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Codice Civile
Codice Penale

Incidente stradale, concorso di colpa e risarcimento danni

In caso di scontro tra veicoli, vige la presunzione di pari responsabilità dei conducenti. Il Giudice deve accertare la correttezza della condotta di entrambi i conducenti e, in caso di concorso di colpa, valutare le singole responsabilità per determinare l’entità del risarcimento.

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Pubblicato il 27 gennaio 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 86/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA RAGIONE_SOCIALE

AQUILIANA E ALTRO CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._14_2025_- N._R.G._00000086_2022 DEL_07_01_2025 PUBBLICATA_IL_07_01_2025

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 86/2022 promossa da:

(C.F. ) con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, 65100 PESCARA presso il difensore avv. NOME COGNOME contro (C.F. ) e (C.F. ) con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME

elettivamente domiciliati in INDIRIZZO 65126 PESCARA presso il difensore avv. NOME (C.F. ) con il patrocinio dell’avv. TORINO-NOME COGNOME elettivamente domiciliata in INDIRIZZO PESCARA presso il difensore avv. TORINO-NOME COGNOME CONVENUTI

CONCLUSIONI

All’udienza di precisazione delle conclusioni del 2.10.2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue:

L’attore ha chiesto che il Tribunale, accertata l’esclusiva responsabilità della sig.ra conducente del veicolo RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO, di proprietà del sig. , assicurata con condanni i convenuti al risarcimento dei danni riportati a seguito del sinistro avvenuto in Moscufo, quantificati in complessivi € 254.584,80, ovvero della somma di € 216.804,80, detratti gli acconti ricevuti pari ad € 37.780,00, ovvero nell’importo minore o maggiore ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Vinte le spese da distrarsi in favore del difensore.

I convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande formulate dall’attore.

C.F. C.F. C.F. In subordine, accertata la congruità del risarcimento offerto da hanno chiesto il rigetto della domanda formulata dall’attore.

In estremo subordine hanno chiesto che la liquidazione del danno venga effettuata sulla base degli esiti della CTU medico legale.

Nell’ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, hanno chiesto di essere manlevati da ogni conseguenza pregiudizievole da che assicurava per la RCA l’autovettura coinvolta nel sinistro.

riservando gravame avverso l’ordinanza emessa in data 28/09/2022, nella parte in cui non era stata ammessa integralmente la prova testimoniale richiesta dalla Compagnia convenuta e nella parte in cui era stata ammessa la prova orale capitolata dall’attore, contenente valutazioni personali, non demandabili ai testi, ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall’attore e, invocando la corresponsabilità del medesimo nella causazione del sinistro ha chiesto di accertare la congruità delle somme già liquidate dalla Compagnia di RAGIONE_SOCIALE. In via gradata, nell’ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, ha chiesto che il risarcimento venisse limitato alle sole somme ritenute di Giustizia, al netto di quanto già versato.

Vinte e/o integralmente compensate le spese e competenze di lite.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.

Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 4.1.2022, ha convenuto in giudizio conducente del veicolo Fiat TARGA_VEICOLO, proprietario del veicolo e che assicurava per la RCA il citato veicolo, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno da lui subito a causa del sinistro stradale avvenuto a Moscufo in data 31.12.2019 alle ore 13.45 circa.

A sostegno della domanda ha dedotto che, mentre percorreva a velocità modesta INDIRIZZO diretto verso il centro di Moscufo, a bordo della propria moto Kawasaki tg. TARGA_VEICOLO, era stato urtato dalla vettura Fiat TARGA_VEICOLO di proprietà di e condotta dalla figlia che, avendo parcheggiato contromano, si era immessa nel flusso della circolazione con direzione Moscufo-Pescara, invadendo la corsia di marcia da lui percorsa.

2.

Con comparsa depositata il 17.3.2022 si sono costituiti contestando le avverse pretese ed assumendo che il sinistro andava ascritto alla imprudente condotta di guida dall’attore che, viaggiando a velocità non commisurata alle condizioni del luogo e del traffico, era andato a collidere contro la vettura condotta da che, partendo dalla posizione di sosta era priva di energia cinetica.

3. Con comparsa depositata il 17.3.2022 si è costituita contestando la ricostruzione del sinistro effettuata dall’attore, assumendo che il medesimo avesse tenuto, in occasione del sinistro, una velocità di marcia non consona alle condizioni di luogo e del traffico e, comunque, non conforme alle prescrizioni del Codice della Strada, tanto da finire la sua corsa, a seguito dell’urto, sulla corsia di opposta percorrenza, a ridosso del marciapiede.

