REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE II
CIVILE Composta dai Magistrati Dott. NOME COGNOME Presidente Dott. NOME COGNOME Consigliere Dott. NOME COGNOME Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._1397_2024_- N._R.G._00000624_2021 DEL_21_11_2024 PUBBLICATA_IL_21_11_2024
Nel procedimento di appello iscritto al R.G n. 624/2021 avverso la sentenza n. 281/2021 emessa dal Tribunale di Imperia in data 26/04/2021 Tra in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova INDIRIZZO -APPELLANTE Contro , rappresentate e difese dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, in GenovaINDIRIZZO INDIRIZZO -APPELLATE E contro , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Genova, INDIRIZZO presso e nello studio dell’Avv. NOME COGNOME APPELLATA E contro – APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
DELLE PARTI “Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Genova, previe le declaratorie tutte del caso, accertata e comunque dichiarata che l’eventuale esposizione risarcitoria di relazione all’evento de quo per capitale, interessi, rivalutazione e spese tutte per la RAGIONE_SOCIALE è pari ad € 6.000.000,00=, importo indicato quale massimale unico nella polizza n. NUMERO_CARTA.NUMERO_CARTA e nelle relative clausole contrattuali stipulate dal sig. per il veicolo tg. salvo franchigie, limiti e scoperti tutti, in accoglimento dell’appello proposto:
i. In riforma totale della sentenza di primo grado voglia l’ecc.ma corte dichiarare che il sinistro stradale occorso in data 26 agosto 2015 avvenuto alle ore 11.15 circa in Ventimiglia, strada INDIRIZZO fra il ciclomotore modello piaggio liberty condotto dal sig. avente targa CODICE_FISCALE ed il motociclo modello Honda avente targa TARGA_VEICOLO condotto dal sig. è avvenuto per colpa esclusiva del sig. quale si spostava dalla corsia di sinistra alla corsia di destra della strada statale de quo senza presegnalare la manovra con l’indicatore di direzione del proprio ciclomotore e senza verificare l’assenza di mezzi sulla corsia di destra della strada INDIRIZZO ove era posizionato il sig. . Vinte integralmente le spese di lite dei due gradi di giudizio;
ii.
In via subordinata voglia ll’ecc.ma corte riformare la sentenza di primo grado dichiarando che il sinistro stradale occorso in data 26 agosto 2015 avvenuto alle ore 11.15 circa in Ventimiglia, strada INDIRIZZO fra il ciclomotore modello piaggio liberty condotto dal sig. avente targa CODICE_FISCALE ed il motociclo modello Honda avente targa TARGA_VEICOLO condotto dal sig. è avvenuto per colpa concorrente del sig. ed sig. , anche in applicazione dell’art. 2054, ii comma, codice civile non essendo possibile ricostruire la dinamica del sinistro e le precise responsabilità dei due conducenti coinvolti, dichiarando congrue e satisfattive di ogni pretesa avversaria le offerte già effettuate dalla vittoria assicurazioni in esecuzione parziale della sentenza di primo grado oggi impugnata. compensate integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
” PER LE APPELLATE ““Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, rigettare l’atto di appello proposto ai fini della riforma della sentenza n. 281 del 2021 pubblicata dal Tribunale di Imperia in data 26.04.2021, perchè infondato in fatto e diritto, con conferma integrale di questa ultima.
Vinte le spese del secondo grado di giudizio.
PER L’APPELLATA “Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Genova, contrariis reiectis:
1) respingere in ogni caso ed integralmente l’appello avversario, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata e, più precisamente, la sentenza n. 281 emessa in data 26.04.2021 dal Tribunale di Imperia;
2) condannare l’appellante al pagamento delle spese anche del secondo grado.
” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 10-12/01/2018 , rispettivamente moglie e figlie del defunto citavano in giudizio e la rispettivamente conducente, proprietario e Esponevano che il giorno 26/08/2015 alle ore 11,15 circa in Ventimiglia il Sig. stava percorrendo, alla guida del proprio ciclomotore RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO, la strada statale INDIRIZZO (strada extraurbana a due carreggiate per ogni senso di marcia), con direzione centro città e, quindi, con direzione monte/mare, occupando la corsia sinistra dell’indicata arteria INDIRIZZO; – giunto al Km INDIRIZZO+INDIRIZZO di detta statale, veniva violentemente urtato da tergo dal motoveicolo Honda TARGA_VEICOLO tg. TARGA_VEICOLO, condotto dal Sig. , il quale percorreva la citata strada, nel medesimo senso di marcia;
– a seguito del violento urto, la ruota anteriore del motociclo condotto dal sig. si incuneava esattamente tra la marmitta e la ruota posteriore dello scooter del sig. – il motociclo RAGIONE_SOCIALE subiva rilevanti danni alla parte posteriore ed alla parte destra, nonché al telaio ed al motore, quantificabili in € 2.219,33;
– a seguito dell’urto il Sig. cadeva rovinosamente al suolo e veniva, nell’immediatezza, trasportato dapprima al Pronto Soccorso dell’Ospedale Saint Charles di Bordighera e quindi all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, con diagnosi di politrauma, con fratture costali multiple, frattura biossea all’avambraccio sinistro, frattura alla scapola ed alla clavicola destra, emi peritoneo e fratture vertebrali amieliche D8 e D12;
– il medesimo rimaneva degente in tale nosocomio per cinque giorni, dopodiché sopravveniva un repentino peggioramento del quadro polmonare che ne causava il decesso alle ore 23,25 del giorno 31/08/2015;
– durante i cinque giorni di sopravvivenza, il sig. manteneva integro il suo stato di lucidità.
Ciò premesso, ritenendo che la responsabilità del sinistro fosse da addebitarsi, quantomeno in misura prevalente, al conducente della motocicletta, la moglie e la figlia agivano per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, iure proprio ed iure hereditatis, subiti a seguito del decesso del congiunto.
Si costituiva in giudizio la sola convenuta , contestando la domanda delle attrici e precisando che il sinistro era occorso per colpa esclusiva del Sig. il quale avrebbe effettuato una manovra di repentino spostamento a destra, rendendo impossibile per il motociclo che seguiva evitare l’urto, nonostante questo ultimo tenesse una lenta andatura.
Contestava quindi la controparte la sussistenza dei diritti risarcitori richiesti dalle attrici, sia sotto il profilo dei danni patiti a seguito del decesso del congiunto, che di quelli subiti a titolo di danno catastrofale, ritenendo al più sussistere un danno a titolo di invalidità permanente totale per i pochi giorni in cui il de cuius era rimasto ricoverato.
Eccepiva inoltre l’assenza di prove del danno patrimoniale patito.
Dichiarata la contumacia di e depositate le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., con ordinanza motivata del 18.01.2019, ammetteva la prova per testi dedotta dalle parti e licenziava Ctu medico legale volta a verificare la sussistenza del nesso causale tra il sinistro ed il , il giudice licenziava, in data 29.01.2020, consulenza tecnica cinematica volta alla ricostruzione del sinistro, conferendo l’incarico all’Ing. All’esito, ritenuta la causa matura per la decisione, precisate le conclusioni e concessi i termini per memorie e repliche, la causa veniva definita con la sentenza n. 281/2021 del 26/04/2021, con la quale il Tribunale di Imperia così decideva: “1) accerta e dichiara la responsabilità esclusiva del Sig. nella causazione del sinistro stradale per cui è causa;
2) condanna il Sig. , in solido con la e con il Sig. , proprietario del motoveicolo Honda TARGA_VEICOLO tg. TARGA_VEICOLO, condotto dal primo, al pagamento in favore dell’attrice Sig.ra della somma di € 168.250,00 a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, della somma di € 5.754,56 a titolo di risarcimento del danno terminale iure hereditatis e della somma di € 2.038,65 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, il tutto oltre interessi legali maturandi dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo; 3) condanna il Sig. , in solido con la e con il Sig. , proprietario del motoveicolo Honda TARGA_VEICOLO tg. TARGA_VEICOLO, condotto dal primo, al pagamento in favore dell’attrice Sig.ra della somma di € 168.250,00 a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, della somma di € 5.754,56 a titolo di risarcimento del danno terminale iure hereditatis e della somma di € 2.038,65 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, il tutto oltre interessi legali maturandi dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo; 4) condanna il Sig. in solido con la e con il Sig. , proprietario del motoveicolo Honda TARGA_VEICOLO
