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Codice Civile
Codice Penale

Inammissibilità della domanda di ammissione al passivo

Il Tribunale ha ribadito il principio per cui nel giudizio di opposizione allo stato passivo non è consentito introdurre nuove domande rispetto a quelle originariamente proposte nell’istanza di insinuazione al passivo. Inoltre, ha ribadito che grava sul creditore l’onere di provare l’esistenza e l’ammontare del proprio credito, non essendo sufficiente la mera allegazione dello stesso.

Pubblicato il 30 August 2024 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE

PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati:
dott. NOME COGNOME Presidente dott.ssa NOME COGNOME dott. NOME COGNOME rel.
ha pronunciato il seguente D E C R E T O nel proc. n. 15774/2023 avente ad oggetto l’opposizione allo stato passivo proposta , con sede in Genova, INDIRIZZOC.F. in persona del Direttore Scientifico e Legale Rappresentante Dott. Prof. , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
– parte opponente – contro (C.F. ) in persona del Curatore Dott. procedura pendente innanzi al Tribunale di Torino al n. R.G. 159/2021, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
– parte resistente in opposizione – * * * * * Premesso che con decreto del 10/7/2023, il Giudice Delegato del (dott.ssa ), accogliendo la proposta del Curatore (dott. ha escluso dal passivo della procedura il credito insinuato dalla (d’ora in avanti anche solo ) con domanda del 2/5/2022, con la seguente motivazione:
“lette le osservazioni e ritenute le medesime non condivisibili, il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 81.148,46.

La domanda appare inammissibile in quanto avente ad oggetto pretese già dedotte con insinuazione tempestiva e comunque non accoglibile Co- con ricorso ex art. 98 l. fall.
la ha proposto opposizione allo stato passivo, esponendo le seguenti conclusioni:

