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Inammissibilità dell’appello – Notifica PEC

La sentenza conferma la validità della notifica di un atto effettuata tramite un indirizzo PEC istituzionale non presente nei pubblici elenchi, purché il dominio del mittente sia facilmente riconducibile all’ente e consenta al destinatario di identificarne la provenienza senza incertezze. Viene inoltre ribadito che l’onere della prova relativa alla ricezione di un atto ricade sul destinatario.

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R.G. N. 587/2023

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE D’APPELLO DI VENEZIA – sezione lavoro –

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

composta dai seguenti magistrati:

NOME COGNOME Presidente NOME COGNOME Consigliere NOME COGNOME Consigliere relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._116_2025_- N._R.G._00000587_2023 DEL_04_03_2025 PUBBLICATA_IL_05_03_2025

nella causa promossa con ricorso in appello , nato l’11 febbraio 1970, a San Donà di Piave (VE), (c.f. e residente in San Donà di Piave (VE), alla INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME C.F. , giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in sito in Milano, INDIRIZZO

Il difensore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento al seguente indirizzo posta elettronica certificata p.e.c.:

Parte appellante contro ), con sede in Roma, INDIRIZZO Ente pubblico economico subentrante a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e C.F. giusta atto di fusione per incorporazione n. 41.564/23.400 del 17 giugno 2016, in persona del legale rappresentante pro tempore e, per esso, la Dott.ssa in qualità di Responsabile del Contenzioso Trentino Alto Adige, a ciò autorizzata per procura speciale, autenticata per atto Notaio – Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata da , (All.to A – Procura alle liti), rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. NOME COGNOME ( – fax: ) del foro di Torino, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, INDIRIZZO Parte appellata nonché contro (c. f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma, elettivamente domiciliato in Venezia INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME giusta procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante pro tempore, con atto del notaio n Fiumicino, rep. 37590, racc. 7131, in atti Parte appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 167/2023 del Tribunale di VENEZIA – sezione lavoro IN PUNTO:

opposizione a comunicazione di iscrizione ipotecaria Conclusioni:

Per parte appellante:

“A) Accogliere il presente appello in quanto ammissibile e fondato in fatto e diritto;

B) Per l’effetto, riformare la sentenza impugnata, disponendo l’accoglimento dell’opposizione proposta con la domanda introduttiva del primo grado, in quanto, ammissibile ed fondata in fatto ed in diritto;

C) Condannare parte appellata al pagamento delle competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

” Per parte appellata C.F. sentenza n. 167/2023 pubblicata il 15/03/2023 RG n. 1659/2022, anche in punto spese di lite.

In ogni caso, con vittoria delle spese di lite relative sia al primo grado che al presente gravame.

” Per parte appellata “dichiarare inammissibile o in subordine rigettare l’appello, per le ragioni esposte, con spese diritti ed onorari del grado e maggiorazione forfettaria rifusa, nonché gli oneri riflessi nella misura del 23,81% ai sensi della Legge 08.08.1995 n. 335, (cfr. SS.UU. 06.02.2023, n.3592; Cass. 30332/2022) in luogo della CPA.

” Svolgimento del processo 1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande del lavoratore, accertando la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 21.9.2022 con riferimento alla cartella di pagamento e agli avvisi di addebito impugnati.

Ha, altresì, condannato il lavoratore alla rifusione delle spese di lite.

Il sig. a instaurato la presente causa per opporsi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTA ricevuta a mezzo pec del 21.9.2022, ritenendo nulla la notificazione stante la provenienza da indirizzo pec non risultante nei registri pubblici nonché l’omessa notificazione delle sottese cartelle di pagamento e avvisi di addebito relativi a contributi IVS sul reddito eccedente il minimale per gli anni dal 2005 al 2012.

Il primo giudice ha rigettato le domande del così motivando:

“Il ricorso è totalmente infondato.

Il sig. rileva innanzitutto che la Comunicazione di Iscrizione Ipotecaria è stata notificata da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri, rendendo pertanto impossibile riconoscere la provenienza dell’atto.