CODICE_FISCALE, condotto dal primo, al pagamento in favore dell’attrice Sig.ra della somma di € 168.250,00 a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, della somma di € 5.754,56 a titolo di risarcimento del danno terminale iure hereditatis e della somma di € 2.038,65 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, il tutto oltre interessi legali maturandi dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
5) condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere in favore di le spese processuali, che determina in € 1.742,85 per esborsi (suddivisi in € 16,85 per costo notifica citazione, € 1.713,00 per c.u. e marca da bollo, € 13,00 per costo citazione testi) ed in complessivi € 15.000,00 per onorario, oltre spese generali 15%, IVA e CP come per legge;
6) condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere in favore di le spese processuali che determina in € 7.500,00 per onorario, oltre spese generali 15%, IVA e CP come per legge;
7) pone le spese di C.T.U. dott. , già liquidate, definitivamente ed integralmente a carico delle parti convenute, Tribunale, sulla dinamica, rilevava che “La consulenza tecnica cinematica espletata nel presente giudizio non ha consentito l’esatta ricostruzione della dinamica dell’incidente, in quanto i rilievi tecnici disponibili, oggetto dell’informativa di reato del 04.09.2015 ad opera del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Ventimiglia, sono incompleti e non danno conto né del punto di impatto in cui è avvenuto l’urto tra il ciclomotore RAGIONE_SOCIALE e il motociclo Honda, né della posizione di quiete assunta dai veicoli dopo l’urto, il che ha reso impossibile ricostruire la velocità con cui i veicoli sono arrivati all’urto. ” (cfr sentenza).
Tuttavia, dopo questa osservazione, il Giudice motivava che il CTU Ing. dall’esame dei dati oggettivi, quali le deformazioni prodotte e verificate sui mezzi coinvolti, “ha ricostruito la posizione relativa d’urto dei veicoli secondo un angolo di 30° rispetto all’asse longitudinale del veicolo marciante, parallelo all’asse del quadrante orario convenzionale 6→ 12 (cfr. la relazione datata 19.10.2020, pg. 22).
Il CTU ha, quindi, accertato, nel rispetto del contraddittorio delle parti e sulla base dell’analisi delle deformazioni riportate dal veicolo e di quelle desumibili dalla descrizione in atti come riportate dal Motociclo RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO, che al momento del loro primo contatto i veicoli si trovavano nella posizione raffigurata a pag. 31 della relazione, ossia con il conducente della NOME, (convenuto contumace), che viaggiava su una traiettoria longitudinale e quasi parallela a quella dello scooter, atteso che la ruota anteriore della moto si è inserita tra la marmitta e la ruota posteriore dello scooter. ” (cfr sentenza).
Sulla base di tali circostanze emerse dalla CTU, il Tribunale affermava che “deve concludersi che al momento della collisione il veicolo RAGIONE_SOCIALE sia stato tamponato dalla moto Honda che sopraggiungeva da tergo e che l’urto tra i due mezzi sia stato un urto posteriore. ” (cfr sentenza).
Così accertate le posizioni dei mezzi, richiamava la Giurisprudenza di legittimità, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6193 del 18/03/2014; nello stesso senso, si vedano Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 19493 del 21/09/2007; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12108 del 23/05/2006 e da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 8051 del 21/04/2016, per cui “Per il disposto dell’art. 149, primo comma, del vigente codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, secondo comma, cod. civ., egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili”.
, che proveniva da tergo, non fosse riuscito a garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del proprio mezzo e tale presunzione di colpa non poteva ritenersi superata dalla semplice affermazione che la ruota anteriore della moto Honda non si era bloccata in frenata, affermazione rimasta indimostrata perché non supportata da schede tecniche e dall’accertamento della velocità al momento del sinistro, né ottenuta mediante osservazioni alla CTU.
