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Codice Penale

Inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione per mancata contestazione del decreto ingiuntivo

Il Giudice dell’opposizione all’esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo, ma può solo verificarne la persistenza della validità e attribuire rilevanza a fatti posteriori alla sua formazione o al suo passaggio in giudicato. L’opposizione è stata dichiarata inammissibile in quanto il debitore non aveva proposto censure relative all’esistenza o alla validità del decreto ingiuntivo.

N. 27776/2022 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. NOME COGNOME, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._6587_2024_- N._R.G._00027776_2022 DEL_01_07_2024 PUBBLICATA_IL_01_07_2024

nella controversia di primo grado promossa con l’Avv. NOME COGNOME parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, INDIRIZZO – PARTE ATTRICE contro e per essa con l’Avv. COGNOME parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, INDIRIZZO con l’Avv. NOMECOGNOME parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, INDIRIZZO con l’Avv. NOME parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, INDIRIZZO – PARTI CONVENUTE

Oggetto: opposizione all’esecuzione.

Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per “Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Milano respinta ogni contraria difesa, così giudicare:
I) IN INDIRIZZO NEL MERITO:
a) in accoglimento della proposta opposizione, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell’onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l’insussistenza e/o l’infondatezza e/o l’inesigibilità del credito ex adverso azionato.
b) accertare e dichiarare, anche ex art. 1815, comma II, c.c., nonché della legge 07.03.1996, n. 108, la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati al mutuo ipotecario rep.
n. 45414 racc. 18049, stipulato in data 04.07.2002.
c) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario e della clausola interessi, ai sensi dell’art. 117 TUB, comma 6, e comunque per le ragioni esposte nei punti II b e VI) della presente trattazione condannare la banca opposta al risarcimento del danno nella misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia dal Giudice;
d) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo, nonché delle clausole espressive degli accessori imputati, ex art. 1346 c.c. per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, e del conseguente decreto ingiuntivo, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
e) accertare e dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche.
f) conseguentemente, previa riformulazione del piano di ammortamento in relazione al solo capitale finanziato, condannare la banca opposta alla restituzione e occorrendo alla compensazione per la differenza con l’eventuale minore importo dovuto perché scaduto, della somma di Euro 64.370,06, pari agli interessi illegittimamente corrisposti;
g) Condannare , in persona del legale rappresentante pro- tempore al risarcimento del danno anche morale subito dagli opponenti nella misura che verrà dimostrata in corso di causa o comunque che il Tribunale di Milano riterrà congrua, oltre interessi e rivalutazione monetaria e alla cancellazione dei nominativi degli opponenti dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia e da eventuali altri registri presso gli enti a ciò preposti;
II) IN INDIRIZZO
nel denegato e non creduto caso di reiezione delle domande principali, rideterminare l’effettivo ed eventuale credito in linea capitale a favore della procedente, previa compensazione di tutte le somme già versate dalla società esponente a titolo di interessi contrattuali e di mora, in base ai criteri di ricalcolo degli interessi in relazione ai tassi minimi BOT o in alternativa in riferimento al tasso legale vigente, come da criteri illustrati nella relazione econometrica (pag. 23 doc. 7);
III) IN VIA ISTRUTTORIA:
h) si chiede, ove ritenuto necessario, disporsi CTU contabile al fine di accertare la natura usuraia degli interessi passivi complessivi applicati al contratto di mutuo fondiario rep.
n. 45414 racc. 18049, stipulato in data 04.07.2002 intercorso tra le parti, e conseguentemente determinare l’effettiva debenza dall’opponente i) con riserva di produrre ulteriore documentazione a sostegno delle eccezioni ivi formulate, di richiedere l’ordine di esibizione, ed altresì la prova per interrogatorio formale e per testimoni nei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. IV) IN OGNI CASO:
con vittoria delle spese tutte di giudizio” (foglio di precisazione delle conclusioni, dep.
tel. NUMERO_TELEFONO).