“piaccia ll’ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma del decreto emesso in data 6 luglio 2023 e notificato in data 10 luglio 2023, con il quale il Giudice Delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo del , in persona del curatore Dott. (i) ammettere al passivo della procedura stessa nella categoria dei crediti chirografari il Credito di IIT pari ad euro 81.148,46, ovvero la diversa somma accertanda in corso di causa, per le ragioni esposte in narrativa;
(ii) ovvero, dichiarare l’ammissione con riserva allo stato passivo per euro 81.148,46, ovvero per la diversa somma accertanda in corso di causa, per le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”;
nel dettaglio, il credito vantato da nei confronti della oggetto dell’insinuazione al passivo rigettata, è così composto (cfr. pag. 12 del ricorso):
o “Euro 54.006,20 pari al totale dei corrispettivi spettanti ai subappaltatori, i quali hanno rivendicato tali somme nei confronti di o Euro 30.456,90, quali costi diretti, gravanti su e di cui responsabile, per il ripristino delle difformità e il completamento delle opere;
o Euro 3.314,64 per restituzione parziale di quanto corrisposto nel corso dei Lavori a un subappaltatore (impresa , le cui lavorazioni sono risultate difformi (restituzione di cui è responsabile, gravando sull’appaltatore responsabilità per l’opera dei subappaltatori)”;
si è costituito in giudizio il (d’ora in poi solo “ ”) resistendo alle domande proposte dalla parte opponente, ritenute inammissibili, infondate e non provate, ed eccependo la compensazione con un proprio credito incontestato nei confronti dell’ di € 23.572,90;
dopo una serie di rinvii disposti dal Giudice istruttore al fine di consentire la vana ricerca di un accordo conciliativo, all’udienza del 21/3/2024 la parte opponente ha chiesto “un termine per riformulare la domanda, rinunciando ad una parte di essa”, ed il Giudice istruttore ha conseguentemente assegnato termini all’IIT per il deposito di una nota scritta e al Fallimento per il deposito di una nota di replica, fissando altresì udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni;
con la memoria autorizzata del 3/4/2024 la IIT ha dichiarato di rinunciare al credito di € 54.006,20 ed ha ridotto la domanda chiedendo l’ammissione al passivo, senza o con riserva, del credito complessivo di € 29.093,38;
con la memoria autorizzata di replica del 15/4/2024 il , oltre a ribadire l’infondatezza della domanda avversaria, ha sostenuto che la controparte abbia usato le note autorizzate per introdurre surrettiziamente un’ulteriore domanda di importo pari ad € 22.209,38, mai formulata prima di le parti, infine, hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in data 16 e 22 aprile 2024, nel termine assegnato dal Giudice istruttore;
considerato che §1. con il ricorso ex art. 98 l. fall.
, IIT ha domandato l’ammissione al passivo del Fallimento del proprio credito, quantificato in complessivi € 81.148,46;
con la memoria autorizzata del 3/4/2024, IIT, preso atto dell’esito a sé favorevole del procedimento R.G. n. 5041/2022 pendente innanzi al Tribunale di Genova, ha ridotto la propria domanda, rinunciando al credito di € 54.006,20 richiesto, in origine, a titolo di rimborso dei compensi pagati ai subappaltatori in luogo della ai sensi dell’art. 105, comma 13, d.lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti Pubblici);
la parte opponente, tuttavia, non si limitata ad utilizzare quella memoria solo per rinunciare a parte della domanda – come preannunciato al Giudice istruttore – , anche per introdurre una nova domanda di ammissione al passivo dell’ulteriore credito di € 22.209,38, mai menzionato prima di allora;
per comprendere come la parte opponente sia giunta finalmente a quantificare il proprio credito nei confronti della procedura in € 29.093,38 (invece che in € 30.456,90, come nel ricorso al netto della parte di credito oggetto di rinuncia) si richiama integralmente un passaggio contenuto alle pagg. 5 e 6 della memoria del 3/4/2024:
“il tecnico collaudatore , correttamente, ha dedotto dal valore delle lavorazioni eseguite da e non liquidate da , risultanti dal conto finale (euro 23.572,90 che il vorrebbe oggi rivendicare) il valore delle lavorazioni difformi, il quale costituisce senz’altro un credito della stazione appaltante verso l’appaltatore (per euro 30.456,90).

Come puntualmente provato (e chiaramente evincibile) dalla documentazione in atti la differenza tra le lavorazioni eseguite da , non liquidate da IIT, e il credito per difformità, spettanti a IIT, è pari ad euro 6.884,00 a credito per IIT.

A ciò si aggiungono i pagamenti effettuati da a titolo di anticipazione del prezzo ai sensi dell’art. 35, c. 18, del d.lgs. n. 50/2016, che avrebbero dovuto essere computati e quindi “recuperati”, pro quota, con la liquidazione dei SAL e definitivamente estinti in sede di liquidazione del conto finale (mai liquidato per le ragioni tutte sopra esposte).

Risulta dagli atti che ha erogato e non recuperato anticipazioni sul prezzo per € 22.209,38, le quali – quindi – costituiscono ulteriore credito certo di. .

In conclusione, tenuto conto del valore delle lavorazioni eseguite da risultanti dal conto finale delle opere (e non liquidate), pari a euro 23.572,90, dal medesimo devono dedursi (i) il credito di per difformità esecutive pari ad euro 30.456,90 e (ii) il credito i IIT per anticipazioni, pari a euro 22.209,38, da cui il credito che residua, in favore di è pari a euro 29.093,38.

