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Inammissibilità reclamo tardivo

Il caso analizza i termini di impugnazione di un provvedimento giurisdizionale in materia familiare, con particolare riferimento alla disciplina transitoria applicabile in seguito all’entrata in vigore della Riforma Cartabia. La Corte, in particolare, chiarisce che ai procedimenti pendenti in primo grado alla data del 28 febbraio 2023, si applica la disciplina previgente, con la conseguenza che il termine di impugnazione del decreto del Tribunale è di 10 giorni dalla notifica.

Pubblicato il 05 October 2024 in Diritto di Famiglia, Giurisprudenza Civile

N. 159/2024 RG

LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE SEZIONE FERIALE Riunita in camera di consiglio nella persona dei Magistrati:

dott.ssa NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME Consigliere relatore dott.ssa NOME COGNOME Consigliere ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al n. 159/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 473 bis.30 c.p.c. depositato l’8.5.2024 da:

COGNOME INDIRIZZO, INDIRIZZO, rappresentata e difesa, per procura allegata al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Udine, con domicilio eletto presso di lei in Udine, INDIRIZZO

resistente – appellante nei confronti di nato a Roma il 9.12.1987, residente in Udine, INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME con studio in Udine, INDIRIZZO per mandato margine di copia analogica del ricorso ex art. 337 bis c.c. per l’affidamento, il collocamento e il mantenimento di figlio minore dd. 10.05.2021, depositato nel procedimento avanti al Tribunale di Udine e rubricato sub n. 1614/2021 R.G. appellato – nonché nei confronti di dell’Avv. NOME COGNOME del Foro di Udine, curatrice speciale del figlio minore domiciliata in Udine, INDIRIZZO; appellata con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trieste che, con provvedimento depositato il 29.7.2024 ha chiesto il rigetto del ricorso; intrerveniente avente ad

oggetto: impugnazione del decreto decisorio d.d.

2.4.2024, pronunciato dal Tribunale di Udine in esito al procedimento n.1614/2021 R.G. in merito all’affidamento, frequentazioni e mantenimento del figlio minore, depositato il 4.4.2024, notificato l’8.4.2024;

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 31.7.2024, presenti le parti personalmente, sentiti i difensori che hanno insistito nelle già rassegnate conclusioni, 1. Con decreto depositato in data 4.4.2024 il Tribunale di Udine ha definito il procedimento instaurato per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio delle parti (27.11.2018), nato fuori dal matrimonio, su ricorso introdotto da nei confronti di disponendo, in sintesi:

– l’affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori;

– il collocamento prevalente presso la madre;

– una minuziosa disciplina dei tempi di permanenza del minore con il padre, sia nel periodo ordinario (a fine settimana alternati da venerdì pomeriggio a lunedì mattina, più – alternati settimanalmente – un pernotto o un pomeriggio infrasettimanali), sia nei periodi di vacanze, e in ponti e festività;

– una disciplina delle telefonate con il figlio;

– una sanzione pecuniaria a carico della sig.ra per violazioni delle disposizioni sulle visite padre – figlio;

– la sorveglianza attiva del Giudice Tutelare;

– la revoca del servizio educativo domiciliare e dell’incarico al curatore speciale;

– l’invio al Consultorio Familiare per un percorso di coordinazione genitoriale;

– un assegno di mantenimento per il figlio, a carico del sig. di 300 euro mensili, con divisione tra i genitori al 50% delle spese straordinarie;

– la regolamentazione delle spese di lite a carico della sig.ra (50% delle spese di lite del ricorrente, 100% delle spese di lite dei due procedimenti di reclamo) o al 50% tra le parti (spese per la curatrice speciale e la CTU).

2.

Con ricorso depositato l’8.5.2024 la sig.ra ha proposto appello ex art. 473bis.30, riferendo, in fatto, di varie condotte del sig.

maltrattanti, verbalmente e fisicamente, nei confronti del figlio, successive al deposito del decreto del giudice di primo grado.

Ha impugnato la ricorrente i punti della decisione di primo grado relativi:

all’ampliamento e alla liberalizzazione delle visite padre – figlio, al periodo di permanenza di con il padre durante l’estate 2024, alle sanzioni a carico della madre per violazioni dei turni di visita, all’avvio della coordinazione genitoriale, alla quantificazione – ritenuta sottostimata – del contributo al mantenimento del figlio a carico del ed alla regolazione delle spese di lite.

Ha quindi chiesto, in relazione ai principali motivi meritali, approfondimenti istruttori sia mediante aggiornamento della CTU, sia con acquisizione di atti di indagine effettuati nei procedimenti penali insorti e relativi ai citati maltrattamenti, sia con maggiori accertamenti sui redditi.

3. Con istanza urgente depositata il 12.7.2024, parte ricorrente, dopo avere allegato ulteriori condotte del sig.

pregiudizievoli per il minore, supportate da diversi certificati medici di Pronto Soccorso, e dato atto dell’avvio di connessi procedimenti presso la Procura della Repubblica per i Minorenni di Trieste, ha chiesto l’anticipazione della prima udienza e la pronuncia di provvedimenti urgenti ex art.473bis.15 c.p.c. .

Con provvedimento in data 15.7.2024 la Corte, ha provveduto anticipando l’udienza di trattazione, avanti al Collegio feriale, al 31.7.2024 ore 11,15.