Per “IN VIA PREGIUDIZIALE:
– dichiarare improcedibile il presente giudizio in quanto introdotto tardivamente non essendo stati rispettati termini perentori per l’introduzione del giudizio;
– dichiarare inammissibile il presente giudizio in quanto materie del contendere è ormai cristallizzato e non può più essere oggetto del contendere;

NEL MERITO:
– rigettare il presente giudizio per i motivi meglio esposti in narrativa, non essendo dimostrato, né essendosi verificato nel mutuo posto a fondamento del decreto ingiuntivo per il quale si agisce, né il superamento dei tassi soglia, né il superamento dell’ISC, né l’usura, e per l’effetto confermare la validità del titolo esecutivo D.I. n. 19042/2015 RG 30105/2015 e della procedura esecutiva immobiliare NRGE 2864/2015;

IN OGNI CASO:
– Accertare e dichiarare la responsabilità dell’opponente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., e per l’effetto, condannare il sig.
al pagamento in favore della scrivente di una somma ulteriore equitativamente determinata;
– con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge” (foglio di precisazione delle conclusioni, dep.
tel. NUMERO_TELEFONO).
Per RAGIONE_SOCIALE – Milano:
“Piaccia all’Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così giudicare:
Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione, previa ogni necessaria declaratoria del caso in rito e nel merito, così giudicare:

In via preliminare Accertare e dichiarare l’inammissibilità dell’interposta opposizione nei confronti del odierno convenuto per carenza di previa opposizione ex art. 615 c.p.c. al suo diritto a procedere a esecuzione forzata contro il signor forza del Decreto Ingiuntivo Giudice di Pace di Milano n.11157/2016 (cfr. doc.2) e del Decreto Ingiuntivo Tribunale di Milano n.18333/2020 (cfr.
doc.3).

In ogni caso Accertare e dichiarare l’inammissibilità dell’interposta opposizione nei confronti del odierno convenuto a seguito della mancata previa notifica nei suoi confronti, da parte del medesimo signor , entro il termine perentorio posto dall’art. 615 c.p.c., di un rituale atto di opposizione al suo diritto a procedere a esecuzione forzata.

Nel merito Rigettare tutte le domande giudiziali introdotte con l’atto di citazione ex adverso e tutto quanto con esse chiesto, ritenuto e dedotto, in quanto del tutto inaccoglibili da parte del INDIRIZZO di INDIRIZZO, Milano, poiché afferenti a un rapporto giuridico cui esso è del tutto estraneo.

Conseguentemente Accertare e dichiarare il diritto del Supercondominio di INDIRIZZO, Milano, di non accettare alcun contraddittorio su tutti i fatti dedotti e su tutte le domande avanzate dal signor nel presente giudizio.
In via istruttoria Con ogni ulteriore riserva di ulteriormente replicare, produrre documenti e richiedere prova per testi e per interrogatorio formale, per il tramite della redazione di memorie ai sensi dell’art. 183 co.6
c.p.c. Con vittoria di spese, compensi professionali, IVA, CPA e rimborso forfettario su imponibile al 15%” (foglio di precisazione delle conclusioni, dep.
tel. NUMERO_TELEFONO).

Per :
“Piaccia all’Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così giudicare:
IN INDIRIZZO
– dichiarare inammissibile nei confronti del l’opposizione de quo per non essergli stato validamente notificato l’atto introduttivo del giudizio di merito nel termine perentorio assegnatogli dal GE, né essendo stato convenuto nella precedente fase sommaria innanzi al Giudice dell’esecuzione;
IN INDIRIZZO PRELIMINARE:
– rigettare l’istanza avversa di sospensione dell’esecuzione R.G.E. 2864/2015;
NEL MERITO:
– rigettare l’opposizione promossa dal Sig. nei confronti del non avendo parte opponente formulato domande nei suoi confronti nell’attuale giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., né nella precedente fase sommaria svoltasi innanzi al Giudice dell’esecuzione;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari” (foglio di precisazione delle conclusioni, dep.
tel. NUMERO_TELEFONO).

FATTO

Con atto di citazione notificato il 30.6.2022 e iscritto a ruolo l’11.7.2022, già debitore esecutato, conveniva in giudizio e per essa , già creditore procedente quale cessionario di nonché , già creditori intervenuti, innanzi al Tribunale di Milano, insistendo nelle ragioni di opposizione in precedenza articolate nel contesto della procedura di espropriazione forzata n. 2864/2015 R.G.E.