Tale credito residuo, il quale è del tutto certo e liquido, dev’essere ammesso al passivo del , con il grado chirografo”;
delle opere” – ma un diverso credito, connesso al diritto alla restituzione delle anticipazioni del prezzo effettuate a favore della bonis per lavorazioni che non sono state poi eseguite a causa dell’intervenuto fallimento dell’impresa appaltatrice;
il credito in parola, pur trovando fonte nello stesso regolamento contrattuale (il contratto di appalto stipulato tra le parti), è dunque di natura diversa rispetto a quelli indicati nel ricorso (rimborso dei corrispettivi anticipati alle imprese subappaltatrici e rimborso dei costi sostenuti per il ripristino delle difformità e il completamento delle opere), derivando da un’obbligazione – quella alla restituzione di anticipazioni sul prezzo accordate per opere non concluse – che non risulta essere stata menzionata né nell’istanza di insinuazione al passivo, né nel ricorso ex art. 98 l. fall. ;
la domanda risulta, pertanto inammissibile, perché proposta per la prima volta nel corso del presente giudizio (cfr. Cass. Sez. 1 – , Ordinanza n. 32750 del 07/11/2022, per la quale “il procedimento di opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio e, come tale, in difetto di una previsione espressa nell’art. 99 l.fall.
che integralmente lo disciplina, non consente né l’introduzione di domande nuove, né la c.d.” emendatio libelli“, le quali vanificherebbero, d’altronde, l’obiettivo di semplificazione e celerità perseguito dal procedimento in parola nel rispetto dell’art. 24 Cost.”), sia, in ogni caso, poiché proposta dopo il deposito del ricorso introduttivo, in assenza di una norma che consenta l’ampliamento del thema dedidendum a domande fondate su presupposti giuridici e di fatto diversi da quelli allegati nell’atto introduttivo; al di là di questo rilievo, di per sé decisivo, si osserva ulteriormente che la domanda, anche ove ritenuta ammissibile, non potrebbe essere accolta a causa della sua genericità sia sul piano dell’allegazione, non essendo dato comprendere come la parte sia giunta ad accertare l’esistenza di quel credito e a quantificarne l’importo, sia sul piano probatorio;

§2.
conseguentemente alla rinuncia di IIT a parte della domanda e alla dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta fuori termini, rimane da accertare se debba essere ammesso al passivo della Procedura il credito risarcitorio inerente ai costi diretti, gravanti su e di cui responsabile, per il ripristino delle difformità e il completamento delle opere rimaste ineseguite;
tale credito, secondo la prospettazione della parte opponente, sarebbe sorto in conseguenza alla realizzazione da parte della di opere difformi da quelle previste nel contratto di appalto stipulato dalle parti in seguito a procedura ad evidenza pubblica:
in particolare la parte opponente ha sostenuto che “al termine dei lavori, durante i sopralluoghi tecnici funzionali al collaudo, occorsi in data antecedente alla dichiarazione di fallimento, sono state riscontrate difformità di rilievo nelle opere eseguite, opere di competenza di , tali da impedirne il collaudo.