Sosteneva che la conducente del veicolo RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO, tg. TARGA_VEICOLO, che si trovava ferma in sosta sulla INDIRIZZO in procinto di effettuare la manovra di immissione sulla carreggiata, non aveva potuto fare nulla per evitare il violento impatto con il motoveicolo attoreo, che circolava a forte velocità.

A sostegno di quanto dedotto evidenziava che, dai rilievi fotografici effettuati dai Carabinieri della Stazione di Montesilvano (PE), sul luogo di accadimento dell’incidente, risulta che il veicolo RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO, tg. TARGA_VEICOLO ritratto nella posizione di quiete assunta dopo l’urto, è posto a ridosso del margine della carreggiata, e non occupa la corsia di marcia del motociclo.

Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda formulata dall’attore, assumendo la congruità delle somme già liquidate dalla Compagnia di Assicurazione, considerato il concorso di colpa del medesimo.

In via gradata, nell’ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda, ha chiesto che il risarcimento sia limitato alle sole somme ritenute di Giustizia, al netto di quanto già versato.

4.

Ammessa ed assunta la prova per testi capitolata dalle parti

era stata disposta CTU medico-legale finalizzata ad accertare l’entità delle lesioni riportate dall’attore all’esito del sinistro.

La perizia era stata depositata il 4.7.2023 e la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 2.10.2024, nella quale era stata trattenuta per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini indicati nell’art. 190 cpc. 5. Richiamate le motivazioni indicate nelle precedenti ordinanze, va rigettata la richiesta di modifica dell’ordinanza ammissiva della prova, che va quindi integralmente confermata.

*** A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie.

La norma da prendere a parametro, nel caso di specie, è l’art. 2054 comma II cc ai sensi del quale, “in caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

La presunzione di cui fa menzione la norma richiamata, riveste carattere sussidiario, posto che la stessa opera sia laddove non è possibile accertare il grado di colpa dei due conducenti, sia quando rimangano ignote le cause e le specifiche modalità di verificazione del sinistro (Cass. civ. sez. VI del 12.3.2020 n. 7061).

In conformità al dettato della norma e con specifico riferimento agli oneri probatori posti a carico delle parti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l’accertamento della colpa di uno dei conducenti non è sufficiente ex sé a superare la presunzione menzionata, dal momento che il Giudice è tenuto a verificare, in concreto, la correttezza della condotta di guida anche dell’altro conducente (Cass. civ. sez. III del 20.3.2020 n. 7479).

Ne deriva che, anche ove risulti provata la condotta causalmente rilevante nella verificazione del sinistro di uno dei conducenti, l’altro deve a sua volta dimostrare di aver osservato tutte le norme sulla circolazione, nonché le normali cautele prudenziali;

tale dimostrazione non deve essere fornita necessariamente in modo diretto, potendo risultare anche indirettamente, tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso, con il comportamento dell’altro conducente (Cass. civ. sez. III del 13.5.2020 n. 8885, Cass. civ. sez. VI del 21.5.2019 n. 13672, Cass. civ. sez. III del 9.3.2017 n. 6039).

B.

Sulla ricostruzione del sinistro dedotto in giudizio b.1 Dall’esame delle fotografie e dei rilievi svolti dalla pattuglia intervenuta sul luogo del sinistro, emerge che la collisione tra il motoveicolo condotto dall’attore e la Fiat TARGA_VEICOLO, tg. TARGA_VEICOLO, condotta da parcheggiata contromano in INDIRIZZO nel Comune di Moscufo, sulla carreggiata di marcia Pescara-Moscufo, si era verificata sulla corsia di marcia dell’attore.

Tale circostanza emerge dall’esame della fotografia del luogo del sinistro, nella quale risulta cerchiato con un segno bianco il presunto punto d’urto, posto in prossimità del centro della strada, a due corsie di marcia e priva di uno spazio laterale adibito alla sosta dei veicoli Va poi evidenziato che il teste oculare , sentito dai verbalizzanti, aveva riferito che il sinistro si era verificato tra la vettura Panda, che si stava immettendo nella corsia di marcia ed il motociclo verde che percorreva la medesima corsia. La circostanza che, in posizione di quiete il veicolo si trovi a ridosso del marciapiede e comunque sulla corsia di marcia del motoveicolo condotto dall’attore, è dovuta chiaramente alla spinta ricevuta dal veicolo a seguito della collisione.

