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Incompetenza Sezione Specializzata controversia su finanziamento

L’ordinanza chiarisce la competenza in una controversia riguardante la nullità di contratti di finanziamento collegati all’acquisto di azioni, affermando che la controversia non attiene a rapporti societari ma a rapporti di finanziamento. Si ribadisce che il criterio per la competenza delle Sezioni Specializzate è il legame diretto della controversia con i rapporti societari.

Pubblicato il 03 November 2024 in Diritto Bancario, Diritto Societario, Giurisprudenza Civile

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione Specializzata in Materia di Impresa

ORDINANZA_TRIBUNALE_DI_VENEZIA_- N._R.G._00001223_2022 DEL_02_10_2024 PUBBLICATA_IL_03_10_2024

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. NOME COGNOME Presidente rel.

ed est. dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME nel procedimento iscritto al n. R.G. 1223/2022 promosso da: , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Udine ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Udine, INDIRIZZO giusta procura allegata telematicamente all’atto di citazione ATTORE contro , in persona dei Commissari liquidatori p.t., rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Verona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Verona, INDIRIZZOINDIRIZZOINDIRIZZO, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta (già , in persona del procuratore speciale in persona del suo legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia-Mestre, INDIRIZZO giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTI ha pronunciato la seguente Con atto di citazione ritualmente notificato il signor esponeva di essere titolare del conto corrente n. NUMERO_DOCUMENTO 976695, aperto in data 18 ottobre 2012 presso la filiale Udine 1 di di aver richiesto nel luglio 2013 la concessione di un finanziamento di circa € 800.000,00 in favore della società RAGIONE_SOCIALE della quale all’epoca era socio ed amministratore; di aver ottenuto la disponibilità della alla concessione del suddetto finanziamento, subordinata alla sottoscrizione da parte del sig. di azioni e obbligazioni emesse dalla stessa nell’ambito dell’aumento di capitale e del collegato prestito obbligazionario 2013;

di aver sottoscritto, in data 31 luglio 2013, un ordine precompilato di acquisto di titoli per un importo da investire pari ad € 313.125 e di aver ricevuto rassicurazioni dai funzionari preposti in ordine al basso rischio dell’operazione, alla possibilità di rivendere i titoli in ogni momento, con riacquisto in ogni caso da parte della trascorsi due anni dall’investimento e con prospettiva di rendimento del 20% sul capitale investito in azioni e del 10% su quello investito in obbligazioni;

di aver acquistato, in data 28.8.2013, 2.505 azioni di Banca Popolare di Vicenza s.p.a., per un controvalore di € 156.562,50 ed obbligazioni per nominali € 156.562,50, caricati sul deposito titoli in data 2 settembre 2013;

il relativo acquisto veniva finanziato dalla stessa, che, in data 2.9.2013, addebitava sul c/c 976694 l’importo di € 313.125,00, di cui € 156.562,50, con causale “sottoscrizione operazione titoli 5,00% 13-18 CV OP.

EVENPOC CODICE_FISCALE” e di € 156.562,50 con causale “sottoscrizione operazione titoli RAGIONE_SOCIALE.

EVENPOC 130057196 NUMERO_CARTA”.

All’esito dell’acquisto dei titoli da parte dell’attore, la Banca concedeva alla RAGIONE_SOCIALE il promesso finanziamento, mediante apertura di due linee di credito sul conto corrente della medesima società;

la prima a revoca, di importo pari ad € 150.000,00;

la seconda per € 700.0000 con scadenza in data 20.11.2013, poi sostituita dalla concessione di un muto da € 800.000.

Tanto premesso, l’attore conveniva in giudizio al fine di sentir accertare e dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento del 2.9.2013 e dei sottostanti contratti di acquisto delle azioni/obbligazioni della Banca, deducendo la nullità dei contratti per contrarietà al divieto di assistenza finanziaria ex RAGIONE_SOCIALE di azioni della banca collegate ad un sottostante finanziamento;

in subordine, la nullità dei contratti di finanziamento e di acquisto delle azioni e obbligazioni per illiceità della causa, in ulteriore subordine l’inefficacia dei contratti di finanziamento e degli acquisti azionari ed obbligazionari in quanto non meritevoli di tutela e in ulteriore subordine la nullità dei contratti di acquisto delle azioni e obbligazioni e dei finanziamenti per violazione dell’art. 23 TUF, in ogni caso con ogni conseguente pronuncia in ordine alla titolarità/ restituzione delle azioni oggetto del presente giudizio e all’insussistenza di qualsiasi obbligo di pagamento e/o restitutorio in capo alla parte attrice. Si è costituita , eccependo, in via preliminare, l’incompetenza per materia della Sezione Specializzata adita, in quanto l’unico tribunale competente è quello fallimentare di ex art. 83, 3° comma Tub.