Le difformità rilevate – cristallizzate in apposito verbale del 29 luglio 2021! – hanno determinato per IIT la necessità di indenne per i danni conseguenti all’inadempimento stesso” (così a pag. 3 del ricorso);
la parte opponente nel corso del giudizio non ha formulato alcuna istanza istruttoria, ma si è limitata a produrre a prova del credito risarcitorio i seguenti documenti:
o il certificato di collaudo dell’1/8/2022, prodotto come documento n. 24 in allegato al ricorso;
o l’elaborato redatto e sottoscritto dal Direttore di Lavori il 30/3/2022, prodotto come documento 16 in allegato al ricorso, in cui è richiamata la comunicazione del 13/9/2021 (doc. 9 allegato al ricorso), nella quale sono oggetto di ricognizione i rilievi esposti nel verbale delle verifiche tecniche-funzionali datato 29/7/2021 (doc. 8 allegato al ricorso);
il certificato di collaudo dell’1/8/2022 e l’elaborato del Direttore dei Lavori del 30/3/2022 non sono opponibili al , in quanto formati pacificamente in data successiva all’apertura della procedura concorsuale, dichiarata con sentenza pubblicata il 3/8/2021;
nemmeno il verbale del 29/7/2021, sebbene recante data anteriore di un paio di giorni alla data della dichiarazione del fallimento della risulta opponibile al , non avendo data certa ex art. 2704 c.c. ed essendo stato comunicato solo nel mese di settembre 2021, quindi dopo l’apertura della procedura concorsuale;
l’inopponibilità al Fallimento di questi documenti determina una lacuna nell’apparato difensivo della parte opponente, la quale, confidando nel valore decisivo di quei documenti, non ha formulato alcuna istanza istruttoria per provare per altra via i fatti costitutivi della domanda o la data di formazione dei documenti prodotti;
generale, con specifico riferimento alla responsabilità contrattuale dell’appaltatore, nell’ipotesi in cui l’opera non sia stata accettata, si applica la regola generale di riparto dell’onere probatorio in materia di adempimento di contratti a prestazioni corrispettive (cfr. Cass. 19146/2013 e Cass. 7267/2023), in forza della quale il committente può limitarsi ad allegare i vizi – gravando sull’appaltatore, debitore della prestazione, l’onere di provare di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte – ma non può esimersi dal provare il quantum del danno subito; nel caso di specie, la parte opponente non ha dato prova del quantum del danno, essendosi limitata a confidare nell’esaustività sul piano probatorio dei documenti depositati:
tuttavia la quantificazione del danno ivi riportata, proprio in ragione dell’inopponibilità dei documenti al fallimento, risulta effettuata unilateralmente dalla stessa stazione appaltante, in persona del Direttore dei Lavori, e, dunque, ha valore di mera allegazione e non anche di prova del danno risarcibile;
all’inopponibilità al dei documenti che, secondo la parte opponente, avrebbero dovuto provare l’esistenza del credito;

§2.1.
la parte opponente ha sostenuto che ai documenti da lei prodotti debba essere riconosciuto il valore probatorio tipico degli atti pubblici, dovendo essere considerato IIT come organismo pubblico;
l’eventuale adesione a tale tesi non muterebbe l’esito del procedimento, in quanto l’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico è limitata ai soli profili indicati dall’art. 2700 c.c. e non si estende né agli atti costitutivi della manifestazione di volontà contenute nell’atto, né alle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale o al contenuto delle dichiarazioni eventualmente rese al pubblico ufficiale;
non potrebbe quindi comunque riconoscersi ai documenti posti a fondamento dell’insinuazione al passivo e della presente opposizione al passivo (verbale di verifiche tecnico- funzionali, atti di ricognizione e certificato di collaudo) il valore di “piena prova fino a querela di falso” per la parte relativa agli inadempimenti dell’impresa appaltatrice e dei fatti costitutivi del credito di cui è chiesta l’insinuazione al passivo;

§3. le spese processuali seguono il principio della soccombenza, enunciato dall’art. 91 c.p.c., non risultando alcuna ragione per derogarvi:
in forza di tale principio la parte opponente è tenuta a rifondere la parte convenuta opposta delle spese giudiziali sostenute;
tenuto conto del valore della causa (secondo il principio del petitum), delle attività utilmente svolte dalle parti, del numero e della complessità delle questioni trattate, nonché degli altri parametri enunciati nella l. 24 marzo 2012, n. 27 e nel d.m. n. 55 del 10 marzo 2014, così come modificato dal d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, per i giudizi relativi all’accertamento del passivo, le spese di lite sono liquidate nella somma di € 7.313,00 per compensi professionali (valore medio la fase di studio ed introduttiva; valori minimi le fasi di trattazione e decisionale), oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori fiscali e previdenziali di legge sulle quote imponibili;

respinge l’opposizione;
dichiara tenuta e condanna l’opponente al pagamento della resistente in opposizione delle spese di lite, liquidate nell’importo di € 7.313,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., nella misura di legge, qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, spese di registrazione e successive occorrende.
Torino, 1/8/2024 Il Giudice estensore Il Presidente Dott. NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME

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