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Codice Penale

Inammissibilità appello per tardività

Il termine per l’impugnazione di una sentenza decorre dalla data della sua pronuncia, anche se i procuratori delle parti hanno rinunciato ad assistere alla lettura del dispositivo. Il termine “lungo” per proporre l’impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza; viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice sensi dell’art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell’avvenuto deposito da parte del cancelliere.

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE – Collegio di Lavoro – composta dai Signori Magistrati Dott.NOME COGNOME Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere rel.

Dott. NOME COGNOME Consigliere ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._118_2024_- N._R.G._00000006_2024 DEL_12_08_2024 PUBBLICATA_IL_13_08_2024

nella causa in materia di previdenza ed assistenza iscritta al n. 6 del Ruolo 2024, promossa in questa sede con ricorso depositato il 9 gennaio 2024 rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso in opposizione datato 06.06.2022

– appellante –

contro , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME in forza di procura generale alle liti per atto del notaio di Fiumicino del 23/01/2023, rep.

n. 37590, racc. n. 7131 -appellato- contro di Venezia per mandato in calce la comparsa di costituzione e risposta appellato – contro ISPETTORATO RAGIONE_SOCIALE UDINE PORDENONE – sede di PORDENONE-, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato appellato – e contro – appellato contumace – Oggetto della causa:

appello avverso la sentenza n. 93/2023 pronunciata dal Tribunale di Pordenone in data 5.7.2023.

Causa chiamata all’udienza di discussione del 811 luglio 2024.

Conclusioni Per l’appellante:

1. in via preliminare cautelare, sospendersi i provvedimenti elencati nella Intimazione di , con sede in Pordenone, INDIRIZZO, n. NUMERO_DOCUMENTO del 08.04.2022 notificata il 17.05.2022.

E cioè, anche:

Cartella n.NUMERO_CARTA emessa dall’ sede di Pordenone Cartella n.NUMERO_CARTA emessa dall’ sede di Pordenone Cartella n.NUMERO_CARTA

emessa dall’ sede di Pordenone Cartella n.NUMERO_CARTA emessa dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine-Pordenone Avviso di addebito n.NUMERO_CARTA emesso dall’ sede di Pordenone Avviso di addebito n.NUMERO_CARTA emesso dall’ sede di Pordenone Avviso di addebito n.NUMERO_CARTA emesso dall’ sede di Pordenone Avviso di addebito n.NUMERO_CARTA emesso dall’ sede di Pordenone Avviso di addebito n.NUMERO_CARTA emesso dall’ sede di Pordenone Avviso di addebito n.NUMERO_CARTA emesso dall’ sede di Pordenone Avviso di addebito n.NUMERO_CARTA emesso dall’ sede di Pordenone Avviso di addebito n.NUMERO_CARTA emesso dall’ sede di Pordenone Avviso di addebito n.NUMERO_CARTA emesso dall’ sede di Pordenone Avviso di addebito n.NUMERO_CARTA emesso dall’ sede di Pordenone Nonché tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali; 2. nel merito, dichiararsi la illegittimità e/o nullità e/o annullarsi per i motivi di cui in Premessa la Intimazione predetta, tutti i provvedimenti nella stessa elencati e cioè:

Cartella n.NUMERO_CARTA emessa dall’ sede di Pordenone Cartella n.NUMERO_CARTA emessa dall’ sede di Pordenone Cartella n.NUMERO_CARTA emessa dall’ sede di Pordenone Cartella n.NUMERO_CARTA emessa dall’ Avviso di addebito n.NUMERO_CARTA emesso dall’ sede di Avviso di addebito n.NUMERO_CARTA emesso dall’ sede di Pordenone Avviso di addebito n.NUMERO_CARTA emesso dall’ sede di Pordenone Avviso di addebito n.NUMERO_CARTA emesso dall’ sede di Pordenone Avviso di addebito n.NUMERO_CARTA emesso dall’ sede di Pordenone Avviso di addebito n.NUMERO_CARTA emesso dall’ sede di Pordenone Avviso di addebito n.NUMERO_CARTA emesso dall’ sede di Pordenone Avviso di addebito n.NUMERO_CARTA emesso dall’ sede di Pordenone Avviso di addebito n.NUMERO_CARTA emesso dall’ sede di Pordenone Avviso di addebito n.NUMERO_CARTA emesso dall’ sede di Pordenone Nonché tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali. e comunque accertarsi l’infondatezza di tutte le pretese avversarie, rigettando ogni pretesa dell’ , dell’ (ora ) , e dell’ nei confronti del ricorrente.