Considerato che aveva riferito ai verbalizzanti che, al momento del sinistro, vi erano altri veicoli parcheggiati sia davanti che dietro la sua vettura, è evidente la pericolosità della manovra effettuata dalla convenuta che, ferma in sosta sulla carreggiata di marcia del motoveicolo condotto dall’attore, si era immessa contromano, uscendo da una fila ininterrotta di auto in sosta, in una strada stretta a due corsie di marcia e con la visibilità limitata dalle vetture in sosta e dall’immissione effettuata contromano. Si può quindi senz’altro affermare che, la grave condotta di guida della posta in essere in violazione delle regole del codice della strada, aveva costretto l’attore, nel tentativo di evitare la collisione, ad una brusca frenata, con conseguente perdita di controllo del mezzo a due ruote che, in scivolata, era andato a urtare il marciapiede opposto, lasciando sull’asfalto un segno di scarrocciamento di 20,18 metri.

b.2 Considerato che il conducente, che invochi la responsabilità esclusiva dell’altra parte nella causazione del sinistro, deve vincere la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 comma II c.c. e fornire la prova dell’esatta dinamica dell’incidente, della riconducibilità eziologica dello stesso ad una colpa esclusiva dell’altro conducente e della piena conformità della propria condotta alle norme cautelari comuni e specifiche, va evidenziato che il sinistro è avvenuto su strada rettilinea ed in condizioni di traffico intenso. Considerato che il motociclo, che procedeva su strada urbana, doveva viaggiare a velocità inferiore a 50 km/h, può ritenersi sussistente una corresponsabilità dell’attore nella causazione del sinistro, considerato che la lunga traccia di scarrocciamento lasciata dal motoveicolo sull’asfalto e l’entità del danno riportato dalla vettura, consente di ritenere che l’attore procedesse ad un velocità sicuramente superiore al limite consentito e comunque non commisurata alle condizioni di luogo e di traffico, che vedevano la presenza di numerose vetture, ferme in sosta sulla carreggiata stradale. b.3 L’accertata violazione, da parte della convenuta, dell’obbligo di concedere la precedenza alle vetture in transito e del divieto di sostare sulla sede stradale, in senso contrario al senso di marcia, consente di attribuire alla medesima una maggiore percentuale di responsabilità, che può essere commisurata nella misura dell’80%, con attribuzione della quota residua all’attore.

C. Sull’entità delle lesioni subite dall’attore Passando all’individuazione della natura, della tipologia e dell’entità delle lesioni riportate dall’attore a seguito del sinistro, si è proceduto, in ragione della natura squisitamente tecnica della questione, all’espletamento di una CTU medico legale.

Il CTU nominato, dott. , esaminati gli atti ed i documenti medici, visitato il periziando ed effettuate le opportune indagini, nel rispondere ai quesiti formulati, aveva accertato che, in occasione dell’incidente stradale occorso in data 31.12.2019, l’attore aveva riportato “ampia ferita lacero-contusa avambraccio destro con coinvolgimento della fascia muscolare, multiple ferite contusive, abrasive ed escoriative arto superiore ed inferiore di destra

; trauma cranico minore;

lesione parziale dei ligamenti crociato posteriore e collaterale interno del ginocchio destro; lesione parziale del ligamento peroneo-astragalico-anteriore della caviglia destra;

lesione parziale del ramo sensitivo del nervo peroneo anteriore di destra”.

Tali lesioni avevano determinato una inabilità temporanea parziale di attendere alle ordinarie occupazioni, quantificata in giorni 90 di cui 40 al 75%, 30 al 50% e 20 al 25%.

Alla guarigione clinica erano residuati postumi permanenti consistenti in una “instabilità articolare del ginocchio destro dovuta ad una lassità da lesione del LCP di grado moderato (6%) e ad una lassità da lesione del ligamento collaterale interno di grado lieve (3%);

una lieve lassità capsulo ligamentosa della caviglia destra (2-3%);

una lieve ipoestesia tattile e dolorifica sulla superficie laterale della gamba destra (1%);

esiti cicatriziali, prevalenti all’avambraccio destro, con pregiudizio estetico globale lievissimo (3%);

lieve sindrome algo-disfunzionale a carico della spalla destra (1%)”.

Tenuto conto che, alcune delle singole lesioni sono tra loro concorrenti in quanto insistono sullo stesso organo funzionale (arto inferiore destro), con riferimento ai valori tabellari in ambito civilistico esplicitati dalla “Società Italiana di RAGIONE_SOCIALE e delle Assicurazioni” (SIMLA) del 2016, il CTU aveva ritenuto il danno biologico complessivo, globalmente quantificabile nella misura del 15%.