Orbene, è pacifico che la comunicazione de qua provenga da un indirizzo PEC non risultante da pubblici registri, ma è altrettanto evidente che il ricevente non avrebbe potuto dubitare della provenienza dell’atto, posto che il dominio dell’indirizzo del mittente ( coincide esattamente con quello risultante dal registro IPA.

La normativa richiamata in merito da parte ricorrente non è pertinente.

In particolare la Legge n. 53/1994, intitolata ‘Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali’, volta a garantire la provenienza della notifica da parte di colui che si dichiara mittente, disciplina solo le modalità di notifica a mezzo PEC eseguite in proprio da parte degli avvocati.

L’art. 16 ter del D.L. n. 179/2012, d’altro canto, che individua i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi PEC del destinatario ai fini della corretta notificazione degli atti ‘in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale’, anche estendendone l’applicazione ai procedimenti tributari, si riferisce all’indirizzo del destinatario, non a quello del mittente.

E così pure la normativa specifica in materia, contenuta nell’art. 26 del D.P.R. 602/1973 e nell’art.60 del D.P.R. 600/1973, impone solo la necessità che l’indirizzo del destinatario risulti dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, ma nulla dicono in merito all’indirizzo del mittente.

Appurato quindi che appare chiara la provenienza dell’atto da , l’utilizzo di un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri non inficia la validità della notifica.

Sulla stessa linea si muove la recente decisione delle S.U. della S.C., disciplinante una fattispecie sovrapponibile a quella di specie, che così si esprime:

‘In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet“, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all’art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l’Indice di cui all’art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, ricorso’. L’eccezione è palesemente infondata.

Nella comunicazione (doc. n. 2 ), a pagina 2 si legge testualmente:

‘La informiamo che contro la presente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è possibile proporre ricorso, entro 60 giorni dalla notifica della stessa e con le modalità previste dagli articoli 18, 20 e 22, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Trento per i soli crediti tributari, mentre, con riferimento agli altri crediti, l’impugnazione può essere proposta innanzi alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria’.

Null’altro è da aggiungere.

Ugualmente infondata è l’eccezione di nullità della Comunicazione per mancata indicazione degli atti presupposti e dell’‘oggetto delle sanzioni’.

In realtà, nell’atto, dalla pagina 3 alla pagina 19, sono indicati nel dettaglio gli Avvisi e le Cartelle oggetto dell’atto impugnato con il numero di riferimento, l’anno, la descrizione del tributo, l’indicazione dell’Ente impositore, l’ammontare del debito originario, l’ammontare del debito scaduto, l’importo degli interessi di mora e degli oneri di riscossione.

Non è dato francamente comprendere quali altri elementi avrebbe dovuto indicare la Comunicazione per porre il ricorrente nelle condizioni di conoscere gli atti presupposti.

In via subordinata, parte ricorrente eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento e avvisi di addebito) e l’intervenuta prescrizione quinquennale.

hanno rilevato, negli atti introduttivi, la puntuale notifica della cartella di pagamento e degli AVA, e l’esistenza di specifichi atti introduttivi, idonei ad interrompere il termine prescrizionale.

Dalla documentazione prodotta emerge quanto segue.

1 – La cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA è stata notificata il 9.3.2009 (doc. 3 ).

Nell’avviso di ricevimento, firmato dalla madre del ricorrente, è riportato il numero della cartella, per cui non possono sussistere dubbi in merito al collegamento con l’atto presupposto.

2 – Gli n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, e n. NUMERO_CARTA sono stati ritualmente notificati (v. doc. 4 ):

gli avvisi di ricevimento delle raccomandate contengono il numero della raccomandata, che compare nell’AVA sotto il codice a barre.

I primi due avvisi sono sottoscritti dalla madre del ricorrente, per cui non vi possono essere dubbi in merito alla ricezione degli stessi.

Gli altri avvisi sono stati restituiti al mittente per compiuta giacenza.

Sul punto meritano un approfondimento, anche a seguito della recente ordinanza della S.C. n. 28455/2022, le questioni sottese alla notificazione diretta a mezzo posta perfezionata con la compiuta giacenza, vale a dire in difetto di ritiro, da parte del destinatario, dell’atto in giacenza presso l’ufficio postale, a cui parrebbe accennare il ricorrente nelle note conclusive.