In subordine, ridursi congruamente tali pretese Con vittoria di spese e compenso professionale.

Per l’appellato In via preliminare dichiarare l’inammissibilità della impugnazione tardivamente proposta, non avendo controparte rispettato il termine perentorio semestrale dalla pubblicazione della sentenza primo grado per proposizione Dichiarare inammissibile nei confronti dell’ il ricorso in opposizione proposto da respingendo, in ogni caso, previa conferma della validità e dell’efficacia degli avvisi di addebito degli avvisi di addebito n. 391 2012 00001695 24, n. 391 2012 00008017 22, n. 391 2013 00001978 11, n. 391 2013 00006278 33, n. 391 2014 00001145 91, n. 391 2014 00004701 20, n. 391 2014 00007331 46, n. 391 2014 00009703 00, n. 391 2015 00002424 51 e n. 391 2015 00005858 44, tutte le domande ed eccezioni svolte nei confronti dell’ , perché infondate in fatto e in diritto e non provate. Nel merito Confermare la sentenza di primo grado, anche con motivazione diversa.

Rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.

Confermare gli avvisi di addebito n. 391 2012 00001695 24, n. 391 2012 00008017 22, n. 391 2013 00001978 11, n. 391 2013 00006278 33, n. 391 2014 00001145 91, n. 391 2014 00004701 20, n. 391 2014 00007331 46, n. 391 2014 00009703 00, n. 391 2015 00002424 51 e n. 391 2015 00005858 44.

Si chiede ad abundantiam la condanna del sig.

al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi indicati negli avvisi di addebito, o del diverso importo che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, oltre le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo contributivo.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento.

Per l’appellato voglia Codesta Ecc.ma Corte d’Appello, ogni contraria domanda eccezione e deduzione reiette, 1. respingere l’appello proposto, così come le domande tutte di parte appellante, siccome infondati per i motivi in narrativa esposti;

2. con rifusione di spese e competenze di lite.

Per l’ Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita rigettare l’appello, confermando integralmente la sentenza impugnata e conseguentemente l’ordinanza ingiunzione emessa, sotto ogni profilo Spese di giudizio integralmente rifuse a carico del ricorrente.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall’art.45 c.17 della legge 69/0–9)

Con ricorso depositato il 6.6.2022 avanti al Tribunale di Pordenone proponeva opposizione avverso l’intimazione pagamento n.NUMERO_CARTA notificata in data 17.5.2022, relativa a contributi premi e sanzioni irrogate dall’ di Udine- Pordenone.

L’opponente eccepiva la nullità delle cartelle e degli avvisi di addebito, anch’essi impugnati, deducendo che non gli erano stati mai notificati;

eccepiva inoltre la carenza di motivazione dell’intimazione impugnata, e il difetto di sottoscrizione della stessa.

Il ricorrente eccepiva l’intervenuta prescrizione delle pretese creditorie, per decorso del termine quinquennale, e l’infondatezza delle stesse, deducendo con riguardo alle sanzioni dell’ITL la violazione del procedimento di cui alla legge 689/1981.

costituendosi in giudizio, aveva eccepito preliminarmente l’inammissibilità dell’opposizione per decorso del termine perentorio di 20 giorni previsto dall’art.617 c.p.c., e contestato le deduzioni di cui al ricorso.

Anche l’ e l’ si erano costituiti in giudizio contestando le eccezioni dell’opponente, mentre l’ era rimasto contumace.