Nel dettaglio, l’attore esponeva che aveva avviato quest’ultima procedura di esecuzione immobiliare sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 19942/2015 emesso dal Tribunale di Milano in data 18.6.2015, facendo valere un credito pari ad euro 64.370,06 oltre interessi di mora sino al saldo effettivo, a propria volta fondato sul contratto di mutuo ipotecario stipulato con Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino scarl in data 4.7.2002 per atto del dott. notaio in San Giuliano Milanese, rep. 45414, racc. 18049.

L’opponente eccepiva innanzitutto la nullità di quest’ultimo rapporto di finanziamento, ai sensi dell’art. 117, c. 6, d.lgs. 385/1993, nella parte in cui l’indice sintetico di costo (ISC) era stato quantificato in termini inferiori rispetto a quelli effettivamente praticati, anche in considerazione del fatto che il tasso Euribor relativo al periodo di tempo compreso tra l’anno 2005 e l’anno 2009 era stato manipolato, di talché risultava necessario rideterminare il piano di ammortamento sulla scorta del tasso legale di cui all’art. 1284 c.c. sosteneva poi la nullità delle clausole concernenti gli interessi compensativi, ai sensi dell’art. 1815, c. 2, c.c., in quanto gli stessi erano stati determinati in una misura superiore rispetto al tasso soglia previsto dall’art. 1 l. 108/1996 ed in termini sanzionabili ai sensi dell’art. 644 c.p., di talché l’obbligazione restitutoria conseguente al contratto di mutuo in controversia doveva essere automaticamente limitata alla sola sorte capitale.

L’attore riteneva in ogni caso che i medesimi interessi compensativi fossero stati invalidamente calcolati, in quanto l’istituto di credito aveva applicato un piano di ammortamento c.d. alla francese, in violazione sia dell’art. 117, c. 4, d.lgs. 385/1993, sia degli artt. 1346, 1284, c. 3, e 1283 c.c. L’opponente affermava inoltre che l’indice sintetico di costo (ISC) non fosse stato illustrato in termini conformi alla delibera resa in data 4.3.2003 dal Comitato Interministeriale per il Credito e il RAGIONE_SOCIALE (CICR), sussistendo un discostamento dal tasso annuo effettivo globale (TAEG) che determinava l’applicabilità del tasso di cui all’art. 117, c. 7, d.lgs. 385/1993. precisava infine che il Giudice dell’Esecuzione, con ordinanza del 17.5.2022, aveva respinto la richiesta di sospensione della procedura di espropriazione forzata n. 2864/2015 R.G.E. e, ai sensi dell’art. 616 c.p.c., aveva fissato al 30.6.2022 il termine per l’eventuale introduzione della fase di merito.

Alla luce di tutto ciò, l’attore domandava, in via preliminare, di sospendere quest’ultima procedura esecutiva immobiliare e, in via principale, di accertare e di dichiarare sia l’insussistenza, l’infondatezza o l’inesigibilità del credito in controversia, sia la nullità delle clausole in contrasto con l’art. 1815, c. 2, c.c. e con l’art. 117, c. 6, d.lgs. 385/1993, sia l’indeterminatezza ex art. 1346 c.c. del tasso di interesse convenuto tra le parti, sia la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi ovvero delle clausole anatocistiche vietate dall’art. 1283 c.c. e, per l’effetto, di condannare l’istituto di credito alla restituzione degli interessi illegittimamente ricevuti ovvero di disporre la compensazione tra le reciproche poste, sino a concorrenza, nonché di condannare al risarcimento del danno morale nella misura ritenuta di giustizia ovvero, in via gradata, di rideterminare l’effettivo ed eventuale credito in linea capitale secondo quanto precisato in atti. Con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva ritualmente in giudizio e per essa contestando in fatto e in diritto le deduzioni avversarie ed eccependo, innanzitutto, l’improcedibilità dell’opposizione articolata da in quanto iscritta a ruolo in data 15.7.2022 e, dunque, in un momento posteriore rispetto allo spirare del termine perentorio, del 30.6.2022, assegnato dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 616 c.p.c.

Al contempo, il creditore procedente riteneva l’inammissibilità delle doglianze di controparte, in quanto proposte nel contesto di un giudizio di opposizione all’esecuzione e non nel contesto di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur essendo quest’ultimo l’unica sede idonea ad un eventuale riesame dei presupposti di fatto e di diritto sottesi alla formazione del titolo esecutivo in controversia.

Oltre a ciò, il medesimo convenuto escludeva la fondatezza delle censure inerenti alla quantificazione dell’indice sintetico di costo (ISC) e alla sussistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione della l. 284/1990, anche in considerazione del fatto che l’attore non aveva offerto alcuna dimostrazione di simili circostanze.

Inoltre, e per essa negava che le clausole contrattuali relative alla determinazione degli interessi fossero state pattuite in contrasto con l’art. 1815, c. 2, c.c., anche in ragione dell’irrilevanza di una eventuale fattispecie di usura sopravvenuta e, in ogni caso, in ragione dell’applicabilità del saggio legale di cui all’art. 1224, c. 1, c.c. Infine, il creditore procedente affermava l’inesistenza di una ipotesi di anatocismo in relazione al piano di ammortamento c.d. alla francese e, sotto altro profilo, sosteneva che l’eventuale erroneità nella specificazione dell’indice sintetico di costo (ISC) o del tasso annuo effettivo globale (TAEG) non avrebbe comunque potuto comportare alcuna nullità. Alla luce di tutto ciò, il medesimo convenuto domandava, in via pregiudiziale, di dichiarare l’improcedibilità o l’inammissibilità del giudizio e, in via preliminare, di rigettare l’istanza di sospensione articolata da controparte nonché, in via principale, di respingere le domande attoree, con condanna di ai sensi dell’art. 96, c. 3, c.p.c. Con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva altresì in giudizio contestando in fatto e in diritto gli assunti avversari e sostenendo, in definitiva, l’estraneità della propria posizione rispetto all’opposizione proposta da In particolare, il medesimo convenuto rappresentava di essere intervenuto nella procedura di espropriazione forzata n. 2864/2015 R.G.E. sulla scorta di titoli esecutivi del tutto distinti e differenti rispetto al decreto ingiuntivo n. 19942/2015 emesso dal Tribunale di Milano in data 18.6.2015, come peraltro già evidenziato dal Giudice dell’Esecuzione.

In tal senso, il creditore intervenuto sosteneva di avere un autonomo potere di impulso, in sede esecutiva, e di essere carente di legittimazione passiva, in sede contenziosa.

In ogni caso, poi, riteneva l’inammissibilità dell’opposizione spiegata da controparte, in quanto il debitore esecutato non aveva proceduto alla notificazione prevista dall’art. 615, c. 2, c.p.c. Alla luce di tutto ciò, il medesimo convenuto domandava, in via preliminare, di accertare e di dichiarare l’inammissibilità delle richieste avversarie e, in via principale, di respingerle.

Con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva parimenti in giudizio contestando in fatto e in diritto le tesi avversarie ed eccependo, innanzitutto, l’invalidità della notifica dell’atto di citazione, in quanto eseguita presso il domicilio eletto in sede esecutiva e non secondo le forme di cui agli artt. 138 ss. c.p.c., con una fase sommaria innanzi al Giudice dell’Esecuzione che si era svolta nei soli rapporti tra e per essa Al contempo, il medesimo convenuto evidenziava la propria estraneità rispetto alle domande articolate dall’attore in sede contenziosa. Alla luce di tutto ciò, il creditore intervenuto domandava, in via preliminare, l’inammissibilità dell’opposizione avversaria e il rigetto dell’istanza di sospensione formulata dal debitore esecutato e, in via principale, la reiezione delle domande attoree.
Con vittoria delle spese di lite.

Successivamente, depositava la propria memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., mentre per essa versavano in atti le rispettive memorie ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. nonché, al pari di D, le rispettive memorie ex art. 183, c. 6, n. 3, c.p.c. Tutte le parti depositavano infine i rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni e le rispettive comparse conclusionali, mentre il solo versava in atti anche la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, procedeva al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all’art. 281 quinquies, c. 1, c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall’art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.