In subordine, deduceva parte convenuta che la controversia non ha ad oggetto un rapporto societario e indicava, quale tribunale competente, il Tribunale di Udine nella cui circoscrizione si trova la filiale che ha gestito i rapporti tra le parti e nella cui circoscrizione ha la residenza il signor o, in alternativa, il Tribunale di Vicenza, quale foro generale della convenuta, persona giuridica avente la propria sede legale in Parte convenuta ha, inoltre, eccepito, sempre in via preliminare, l’improcedibilità della domanda perché l’azione attorea cela una pretesa restitutoria. Nel merito, parte convenuta ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto in fatto e in diritto.

Si è costituita la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stato ceduto ad esclusivamente lo scoperto del conto corrente n. 976694, essendo invece rimasta estranea rispetto al rapporto relativo agli acquisti azionari ed obbligazionari e non essendo subentrata nella titolarità del conto deposito titoli.

L’art. 3 comma 1 lett. b) e c) DL 99 del 2017 ha escluso dal perimetro delle cessioni i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche e l’art. 1 comma 3 lett. a)

DM 22.2.2018 ha escluso, oltre alle passività derivanti dalla commercializzazione di azioni o obbligazioni, anche i rapporti di finanziamento, a qualunque titolo, funzionalmente collegati alle operazioni di di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, come poi ribadito nell’art. 2.4.b del contratto di cessione.

Aderiva all’eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Venezia, ex art. 83, 3° comma TUB e riteneva incompetente la Sezione specializzata di RAGIONE_SOCIALE, dovendosi ritenere competente per territorio il Tribunale di Vicenza.

Eccepiva altresì l’improcedibilità delle domande ex art. 83 TUB.

Nel merito, parte convenuta ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto in fatto e in diritto.

Nel corso dell’istruttoria, venivano escussi alcuni testimoni.

È fondata e va, pertanto, accolta l’eccezione di incompetenza per materia e per territorio del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, sollevata da parte convenuta che pure ha proposto medesima eccezione di incompetenza per materia e per territorio, si è costituita tardivamente, oltre il termine di cui all’art. 167 cpc vigente ratione temporis.

Occorre allora chiarire se mancando di eccepire tempestivamente, con la sua condotta processuale, l’incompetenza territoriale derogabile, abbia o meno vanificato la corrispondente eccezione sollevata dall’altra convenuta, radicando la competenza territoriale del Tribunale adito.

A tale questione ha fornito risposta la SRAGIONE_SOCIALE fin dal 2006, osservando che “questa Corte, successivamente alla sentenza n. 41 del 2006 del Giudice delle leggi, ha ribadito che, in caso di litisconsorzio facoltativo va escluso che sia improduttiva di effetti l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti, tanto più a seguito della predetta sentenza Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata la parziale illegittimità del combinato disposto degli artt. 38 e 102 cod. proc. civ. nella parte in cui comportano l’improduttività di effetti dell’eccezione nel caso litisconsorzio necessario (Cass. n. 16800/2006); che, del resto, proprio in considerazione di quanto affermato dalla medesima sentenza n. 41 del 2006, il simultaneus processus non può operare in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito, per legge (art. 25 Cost.), dovendosi, dunque, svolgere dinanzi Cont chiarito sugli effetti nei confronti di dell’eccezione di incompetenza per materia e per territorio sollevata dalla sola , l’eccezione è fondata per i motivi che si vanno ad esporre.

Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 168 del 2003, sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27 del 2012, nel testo attualmente in vigore, le Sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti a conoscere, relativamente alle società ivi indicate, delle controversie relative ai rapporti societari e di quelle relative al trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti.

Il legame diretto della controversia con i rapporti societari e con le partecipazioni sociali costituisce elemento fondante della competenza delle Sezioni specializzate.

L’oggetto della controversia, per ricadere nel perimetro applicativo dell’art. 3 cit. D.lgs. 168 del 2003, “deve essere influenzato in via diretta dalla questione societaria, ed in tal senso milita nella lett.a) il riferimento ai “rapporti societari”, così come nella previsione della lett.b) l’attinenza alle partecipazioni sociali ed ai diritti inerenti” (Cass. n. 8738 del 2017).