In sede di note di replica autorizzate l’opponente aveva eccepito che le notifiche a mezzo pec erano state inviate da indirizzo PEC non presente nei registri delle PA, ed aveva inoltre eccepito la nullità di alcune notifiche in quanto eseguite con notifiche degli avvisi di addebito perché effettuate senza il rispetto dell’art.8 L.890/92.

Con la sentenza impugnata il giudice rigettava il ricorso ritenendo provata la notifica degli atti interruttivi della prescrizione.

Circa la procedura di notifica il primo giudice osservava che la notificazione delle cartelle e degli avvisi di addebito può avvenire, come nel caso di specie, anche mediante invio diretto da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e senza necessità di una apposita relata;

per il perfezionamento è sufficiente che la raccomandata arrivi al domicilio del destinatario, senza altri adempimenti dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull’avviso di ricevimento.

Il giudice rigettava anche l’eccezione relativa all’indirizzo pec del mittente e quella di difetto di motivazione dell’intimazione di pagamento, essendo la stessa formata in conformità al modello approvato con decreto ministeriale e sottoscritta dal responsabile del procedimento.

Avverso la sentenza proponeva appello evidenziando con riguardo alla tempestività dell’impugnazione che la sentenza era stata resa conoscibile alle parti ad opera del Cancelliere solo il 10.7.2023 e da tale data deve decorrere il termine per impugnare.

Con il primo motivo di gravame l’appellante contestava la sentenza nella parte in cui aveva affermato che la disciplina di cui all’art.26 DPR 602/1973 è speciale e alternativa a quella di cui alla L.890/1982 e al codice di rito.

Deduceva che non si era tenuto conto dell’art.60 DPR n.600/1973 che prevede che la notifica degli avvisi e altri atti da notificarsi al contribuente vadano effettuate secondo le norme degli art.137 e ss c.p.c..

Osservava che al DPR n.600/1973 fa riferimento anche il DPR 602/73 richiamato in sentenza;

sosteneva che le notificazioni avrebbero dovuto rispettare le Rilevava inoltre l’appellante che nel caso di specie non si tratta di irreperibilità assoluta in quanto dal 3.6.2014 al marzo 2020 egli risiedeva a Sacile, INDIRIZZO

Con il secondo motivo la sentenza veniva impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che nessuna normativa imponga agli Enti di utilizzare un determinato indirizzo PEC per la notifica degli atti di riscossione.

Con il terzo motivo l’appellante censurava la pronuncia di primo grado perché aveva rigettato il ricorso in opposizione sulla sola base della produzione in giudizio di copia degli atti impositivi e degli atti interruttivi della prescrizione dalle parti costituite in giudizio.

Deduceva che l’ , rimasta contumace, non aveva provato l’esistenza di un atto impositivo e la notifica dello stesso, e contestava di avere mai ricevuto alcunché dall’ , con conseguente intervenuta prescrizione delle pretese dell’Ente.

L’appellante ribadiva inoltre l’eccezione di prescrizione ed eccepiva la decadenza dall’iscrizione a ruolo.

Con il quarto motivo l’appellante contestava la statuizione che ha ritenuto tardive le questioni che avrebbero dovuto essere proposte nei termini di cui all’art.617 c.p.c., art.22 L.689/81 e art.24 D.LGS.46/1999;

osservava infatti che essendo le notifiche nulle, le eccezioni potevano essere ritualmente proposte.

Quanto al difetto di motivazione dell’intimazione l’appellante rilevava che ad essa avrebbero dovuto essere allegati gli atti presupposti e che non vi è una motivazione per relationem né sono indicati i criteri di calcolo;

veniva ribadita l’eccezione di difetto di sottoscrizione dell’intimazione di pagamento.

Con il quinto ed ultimo motivo la sentenza veniva censurata con riguardo alla liquidazione delle spese di lite.

Si costituiva in questo grado l’ deducendo con riguardo al primo motivo che le notifiche si sono perfezionate in quanto vi è l’irreperibilità assoluta del contribuente, certificata dall’Ufficiale notificatore nelle relate di notifica, con attestazione valida fino a querela di falso.