Il Tribunale, poi, esaminava ed escludeva che fosse stata raggiunta la prova della circostanza che il conducente del ciclomotore Piaggio che precedeva la moto Honda, potesse aver tagliato improvvisamente la strada alla moto Honda, “spostandosi repentinamente dalla corsia di sinistra della carreggiata con direzione mare, verso quella di destra.
”, motivando:
“Occorre, dunque, verificare il comportamento tenuto dall’altro conducente sig.
Le emergenze processuali portano ad escludere il carattere repentino del cambio di corsia invocato dalla parte convenuta, in quanto dalla CTU risulta che lo scontro tra i veicoli è avvenuto con una inclinazione di 30°, incompatibile con l’ipotizzato cambio improvviso di corsia, al quale sarebbe dovuto corrispondere, invece, un urto laterale.
Sul punto, il C.T.U. Ing. nella relazione tecnica del 19.10.2020, ha concluso nel senso che “in relazione all’assenza di inclinazione all’urto, qualora il ciclomotore avesse effettuato una deviazione verso destra, questa manovra non sarebbe avvenuta in maniera repentina ma molto lentamente, con un lieve angolo di deviazione, altrimenti non si potrebbe spiegare la posizione all’urto dei due veicoli.
Una manovra di deviazione repentina del ciclomotore avrebbe comportato un urto sulla parete laterale del ciclomotore”.
Sulla base di tale motivazione, escludeva l’eventuale concorso causale del comportamento di guida del conducente dello scooter affermando:
“Nella specie va escluso il carattere improvviso ed imprevedibile del cambio di corsia prospettato dalla difesa della Compagnia assicurativa convenuta, in quanto il mezzo aveva una andatura lenta, viaggiava lungo un rettilineo leggermente in salita ed in condizioni di piena visibilità e l’impatto tra i due veicoli è avvenuto con un angolo di deviazione lieve, compatibile soltanto con una manovra di cambio corsia che sarebbe avvenuta molto lentamente.
Tali emergenze istruttorie portano a concludere nel senso che il cambio di corsia avrebbe potuto essere previsto, stante le buone condizioni di visibilità e la riconducibilità di esso ad un rischio tipico della circolazione, ed evitato, moderando la velocità.
” Escludeva, infine, che potesse soccorrere a superare la presunzione dell’art. 149 cds, la testimonianza della teste , presente ai fatti, la quale ha dichiarato che “la Honda viaggiava vicino alla linea di mezzeria nella corsia di destra mentre il veicolo percorreva la corsia di sinistra sempre verso la linea di mezzeria” , e la circostanza per cui le tracce rilevate dalla Aliquota Radiomobile hanno inizio all’interno della corsia di destra (c.f.r. allegato 5 alla informativa di reato, prodotta dall’attrice, ed ), come affermato anche dal C.T.U. (a pg. 32 della relazione), dimostrano soltanto che lo scontro tra i due veicoli è, più probabilmente che non, avvenuto nella corsia di destra con direzione sud.
Tuttavia non è stata raggiunta la prova ad onere di parte convenuta che il cambio di corsia attribuito al sia avvenuto immediatamente prima dello scontro e con una rapidità tale da impedire al di fruire dello spazio di frenata occorrente ad arrestare il proprio mezzo, pur alla velocità ipotizzata di 50 Km/h. Ed invero, l’unico dato certo, oggettivo, desumibile dalla audizione della teste è che la distanza tra i due veicoli coinvolti nel sinistro, prima dell’urto, non era maggiore di 100 m., atteso che 100 m. è la distanza indicata dalla teste tra la propria autovettura ed il luogo del sinistro. Si ritiene pertanto che la presunzione invocata da parte convenuta non sia giuridicamente valida.
Sussiste in definitiva la responsabilità esclusiva del convenuto (contumace) Sig. nella causazione del sinistro, in solido con il proprietario del veicolo NOME, SigNOME e con la , con la quale il veicolo risulta assicurato.
” (cfr sentenza).
