prima in presso il proprio studio e la seconda presso gli edifici scolastici di , e rilevava ancora una volta carenze nella contabilità di cantiere, nonché la mancanza delle certificazioni relative ai materiali utilizzati;
88. Vero che il geom. per il , in data , e il signor per la , in data , riscontravano le istanze dell’Arch. dando la propria disponibilità alla ricerca della documentazione contabile richiesta dal collaudatore e necessaria per poter concludere il collaudo;
89. Vero che tutti i verbali delle visite di collaudo in corso d’opera e finali convocate dall’Arch. sono stati stesi dallo stesso nel contraddittorio delle parti interessate all’appalto n. 67/11 e, quindi, con il l’Impresa Esecutrice e la direzione di cantiere.
Si indicano a testi:
– Signor presso – Signor presso . presso l’area tecnica scuole del Comune di – Ing. presso l’area tecnica scuole del Comune di – Ing.
presso – Geom. con Studio in
Per Voglia codesta Ecc.ma Corte d’Appello di Milano, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, emesse le declaratorie necessarie e consequenziali, così GIUDICARE Respingere l’appello proposto da avverso la sentenza n. 7571/2022, pubblicata in data , non notificata, resa dal Tribunale di Milano, Sezione Contr Part Quinta Civile, nel giudizio di primo grado R.G. 46495/2018, siccome improcedibile, inammissibile ed infondato e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata, così statuendo: In via preliminare e/o pregiudiziale, in rito e nel merito: Dichiarare l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342, primo comma, c.p.c..
In via principale, nel merito:
A) Confermare la legittimità dell’intervenuta risoluzione, per grave inadempimento dell’arch., disposta dal con la comunicazione del , del contratto stipulato tra le parti in data dell’Allegato prestazionale relativo all’incarico.
B) Respingere tutte le domande per l’accertamento e/o la dichiarazione di esatto adempimento da parte dell’arch.
delle obbligazioni di cui al contratto stipulato tra le parti in data e di cui all’Allegato prestazionale relativo all’incarico.
C) Respingere tutte le domande per l’accertamento, il riconoscimento e la condanna del al pagamento di qualunque somma, a titolo di responsabilità contrattuale, extracontrattuale od a qualunque altro titolo formulate, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto e non provate e, in ogni caso, di importo eccessivo.
Respingere ogni domanda a titolo di risarcimento del danno od a qualsiasi altro titolo, anche di arricchimento senza causa.
Respingere ogni ulteriore domanda, anche accessoria ed a titolo di interessi, legali e/o moratori e di rivalutazione monetaria.
In via istruttoria:
Respingere le istanze istruttorie ex adverso formulate.
Ammettere le produzioni documentali offerte in comunicazione.
Nella denegata ipotesi di ammissione, in tutto od in parte, delle prove testimoniali chieste da controparte, si chiede di essere ammessi a prova contraria, oltre che a conferma delle circostanze dedotte nella comparsa di costituzione e risposta e negli altri scritti difensivi del Con ogni più ampia riserva di precisare ed integrare, se necessario, le domande, le deduzioni e le argomentazioni difensive, eventualmente anche con ulteriore produzione documentale.
Con riserva di successive eventuali integrazioni e con ogni riserva istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre oneri riflessi in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso dall’Avvocatura Comunale, nonché rimborso spese generali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l’arch. conveniva in giudizio il dinanzi al Tribunale di Milano, onde ottenere l’accertamento dell’esatto adempimento del contratto di prestazione d’opera intellettuale stipulato con il ridetto in data , con conseguente condanna di quest’ultimo al pagamento dell’importo complessivo di € 33.592,46, a titolo di onorario e spese per l’attività prestata, oltre interessi legali e moratori.
A sostegno della domanda, l’odierno appellante deduceva:
che con il suddetto contratto, l’allegato prestazionale e la determina dirigenziale n. 124/2014 veniva incaricato dal del collaudo tecnico- amministrativo e statico in corso d’opera e finale degli edifici scolastici oggetto dell’appalto n. 67/2011;
di aver compiutamente adempiuto al contratto e di non avere potuto effettuare il collaudo a causa dell’illegittimo comportamento tenuto dal il quale non avrebbe fornito i documenti e la collaborazione necessaria a tal fine;
che il risolveva il contratto per inadempimento contrattuale, non pagando l’onorario dovuto al professionista;
per l’effetto, chiedeva la condanna dell convenuto al pagamento di:
€ 15.096,63 (comprensivi di IVA e CPA), a titolo di corrispettivo convenuto tra le parti per il collaudo, € 15.096,63 (comprensivi di IVA e CPA), calcolata sulle maggiori opere eseguite di cui alla variante in atti, ed € 3.000,00, a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico, nonché € 400,00 a titolo di spese bancarie addebitate all’attore per la gestione della fideiussione n. accesa presso ;
quanto a quest’ultima, demandava di ordinarsi al di dare il proprio assenso allo svincolo.
Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto di tutte le domande avanzate dall’attore, in ragione dell’intervenuta risoluzione del contratto stipulato tra le parti ai sensi dell’art. 1456 c.c. ed in applicazione degli artt. 10.4 e 11.1b di cui all’allegato prestazionale del medesimo contratto, e, in via riconvenzionale, la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento contrattuale, quantificati in € 7.431,95;
parte convenuta demandava, altresì, in via subordinata, la risoluzione del contratto per grave inadempimento, con conseguente rigetto delle domande attoree ed accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
La causa veniva istruita mediante l’espletamento di C.T.U. e l’acquisizione dei documenti versati in atti.
All’esito dell’istruttoria, con sentenza n. 7571/2022, pubblicata il , il Tribunale di Milano rigettava tutte le domande formulate dalle parti, compensando integralmente le spese di lite, nonché ponendo a carico solidale delle parti le spese di C.T.U. Avverso detta sentenza ha interposto appello l’arch. , affidando il gravame a tre motivi.
Si è costituito in giudizio il eccependo l’inammissibilità dell’avversa impugnazione e, comunque, l’infondatezza nel merito, chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza del il Consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l’udienza del per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica.
Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del per il deposito di note scritte sostitutive dell’udienza, salvo quanto disposto dall’art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
La causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell’udienza del e decisa nella camera di consiglio del
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve preliminarmente rilevare come l’eccezione sollevata dalla parte appellata, ai sensi dell’art. 342 c.p.c. quanto all’assenza di specificità della impugnazione, non sia fondata.
Dal complesso delle allegazioni contenute nell’atto di appello è infatti possibile enucleare i motivi di doglianza avanzati dall’appellante.
Sempre in via preliminare, rileva questa Corte che il non ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la sua domanda riconvenzionale, sicchè sul punto è sceso il giudicato.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo, l’arch. deduce l’inesatta ricostruzione dei fatti e la loro rilevanza nella sentenza impugnata.
Sostiene che il Tribunale si sarebbe limitato a riportare le conclusioni del C.T.U. che, a loro volta, non avrebbero fornito risposta al quesito posto dal giudice.
Lamenta, inoltre, che il primo Giudice non avrebbe “tenuto in considerazione che collaudo negativo può essere fatto solo in presenza di elementi analizzati e ritenuti non idonei allo scopo” (atto di appello, pagina 13).
Con il secondo motivo, parte appellante si duole che il giudice di prime cure – nonostante la copiosa documentazione in atti – non avrebbe verificato se l’inadempimento dell’attore fosse imputabile al comportamento dell’Ente convenuto.
Afferma, invece, di non avere ricevuto, da parte del la documentazione essenziale occorrente per l’espletamento dell’incarico ed attribuisce a tale circostanza la ragione della mancata esecuzione del collaudo.
Con il terzo motivo, l’appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sullo svincolo della fideiussione demandato in primo grado.
I motivi di appello, in quanto logicamente connessi, possono essere congiuntamente valutati.
L’appello è infondato.
In data , l’arch. ed il stipulavano il contratto, nonché il relativo allegato prestazionale, con cui al primo veniva affidato l’incarico di svolgere il collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale delle opere di cui all’appalto n. 67/2011 (v. doc. 9-10 convenuto in primo grado).
All’art. 2 del contratto veniva determinato il compenso spettante al professionista, che poteva subire un aumento secondo quanto stabilito nell’allegato prestazionale agli artt. 7 e 9, ovverosia in base al conto finale delle opere.
Secondo quanto disposto al successivo art. 3, la disciplina dei servizi oggetto del contratto veniva fissata agli artt. 2-4 del ridetto allegato che, a sua volta, richiamava gli artt. 215 ss. D.P.R. 207/2010.
In ordine ai tempi di esecuzione dell’incarico, l’art. 3 dell’allegato prevedeva come momento iniziale delle operazioni di collaudo quello in cui il professionista avesse ricevuto dal RUP la documentazione di cui all’art. 217 D.P.R. 207/2010, mentre il termine finale era fissato in sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, termine entro cui il Collaudatore avrebbe dovuto emettere il Certificato di collaudo, corredato dalla documentazione prevista art. 4 del medesimo allegato.
Nell’art. 11 dell’allegato venivano poi disciplinate una serie di ipotesi valevoli quali clausole risolutive espresse ai sensi dell’art. 1456 c.c.; tra queste, il ritardo nel collaudo superiore a 20 giorni o la violazione da parte del collaudatore di clausole e condizioni previste nell’allegato o di norme generali e particolari vigenti in materia di collaudo (v. combinato disposto art. 11.1 lett. b e art. 10.4 allegato prestazionale – doc. 10 convenuto in primo grado).
