N. R.G. 483/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Terza Civile LOCAZIONI
La Corte di Appello di Firenze, in persona dei Magistrati: NOME COGNOME Presidente relatore NOME COGNOME Consigliere NOME COGNOME Consigliere ha pronunciato all’udienza del 19.3.2025, mediante lettura del dispositivo ex art. 437 co. 1^ c.p.c., la seguente
SENTENZA N._526_2025_- N._R.G._00000483_2024 DEL_22_03_2025 PUBBLICATA_IL_22_03_2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 483/2024 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell’Avv. NOME COGNOME PARTE APPELLANTE nei confronti di (cf: , con il patrocinio dell’Avv. NOME COGNOME
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 133/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 08/02/2023.
CONCLUSIONI
In data 19.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per tutti i motivi di cui in narrativa voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Firenze:
– via preliminare, C.F. C.F. per tutti i motivi di cui in narrativa, sospendere la provvisoria esecutività della sentenza n. 133/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto (R.G. 1366/2022) pubblicata in data 08.02.2023, poi successivamente corretta per errore materiale con provvedimento del 14.11.2023, – Nel merito:
per tutti i motivi di cui in narrativa, accogliere l’appello proposto e per l’effetto previa remissione in termini della Sig.ra stante la mancata ricezione della notifica di primo grado per causa ad essa non imputabile, riformare la sentenza n. 133/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto (R.G. 1366/2022) pubblicata in data 08.02.2023, poi successivamente corretta per errore materiale con provvedimento del 14.11.2023, dichiarando che nulla è dovuto dalla Sig.ra alla Sig.ra ragione della cessazione del contratto agevolato di locazione tra essi sottoscritto e relativo all’immobile situazione in Grosseto, alla INDIRIZZO Con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio”;
e, comunque:
– voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze accertare e dichiarare che per tutte le motivazioni di cui in narrativa nessuna responsabilità è da imputare a carico della Sig.ra stante la mancata alienazione dell’immobile di INDIRIZZO anche causa della nota contrazione delle compravendite immobiliari registrate dall’anno 2020 in poi.
Per la parte appellata:
“Voglia la Corte di Appello adita;
in via preliminare: dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto per mancato rispetto dei termini di cui all’Art. 327 c.p.c.;
– in ogni caso e comunque nel merito:
rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto ed, in ogni caso, non provato per come dedotto in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre oneri ed accessori”.
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 133/2023 pubblicata il 08/02/2023, ha così deciso:
1) accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna la resistente a pagare alla ricorrente l’importo di 17.172,00, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali su tali somme intervenuti dal 30.6.2020 e fino alla data della presente sentenza e oltre agli ulteriori interessi legali maturati sull’importo complessivo come sopra calcolato dalla data della sentenza fino al saldo effettivo;
2) condanna la resistente a rifondere allo Stato le spese di lite, che liquida in € 315,00 per esborsi ed € 2.137,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) come per legge.
La sentenza è stata poi emendata di errore materiale inerente i nominativi delle parti.
conduttrice dell’immobile abitativo sito in Grosseto INDIRIZZO (al canone mensile di € 447,00), in forza di contratto del 30.6.2017 stipulato con (pure abitante in quell’edificio), aveva agito contro la locatrice per ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 17.172,00, oltre accessori e spese.
A fondamento della domanda, aveva dedotto che la locazione era cessata al 30.6.2020, a seguito della disdetta alla prima scadenza comunicata dalla locatrice e motivata con l’esigenza di vendere l’appartamento;
senza che, però, la RAGIONE_SOCIALE, regolarmente riavuto l’immobile, l’avesse poi realmente alienato.
alla quale ricorso e decreto di fissazione di udienza erano stati notificati dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c., non si era costituita ed era stata dichiarata contumace in prima udienza (2.11.2022) dal Tribunale, che aveva disposto lo svolgimento della mediazione obbligatoria;
anch’essa, tuttavia, conclusa con verbale negativo del 7.2.2023, per l’assenza della parte intimata, pur regolarmente convocata.
