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Codice Civile
Codice Penale

Inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi per tardività

Il giudice ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi dichiarandola inammissibile per tardività. La decisione si basa sul principio di diritto secondo cui il termine per proporre opposizione decorre dalla conoscenza effettiva dell’atto viziato. Nel caso specifico, la parte opponente era a conoscenza dell’atto di pignoramento già da una data precedente rispetto a quella di proposizione dell’opposizione, rendendola quindi tardiva.

Pubblicato il 31 July 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice Dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._11260_2024_- N._R.G._00076423_2022 DEL_01_07_2024 PUBBLICATA_IL_02_07_2024

nella causa civile iscritta al numero 76423/2022 del ruolo generale TRA (Avv. NOME COGNOME ATTORE – OPPONENTE- (Avv. NOME COGNOME CONVENUTO OPPOSTO NONCHÉ – CONTUMACE OGGETTO:
opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 23.5.2022 la proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione delle somme del 6.5.2022, emessa nell’ambito della procedura esecutiva recante R.G.E. n. 16951/2021, nella quale la risultava debitore.

L’opponente deduceva la nullità dell’ordinanza di assegnazione, assumendo:
a) la nullità del pignoramento presso terzi, in quanto il debitore veniva citato innanzi il Tribunale di Grosseto anziché presso il Tribunale di Roma;
b) la necessaria automatica sospensione del pignoramento in danno connesso alla maggiore difficoltà di recupero delle somme in quanto il creditore si trovava in liquidazione.

In ragione di ciò, chiedeva la sospensione degli effetti esecutivi dell’ordinanza di assegnazione.

Sospesa l’efficacia esecutiva dell’ordinanza con decreto del 24.5.2022, con la successiva ordinanza del 27.9.2022 il GE, preso atto che l’ordinanza di assegnazione aveva già avuto esecuzione, dichiarava chiusa la fase cautelare e assegnava termine per la riassunzione del giudizio di merito Tempestivamente riassunta la causa, la ha quindi riproposto le medesime doglianze esposte in fase cautelare, chiedendo l’accoglimento dell’opposizione e la dichiarazione di nullità della procedura e dell’ordinanza di assegnazione. Il tutto con vittoria di spese di lite.

Con comparsa depositata il 9.2.2023 la convenuta ha preliminarmente eccepito la tardività della spiegata opposizione agli atti esecutivi:
nell’ambito di un giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. incardinato avanti il Tribunale di Grosseto, la società aveva infatti depositato in giudizio tutti gli atti della presente procedura esecutiva, fra i quali l’atto di pignoramento con il vizio di vocatio in ius.

È a partire da quella data, pertanto, che decorrerebbero i venti giorni di legge per presentare l’opposizione agli atti esecutivi.

Nel merito, ha comunque evidenziato l’infondatezza dell’opposizione e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.

Pur ritualmente notificato l’atto di citazione al terzo pignorato, questo non si è costituito in giudizio.
All’udienza del 13.3.2024, tenutasi con modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter disp.
att. c.p.c., riportatasi la parte ai propri scritti difensivi, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del terzo pignorato che pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.

Venendo quindi all’esame delle questioni, l’opposizione agli atti esecutivi avanzata dalla deve essere dichiarata inammissibile.

Invero, dall’esame degli atti di causa ed in particolare dalla documentazione depositata dalla convenuta nel proprio atto di costituzione, emerge che:

ha presentato opposizione agli atti esecutivi avanti il Tribunale di Grosseto avverso un atto di pignoramento notificato dalla in data 9.12.2021 (R.G. 764/2021) con decreto del 29.12.2021 il GE del Tribunale di Grosseto fissava l’udienza per la discussione dell’opposizione (Cfr. doc. 1, ibidem);
con comparsa di costituzione datata 24.2.2022 l’ , nell’esporre le proprie ragioni, affermava che “il giudice competente a decidere sull’opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c. proposta da sia unicamente ed inderogabilmente il Tribunale di Roma, davanti al quale pende la procedura esecutiva instaurata con il pignoramento presso terzi ed iscritta al n. 16951/2021 R.E.M. presso il medesimo Tribunale (doc.3) ” (Cfr. doc. 11, ibidem);
nell’esporre l’affermata incompetenza territoriale del Tribunale di Grosseto, pertanto, non solo menzionava la presente procedura esecutiva pendente innanzi il Tribunale di Roma (R.G. 16951/2021), ma allegava altresì l’atto di pignoramento (Cfr.
doc. 11, ibidem);
non avendo contezza dell’esatta data di deposito della predetta comparsa di costituzione, di certo la stessa è entrata nella sfera di conoscenza della all’udienza tenutasi avanti il GE di Grosseto il 2.3.2022.

Alla luce di tutto quanto sopra, è allora a partire da quella data che l’opponente avrebbe dovuto avanzare opposizione agli atti esecutivi, in corso di causa, dolendosi della nullità della vocatio in jus della citazione ricevuta.

La giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, è chiara e granitica nell’indicare quale dies a quo per la proposizione dell’opposizione il giorno in cui si è avuto conoscenza di fatto dell’atto pregiudizievole.

“In diritto, va infatti confermato il costante orientamento di questa Corte secondo il quale anche la conoscenza di fatto dell’atto o del provvedimento viziato determina il decorso del termine per proporre l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., avverso lo stesso (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10099 del 30/04/2009, Rv. NUMERO_DOCUMENTO 01; conf. , tra le tante: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13043 del 24/05/2018, Rv. 648881 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5172 del 06/03/2018, Rv. 648288 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18723 del 27/07/2017, Rv. NUMERO_DOCUMENTO – 01; Sez. 3, Sentenza n. 27533 del 30/12/2014, Rv. 634333 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7051 del 09/05/2012, Rv. 622630 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6487 del 17/03/2010, Rv. 611728 – 01;
con specifico riguardo all’applicazione, in concreto, del suddetto principio anche all’Avvocatura dello Stato, si veda pure, di recente:
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 – 01).

Naturalmente la conoscenza di fatto rilevante ai fini del decorso del termine per proporre l’opposizione agli atti esecutivi non può che riguardare il soggetto legittimato alla proposizione dell’opposizione stessa” (Cass. 9903/2021).
’opposizione agli atti esecutivi, l’opposizione recuperatoria ex art. 617 c.p.c., depositata solamente il 23.5.2022 non può che esser considerata tardiva e, pertanto, inammissibile (Cass. 9903/2021).

La tardività del motivo di opposizione agli atti esecutivi proposto dalla specificamente dedotta dall’opposta (e comunque rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c), assorbe ogni altra questione sul punto, comportando il rigetto dell’opposizione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara la contumacia di rigetta l’opposizione proposta dalla condanna la al pagamento delle spese di lite in favore dell’ L., liquidate in € 5.224,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, l’1.7.2024.
Il Giudice Dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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