Le domande attoree – che risultano riconducibili nell’alveo di un giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. – non possono essere accolte, per le ragioni di seguito illustrate.

* * *

Risulta innanzitutto opportuno evidenziare che, con ordinanza del 13.6.2023, le parti sono state informate del fatto che “il controllo sull’eventuale abusività delle clausole ‘rilevanti rispetto all’oggetto della domanda di ingiunzione’ (Cass., sez. un.
, sent. 6.4.2023, n. 9479, cit.) ha dato esito in parte negativo ed in parte dubitativo” con riferimento al contratto di mutuo ipotecario stipulato con Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino scarl in data 4.7.2002 per atto del dott. notaio in San Giuliano Milanese, rep. 45414, racc. 18049 (ord. 13.6.2023).

Al contempo, con il medesimo provvedimento giudiziale, è stato avvertito della facoltà per lo stesso di “proporre opposizione, ai sensi dell’art. 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo azionato da quale titolo esecutivo, per fare accertare ‘soltanto ed esclusivamente’ l’eventuale ‘carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione’ (Cass., sez. un., sent. 6.4.2023, n. 9479, cit.)” (ord. 13.6.2023).

L’attore ha poi precisato di avere effettivamente introdotto tale giudizio di opposizione ex art. 650 c.p.c. innanzi al “Tribunale di Milano, sez. V Dott.ssa COGNOME R.G. 29253/2023, con prima udienza fissata il 10.04.2024” (p. 5, comparsa conclusionale, fascicolo Dous), secondo una circostanza di fatto confermata anche da e per essa (cfr. verbale ud. 14.12.2023).

Ne consegue che, nella presente sede di merito, devono essere vagliate e decise le sole domande già articolate con l’atto di citazione di cui all’art. 616 c.p.c., mentre non possono essere esaminate e giudicate le ulteriori doglianze attinenti ai profili consumeristici dedotti dall’attore in occasione del deposito degli scritti difensivi di cui all’art. 190 c.p.c. (cfr. pp. 9-12, comparsa conclusionale, fascicolo * * *

Tanto premesso, rilevata l’infondatezza dell’eccezione improcedibilità dell’opposizione formulata da e per essa La giurisprudenza di legittimità ha difatti chiarito che, “secondo un primo e minoritario orientamento (formatosi con riferimento alla previsione di cui all’art. 616 c.p.c., ma ovviamente suscettibile di applicazione anche alla analoga previsione contenuta nell’art. 618 c.p.c., poiché identico è il testo della norma), nei giudizi aventi ad oggetto le opposizioni esecutive la legge fissa un termine perentorio per l’iscrizione a ruolo della causa, e non per la costituzione in giudizio dell’opponente.

Di conseguenza, se quel termine non è rispettato, l’opposizione è sempre improcedibile, e non s’applica la regola per cui la tardiva costituzione dell’attore è sanata dalla tempestiva costituzione del convenuto, sancita dall’art. 171 c.p.c..

Pertanto, una volta violato il termine per l’iscrizione a ruolo della causa, s’applicherà la generale disciplina dettata in tema di mancato rispetto di un termine perentorio, e cioè l’inefficacia dell’atto e la decadenza dal diritto di compierlo, con conseguente improcedibilità dell’opposizione (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1058 del 17/01/2018, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).

Un diverso orientamento, invece, ritiene che nelle opposizioni esecutive non assume rilevanza, ‘ai fini del rispetto del termine assegnato dal giudice all’esito della trattazione camerale per l’introduzione della fase di merito (…), il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur richiamata nell’art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione’ (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19905 del 27/07/2018, Rv. 650286 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6056 del 09/03/2017, Rv. NUMERO_DOCUMENTO – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17306 del 31/08/2015, Rv. 636429 – 01).

Secondo questo orientamento, pertanto, ‘ai fini della verifica del rispetto del termine decadenziale stabilito nell’ordinanza (con cui il GE fissa il termine per l’introduzione della fase di merito dell’opposizione), è (…) del tutto ininfluente il compimento delle formalità inerenti all’iscrizione a ruolo della causa (…).