1.3
Il primo giudice, in base a istruttoria solo documentale, ha reputato fondata la domanda (qualificata ai sensi dell’art. 3 co. 5^ L. 431/1998), perché « dalle visure depositate dalla ricorrente inerenti all’immobile locatole nel 2017, si evince che il medesimo sia ancora intestato alla sig.ra la quale, rimanendo contumace, non ha fornito al Tribunale elementi per vagliare le sue iniziative volte a concretizzare l’intenzione comunicata nel 2019 alla conduttrice per interrompere prematuramente il contratto di locazione, e quindi neppure è stato allegata l’esistenza di un impedimento non imputabile a colpa o dolo del locatore stesso per raggiungere quell’obiettivo » (sent., pag. 3). 2.
Con ricorso depositato il 4.3.2024, regolarmente notificato con il decreto di fissazione udienza, (di seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, (di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza.
2.1 Ha premesso d’avere ricevuto la notificazione della sentenza, con pedissequo precetto, in data 5.2.2024 e di essere così venuta a conoscenza della causa.
Ha sostenuto, al fine d’essere prioritariamente rimessa in termini, di non avere ricevuto la notificazione della domanda, perché la sua cassetta delle lettere (presso lo stabile di INDIRIZZO ove anch’ella risiedeva) era, all’epoca della notifica, « rotta e priva di chiusura e, pertanto accessibile a chiunque.
A conferma di quanto sopra, questa difesa deposita comunicazione effettuata dalla Sig.ra all’amministratore di condominio di INDIRIZZO con la quale sollecita il ripristino della cassetta postale (doc. 2).
» (appello, pag. 3).
A suo avviso, pertanto, ai sensi dell’art. 294 co. 1^ c.c., il contumace-appellante che, come nel caso in esame, dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per causa a sé non imputabile, ha diritto di svolgere le attività altrimenti a lui precluse.
Nel caso di specie, la rottura della cassetta postale integrava la causa non imputabile:
« poiché la cassetta postale deve essere considerato un bene comune al condominio e di cui solo l’amministratore ha l’onere/l’autorizzazione ex lege nel provvedere alla relativa riparazione, va da sé che laddove tale notifica sia stata effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e la relativa cartolina non è stata rinvenuta poiché volata via a causa del vento, ovvero perché da soggetti terzi spostata o addirittura distrutta.
E’ evidente che tale circostanza non può in alcun modo essere imputata alla Sig.ra in quanto – lo si ripete – non è legittimata a porre in essere riparazioni/sostituzioni di beni comuni condominiali.
L’inquilina , anche a nome del marito fin dall’autunno del 2017 ebbe a comunicare di aver forzato la cassetta e quindi rompendola.
Si aggiunge inoltre che la cassetta postale dei Sigg.ri è adiacente a quella della Sig.ra » (ivi, pag. 4).
A tal fine, ha chiesto, se necessario, l’audizione come testi di amministratore del condominio sino al 30.11.2021.
2.2
Nel merito, l’appellante ha dedotto che, all’epoca della sua disdetta (comunicata il 12.12.2019), aveva stipulato un contratto preliminare (in da1ta 7.12.2019) con , il quale non era stato poi eseguito « a causa della grave pandemia Covid 19 che ha colpito il mondo intero » (ivi, pag. 5);
che aveva impedito in qualche modo – non meglio specificato – alla promissaria acquirente di disporre della provvista necessaria a perfezionare l’acquisto.
In seguito, la aveva cercato, invano, altro acquirente;
e l’immobile era ora occupato « dalla stessa Sig.ra e dal Sig. amico e ospite dell’odierna appellante ».
Su questi fatti, la parte ha depositato documenti (quale doc. 3, quello che viene definito preliminare, ma preliminare non è, essendo solo una scrittura privata, la cui data è stata contestata dall’appellata, con la quale si riproponevano di stipulare un preliminare nei primi mesi dell’anno 2020;
e, quale doc. 4, la stampa di una conversazione telematica attuata su una non meglio individuabile applicazione di messaggistica, con un possibile e non identificato acquirente);
e ha chiesto l’audizione della promissaria e di agente immobiliare della RAGIONE_SOCIALE In ultimo, l’appellante fa notare che, sempre a causa della pandemia e della crisi economica mondiale, i tassi dei mutui sono aumentati e si è registrata una notevole contrazione nelle compravendite immobiliari.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall’APPELLANTE, previa sospensiva, richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
3. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, s’è opposta all’istanza di remissione in termini, sollevando eccezione di tardività dell’appello per violazione dell’art. 327
c.p.c., essendo la sentenza stata pubblicata l’8.2.2023 e l’impugnazione proposta il 4.3.2024.