In proposito, l’art. 8 l. 890/1982 stabilisce che, in caso di mancato recapito, per inidoneità o assenza o rifiuto delle persone abilitate a riceverlo in luogo del destinatario, ovvero per temporanea assenza di quest’ultimo, «il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza.

Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario a cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento».

In questa ipotesi, nei confronti del destinatario, la notificazione «si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma (NDR: ossia dalla spedizione della CAD) ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore».

Nella notifica diretta a mezzo posta, non trovano però applicano le disposizioni della l. n. 890/1982, e dunque non è direttamente applicabile l’art. 8, e ciò in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono in via esclusiva alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 cpc o da altro ufficiale notificatore.

Da tanto la S.C. (v. Cass. n. 12083/2016) ha fatto discendere che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto di riscossione, non è necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell’avvenuto deposito presso l’Ufficio Postale, da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento.

La nota decisione n. 175/2018 della Consulta non ha preso in considerazione il caso della compiuta giacenza nella notifica diretta a mezzo posta della cartella, ma proprio il riferimento, contenuto nella citata decisione, a possibili insufficienti garanzie per il destinatario, potrebbe autorizzare dubbi sulla legittimità costituzionale del procedimento a mezzo posta in caso di compiuta giacenza, in considerazione del fatto che in esso non è prevista la cd. CAD, che invece continua ad essere imposta dall’art. dall’art. 8, co. 4, l. n. 890/1982. Come sottolineato peraltro da attenta dottrina, questi dubbi potrebbero superarsi facendo applicazione, qualora ne sussistano i presupposti, dell’istituto della rimessione in termini, e comunque a fronte di una puntuale deduzione del destinatario che giustifichi la mancata ricezione.

Così impostata la questione, nel caso di quo è del tutto evidente che parte attrice non si è minimamente premurata di evidenziare le ragioni del mancato ricevimento degli avvisi di addebito, trincerandosi dietro eccezioni per lo più di stile e del tutto generiche, a fronte della correttezza dell’indirizzo, mai contestata.

A tanto consegue l’impossibilità di ritenere non idonee al raggiungimento dello scopo le notifiche effettuate a mezzo posta, formalmente corrette.

3 – Successivamente alla notifica della cartella e degli AVA, risultano notificati ulteriori avvisi idonei ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione.

In particolare, quanto alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA la stessa è indicata nell’AVI n. NUMERO_CARTA notificato al debitore il 18.11.2013 (doc. n. 5 ), nell’AVI n. NUMERO_CARTA notificato al debitore il 7.5.2015 (doc. n. 6 ), e nell’AVI n. NUMERO_CARTA notificato il 20.1.2018 (doc. n. 7 ).

Quanto agli , gli stessi sono stati oggetto dell’AVI n. NUMERO_CARTA notificato al debitore il 7.5.2015 (doc. n. 6 ), e dell’AVI n. NUMERO_DOCUMENTO notificato il 20.1.2018 (doc. n. 7 ).

Si rileva che dalla documentazione prodotta risulta che la notifica ai sensi dell’art. 140 cpc è stata correttamente eseguita, con affissione presso la Casa Comunale e invio della raccomandata informativa (v. attestazione consegna raccomandata).

4 – Tutti gli atti sono poi stati ricompresi nella Comunicazione preventiva di ipoteca notificata al debitore il 21.9.2022 ed impugnata in questa sede (doc. n. 8 Il termine di prescrizione quinquennale, a fronte di idonei atti interruttivi, non è pertanto spirato.

” (pagg. 2-7).

2.

Per la riforma della sentenza ha proposto appello il sig. sulla base di quattro motivi di appello.

2.1.

Con il primo motivo di appello il sig. a impugnato la sentenza per aver ritenuto regolarmente notificata l’ “intimazione di pagamento”.

L’appellante sostiene che, qualora notifichi “cartelle” con della normativa europea.

L’appellante lamenta che la motivazione della sentenza impugnata è pressoché assente e contraddittoria.

Evidenzia l’errore del primo giudice che ha considerato indubbia la provenienza dell’atto perché il dominio del mittente (@pec.agenziariscossione.gov.it) coincide con quello risultante dal Registro IPA;

ribadisce che l’utilizzo di un indirizzo pec non ufficiale comporta incertezza sul soggetto mittente nonché una violazione del Regolamento Europeo n. 910/2014 (eIDAS).