Il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, il professionista avesse violato i termini pattuiti per l’esecuzione dell’incarico, con conseguente operatività della richiamata clausola risolutiva espressa e rigetto delle domande formulate dall’attore.
In particolare, il primo giudice demandava al nominato C.T.U. Ing. verificare – sulla base della documentazione versata in atti – la sussistenza dell’adempimento o inadempimento del contratto in parola e, in ogni caso, se era possibile espletare i servizi di collaudo di cui all’incarico ricevuto dall’appellante.
Il consulente, in primo luogo, ha operato una ricostruzione cronologica degli eventi, rilevando come l’appalto oggetto dell’incarico avesse subito ritardi a causa dell’apertura di un procedimento penale a carico dell’impresa esecutrice dell’incarico e di alcuni tecnici comunali, che ha comportato il sequestro dei relativi documenti il ed il successivo dissequestro in data (per la cronologia completa v. pp.
11-20 relazione C.T.U.).
Di conseguenza, il termine di sei mesi previsti per l’espletamento dell’incarico professionale decorreva dal , data di consegna della contabilità finale al collaudatore (v. p. 16 relazione C.T.U.).
Nelle more, l’odierno appellante demandava più volte chiarimenti al il quale negava tale richiesta nonché l’invio di ulteriore documentazione, invitando il professionista a proseguire nell’incarico (v. pp. 16-19 relazione C.T.U.).
Da ultimo, spirato il termine per il collaudo il , in data , il diffidava l’arch. a concludere l’incarico entro 20 giorni a decorrere dal 20.7, pena la risoluzione del contratto.
Inutilmente spirato tale ultimo termine, in data comunicava la risoluzione del contratto al professionista per scadenza del termine a norma dell’art. 1456 c.c. e in applicazione dell’art. 11.1 lett. b dell’allegato prestazionale (v. p. 19 e 30 relazione C.T.U.;
v. doc. 23 convenuto in primo grado).
Quanto alla verifica dell’inadempimento del professionista, il nominato perito rileva che l’incarico conferito all’arch. “prevedeva l’esecuzione sia del Collaudo statico che del Collaudo Tecnico Amministrativo; entrambi i collaudi dovevano essere eseguiti in corso d’opera, cioè con ripetuti sopralluoghi durante lo svolgimento dei lavori”.
Aggiungeva poi, che: “il collaudo costituisce una importante presa di responsabilità del tecnico che lo esegue e per questo il Collaudatore ha una ampia discrezionalità” (v. p. 20 relazione C.T.U.).
Quanto al collaudo statico l’ausiliario, previa descrizione degli adempimenti a cui è tenuto il collaudatore, afferma che “Non risulta agli atti alcun documento redatto dall’arch. che dia atto in forma compiuta dell’esecuzione degli adempimenti propedeutici al rilascio del Certificato sopra prescritti per il Collaudo statico, se non le ispezioni “sommarie” annotate nei Verbali di visita in cui si dà atto delle lavorazioni eseguite e la richiesta.
Questo senza però che si arrivi alla formulazione in un documento di un qualsiasi giudizio o convincimento in merito.
Non si può quindi ritenere che l’incarico di Collaudo statico sia stato eseguito, neppure parzialmente” (v. p. 21 relazione C.T.U.).
Contro In ordine poi al collaudo amministrativo, richiamata la funzione dello stesso secondo quanto previsto all’art. 215 D.P.R. 207/2010, il perito dichiara che:
“E’ quindi evidente, ed è quanto generalmente avviene, che l’incarico di Collaudo tecnico amministrativo sia sempre espletabile, dovendosi concludere con la dichiarazione di collaudabilità (con le eventuali detrazioni da apportare al credito dell’appaltatore, garantito dalla fidejusione) o di non collaudabilità (a norma dell’art. 227 e motivata con le proposte previste dall’art. 232)” (v. p. 21 relazione C.T.U.).
Fatte tali premesse, rileva che:
“A prescindere da come si possa concludere il processo di collaudo, l’incarico prevede che il Collaudatore produca il Processo verbale della visita definitiva di collaudo, previsto dagli art. 222 e 223: nessuno dei Verbali (ben 19) redatti a mano dal Collaudatore sia in studio che in cantiere tra marzo e alcuni intestati “Verbale di visita di collaudo finale” configurano questo documento, contenendo più che dei rilievi complessivi e delle valutazioni definitive sulle lavorazioni eseguite dei rilievi particolari sulle singole lavorazioni.
Nemmeno è stata presentata una Relazione di collaudo, contenete il riepilogo delle vicende dell’appalto dalla progettazione all’esecuzione o una sintesi delle valutazioni del Collaudatore” (v. p. 21 relazione C.T.U.).