In relazione all’attività lavorativa svolta dal ricorrente (autista edile) aveva ritenuto sussistente una minima riduzione della capacità lavorativa specifica, quantificabile nella misura del 5% (cinque per cento).

Aveva inoltre ritenuto scientificamente probabile che, nel lungo termine, fosse prevedibile un peggioramento del danno a carico del ginocchio destro, sotto forma di un’accelerazione del processo artrosico su tale comparto articolare, chiarendo che la percentuale di tale probabile peggioramento prognostico non era al momento percentualizzabile.

Le spese sanitarie documentate erano pari ad un importo totale di € 1668,14, di cui € 310,14 per visite specialistiche ortopediche, € 412,00 per esami radiologici e strumentali, € 922,00 per fisioterapia riabilitativa ed € 24,00 per spese farmacologiche e non erano prevedibili spese per futuri esborsi.

D. Sulla liquidazione del danno non patrimoniale d.1 Per quel che riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale alla salute, costituente una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, si ricorre all’applicazione delle Tabelle di Milano vigenti (anno 2024) a cui si presta piena adesione.

Per l’invalidità temporanea totale, le Tabelle prevedono una forbice di valori monetari che va da un minimo di €. 115,00 ad un massimo di €. 173,00 al giorno.

Tenendo conto dell’età dell’attore al momento in cui l’invalidità temporanea (della durata complessiva di 90 giorni) si è cronicizzata in invalidità permanente (41 anni circa), il danno biologico riportato dall’attore, sussistente nella percentuale del 15% è pari all’attualità alla somma tabellare di €. 50.485,00 di cui € 38.538,00 per danno biologico ed € 11.947,00 per danno morale, spettante nel caso di specie considerate le sofferenze patite dall’attore a causa della pluralità delle lesioni, che avevano interessato estese parti del corpo, come risulta dalle fotografie allegate. Considerata l’entità del danno non patrimoniale temporaneo riportato, all’attore spetta a tale titolo l’importo di € 5.750,00, calcolato considerato € 115,00 al giorno per ogni giorno di invalidità totale, ridotto in percentuale considerando i giorni di invalidità temporanea determinati dal CTU (giorni 40 al 75%, 30 al 50% e 20 al 25%).

d.2 Quanto alla domanda di personalizzazione di tali importi, deve precisarsi che le attività realizzatrici della vita umana che non eccedono il complesso dei pregiudizi “normalmente” riconducibili alla lesione dell’integrità psicofisica accertata in relazione al tipo di postumi invalidanti in soggetto della stessa età del danneggiato e che costituiscono singoli aspetti peggiorativi della vita di relazione del soggetto, sono già ricompresi nella categoria del danno biologico e trovano adeguato risarcimento nei criteri tabellari di liquidazione del danno (Cass. civ. sez. III del 4.10.2018 n. 24155). Da ciò deriva che la personalizzazione del danno, individuato tramite l’applicazione dei criteri tabellari, si giustifica solo in considerazione della eccezionalità delle conseguenze relazionali del danno biologico subito (Cass. civ. sez. III del 31.1.2019 n. 2788).

Spetta al giudice valorizzare, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all’esito dell’istruttoria, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all’uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (Cass. civ. sez. III del 31.1.2019 n. 2788). Tale prova non è stata fornita dall’attore per cui non sussistono i presupposti per un aumento del danno non patrimoniale, come sopra accertato.

All’attore vanno rimborsate le spese mediche, riconosciute nell’importo di € 1.688,14, nonché le spese di CTP pari ad € 680,00.

Il danno non patrimoniale, complessivamente riportato dall’attore in conseguenza dell’infortunio subito in data 31.12.2019, è quindi pari all’attualità alla somma di € 58.603,14.

E.