In particolare, ha contestato tutti i fatti contenuti nella dichiarazione scritta di (doc. 2 appellante), « in cui dichiara di aver ricevuto, durante la sua gestione, una comunicazione da parte della Sig.ra con la quale la stessa lo informava che la sua cassetta della posta era rotta e, quindi, sempre aperta.
L’amministratore avrebbe pertanto verificato la veridicità di quanto riferitogli dalla ed avrebbe comunicato all’appellante che – trattandosi di cassette facenti parte di un’unica struttura suddivisa (monoblocco a più moduli) – si doveva intervenire sostituendole tutte – previa approvazione condominiale – che, tuttavia, non sarebbe mai stata concessa.
» (comparsa di costituzione, pag. 3).
E, in ogni caso, fa notare che, quand’anche tali fatti fossero veri, la avrebbe potuto agevolmente riparare la serratura o sostituire la sua cassetta della posta o, insomma, porre in essere qualsiasi minima misura, anche solo temporanea, per evitare che la cassetta rimanesse aperta;
con la conseguenza che il fatto addotto a giustificazione della mancata conoscenza sarebbe pur sempre dipeso da responsabilità della controparte.
Nel merito ha contestato le allegazioni della e ha contestato l’efficacia probatoria dei documenti offerti.
Ha concluso come in epigrafe.
4.
La causa è stata decisa (mediante emissione del dispositivo) in data 19.3.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di discussione orale.
*** L’appello è inammissibile, perché tardivo, non potendosi accogliere la istanza di restituzione nel termine;
e, anzi, dovendosi condannare l’appellante ai sensi dell’art. 96 c.p.c.- 5. Occorre premettere che la non sostiene la nullità della notificazione della domanda originaria (i.e. , del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza):
l’impugnazione, come risulta inequivocabilmente dalla sua formulazione, è intesa, più limitatamente, a dolersi che l’atto non sia comunque in concreto stato ricevuto dalla per causa a sé non imputabile, individuata nella rottura, all’epoca, della sua cassetta postale.
Tuttavia, l’appello tardivo (quale questo è, perché proposto il 4.3.2024, pur se la sentenza è stata pubblicata l’8.2.2023) è ammissibile (i.e. , l’istanza di remissione in termini è accoglibile) solo se la notificazione sia nulla e, inoltre, ne sia dipesa la mancata conoscenza del processo a causa di tale nullità.
In tal senso dispone l’art. 294 co. 1^ c.c. (…se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.
, nella interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, che ha sempre confermato che la nullità della (citazione o della) notificazione dell’atto introduttivo sia un presupposto indispensabile per l’applicazione dell’art. 294 co. 1^ c.c. (Cass. sez. 3^ civ. ord. 12.12.2022 n. 36181 rv NUMERO_DOCUMENTO-01:
«La parte rimasta contumace può impugnare la sentenza che l’abbia vista soccombente oltre la scadenza del termine annuale dalla relativa pubblicazione, a condizione che dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all’art. 292 c.p.c.) sia della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità.
»;
conf.: Cass. sez. 2^ civ. 3.1.2019 n. 8 rv 652006-01;
cfr anche Cass. SSUU civ. 26.1.2022 n. 2258, laddove, per quanto qui interessi, ribadisce che « l’appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell’art. 294 c.p.c.»).
Ne segue che, non avendo la eccepito col gravame la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, ma solo l’impossibilità di costituirsi per fatti a sé non imputabili, l’istanza di remissione in termini non può essere accolta, e l’appello va dichiarato tardivo.
6.
Fermo il carattere assorbente del precedente rilievo, si osserva, per completezza, che la remissione in termini si dovrebbe rigettare anche per ulteriori, gradate, ragioni.
6.1
Il ricorso di primo grado, col pedissequo decreto di fissazione della udienza, è stato notificato dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 140 c.p.c.- 6.1.a La relazione di notificazione stesa dall’ufficiale giudiziario il 19.7.2022, attesta che questi, per la temporanea assenza della inserì ex art. 140 c.p.c. avviso in busta chiusa (del deposito dell’atto presso la Casa Comunale) proprio nella cassetta postale della (ed eseguì le altre formalità di rito).
Poiché la relazione dell’ufficiale giudiziario fa fede sino a querela di falso delle operazioni che egli attesta di avere compiuto, si deve concludere che, a quella data, la cassetta postale era integra o in ogni caso idonea a ricevere posta ed avvisi:
altrimenti, l’ufficiale giudiziario non avrebbe potuto utilizzarla.