5. Con memoria depositata il 29.7.2024 si è costituito il sig.

chiedendo il rigetto dell’impugnazione e di tutte le istanze asseritamente urgenti formulate da controparte, nonché la conferma del provvedimento impugnato, e, solo in via subordinata, l’accoglimento di istanze istruttorie contrarie.

Ha contestato specificatamente l’allegazione del disinteresse nei confronti del figlio e di condotte denotanti scarsa cura o integranti maltrattanti, evidenziando, in senso del tutto contrario, gli esiti istruttori del lungo procedimento di primo grado e dei vari reclami già proposti da controparte nell’ambito del medesimo procedimento.

Ha sostenuto che, a causa dell’atteggiamento preconcetto e ostacolante della madre, il minore, si trovi in una situazione di conflitto di lealtà.

Quanto a fatti sopravvenuti, dopo avere preso puntuale posizione su quanto allegato da controparte, ha segnalato ulteriori condotte ostacolanti materne che hanno comportato, di fatto e in violazione del provvedimento del Tribunale, una riduzione dei tempi di frequentazione con il figlio e l’ostacolo al sereno svolgimento delle telefonate serali.

Ha manifestato preoccupazione per la chiara tendenza della sig.ra drammatizzare esageratamente anche minime ecchimosi sul corpo di segni ragionevolmente compatibili con normali attività di gioco all’aperto di un bambino di 5 anni dotato di capacità motorie.

Ha documentato la comunicazione dei Servizi Sociali di mancato avvio della coordinazione genitoriale per indisponibilità dell’appellante.

Con specifico riferimento alle parti impugnate del provvedimento ha così dedotto:

– sebbene richiesti, non erano stati resi noti in precedenza i turni lavorativi della – le parti avevano raggiunto, nel mese di giugno 2024, un accordo sul periodo estivo;

la sig.ra non lo aveva rispettato, modificando i luoghi di consegna o rifiutando la consegna di al padre;

– le condizioni economiche delle parti erano state correttamente valutate dal giudice di primo grado;

– la sig.ra non aveva prodotto dichiarazioni reddituali complete.

6.

Con comparsa depositata il 29.7.2024 la curatrice speciale, riservandosi in ordine alle conclusioni, ha preso posizione ritenendo opportuno un confronto in contraddittorio con gli assistenti sociali, l’educatrice e lo psicologo del Consultorio.

7. All’udienza del 31.7.2024 la Corte ha rilevato d’ufficio questione di inammissibilità del ricorso – applicandosi la disciplina ante riforma Cartabia – per intempestività dell’impugnazione.

Le parti hanno dedotto e replicato, richiamando i rispettivi atti depositati.

Parte resistente si è associata, a verbale, al rilievo di inammissibilità del ricorso.

RILEVATO E RITENUTO CHE

8. In via del tutto preliminare il presente procedimento dev’essere dichiarato inammissibile per tardiva impugnazione.

La ricorrente ha qualificato l’atto introduttivo della presente fase processuale in termini di appello ex art.473bis.30, così dando per scontata l’applicabilità del cd. rito unificato in materia di famiglia, introdotto dal D.L.vo 149/22 (cd. Riforma Cartabia).

E’ noto, al riguardo, che la disciplina transitoria dettata dall’art.35 co.1 del D.L.vo 10.10.2022 n.149, ha previsto la perdurante applicazione delle norme previgenti ai procedimenti che, in primo grado, fossero pendenti alla data del 28.2.2023.

Sul punto non constano pronunce discordanti.

Nel caso di specie, il procedimento di primo grado, recante n. 1614/2021 RGVG, definito con il provvedimento qui impugnato, era pendente dall’11.5.2021, data del deposito del ricorso introduttivo.

Ne consegue che, anche quanto a mezzi di impugnazione, deve continuare a trovare applicazione il regime previgente che, com’è noto, nella materia dei figli nati fuori dal matrimonio, prevedeva il reclamo ex art.739 c.p.c. E che al procedimento portante fosse applicabile la disciplina previgente è decisione che questa Corte ha già assunto ed esplicitato in occasione di precedente reclamo (decreto dd. 9-12.5.2023, proc. n. 70/2023 RG APP).

Ciò detto non può che rilevarsi l’inutile decorso del termine perentorio di 10 giorni, previsto dall’art.739 co.2 cpc per proporre impugnazione, in quanto:

il provvedimento impugnato è stato notificato dalla controparte alla difesa della sig.ra l’8.4.2024, ed il ricorso impugnatorio risulta depositato solo in data 8.5.2024.

9. Ne consegue l’inammissibilità dell’impugnazione, la condanna alle spese della ricorrente – trattandosi di impugnazione di provvedimento definitivo-, da liquidare su valori inferiori ai medi del parametro di riferimento (indeterminabile di bassa complessità), tenuto conto della definizione su questione preliminare, e la sussistenza dei presupposti di cui all’art. art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002.

La Corte, definitivamente pronunciando:

– dichiara inammissibile, per tardività, l’impugnazione proposta da – condanna la ricorrente a rifondere al resistente spese del presente procedimento, che liquida in complessivi €.5.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario in misura del 15 % dei compensi, oltre IVA e CPA;

– dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico della ricorrente.

Si comunichi.

Trieste, così deciso nella camera di consiglio del 31.7.2024.

Il Consigliere estensore Il Presidente dott. NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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