Considerato infatti che, laddove il processo debba essere introdotto con citazione, l’iscrizione a ruolo segue la notificazione della stessa, non par dubbio che l’osservanza del termine perentorio vada verificata con riferimento a quest’ultima soltanto, mentre il richiamo alla iscrizione a ruolo vuole solo rimarcare l’eterogeneità delle due fasi, l’una, a cognizione sommaria, e l’altra a cognizione piena’ (così, testualmente, Cass. 17306/15, cit.).

Ritiene la Corte che tra i due orientamenti appena ricordati debba essere preferito il secondo, in quanto: … c) in ogni caso l’iscrizione della causa a è atto distinto per natura e per effetti dalla costituzione in giudizio, sicché la mancanza o la tardività della prima non sortisce alcun effetto sulla procedibilità della domanda di opposizione” (Cass., sez. III, sent. 30.9.2019, n. 24224).

Nello stesso senso, è stato altresì precisato, “al fine di prevenire ulteriore contenzioso, … come l’iscrizione a ruolo della causa, quando venga introdotta la fase di merito d’un giudizio di opposizione esecutiva, è un mero adempimento amministrativo, la cui funzione è rimarcare l’autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell’opposizione (Sez. 3 -, Sentenza n. 24224 del 30/09/2019, Rv. 655174 – 01).

Pertanto che tale iscrizione a ruolo avvenga prima, contestualmente o dopo la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di merito è circostanza irrilevante ai fini del giudizio di tempestività dell’introduzione della suddetta fase.

Sicché, … la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l’improcedibilità della fase di merito del giudizio oppositivo…
” (Cass., sez. III, sent. 26.10.2022, n. 31706).

La tesi prospetta da e per essa va dunque disattesa.

Neppure si ritiene condivisibile l’assunto di secondo cui l’opposizione avversaria sarebbe inammissibile in quanto il medesimo creditore intervenuto, in relazione alla fase sommaria svoltasi innanzi al Giudice dell’Esecuzione, non aveva ricevuto alcuna notificazione ex art. 615, c. 2, c.p.c. Da un lato, è difatti pacifico che, nella fattispecie in esame, il corrispondente ricorso sia stato proposto in termini conformi al modello legale, innanzi “al giudice del processo esecutivo pendente” e “direttamente nel fascicolo dell’esecuzione”, con domande spiegate esclusivamente nei confronti del creditore procedente (cfr. all. 1, fascicolo ), né, con riferimento alla posizione di quest’ultimo, è stata dedotta una “ipotesi di omessa o tardiva notificazione dell’originario atto introduttivo della fase sommaria dell’opposizione nel termine perentorio assegnato dal giudice dell’esecuzione” (Cass., sez. III, sent. 11.10.2018, n. 25170).

Dall’altro lato, poi, va rammentato che “nell’opposizione all’esecuzione non possono essere considerati litisconsorti necessari i creditori intervenuti, non figurando una specifica previsione normativa in tal senso e non potendosi ravvisare una ipotesi di causa inscindibile”, pur essendo possibile che il debitore esecutato ampli il contraddittorio anche nei confronti dei “creditori intervenuti nell’espropriazione immobiliare”, i quali continuano in ogni caso ad operare “sulla base dei rispettivi rapporti di credito separati e distinti” (Cass., sez. I, sent. 15.3.2024, n. 7030).

Ne consegue che non può essere ravvisata alcuna ipotesi di decadenza in capo a – anche in considerazione del fatto simili previsioni risultano eccezionali ex art. 14 disp. prel. c.c. e, dunque, di stretta interpretazione – poiché lo stesso, in termini tempestivi, ha – inizialmente – introdotto e coltivato l’opposizione all’esecuzione nei confronti del creditore procedente, assicurando in tal senso la struttura necessariamente bifasica del procedimento, e ha – in seguito – esteso il giudizio anche ai creditori intervenuti.

L’eccezione articolata da deve essere pertanto respinta.

Deve essere parimenti respinta la doglianza di laddove ha invocato l’invalidità della notificazione, nei propri confronti, dell’atto introduttivo della presente fase di merito.