Sul danno patrimoniale e.1 In relazione al danno patrimoniale l’attore, che prestava attività come gruista da cantiere presso la RAGIONE_SOCIALE, ha allegato documentazione dalla quale risulta che, a far data dal 1.10.2020, era stato licenziato, per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Sentiti come testi all’udienza dell’8.2.2023 , colleghi di lavoro dell’attore hanno confermato che come gruista da cantiere doveva “recarsi al piano della costruzione/struttura e verificare la tipologia di materiale da portare ed il luogo dove posizionarla, successivamente tornare presso il deposito materiali sito al piano terra, attaccare a mani, con fasce, i bancali di cemento/forati o altro materiale, quindi, a mezzo di telecomando portare il pacco al piano, nel posto stabilito con il personale che lo aveva richiesto”. Hanno confermato che l’attore svolgeva anche attività come gruista di camion “che comporta la conduzione del veicolo, lo scendere e salire dal veicolo, aprire e chiudere le sponde del veicolo, trasportare materiale vario sino al posto di consegna e provvedere alla consegna”, di escavatorista, di montatore di ponteggi con e senza ausilio di mezzi meccanici e di muratore.

ha inoltre precisato che, quando non è possibile montare la gru o altro mezzo di sollevazione, il materiale deve essere trasportato a mano.

Il CTU aveva accertato, in relazione alla tipologia dell’attività lavorativa del ricorrente (autista edile) una riduzione della capacità lavorativa specifica quantificabile nella misura del 5% (cinque per cento).

Considerati gli esiti delle lesioni accertate dal CTU sub specie di “instabilità articolare del ginocchio destro dovuta ad una lassità da lesione del LCP di grado moderato (6%) e ad una lassità da lesione del ligamento collaterale interno di grado lieve (3%);

una lieve lassità capsulo ligamentosa della caviglia destra (2-3%);

una lieve ipoestesia tattile e dolorifica sulla superficie laterale della gamba destra (1%);

esiti cicatriziali, prevalenti all’avambraccio destro, con pregiudizio estetico globale lievissimo (3%);

lieve sindrome algo-disfunzionale a carico della spalla destra (1%)”, risultano condivisibili le conclusione formulate dal perito, trattandosi di lesioni idonee a ridurre, ma non ad impedire all’attore di svolgere l’attività lavorativa pregressa.

e.2 Quanto alla cessazione dell’attività lavorativa svolta dall’attore, licenziato in data 18.9.2020 per impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, va evidenziato che non può ritenersi superato il periodo di comporto, considerata la durata dell’invalidità, quantificata complessivamente dal CTU in gg 90, né l’impossibilità oggettiva di svolgere la prestazione lavorativa precedentemente effettuata, considerato il modesto grado dell’incidenza della lesione sull’attività lavorativa svolta dall’attore. Trattasi di valutazione che trova ulteriore conforto nelle dichiarazioni rese dall’attore al CTU, in sede di anamnesi, nella quali si legge che il periziando “da circa 2 mesi ha ripreso l’attività lavorativa, sempre come autista edile” (cfr CTU pag. 7).

e.3 Può quindi procedersi alla capitalizzazione del danno relativo alla capacità lavorativa specifica dell’attore, che va effettuato sulla base delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano per la capitalizzazione anticipata di una rendita, aggiornate al 1.1.2024, senza dubbio più adeguate del R.D. 1403/22 adottato in precedenza.

Esaminata la nuova tabella di capitalizzazione del Tribunale di Milano, relativa ai maschi in cui, nella prima colonna (quella in giallo) è riportata l’età dell’infortunato, si individua la riga dei 41 anni e si scorre sulla stessa fino a rinvenire la colonna n. 26 (l’arco temporale selezionato va dai 41 fino all’età pensionabile che si assume pari a 67 anni).

Nell’incrocio tra le due colonne vi è un numero (il c.d. coefficiente moltiplicativo) che, nel caso in esame è 22,81, che va moltiplicato per il reddito fiscale annuale dell’attore all’epoca del sinistro che, come risulta dalla documentazione depositata con l’atto di citazione, è pari ad € 15.600,00 (1.200,00 *13) cfr cedolini paga depositati sub doc. 11.

Sull’importo così calcolato di € 355.836,00 va applicata la percentuale di riduzione della capacità lavorativa, pari al 5%, pervenendosi ad un importo finale già rivalutato di € 17.791,80.

F. Sulla liquidazione dei danni spettanti all’attore Dall’importo finale spettante all’attore a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale pari ad € 76.394,94 (58.603,14+17.791,80) liquidato all’attualità, va detratto l’importo di € 37.780,00 già versato in data 5.7.2021 somma pari oggi (a seguito della relativa rivalutazione Istat) ad €. 43.560,34.

È infatti noto che la liquidazione del danno extracontrattuale, che dev’essere effettuata con riferimento alla data della sentenza, quando deve tener conto degli acconti versati anteriormente dal danneggiante o dal responsabile civile, dev’essere compiuta sottraendo questi importi in maniera che i termini del calcolo siano omogenei.