2.2.

Con il secondo motivo di appello il sig. ha impugnato la sentenza per omessa pronuncia circa l’eccepita nullità di notifica degli atti prodromici sottesi all’atto opposto.

L’appellante si duole che il primo giudice ha ritenuto provata dall’agente riscossore l’avvenuta notifica degli atti prodromici all’intimazione di pagamento opposta.

Ribadisce la nullità insanabile, l’irritualità e l’inesistenza della notifica degli atti prodromici in quanto non avvenuta secondo le modalità di legge (invio della “raccomandata informativa”), con conseguente inidoneità a interrompere la prescrizione.

Richiama giurisprudenza di legittimità, in particolare circa l’“irreperibilità relativa”.

2.3.

Con il terzo motivo di appello il sig. a impugnato la sentenza per aver ritenuto interrotto e non decorso il termine prescrizionale.

L’appellante ribadisce che il difetto di notifica degli atti prodromici alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ha determinato la prescrizione e la decadenza delle pretese di riscossione.

2.4.

Con il quarto motivo di appello il sig. ha impugnato la sentenza in punto di condanna alle spese di lite.

L’appellante rileva che avrebbe dovuto essere esentato dal pagamento delle spese processuali avendo dichiarato la sussistenza delle condizioni di reddito previste per la concessione del beneficio ex artt. 152 disp. att. c.p.c. e 76 D.P.R. 115/2002.

3.

Si è costituita l contestando l’appello e chiedendone il rigetto.

e al riguardo richiama giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15979/2022).

In particolare, rileva che la notifica di un atto proveniente da indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul sito internet del mittente ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla qualora la stessa abbia consentito comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all’oggetto.

Precisa che l’indirizzo pec de quo, comunque, è inserito nell’Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di RAGIONE_SOCIALE Servizi (IPA).

Quanto al secondo motivo di appello, l’agente riscossore sostiene che il primo giudice ha esaminato in modo esaustivo la documentazione prodotta e ha correttamente concluso per la regolare notifica degli atti prodromici.

Quanto al terzo motivo di appello, l’agente riscossore ribadisce che gli atti prodromici regolarmente notificati hanno interrotto la prescrizione.

Insiste comunque nell’eccezione della propria carenza di legittimazione passiva per le attività svolte prima della consegna del ruolo da parte dell’ente creditore.

4.

Si è altresì costituito l contestando l’appello e chiedendone il rigetto.

Eccepisce preliminarmente l’inammissibilità dell’appello in quanto tardivo ex art. 327 c.p.c..

Quanto al primo motivo di appello, l’ente creditore precisa che non è richiesta l’iscrizione dell’indirizzo di posta dell’Amministrazione mittente nel registro IPA mentre è richiesta quella del destinatario.

Evidenzia che la sentenza impugnata è conforme alla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 15979/2022), di merito (CdA Venezia n. 9/2025) e tributaria.

Quanto al secondo motivo di appello, l’ente creditore ne eccepisce l’inammissibilità per genericità.

Rileva comunque che:

le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sono atti ricettizi;

l’onere di provare l’avvenuto recapito può essere assolto avvalendosi di qualsiasi mezzo probatorio e quindi anche di presunzioni;

la lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione di avvenuto recapito al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c.;

in caso di restituzione delle raccomandate al mittente per compiuta giacenza, nessuna raccomandata informativa deve essere inviata (Cass. (CdA Venezia n. 339/2024, n. 9/2025).

Quanto al terzo motivo di appello, l’ente creditore ne afferma l’infondatezza in quanto il termine prescrizionale deve essere computato applicando la sospensione del decorso per emergenza pandemica.

In particolare – dal combinato disposto degli artt. 68, comma 1, D.L. 41/2021 e 12, comma 21, D.Lgs. 159/2015 – evince che il periodo di prescrizione sospeso risulta pari a 542 giorni.

5.

La causa è stata discussa all’udienza del giorno 20.2.2025 e, all’esito della camera di consiglio, è stata decisa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il Collegio ritiene che l’appello è inammissibile per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione.