Ritenuta la responsabilità esclusiva del sinistro a carico del conducente della moto Honda, assicurata , verificato, tramite CTU medico legale, il nesso causale fra le lesioni subite nell’incidente e la morte avvenuta cinque giorni dopo, quantificava i danni subiti dalle eredi sulla base delle tabelle di Milano e, oltre a quelli strettamente patrimoniali, ciclomotore e funerarie, liquidava sia quelli iure proprio per la perdita del parente, sia quelli iure haereditatis per i cinque giorni in cui il de NOME era rimasto in vita ed anche “vigile sino alla data del decesso come emerge dal diario clinico prodotto agli atti (c.f.r. , ad esempio, l’annotazione del 27.08.15, h. 09.47, “paziente orientato, lucido, collaborante”) e dalla CTU del dott. . ” (cfr sentenza) I danni agli eredi venivano quantificati e liquidati come nel dispositivo della sentenza per ciascuna delle eredi.
Con atto di citazione 12.07.2021, proponeva appello per i seguenti motivi:
– errata valutazione dell’istruttoria orale espletata e degli esiti della C.T.U. per non aver ritenuto sussistere il cambio di corsia da parte del conducente del ciclomotore RAGIONE_SOCIALE con esclusione di colpa in capo al conducente del motociclo RAGIONE_SOCIALE , violando gli artt. 2697 e 2054 c.c. nell’applicazione del criterio di causalità;
– errore in fatto ed in diritto per aver omesso l’applicazione della presunzione di cui all’art. 2054 II comma cc, nonostante il CTU non avesse potuto accertare con esattezza la dinamica del sinistro;
– errore in fatto ed in diritto per non aver compensato le spese di lite per la complessità della vicenda.
Chiedeva una diversa valutazione degli elementi istruttori e la riforma della sentenza con accertamento della esclusiva responsabilità del conducente dello scooter Piaggio e rigetto della domanda o, in subordine, una responsabilità concorsuale ex art. 2054 II comma Si costituivano in appello con comparsa 20.10.2021 e , con comparsa 27.10.2021, con la quali sostenevano l’infondatezza dell’appello e chiedevano la conferma della sentenza gravata.
All’udienza del 20.02.2024, tenta in forma cartolare, precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari per il deposito delle memorie.
L’appello è parzialmente fondato.
La Corte ritiene che, ai fini della determinazione della responsabilità nella causazione del sinistro dei due conducenti, dello scooter e della moto, sia necessario un attento esame dell’istruttoria, al fine anche di poter superare la presunzione di cui all’art. 2054 II comma c.c. In particolare, devono essere esaminate, da una parte, le conclusioni del CTU Ing. quali non sono state contestate dai CT delle parti (v. pag. 30 CTU “Il dott. ing. NOMECOGNOME. di parte attrice, faceva pervenire allo scrivente una lettera di osservazioni nella quale precisava di “non aver nulla da aggiungere”. – omissis – Il C.T. di parte convenuta non faceva pervenire alcuna osservazione”), dall’altra la dichiarazione dell’unico testimone presente ai fatti, Sig.ra resa all’udienza del 29.1.2020.
Le conclusioni della Ctu forniscono le seguenti circostanze da ritenersi provate e non contestate dai CT di parte:
1) in relazione alla velocità dei due veicoli, pur non potute determinare singolarmente, è certo che quella della moto era superiore a quella dello scooter:
“Pertanto risulta impossibile poter effettuare un calcolo della velocità.
Certamente, trattandosi di un tamponamento, il motociclo RAGIONE_SOCIALE, al momento del fatto, doveva avere una velocità superiore a quella del ciclomotore RAGIONE_SOCIALE. ” (pag. 33);
2) in relazione alla visibilità:
“In considerazione della conformazione della strada che prevede una discesa seguita da una successiva salita, su un tratto di strada perfettamente rettilineo, la visibilità frontale che aveva il conducente del motociclo RAGIONE_SOCIALE, che si trovava dietro al ciclomotore RAGIONE_SOCIALE, era totale”;
3) in relazione all’indicatore di direzione dello scooter RAGIONE_SOCIALE:
“L’analisi del suddetto filamento ha permesso di accertare che la lampadina, al momento dell’urto era spenta”;
4) in relazione al punto d’urto, è stabilito, senza contrasto dei CTP, che “L’urto si è concretizzato nella corsia di destra della semicarreggiata avente direzione di marcia da nord verso sud”, percorsa 5) il CTU esclude, su base oggettiva (applicazione del punto d’urto), una manovra repentina di deviazione del ciclomotore che precedeva la moto:
“Una manovra di deviazione repentina del ciclomotore avrebbe comportato un urto sulla parte laterale del ciclomotore” allegando la seguente immagine esplicativa, idonea a stabilire la differenza dei punti di contatto fra quelli che avrebbero dovuto risultare sui due mezzi e quelli riscontrati.