6.1.b
Se anche, trascurando le contestazioni della parte appellata, si recepisse acriticamente la dichiarazione scritta di (doc. 2), marito della che si definisce amministratore del condominio “fino a novembre 2021”, nulla cambierebbe.
6.1.b.i ha dichiarato (e, ove udito, non potrebbe che, al massimo, confermare) che “nell’anno 2020 durante la mia gestione la sig.ra mi informava che la serratura della sua cassetta postale era rotta e quindi sempre aperta.
Recandomi sul condominio per verificare e lasciare nelle cassette di tutti comunicazione condominiale, appuravo il pessimo stato in cui versava la cassetta della signora così come anche altre di altri condomini.
Informavo quindi la signora che essendo le cassette facente parte di un’unica struttura suddivisa (monoblocco a più moduli – il condominio era composto da tre scale con venti appartamenti ciascuna) o si interveniva sostituendole tutte previo l’approvazione in sede assembleare del condominio.
Il non ha mai palesato la volontà di sostituire le cassette postali e quindi era inutile reperire preventivi per la loro sostituzione.
” La conoscenza dell non può che giungere, temporalmente, sino al termine del suo mandato, ossia sino al novembre 2021, ben otto mesi prima dell’accesso dell’ufficiale giudiziario;
sicché la sua dichiarazione – fermo l’argomento processuale per il quale l’attestazione dell’organo notificante, al contrario della dichiarazione scritta di , è assistito da fede privilegiata – non è in grado di far sorgere neppure un sospetto sullo stato delle cassette nel luglio 2022, che, evidentemente, sono state, dopo la cessazione dalla carica , aggiustate.
Va dunque escluso che, al momento della notificazione, la cassetta postale della fosse rotta e inservibile, poiché l’ufficiale giudiziario se ne poté servire.
6.1.b.ii Peraltro, anche la gradata prospettazione difensiva dell’appellata è condivisibile.
Se, cioè, si ammettesse pure che la cassetta era rotta, ciò significa che tale è restata quantomeno dall’anno 2020 all’estate del 2022, ossia per circa due anni.
Sostenere, come fa l’appellante, che ella non abbia potuto aggiustare la cassetta postale, perché si trattava di un bene condominiale è un argomento assai fragile e irricevibile, al fine di giustificare la mancata ricezione degli atti di causa.
Non è scusabile una inerzia così prolungata, senza che, per quanto consti, la abbia almeno chiesto e sollecitato il Condominio di provvedere;
né è scusabile che, dinanzi al silenzio del Condominio, la non abbia comunque provveduto a effettuare una piccola riparazione, senz’altro non così disagevole, che permettesse alla cassetta di funzionare temporaneamente, nelle more della sostituzione.
Ritiene il collegio che la condotta di chi per due anni lasci che la propria cassetta postale rimanga inservibile, sia connotata da colpa rispetto a chi, legittimamente, abbia necessità di recapitare atti a quel destinatario, così che la mancata conoscenza della causa da parte della sarebbe in ultima analisi pur sempre riconducibile a un suo profilo di responsabilità e non potrebbe essere ascritta, ai fini dell’art. 294 c.p.c., a una causa a lei non imputabile.
6.2
V’è anche da considerare che in corso di causa il giudice, come si è già rammentato, dispose lo svolgimento della mediazione obbligatoria e la ottemperò.
Anche in quel caso, la convocazione fu inviata per raccomandata a/r e il mediatore, nel verbale negativo del 7.2.2023, diede atto che l’assenza della era da considerarsi ingiustificata, attesa la « regolarità della convocazione restituita al mittente per compiuta giacenza » (produzione telematica in data 7.2.2023).
Tale convocazione, che avvenne quando il processo di primo grado era ancora in corso e in una fase iniziale, non è stata in alcun modo considerata dall’appellante, che non ne fa menzione nel suo atto di impugnazione, dovendosi dunque desumere che essa sia giunta nella sfera di conoscibilità della Sarebbe inutile opporre che anche in quel caso la convocazione fu spedita per posta e non fu recapitata, ma seguì il meccanismo della compiuta giacenza:
sia perché tutto ciò avvenne in epoca successiva di circa sei mesi alla notificazione della domanda giudiziale (dovendosi ulteriormente presumere che la cassetta postale fosse stata aggiustata), sia perché, comunque, occorreva una specifica contestazione della appellante, che manca.