7. L’appello è tardivo ex art. 327 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 15.3.2023 e l’appello è stato pacificamente depositato in data 13.10.2023, ossia oltre il termine di sei mesi previsto dalla legge.

7.1.

Il Collegio evidenzia che la controversia è stata promossa dinanzi al giudice del lavoro con applicazione del relativo rito, sia in primo grado che in appello, e dunque non si applica, in ogni caso, il regime della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale, come peraltro ribadito anche recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 2154/2024:

“5.3.

Tanto premesso va ricordato che nella specie la controversia è stata promossa avanti al giudice del lavoro con applicazione del relativo rito e dunque – laddove pure non avesse riguardato un rapporto compreso tra quelli indicati dall’art. 409 o dall’art. 442 c.p.c. – essendo stata trattata con il rito del lavoro non si applica il regime della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale.

Il rito adottato dal giudice ha infatti una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall’esattezza della relativa valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell’impugnazione, secondo il regime previsto dall’art. 3 della l. n. 742 del 1969.

In ogni caso, trattasi di opposizione a comunicazione di iscrizione ipotecaria relativa a titoli (cartelle e avvisi di addebito) per crediti previdenziali, sicchè correttamente la causa è stata proposta avanti al giudice del lavoro, con il rito lavoro.

8.

Ad abundantiam il Collegio rileva che comunque l’appello è infondato nel merito.

Il primo motivo è infondato alla luce dell’orientamento recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità e dalla giurisprudenza di codesta Corte d’Appello, con riguardo alla validità della notifica di un atto da un indirizzo pec non risultante da pubblici registri (v. Cass. S.U. 15979/2022, pp. 4-6; Cass. n. 9866/2024; CdA Venezia n. 9/2025, pp. 7-8).

In ogni caso, nella fattispecie la notifica sarebbe comunque risultata sanata in virtù del principio del raggiungimento dello scopo, essendosi ampiamente difeso in giudizio avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

Il secondo motivo di appello (omessa/contraddittoria pronuncia sull’eccepita nullità di notifica degli atti prodromici) è generico a fronte della puntuale motivazione contenuta al punto 3 dell’impugnata sentenza che individua, titolo per titolo, la documentazione in atti da cui emerge la regolarità della notifica.

A fronte di tale puntuale motivazione l’appellante non ha illustrato in modo specifico (in violazione dell’art. 434 c.p.c.) per quali ragioni la motivazione sarebbe omessa o contraddittoria.

Il terzo motivo di appello, relativo all’interruzione del termine prescrizionale, è anch’esso genericamente formulato e comunque deve ritenersi infondato quale conseguenza della ritenuta regolare notifica dei titoli esposti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dei successivi atti interruttivi (punti 3 e 4 della sentenza impugnata, come detto, non oggetto di specifica critica da parte appellante).

L’appellante ha formulato anche il terzo motivo in modo generico (in violazione dell’art. 434 c.p.c.), in quanto non spiega per quale ragione la documentazione prodotta dagli Enti sarebbe “non idonea” a provare “la correttezza dell’iter notificatorio” e l’interruzione della prescrizione.

Il motivo è generico anche nella parte in cui si limita a lamentare l’omesso invio della raccomandata informativa ex art. 60, comma 1, DPR 600/73 con indistinto e aspecifico riferimento a tutti i titoli/atti notificati.

Infine, è infondato anche il quarto motivo di appello, in punto spese di lite, posto che l’appellante richiama l’art. 152 disp.att.

c.p.c., inapplicabile al caso di specie, non vertendosi in materia di prestazioni previdenziali, bensì di omissioni contributive. .

Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante.

9.1.

Sicché il sig. deve essere condannato alla rifusione in favore di e di delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre a rimborso spese forfetario nonché oneri riflessi con riguardo a e IVA e CPA con riguardo ad 10. Considerato che l’appello è stato dichiarato inammissibile ed è stato depositato dopo il 31.1.13 – data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l’art. 13 DPR 115/2002 – deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:

1) dichiara inammissibile l’appello;

2) condanna parte appellante alla refusione in favore di ciascuna parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 6.946,00 oltre rimborso forfettario come per legge e, quanto a , oneri riflessi come per legge e, quanto ad IVA e CPA come per legge;

3) ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.

Venezia, il giorno 20.2.2025

Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME

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