Tanto premesso, in risposta ai quesiti posti dal primo giudice, il consulente così conclude:
“L’arch. non ha prodotto alcun collaudo, statico o tecnico amministrativo che sia, né tantomeno ha dichiarato non collaudabile l’opera.
Nemmeno ha prodotto, sia pure in parte, la documentazione necessaria al Collaudo.
Pertanto, egli non ha adempiuto alle obbligazioni contrattuali.
Per quanto sopra considerato, i servizi di erano espletabili: l’esito del invece avrebbe potuto non essere positivo” (v. p. 25 relazione C.T.U.).
Orbene, questa Corte ritiene di condividere le conclusioni del consulente nominato in primo grado, il cui elaborato risulta accurato ed esente da vizi logici, avendo lo stesso dato ampiamente conto della metodologia d’indagine seguita.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, dalla lettura dell’elaborato peritale si evince chiaramente come il consulente abbia puntualmente risposto ai quesiti posti dal primo giudice.
Ne deriva che, correttamente, il Tribunale – conformandosi alle risultanze della CTU – ha ritenuto sussistente l’inadempimento del professionista all’incarico conferitogli, con conseguente operatività della clausola di risoluzione espressa convenuta nel contratto oggetto di causa, e ha rigettato le domande attoree.
Priva di pregio è, altresì, la doglianza di parte appellante afferente ad una presunta mancata verifica dell’imputabilità dell’inadempimento del professionista alla condotta del Sul punto, il consulente dichiara che:
“I documenti richiesti dal per effettuare il collaudo come indicati nell’Atto di citazione sono: variante al progetto (progetto strutturale), certificazioni dei fabbri e dei saldatori, SAL emessi, giornale dei lavori, elaborati grafici allegati alle varianti con protocollo, dati contabili relativi al ponteggio, denuncia delle opere in c.a. , certificati del ferro impiegato (necessari anche per valutare la necessità di prove di carico) e dichiarazioni di conformità del D.L.; i documenti consegnati al sono: il progetto esecutivo consegnato nel 2014, Perizia di variante, Determina dirigenziale approvazione progetto esecutivo, Approvazione variante, Determina dirigenziale approvazione variante tecnica, Perizia di variante, primi 3 SAL emessi al fascicolo contabilità finale.
I documenti citati e quelli che risultano consegnati al , confrontati con quelli richiesti dall’art. 217, pur nella discrezionalità propria dell’attività del , sia statico che tecnico amministrativo, unitamente alle richieste (evase e non evase) di integrazioni e/o chiarimenti avanzate dall’arch. , appaiono idonei per permettere al di formulare le proprie valutazioni assolvendo all’incarico” (v. p. 25 relazione C.T.U.).
In sostanza, il consulente ha accertato che l’incarico, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, potesse essere adempiuto dal professionista sulla base della documentazione già in suo possesso.
Dunque, il Tribunale – sulla base dei rilievi della C.T.U. che questa Corte ritiene di condividere – ha correttamente ritenuto l’inadempimento imputabile esclusivamente alla condotta dell’arch. , il quale è venuto meno agli obblighi derivanti dal contratto oggetto di causa e dal relativo allegato prestazionale.
Infine, in ordine alla presunta omessa statuizione sullo svincolo della fideiussione, occorre rilevare che “il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (v. Cass. civ., Sez. V, n. 7653/2012). Nel caso di specie non sussiste alcun vizio di omessa pronuncia.
Invero, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea di pagamento delle spese bancarie sostenute per la fideiussione in favore del in quanto ha ritenuto che la stessa non potesse “essere svincolata, stante l’inadempimento contrattuale dell’attore” (v. p. 13 sentenza di primo grado).
Ne deriva che le doglianze di parte appellante sul punto non possono essere condivise.
Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello proposto da deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata, rilevando l’inammissibilità delle istanze istruttorie qui riproposte in quanto generiche, valutative, documentali ed assorbite dalla Ctu.
La condanna alla refusione delle spese sostenute dal segue dunque la soccombenza e le stesse vengono poste a carico di Esse si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia e della media difficoltà delle questioni giuridiche trattate, in complessivi € 6.946,00, con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado, oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge. Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l’entrata in vigore ) della modifica introdotta con l’art. 1 comma 17, L. n 228/2012.
La Corte d’Appello di Milano – definitivamente pronunciando, sull’appello proposto da , avverso la sentenza n. 7571/2022, pronunciata dal Tribunale di Milano, in data e pubblicata il , ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, a definizione del procedimento di primo grado R.G. n. 46495/2018 – così provvede:
1. rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna alla refusione delle spese di lite in favore del , che si liquidano in complessivi € 6.946,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r.
30 l’entrata in vigore ) della modifica introdotta con l’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del Il consigliere estensore Il Presidente Dott. NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME
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