Ne segue che la ebbe comunque notizia del procedimento di mediazione – e, dunque, della pendenza della lite – in un momento in cui poteva addirittura ancora costituirsi in primo grado:
sicché la violazione del termine dell’art. 327 c.p.c. è, anche sotto questo profilo, assolutamente ingiustificata.
6.3
Come se non bastasse, l’esame del fascicolo telematico rivela una ulteriore circostanza che smentisce la tesi della appellante e ne rivela il carattere pretestuoso.
Il 22.5.2023 l’Avv. NOME COGNOME quale procuratore di deposito una richiesta di accesso la fascicolo telematico.
Era allegata una procura alle liti, a firma autenticata della che dava mandato all’avvocato di prendere visione del fascicolo n. 1366/2022 Tribunale di Grosseto, ossia quello della causa in corso.
È dunque clamorosamente smentita la tesi, posta a base della istanza di remissione in termini, che la non abbia potuto rispettare il termine per impugnare, per avere avuto notizia della sentenza solo quando il 5.2.2024 le fu notificata assieme al precetto.
Al contrario, essa, a mezzo di un avvocato munito di procura alle liti, accedette al fascicolo telematico il 22.5.2023, quando la sentenza era già stata pubblicata (8.2.2023).
6.4
In data 7.3.2025, nelle more dell’udienza di discussione in appello, la depositato una nota, alla quale ha allegato il contratto di compravendita stipulato il 25.2.2025 con alla quale ha venduto l’immobile (rogito Notaio );
nonché un Avviso di cortesia di datato 2.5.2024, così illustrato nella nota:
Da ultimo, questa difesa non può esimersi nel portare all’attenzione di codesta Ecc.ma Corte, non appena l’Amministratore Condominiale ha provveduto a ripristinare la chiusura della cassetta postale rotta da tempo, è stato reimmesso da ignoti un avviso di datato (addirittura) 02.05.2024
a suo tempo sottratto, confermando così che nel tempo vi è stata qualcuno che si è impossessato della posta dell’appellante.
Non si comprende chi possa aver sottratto gli avvisi delle raccomandate inserite all’interno della cassetta postale, anche se quella vicina appartiene ai coniugi I documenti sono ammissibili, ma irrilevanti.
6.4.a La parte appellata, all’udienza di discussione, ha eccepito la irritualità della nota (erroneamente indicata come depositata il 18.3.2025, risalendo invece essa al 7.3.2025) e della produzione, chiedendone l’espunzione.
In realtà, la nota – che non costituisce una memoria, perché, come si può constatare dal suo tenore, si limita a illustrare i documenti allegati – ha la mera funzione di introdurre prove che, sopravvenute, possono essere ammesse.
Spettava alla parte appellata, ove ne avesse avuto necessità, un termine a difesa;
che, evidentemente, non le abbisognava, non avendone sollecitato la concessione.
Per contro, non può essa pretendere l’espunzione della nota e dei documenti.
6.4.b
Nel merito, i documenti non hanno il benché minimo rilievo.
Tralasciato il primo documento, che è privo di qualsiasi connessione col tema preliminare della ammissibilità della impugnazione, osserva il collegio che il secondo è del tutto inidoneo a indurre un mutamento del già motivato convincimento negativo.
Innanzitutto, la lascia ignota la asserita epoca di riparazione della cassetta, così che, quanto si è già motivato in ordine alla sua funzionalità già al momento della notifica della citazione, come pure al momento della convocazione alla mediazione, resta intangibile.
In secondo luogo, la tesi che qualcuno abbia rubato l’avviso di ricevimento e l’abbia poi rimesso a seguito della riparazione della cassetta postale è ipotesi intrinsecamente incredibile, poiché il nesso logico fra la riparazione e la decisione dell’ignoto ladro di restituire l’avviso è, francamente, inesistente.
In terzo luogo, è a fortiori irrimediabilmente priva di credibilità l’allusione – inutilmente ribadita in sede di discussione – a individuare nella la persona che avrebbe sottratto l’avviso (anche se quella vicina appartiene ai coniugi ):
non considera la difesa che, se davvero l’avesse rubata l’appellata, è altamente probabile che l’avrebbe distrutta o che, comunque, non l’avrebbe restituita, men che meno solo perché finalmente la cassetta era stata riparata.
