La Corte d’Appello di Cagliari, sezione civile in funzione di giudice del lavoro,
composta dai magistrati NOME COGNOME presidente relatrice NOME COGNOME consigliera NOME COGNOME consigliere in esito all’udienza del 2 aprile 2025, sostituita, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA R.G._00000311-1_2024 DEL_03_04_2025 PUBBLICATA_IL_03_04_2025
sull’istanza di sospensione iscritta al n. 311-1/2024 Ruolo Generale, presentata da:
in persona del legale rappresentante, con sede in Iglesias (SU), in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME presso il cui studio in Cagliari elegge domicilio, giusta procura speciale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo nel proc. con RACL 915/2016 del Tribunale di Cagliari APPELLANTE nei confronti di , con sede in Roma alla INDIRIZZO, in persona del Legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura generale alle liti a firma del dott. notaio in Fiumicino, del 22 marzo 2024 Rep. 37875 e Racc. 7313, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura dell’Ente, in Cagliari, alla INDIRIZZO 2 APPELLATO La Corte osserva quanto segue era parte opposta nella controversia proposta dall’ davanti al Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 331/2016 – con il quale era stato ingiunto all’istituto il pagamento in favore della società dell’importo di 253.639,44 € per indebita corresponsione di contributi previdenziali versati nel triennio 2006/2008 – di cui l’ aveva domandato la revoca.
La controversia era stata definita dal Tribunale con sentenza n. 1311/2024 favorevole per l’ con la quale il primo giudice aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 331 del 22 marzo 2016 e compensato le spese di lite tra le parti.
, ritenendo la sentenza errata, in data 9 dicembre 2024 ha proposto ricorso in appello ed ha altresì presentato separata istanza ai sensi dell’art. 283 c.p.c., per ottenerne la sospensione degli legittimità e, quanto al periculum in mora, che l’obbligo di restituzione degli importi portati nel decreto ingiuntivo opposto che, attualizzati con gli interessi di mora, sarebbero stati ampiamente superiori a 300.000,00 €, avrebbe reso impossibile la prosecuzione dell’attività societaria e comportato il licenziamento dei dipendenti, in gran parte lavoratori svantaggiati (cinque almeno su un totale di otto dipendenti), di fatto vanificando gli sforzi gravosissimi fatti dell’appellante per mantenere la regolarità contributiva, tanto più in un territorio come quello del Sulcis, in cui la cronica crisi economica non dava buone speranze in merito ad un’occupazione futura di tali lavoratori, in assenza di pregiudizi significativi da parte dell Ciò premesso, il collegio ritiene opportuno evidenziare come la sentenza impugnata, con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo opposto e ritenuto insussistente il credito litigioso – decreto ingiuntivo che aveva acquistato efficacia esecutiva in ragione della provvisoria esecuzione concessa nel giudizio di primo grado dal giudice e che è venuto meno per effetto della sentenza appellata, che ha travolto in via definitiva il provvedimento sommario quale è il decreto ingiuntivo, sostituendosi alla pronuncia monitoria (Cass. n. 20868/2017) – non contenga alcuna statuizione di condanna. Né il primo giudice si è pronunziato in merito ad un’eventuale restituzione delle somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto, percepite dalla società.
Di conseguenza, come sottolineato dall’ difetta un titolo esecutivo di cui sospendere l’esecutività e già ciò è sufficiente per ritenere non ammissibile l’istanza formulata, senza che sia necessario entrare nel merito della fondatezza della pretesa azionata o valutare il pericolo di un grave ed irreparabile pregiudizio, tanto più che costituendosi in giudizio, ha evidenziato come alcuna attività esecutiva sia stata posta in essere nel frattempo da parte sua.
L’istanza, per le ragioni sopra precisate, deve essere dichiarata inammissibile, rimettendosi alla sentenza definitiva la decisione in ordine alle spese processuali.
dichiara inammissibile l’istanza.
Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Cagliari, 3 aprile 2025 La Presidente del Collegio dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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