Quanto al secondo motivo, relativo agli indirizzi pec di provenienza delle notificazioni, l’appellata eccepiva la tardività delle contestazioni trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, e comunque ne deduceva l’infondatezza.

Con riguardo al terzo motivo ne deduceva l’incomprensibilità e comunque sosteneva di avere provato il compimento degli atti di sua competenza;

sul quarto motivo ribadiva la violazione del termine ex art.617 c.p.c. e quanto all’ultimo motivo richiamava il principio di soccombenza.

Si costituiva in giudizio anche in questo grado l’ eccependo preliminarmente la tardività dell’appello, in quanto la sentenza impugnata era stata emessa e pubblicata in data 5.7.2023 e l’impugnazione iscritta a ruolo il 9.1.2024, quando ormai il cd.

termine lungo semestrale per il gravame era scaduto.

Nel merito l’ richiamava quanto già dedotto in primo grado circa l’inammissibilità ed infondatezza delle domande proposte da Si costituiva in giudizio anche l’Ispettorato Territoriale del lavoro di Udine- Pordenone chiedendo il rigetto dell’appello.

non si costituiva in giudizio neppure nel presente grado.

* * * L’appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo.

È pacifico, e risulta documentalmente, che la sentenza di primo grado sia stata pronunciata all’udienza del 5.7.2023, all’esito della discussione:

ciò risulta dal verbale di udienza, tenuta con la modalità del collegamento da remoto, nel quale si dà atto che:

Il giudice dà lettura del verbale di udienza;

i procuratori a questo punto si allontanano dall’aula virtuale dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.

Il giudice previa camera di consiglio pronuncia sentenza mediante deposito La sentenza reca inoltre la data del 5.7.2023 e l’indicazione in calce “sentenza resa a verbale, ex art.429 c.p.c.”.

Dal 5 luglio 2023 decorreva quindi il termine per l’impugnazione, che in assenza di notificazione della sentenza, è quello semestrale.

L’appello è stato proposto da con deposito del ricorso in data 9.1.2024, quindi oltre tale termine.

Lo stesso appellante ne dà atto, posto che nel ricorso in appello a pagg.4 e 5, si indica che la sentenza è stata poi resa conoscibile alle parti mediante registrazione della stessa in data 10.7.2023 ad opera del Cancelliere, anche se risulta il deposito interno in data 5.7.2023.

Non può applicarsi al caso di specie, costituito da sentenza con motivazione contestuale, il principio indicato dalla sentenza della Corte di Cassazione citata dall’appellante n.2829/2023, enunciato con riguardo ad un decreto;

nel caso di specie il contenuto della sentenza era conoscibile fin dalla sua pronuncia il 5.7.2023, pur avendo i procuratori delle parti in concreto rinunciato ad assistere alla lettura della stessa.

La Suprema Corte infatti, con sentenza n.3394/2021 ha affermato quanto segue:

“In materia di controversie soggette al rito del lavoro, l’art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall’art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. , con modif. , dalla l. n. 133 del 2008 – applicabile “ratione temporis” – prevede che il giudice all’udienza di discussione decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema dell’art. 281 sexies c.p.c., il termine “lungo” per proporre l’impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza; viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice sensi dell’art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell’avvenuto deposito da parte del cancelliere”.

In senso analogo ha già deciso questa Corte con sentenza n.28/2023.

Dichiarato inammissibile l’appello, le spese di lite, come in dispositivo liquidate per ciascuna parte appellata, seguono la soccombenza.

La Corte di Appello di Trieste, Collegio Lavoro, definitivamente pronunciando, Dichiara l’inammissibilità dell’appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Pordenone n.93/2023 di data 5/7/2023;

Condanna l’appellante a rifondere a e Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine- Pordenone le spese del grado, che liquida per ciascuna parte appellata costituita a titolo di compensi professionali in euro 3.291,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;

Dichiara la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002.

Trieste, 11/7/2024.

L’ESTENSORE Dott.ssa NOME COGNOME IL PRESIDENTE Dott.NOME COGNOME

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