In quarto luogo, le ipotesi esaminate resterebbero, in base agli atti disponibili, pur sempre meno probabili di quella, pure astrattamente formulabile e che la difesa non ha invece contemplato, che la avesse l’avviso da molto tempo e l’abbia esibito solo ora, per rafforzare la sua istanza di remissione in termini.
7. Le istanze istruttorie vanno respinte.
L’unica funzionale alla istanza di remissione in termini è la deposizione di , che, in difetto di capitoli specifici, non articolati dalla parte, non potrebbe che venire, in sostanza, a confermare quanto ha dichiarato per scritto;
dichiarazioni che, come già motivato, sono inidonee a fondare le pretese della Le altre deposizioni attengono al merito, che è assorbito.
8. L’appello è dunque da considerarsi inammissibile, perché tardivo, precluso l’esame di merito.
soccombente, deve rimborsare alla controparte le spese processuali.
Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa pari alla somma riconosciuta dal Tribunale (scaglione sino a 26mila euro).
Pertanto:
€ 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 921,50 fase 3 (così dimezzato il parametro medio, per la modestia dell’attività di trattazione in concreto svolta) ed € 955,50 fase 4 (così dimezzato il parametro medio per la minore attività indotta dalla discussione orale), in tutto € 3.932,00, oltre accessori di legge.
Poiché l’appellata era ammessa al patrocinio gratuito a spese dello Stato, si provvede, come già ha fatto il Tribunale, ai sensi dell’art. 133 d.P.R. 115/2002.
Infine, sussistono le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
9. L’appello, come risulta chiaramente dalle ragioni addotte, è stato proposto, quanto meno, con colpa grave (eclatante, a tal fine, quanto rilevato al § 6.3), così che la Corte, ai sensi dell’art. 96 co. 3^ c.p.c., ritiene di dover condannare la a pagare alla controparte la somma, equitativamente determinata in un terzo dei compensi liquidati, di € (3.932,00 : 3=) 1.310,00.
I motivi del rigetto dell’istanza di remissione in termini, sopra esposti, sono plurimi e fanno emergere, nel loro complesso, la manifesta impossibilità di dare ingresso alla impugnazione, di per sé tardiva.
Inoltre, scrutinando virtualmente le ragioni di merito al solo fine di meglio valutare la posizione della in relazione all’art. 96 c.p.c., è agevole coglierne l’inconsistenza.
Non è vero che, come dedotto, era stato stipulato con la un contratto preliminare, perché, come già si è dato atto, la scrittura privata depositata (doc. 3) non contiene un contratto preliminare, ma solo una prima reciproca attestazione dell’interesse all’affare, con espresso intento di stipulare in seguito il preliminare;
a tacere che la scrittura privata, come eccepito, non ha data certa opponibile alla Lo scambio telematico di cui al doc. 4, a tacer d’altro, non dimostra alcun reale tentativo della di alienare la casa.
Le considerazioni che ella fa sulla crisi mondiale e sulla pandemia sono generiche:
è certo un fatto notorio che c’è stata la pandemia e che essa ha riflettuto conseguenze sull’economia mondiale, ma da questo fatto non discende in alcun modo la prova che la è stata impossibilitata a vendere il suo appartamento.
Infine, la vendita realizzata nel 2025 e, peraltro dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, è irrilevante, essendo ampiamente trascorso il termine di cui all’art. 3 co. 5^ L. 431/1998.
Sicché, anche nel merito, le pretese della sarebbero state manifestamente infondate, il che ulteriormente conferma la sua colpa grave nel proporre l’impugnazione.
La Corte d’Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l’istanza di remissione in termini per proporre l’impugnazione avanzata da e, per l’effetto, dichiara inammissibile, perché tardivo, l’appello da lei proposto nei confronti di avverso la sentenza n. 133/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 08/02/2023;
2. pone a carico di la refusione delle spese processuali sostenute in questo grado da che liquida in complessivi € 3.932,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, disponendone il pagamento, ai sensi dell’art. 133 d.P.R. 115/2002, in favore dello Stato;
3. condanna a pagare a ai sensi dell’art. 96 c.p.c., la somma di € 1.310,00;
4.
dà atto che ricorrono nei confronti dell’appellante le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 19 marzo 2025.
Il Presidente est. NOME COGNOME Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.
Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.
Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.