Ciò si può conseguire sottraendo gli acconti dal valore del danno al momento del versamento degli stessi acconti oppure rivalutando l’importo degli acconti alla data della liquidazione finale del danno (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16726 del 17/07/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16448 del 15/07/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17743 del 03/09/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2074 del 10/03/1999).

Pertanto, la somma risarcitoria attribuibile all’attore a titolo di danno patrimoniale è pari ad € 32.834,60 (76.394,94 – 43.560,34).

L’importo come sopra liquidato va ulteriormente ridotto del 20%, quindi ad € 25.723,68 considerata la percentuale di responsabilità attribuita all’attore.

Alla somma come sopra liquidata di € 26.267,68 devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 31/03/2020 (approssimativa epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo all’attore gran parte del credito risarcitorio qui riconosciuto) sino alla data odierna (cfr. ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95, Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9194 del 19/05/2020).

Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell’art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).

G. Sulla liquidazione delle spese g.1 L’accertata corresponsabilità dell’attore, l’elevato ammontare della somma richiesta con l’atto di citazione e l’ammontare dell’importo del danno liquidato ante causam dalla Compagnia di assicurazione, giustificano una parziale compensazione delle spese di lite che, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa come sopra accertato, amentato in considerazione del numero delle parti, vanno compensate nella misura del 20% e poste per la quota residua a carico dei convenuti, in solido. Considerato che l’attore, ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, si è costituito con l’assistenza di due difensori e che il beneficio sopra indicato è escluso se il richiedente è assistito da più di un difensore, va evidenziato che il difensore dell’attore ha dichiarato, in calce alla comparsa conclusionale, che il codifensore, avv. COGNOME NOME era stata cancellata dall’albo, omettendo però documentare tale circostanza e di indicare in quale data tale cancellazione era avvenuta.

Va quindi revocato, come da separato decreto il provvedimento che aveva ammesso l’attore, in via provvisoria, al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato.

Le spese vanno quindi liquidate in favore del difensore dell’attore, dichiaratosi antistatario.

g.2 Considerato gli esiti del giudizio le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste nella misura del 20 % a carico dell’attore e per la quota residua a carico dei convenuti, in solido tra loro, con conseguente diritto agli eventuali conguagli.

g.3 Attesa la nullità, ex art. 1932 cc, della clausola inserita nel contratto di assicurazione della responsabilità civile, che prevede che l’assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall’assicuratore, trattandosi di una deroga “in pejus” non consentita dall’art. 1917 (cfr Cassazione civile sez. III, 05/07/2022, n.21220) ovrà tenere indenne i convenuti non solo delle somme da questi dovute all’attore a titolo di capitale, interessi e spese, ma dovrò anche rimborsare ai convenuti le spese legali dai medesimi sostenute, liquidate come in dispositivo, tenuto conto che il difensore aveva assistito due parti, nei confronti di altre due parti e dell’omesso deposito di comparsa conclusionale e memorie di repliche, che giustificano la liquidazione al minimo della fase decisionale.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 86/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, ACCERTATO che il complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile in favore dell’attore quale conseguenza del sinistro avvenuto in data 31/12/2019, già decurtato della quota di responsabilità a lui attribuita e dell’acconto ricevuto in corso di causa è pari ad €.26.267,68

calcolato all’attualità, oltre accessori, CONDANNA in solido tra loro, a versare all’attore a titolo risarcitorio la somma di €.26.267,68

già all’attualità, oltre (a titolo di danno da ritardo) gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata dal 31/03/2020 sino alla data odierna, oltre interessi legali sulla somma complessiva così come determinata, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.

CONDANNA alla rifusione delle spese sostenute dall’attore che, previa compensazione nella misura del 20%, liquida nel residuo in € 428,80 (536,00 ridotto del 20%) per l’attivazione della fase di negoziazione, in € 436,00 (518,00 + 27,00 ridotto del 20%) per esborsi ed in € 11.576,32 per onorari (7.616,00 aumentato per il numero delle parti a 14.470,40 e ridotto del 20%), importi maggiorati di spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.

Spese da liquidare in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

PONE le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, nella misura del 20% a carico dell’attore e per la quota residua a carico dei convenuti in solido.

CONDANNA alla rifusione delle spese sostenute dai convenuti, che liquida in € 11.711,60 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.

Alla Cancelleria per quanto di competenza.

Pescara, 7 gennaio 2025

Il Giudice dott. NOME COGNOME

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