Tuttavia, non esclude una manovra di spostamento dello scooter anche se “in relazione all’assenza di inclinazione all’urto, qualora il ciclomotore avesse effettuato una deviazione verso destra, questa manovra non sarebbe avvenuta in maniera repentina ma molto lentamente, con un lieve angolo di deviazione, altrimenti non si potrebbe spiegare la posizione all’urto dei due veicoli.
” Alla luce di queste conclusioni tecniche, dalle quali la Corte non ha motivo di discostarsi anche in considerazione dell’assenza di contestazioni dei CTP, deve ora essere esaminata attentamente la dichiarazione dell’unica teste oculare, che, all’udienza del 29.1.2020, dichiarava:
“a.d.r. :
quel giorno stavo anche io percorrendo la SS20 nello stesso senso dì marcia dei due motocicli.
Viaggiavo nella corsia di destra e seguivo i predetti motocicli a distanza di almeno 100 metri ed avevo la visuale sgombra.
Confermo che la Honda viaggiava vicino alla linea di mezzeria nella corsia di destra mentre il veicolo Piaggio percorreva la corsia di sinistra sempre verso la linea di mezzeria.
Non ho visto quale sia stato il punto d’urto ma desumo che sia avvenuto in prossimità della linea di mezzeria.
I veicoli dopo l’urto si sono subito inclinati su un fianco e sono scivolati secondo una traiettoria opposta e a v. Non sono in grado di dire quale dei due mezzi fosse avanti e quale indietro prima dell’urto.
entrambi viaggiavano ad una velocità non eccessiva”.
La teste, della cui attendibilità non è da dubitare, riferisce che la “visuale era sgombra” e, quindi, totale per tutti i mezzi, come determinato anche dal CTU.
, poi, che “la Honda viaggiava vicino alla linea di mezzeria nella corsia di destra mentre il veicolo Piaggio percorreva la corsia di sinistra sempre verso la linea di mezzeria”, ma non ha visto il punto d’urto.
Alla luce delle risultanze probatorie di cui sopra, devono essere esaminate le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti.
In relazione al comportamento di guida del conducente dello scooter RAGIONE_SOCIALE, il fatto certo riferito dalla teste è che, prima dell’urto, lo scooter procedeva sulla parte destra della corsia di sinistra, mentre la moto Honda procedeva sulla parte sinistra della corsia di destra.
Altrettanto certo, dalla conclusione della CTU, non contrastata dai CTP, è che l’urto si è concretizzato sulla corsia di destra dove procedeva la moto Honda, per cui è più probabile che non che lo scooter, prima dell’urto, stesse effettuando uno spostamento, sia pure graduale e non repentino, verso la corsia di destra, ma tale spostamento avveniva senza azionare l’indicatore di direzione, così come accertato dal CTU.
Tale comportamento di guida si pone in violazione dell’art. 154 c.d.s. commi 1 b) e 2 che prescrive che, anche in caso di semplice intenzione di cambiare direzione o corsia, i conducenti devono:
“b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2.
Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione.
” In relazione al comportamento di guida del conducente della moto Honda, la Corte rileva che questi, in condizioni di ampia e totale visibilità, sia per le buone condizioni metereologiche, sia per la strada rettilinea e senza alcun ingombro, procedeva a velocità superiore a quella dello scooter (come accertato dalla CTU).