Invero, tale notifica eseguita presso il domicilio eletto in sede esecutiva potrebbe al più essere nulla – e non inesistente – poiché non risulta ravvisabile una “ipotesi in cui posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione”, essendovi stata sia una “attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato”, sia una “fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita)” (Cass., sez. un., sent. 20.7.2016, n. 14916).

Al contempo, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che “la notificazione dell’atto di citazione ha lo scopo di rendere edotto il destinatario del processo in modo da consentigli il tempestivo esercizio del diritto di difesa che evidentemente deve avvenire nell’osservanza dei termini di decadenza prescritti.

Lo scopo della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio intanto può ritenersi raggiunto in quanto la parte, nonostante la nullità della notificazione, si sia tempestivamente costituita così mostrando di avere avuta la conoscenza legale del processo e di essere stata in grado di apprestare la propria difesa, senza incorrere in decadenze o preclusioni” (Cass., sez. II, sent.
27.12.2013, n. 28695).

La tempestività della costituzione in giudizio da parte di – in quanto avvenuta in data 25.11.2022 (cfr. memoria, fascicolo ) e dunque entro il termine, ex art. 166 c.p.c., di venti giorni prima dell’udienza fissata ex art. 168 bis, c. 5, c.p.c. al 15.12.2022 (cfr. decreto 30.9.2022, fascicolo d’ufficio) – ha pertanto sanato l’eventuale vizio in esame.

La censura della convenuta non può quindi essere accolta.

Risulta invece fondata la doglianza articolata da e per essa laddove ha sostenuto l’inammissibilità dell’opposizione proposta Nella presente sede non possono infatti essere poste in discussione l’esistenza e la portata del credito recato dal decreto ingiuntivo n. 19942/2015 emesso dal Tribunale di Milano in data 18.6.2015, in quanto il Giudice dell’opposizione all’esecuzione “non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest’ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività”, con la precisazione secondo cui “la definitività del decreto ingiuntivo opposto comporta una preclusione pro iudicato su ogni questione dedotta o deducibile in sede di opposizione, precludendo definitivamente le eccezioni relative a fatti anteriori, i quali andavano fatti valere esclusivamente nel giudizio di opposizione” (Cass., sez. III, sent. 24.7.2012, n. 12911).

Di contro, l’attore ha formulato censure – non attinenti a profili consumeristici – esclusivamente in ordine al contratto di mutuo fatto valere quale prova scritta del credito al fine di ottenere l’emissione del provvedimento monitorio (cfr. doc. 4, fascicolo infine azionato in executivis quale titolo di formazione giudiziale (cfr. doc. 1, fascicolo L’opposizione proposta da deve essere dunque dichiarata inammissibile.

* * *

In considerazione della reiezione di eccezione pregiudiziali o preliminari svolte da ogni convenuto, si ritiene che – ai sensi dell’art. 92, c. 2, c.p.c. – le spese processuali relative all’opposizione proposta da debbano essere compensate tra le parti nella misura di un mezzo, con condanna dell’attore alla rifusione delle residue spese di lite in favore di per essa e di Ciò nei termini indicati in dispositivo, ove la liquidazione dell’intero, con riguardo ai rapporti tra l’attore e ciascun singolo convenuto, è stata operata tenuto conto del valore della controversia (cfr. citazione, p. 24), del corrispondente scaglione di riferimento e dell’assenza di attività istruttoria orale, secondo una quantificazione compresa tra i minimi e i medi tabellari. Va peraltro precisato che, non trovando applicazione la previsione di cui all’art. 91 c.p.c., neppure risultano sussistenti i presupposti per l’adozione di un eventuale provvedimento di condanna ai sensi dell’art. 96, c. 3, c.p.c.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara l’inammissibilità dell’opposizione proposta da liquida le spese di lite nei rapporti tra l’attore e ciascun singolo convenuto, per l’intero, in euro 9.000,00, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa;
compensa tali spese processuali nella misura di un mezzo;
condanna per l’effetto alla rifusione di euro 4.500,00, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa, in favore sia di e per essa , sia di , sia di Milano, 1° luglio 2024 IL GIUDICE DOTT.
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