Nell’interpretazione della richiamata norma contenuta nell’art. 3 succitato si deve tenere conto, oltre che del dato letterale, anche della ratio ad essa sottesa, con cui “il legislatore ha inteso concentrare presso il giudice specializzato le controversie relative alle società ed alle loro vicende, a favore della certezza del diritto e contro il pericolo di moltiplicazione di liti inutili, che potrebbe verificarsi ove si operassero continui distinguo” (Cass. n. 22341 del 2020).

Ai fini della competenza per materia, si deve allora avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio, da identificarsi in funzione della causa petendi, va, pertanto, affermata la competenza della sezione specializzata qualora il petitum sostanziale della controversia verta sui rapporti societari e sulle partecipazioni sociali.

Qualora, invece, avuto riguardo alla causa negoziale emergente dal regolamento contrattuale e alle ragioni della domanda, la controversia non involga nessuna questione relativa al diritto societario “l’interpretazione razionale della disposizione induce ad attribuire la controversia al giudice ordinario” (Cass. n. 22340 del 2020).

Nel caso di specie, la controversia non involge un rapporto di natura società, non Contall’art. 2358 cc e alla violazione del divieto di assistenza finanziaria, essendo piuttosto le domande attoree finalizzate ad una declaratoria di invalidità dei contratti di finanziamento asseritamente collegati ad acquisti azionari, mentre rimane estranea al contendere la partecipazione effettiva del socio alle dinamiche societarie.

In effetti, la disciplina dell’art. 2358 cc è richiamata quale norma imperativa la cui violazione conduce alla declaratoria di nullità dei collegati negozi di finanziamento ed acquisto azionario, ma non viene invece invocata a tutela dei diritti dell’attore quale socio o a tutela dell’interesse della società all’integrità del proprio capitale.

La declaratoria di nullità del contratto di finanziamento è piuttosto strumentale ad ottenere la liberazione del mutuatario dagli obblighi derivanti dal suddetto contratto.

In definitiva, avuto riguardo al petitum e alla caua petendi, l’oggetto del contendere non è la partecipazione azionaria dell’attore in e i diritti inerenti, ma unicamente l’asserita insussistenza di obblighi discendenti dal rapporto di finanziamento collegato ad acquisti azionari.

Tale interpretazione è stata avvallata da numerosa giurisprudenza di merito, recentemente anche dell’adito Tribunale e dalla Corte d’Appello di Venezia Sez. spec. Impresa, 23/05/2023, n.1152, alla stregua della quale “Ai fini della determinazione della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa occorre verificare, mediante valutazione ex ante e a prescindere dalla sua fondatezza nel merito, se la domanda incida sull’assetto della società , sull’entità del suo capitale o sulla vita sociale, vale a dire su vicende di governo interno, ovvero inerenti alla persona del singolo socio nei suoi rapporti con la società , con gli organi societari e con gli altri soci. Pertanto se il “petitum” sostanziale non verte sul rapporto societario, ma ad esempio sull’inesistenza di un debito, la competenza non è della sezione specializzata e rimane, quindi, in capo al giudice ordinario”.

Né, per le medesime ragioni, sussiste la competenza della sezione specializzata adita in relazione alla invocata violazione dell’art. 23 comma 7 d.lgs. 58/1998.

Sul punto la Cassazione ha, infatti, precisato che “Esula dalla competenza del tribunale specializzato in materia d’impresa la controversia relativa all’acquisto di azioni del capitale di una banca nell’ambito di un contratto di investimento finanziario, nella quale l’attore lamenti, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle disposizioni che delle norme legali di comportamento poste in capo agli intermediari finanziari” (Cass. n. 22340 del 2020).

Esclusa la competenza della Sezione Specializzata di Impresa di cui all’art. 3 d. lgs. 168/03, ritenuta la completezza dell’eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte convenuta, va affermata la competenza del Tribunale di Vicenza, quale foro generale della convenuta e altresì del Tribunale di Udine, ai sensi dell’art 20 cpc, quale luogo di adempimento delle obbligazioni di pagamento oggetto di lite, ovvero luogo di conclusione dei contratti oggetto di lite.

Sussistono gravi motivi per la compensazione integrale delle spese di lite, atteso il recente revirement della Sezione sulla questione preliminare quivi affrontata.

Il Tribunale, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) dichiara l’incompetenza del Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di RAGIONE_SOCIALE, indicando quale tribunale competente, in via alternativa, il Tribunale di Vicenza o il Tribunale di Udine;

2) assegna termine di legge per la riassunzione del procedimento davanti al Tribunale competente;

3) compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio di data 10/07/2024.

Il Presidente est. dott.ssa NOME COGNOME

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