In tali condizioni lo stesso non ha prestato una esigibile attenzione alla guida, moderando adeguatamente la velocità in presenza di un ostacolo prevedibile, non ha mantenuto una distanza di sicurezza rispetto ad un veicolo che lo precedeva e di cui aveva piena visibilità, urtando da tergo lo scooter, che lentamente si spostava da sinistra a destra e, come accertato dalla dichiarazione della teste, “viaggiava vicino alla linea di mezzeria nella corsia di destra”, quindi mantenendosi in prossimità del margine sinistro della propria corsia di destra, piuttosto che sul margine destro della propria corsia. Il conducente della moto Honda, pertanto, ha tenuto un comportamento di guida in violazione dell’art. 141 commi 1 e 2 cds “1. É obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. ”;
dell’art. 149 c. 1 cds “1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”;
dell’art. 143 comma 1 cds “1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità’ del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”.
Dall’esame dei suddetti comportamenti di guida la Corte ritiene superata la presunzione di colpa ex art. 2054 II comma cc e sussistere un concorso di colpa, nella causazione del sinistro di cui è causa, del 30% di responsabilità a carico del conducente dello scooter RAGIONE_SOCIALE, Sig. mentre del 70% a carico del conducente della moto RAGIONE_SOCIALE, Sig. Il motivo di appello deve, dunque, essere accolto con riconoscimento di una riduzione del 30% delle somme già determinate nella sentenza gravata e non oggetto di contestazione. La Corte, in parziale riforma della sentenza gravata, accerta un concorso di colpa del 70% nella causazione del sinistro a carico di , con riduzione, nel dispositivo, del 30% delle somme già determinate nella sentenza gravata e non oggetto di contestazione.
Stante l’accoglimento parziale dell’appello, le spese del primo grado e dell’appello vengono compensate per un terzo, con condanna di in solido con , alla rifusione dei due terzi a favore di da una parte e , dall’altra, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014 e dello scaglione del decisum (52.001/260.000), ritenuto di complessità media, esclusa la fase di trattazione/istruzione in appello e già ridotte di un terzo:
– Per il Primo Grado:
per : € 1.219,99 per esborsi ed € 10.500,00 per compensi;
per 5.250,00 per compensi;
– Per il secondo grado:
Fase di studio: € 2.030,00;
Fase introduttiva: € 1.330,00;
Fase decisionale: € 3.570,00 = Compenso € 6.930,00.
definitivamente pronunciando nel procedimento d’appello iscritto al n. R.G 624/2021 avverso la sentenza n. 281/2021 emessa dal Tribunale di Imperia in data 26/04/2021 così decide:
1. Accoglie parzialmente l’appello e, in riforma della gravata sentenza, accertata la corresponsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 70% di condanna in solido al pagamento, già ridotto del 30%, delle seguenti somme:
iure hereditatis e della somma di € 1.427,05 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, il tutto oltre interessi legali maturandi dalla pubblicazione della sentenza gravata al saldo effettivo;
– in favore di della somma di € 117.775,00 a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, della somma di € 4.028,19 a titolo di risarcimento del danno terminale iure hereditatis e della somma di € 1.427,05 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, il tutto oltre interessi legali maturandi dalla pubblicazione della sentenza gravata al saldo effettivo;
– in favore di della somma di € 117.775,00 a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, della somma di € 4.028,19 a titolo di risarcimento del danno terminale iure hereditatis e della somma di € 1.427,05 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, il tutto oltre interessi legali maturandi dalla pubblicazione della sentenza gravata al saldo effettivo;
Condanna in solido al rimborso del 70% delle spese legali delle parti appellate, che liquida, già ridotte:
– per per il primo grado, in € 1.219,99 per esborsi ed € 10.500,00 per compensi oltre a spese generali ed accessori di legge;
per il secondo grado in complessivi € 6.930,00 per compensi, oltre a spese generali ed accessori di legge;
– per per il primo grado in € 5.250,00 per compensi oltre a spese generali ed accessori di legge;
per il secondo grado in € 6.930,00 per compensi, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Compensa parzialmente le spese della C.T.U. dott. , per il 30% a carico solidale delle appellate e per il 70% a carico solidale di Conferma nel resto la sentenza gravata.
Genova, 15 novembre 2024 Il Giudice NOME Est.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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