fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Inammissibilità azione diretta contro assicurazione

Il giudice ha dichiarato inammissibile l’azione diretta proposta da un danneggiato nei confronti dell’assicurazione del rischio sanitario. La decisione si basa sul fatto che la norma che prevede tale azione diretta non era ancora in vigore al momento della notifica dell’atto di citazione, pur essendolo diventata nel corso del giudizio. La decorrenza della norma non ha effetto retroattivo e non può sanare un’azione inizialmente inammissibile.

Pubblicato il 23 October 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

Tribunale Ordinario di Roma Sezione XIII

Civile Verbale di trattazione scritta (udienza del 02/10/2024)

Innanzi al giudice dr.

NOME COGNOME è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c.

4881/2024 della quale è stata disposta la trattazione in forma scritta;

Lette le note pervenute e le memorie ex art. 171-ter Cpc;

all’esito della camera di consiglio emette la seguente pronuncia

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione XIII

Civile il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice NOME COGNOME nell’udienza del 02/10/2024, ha pronunciato, ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA N._14829_2024_- N._R.G._00004881_2024 DEL_02_10_2024 PUBBLICATA_IL_02_10_2024

NON DEFINITIVA con deposito telematico contestuale del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 4881 del Ruolo generale affari contenziosi TRA (C.F. , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME

COGNOME (P. Iva ), in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME

CONVENUTA (C.F. ), in persona del direttore generale, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME

**** preso atto dell’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva proposta da convenuta direttamente da parte attrice, sul rilievo che detta parte

non è titolare di azione diretta nei confronti di essa Compagnia, quale assicuratrice dell’ al tempo del fatto (anno 2018);

considerate le disposizioni del D.M. 232/2023, pubblicato in G.U. il 1° marzo 2024 ed entrato in vigore il 16 marzo 2024, e la circostanza che la notifica dell’atto di citazione è stata portata a compimento il 26.01.2024;

OSSERVA

L’art. 12, comma 1, della legge 24 del 2017 «Fatte salve le disposizioni dell’articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell’impresa di assicurazione che C.F. articolo 10».

Rileva il decidente che la norma, come noto, attribuisce in modo espresso al danneggiato un diritto ad agire direttamente nei confronti della Compagnia assicuratrice del rischio sanitario («azione diretta»);

tuttavia il comma 6 del medesimo art. 12 ha previsto che «Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell’articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie».

La circostanza che la stessa attribuzione del diritto di cui si discute (e non il suo mero esercizio) sia stato esplicitamente differito dal legislatore alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione di cui al comma 6 dell’art. 10 comporta – a ogni effetto – che al momento dell’esercizio dell’azione diretta il detto provvedimento attuativo debba essere in vigore affinché possa “espandersi” e acquisire vigenza il diritto riconosciuto al danneggiato dall’art. 12, comma 1. Potrebbe discutersi della circostanza che la condizione di cui si è detto è venuta in essere nel corso del procedimento e che essa possa eventualmente esplicare effetti in favore della parte attrice con efficacia “retroattiva”; il rilievo avrebbe potuto essere meritevole di considerazione nel caso in cui la norma, attributiva del diritto all’azione diretta verso la Compagnia d’assicurazione, fosse entrata in vigore il 1° aprile 2017 con un mero differimento dell’esercizio dello stesso al momento dell’entrata in vigore del decreto di attuazione;

ma, come visto, il comma 6 ha procrastinato l’efficacia dell’intera disposizione normativa traslando temporalmente anche il diritto d’azione, in fine, al 16 marzo 2024;

in mancanza di un diritto azionabile la domanda è inammissibile;

non è fondata, invece, la deduzione dell’ secondo cui l’infondatezza della domanda previsto dall’articolo 3, comma 8, gli assicuratori adeguano i contratti di assicurazione in conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia»;

la polizza stipulata, infatti, tra l’ e l’ aveva decorrenza 30.4.2017 – 30.4.2019 (cfr. allegato comparsa risposta) e risulta, quindi, scaduta alla data della proposizione del presente giudizio;

ne consegue che alcun adeguamento è possibile in ordine alle clausole del contratto di assicurazione che deve considerarsi intangibile in quanto esaurito nei suoi effetti;

parimenti irrilevante è il dedotto mancato esercizio dell’azione di manleva da parte dell ’ 2, poiché ratio evidente della norma è quella di prescindere dalla detta domanda di garanzia assegnando (al pari della RCA) una distinta e propria azione nei confronti della Compagnia, nei limiti del contratto di assicurazione stipulato con l’asserita danneggiante;

compensa le spese in forza dell’art. 92 Cpc, attesa la novità della questione in esame.

P.T.M. definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dichiara l’inammissibilità della domanda proposta da parte attrice;

compensa le spese di lite provvede in ordine alla prosecuzione del procedimento come da separata ordinanza.

Si comunichi Roma 02/10/2024.

Il Giudice NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati