LA CORTE D’APPELLO
DI VENEZIA Sezione III
Civile Composta dai magistrati:
Dr.ssa NOME COGNOME Presidente Dr.ssa NOME COGNOME Consigliere Dr.ssa NOME COGNOME Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._383_2025_- N._R.G._00001349_2022 DEL_06_03_2025 PUBBLICATA_IL_06_03_2025
Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 08.07.2022 da:
nata a Padova il , residente in Selvazzano Dentro (PD), INDIRIZZO c.f. , con il proc. dom. Avv. NOME COGNOMEc.f. – pec:
– fax NUMERO_TELEFONO), in Padova, INDIRIZZO per procura allegata alla citazione d’appello appellante contro: , nato a Padova il 03.01.1973, residente in Veggiano (PD), INDIRIZZO (C.F. con proc. dom. Avv. NOME COGNOME (C.F. – fax n. NUMERO_TELEFONO) in Verona, INDIRIZZO per procura allegata alla comparsa di risposta R.G.N. 1349/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
C.F. C.F. C.F. C.F. .ssa NOME COGNOME nel giudizio rubricato a RG 2763/2019, pubblicata in data 08.06.2022, notificata all’appellante in data 10.06.2022;
in punto:
contratti e obbligazioni varie.
Causa trattata all’udienza del 03.02.2025.
CONCLUSIONI
Il procuratore dell’appellante ha così concluso:
in via preliminare:
previo accertamento della sussistenza di gravi e fondati motivi come dedotti in atti, disporsi la sospensione ex art.283 c.p.c. con decreto motivato inaudita altera parte ovvero con ordinanza, previa audizione delle parti, della efficacia esecutiva della sentenza n.1091/2022 del Tribunale di Padova nella parte in cui si condanna la signora pagamento al signor delle spese di lite liquidate in euro 6.725 oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
in via principale, nel merito – in riforma della sentenza gravata, accertata e dichiarata l’esclusiva proprietà in capo alla signora quantomeno della somma di euro 60.000 presente in data 15.03.2013 sul conto corrente n. presso la Banca S.p.a.
– Filiale di Saccolongo (PD) cointestato a , quale corrispettivo ivi accreditato a seguito della cessione di quote (con rogito 08.03.2013 Notaio in Legnago rep. n.31894 – racc. n.19521) di esclusiva proprietà della signora pari al 50% del capitale sociale della società (p.i. e c.f. n.NUMERO_DOCUMENTO), accertata l’esecuzione in data 15.03.2013 da parte del signor del bonifico bancario n.553/1/940 dell’importo di euro 120.000 (e pertanto comprensivo anche dell’importo di euro 60.000 di esclusiva proprietà della signora ) sul conto corrente n.CODICE_FISCALE presso la Filiale di Brugine (PD) intestato alla società con la causale “finanziamento soci” e accertata altresì la natura strettamente personale di tale accredito per averne interamente ed esclusivamente beneficiato il solo signor che ha così finanziato la propria società dichiarare l’indebito arricchimento senza una giusta causa del signor quanto all’importo di euro 60.000 ed il (o della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia) a favore della signora maggiorato di interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo. – rigettare le eccezioni e le domande del convenuto in quanto infondate in fatto e diritto – condannare il convenuto ex art. 96 comma 3, c.p.c. al pagamento in favore dell’attrice del risarcimento per danni da liquidarsi d’ufficio in via equitativa.
in via istruttoria – si insiste per l’accoglimento delle proprie istanze di cui alla memoria ex art.183, comma 6, n.2, c.p.c. del 13.12.2019;
– si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie del convenuto ex art.210 c.p.c. e per testi ed interpello, perché inammissibili per tutti i motivi dedotti nella memoria attorea ex art.183, comma 6, n.3, c.p.c. del 04.01.2020;
– ogni istanza istruttoria riservata e con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
in ogni caso – con vittoria di spese (anche generali) e competenze oltre accessori di legge, anche del giudizio di primo grado.
Si dimettono, oltre al duplicato della sentenza n.1091/2022 del Tribunale di Padova, il fascicolo cartaceo di primo grado contenente i documenti da 01 a 09, con la precisazione che i documenti da 10 a 18 sono contenuti nel fascicolo di causa telematico.
Il procuratore dell’appellato ha così concluso:
In via preliminare – Accertarsi e dichiararsi l’insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
accertarsi e dichiararsi altresì la cessazione della materia del contendere per aver controparte già provveduto spontaneamente al pagamento delle spese legali liquidate dal Tribunale di Padova con sentenza n. 1091/2022 del 08.06.2022 e, per l’effetto, rigettarsi l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c.;
Nel merito:
integralmente le domande tutte formulate dall’appellante e, per l’effetto, confermarsi la sentenza n. 1091/2022 – rep. 2029/2022 del Tribunale di Padova, Giudice Unico Dott.ssa NOME COGNOME del 08.06.2022, pubblicata in pari data, emessa nel giudizio di primo grado n. 2763/2019 R.G. ed accogliere le conclusioni come formulate dalla scrivente difesa nel giudizio di primo grado, di seguito trascritte:
Nel merito:
– accertarsi e dichiararsi l’infondatezza in fatto e in diritto delle domande proposte dalla Signora per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
– accertarsi la responsabilità della Signora per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e, per l’effetto, condannare la Stessa alla rifusione delle spese di lite e ad un equo risarcimento del danno a favore del Signor per tutti i motivi esposti in atti.
In via istruttoria:
– Si chiede che il Giudice adito voglia ordinare a parte attrice l’esibizione ex art. 210 c.p.c. dei documenti di seguito elencati in suo possesso esclusivo:
1. Copia del contratto di conto corrente bancario n. 56380 sottoscritto dalla sig.ra presso Banca S.p.a – Filiale di Soccolongo (PD);
2. Distinta di chiusura rapporto conto n. 56380 presso Banca S.p.a – Filiale di Soccolongo (PD) sottoscritta dalla sig.ra – Si chiede sin d’ora di essere ammessi alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, coi seguenti testi Dott. , Notaio di Padova, di Verona, sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che la Signora approvava la programmata cessione delle quote per appianare il debito della società di cui era socia?
2. Vero che la Signora era allarmata dai rischi relativi ai possibili rischi esecutivi sulla avrebbe compromesso il benessere della famiglia e dei figli?
4.
Vero che alla presenza dei Signori e del Dott. , la Signora chiedeva rassicurazioni affinché la cessione delle quote avvenisse al più presto per scongiurare ogni rischio?
5. Vero che la Signora chiedeva ai professionisti che seguivano la Società RAGIONE_SOCIALE rassicurazioni circa il buon esito dell’operazione di cessione delle quote?
6. Vero che la Signor in numerose circostanze conferiva col al fine di avere conferma che la società RAGIONE_SOCIALE fosse interessata all’acquisto delle quote?
7. Vero che alla presenza del Notaio per la cessione delle quote di chiedeva allo Stesso se quei soldi fossero sufficienti a coprire i debiti della società?
8. Vero che presso lo Studio del Notaio per il medesimo incombente della cessione delle quote la Signor esclamava “quanti soldi, mai visti cosi tanti soldi”?
9. Vero che i Signori si recavano presso Banca per provvedere alla chiusura del conto comune?
10. Vero che i Signori avevano accese un conto presso Banca Ag. di Brugine per la società?
11. Vero che la Signora dichiarava che avrebbe fatto ogni cosa nelle proprie facoltà per salvare la di lei famiglia e la casa?
12. Vero che gli assegni circolari venivano consegnati dalla Signora chiedendo Lui di volerli incassare e provvedere cosi ad estinguere i debiti della Società?
13. Vero che la Signora era debitrice della che anticipava per conto della il pagamento degli F24 relativi alla di Lei contribuzione alla previdenza (si rammostri al teste il doc. 21)?
14. Vero che al Signora si recava presso l’Ufficio di Mestrino (PD) sede della nonché della per verificare assieme alla Signora cosa occorresse per provvedere alla cessione delle quote e per appianare cosi i debiti della Società?
15. Vero che la e il di Lei padre, Signor , avevano un conto cointestato – Si chiede l’abilitazione a prova contraria sui capitoli di parte avversaria eventualmente ammessi.
– Si chiede ammissione di prova per Interpello formale sui capitoli di cui sopra di parte attrice.
– Si chiede si voglia disporre CTU contabile volta ad accertare i conferimenti sul c.c. di provenissero esclusivamente da e che la stessa fosse debitrice di nonché che le anticipazioni per la previdenza della non fossero supportate da bensì da – In ogni caso respingersi la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori formulata da parte attrice nelle memorie di cui all’art. 183 VI co. n. 1, 2 e 3 c.p.c., per i motivi esposti negli atti di causa.
In ogni caso – Con condanna della Signora al pagamento delle spese e compensi determinati in forza del D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, oltre a rimb. forf 15%, CpA 4% ed Iva 22%, con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. a favore della scrivente difesa che si dichiara antistataria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1091/2022 pubblicata l’08.06.2022 il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando nella causa R. G. n. 2763/2019 promossa con citazione notificata in data 12.04.2019 – con la quale conveniva in giudizio il coniuge , da cui era giudizialmente separata dal 2017, sostenendo che lo stesso aveva disposto della somma di € 60.000,00 di sua esclusiva proprietà mediante un bonifico bancario di € 120.000,00 eseguito in data 15.3.2013 con denaro proveniente dal conto corrente cointestato ai coniugi per trasferirla alla società alla quale era estranea, con la causale “finanziamento soci”, chiedendo la condanna dello stesso alla restituzione della predetta somma ai sensi dell’art. 2041 Cod. Civ., nella quale si costituiva eccependo l’incompetenza funzionale del Tribunale ordinario in favore del Tribunale delle Imprese, l’inammissibilità e l’insussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 2041 Cod. Civ., l’esistenza di un accordo in base al quale i coniugi avevano convenuto di disporre delle somme del conto cointestato in favore di e la legittimità dell’operazione bancaria da lui la sentenza – pronunciata nel contraddittorio delle parti e all’esito di un’istruttoria con acquisizioni documentali – ha proposto appello chiedendone la riforma e censurandola per il seguente unico motivo: 1) violazione ed errata applicazione dell’art. 2041 Cod. Civ. per avere il Tribunale di Padova valorizzato il silenzio e l’inerzia quali prove indiziarie dell’esistenza di un accordo o comunque del consenso all’atto disposizione patrimoniale eseguito conseguentemente ritenendo giustificato lo spostamento patrimoniale dallo stesso effettuato.
L’appellato si è costituito in giudizio con comparsa del 31.10.2022 eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’appello per la violazione dell’art. 342 c.p.c., chiedendone, nel merito, il rigetto e la conferma della sentenza impugnata, riproponendo le istanze istruttorie e di ammissione di CTU svolte in primo grado e opponendosi all’ammissione delle istanze avversarie.
Per l’udienza del 03.02.2025, cui la causa è pervenuta a seguito di rinvii e della sostituzione del Relatore, le parti hanno depositato le rispettive note di precisazione delle conclusioni espressamente rinunciando ai termini per il deposito delle note conclusive ai sensi dell’art. 190 c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio di primo grado, promosso con citazione notificata il 12.04.2019, conveniva l’ex coniuge esponendo di essere esclusiva proprietaria della somma di € 60.000,00, riveniente dalla cessione delle proprie quote della società intervenuta con rogito del Notaio di Legnago rep. n.31894 – racc. n. 19521 in data 08.03.2013, depositata in data 08.03.2013 presso la Banca s.p.a. – Filiale di Saccolongo (PD), sul conto corrente n. 56380 cointestato a L’ex coniuge , in data 15.03.2013, aveva eseguito con provvista proveniente da tale conto il bonifico bancario n. 553/1/940 di € 120.000,00 con la causale “finanziamento soci” in favore di sul conto corrente n. CODICE_FISCALE presso la Filiale di Brugine (PD), intestato alla medesima società, della quale a tale data egli era in regime di separazione dei beni in forza di convenzione matrimoniale stipulata con atto del notaio rep. 5632 in data 18.09.2002. Pertanto, aveva illegittimamente distratto dal conto corrente comune n. presso Banca s.p.a. quantomeno la somma di € 60.000,00 di sua esclusiva proprietà senza la sua autorizzazione, utilizzandola per la gestione di suoi affari personali, con arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 Cod. Civ. ai suoi danni, avendo con il bonifico di € 120.000,00, eseguito con la causale “finanziamento soci”, disposto anche della somma di € 60.000,00 di sua esclusiva proprietà per trasferirla nel patrimonio della società Costituitosi in giudizio in data 12.07.2019 eccepiva in via preliminare l’incompetenza del Tribunale adito in favore della Sezione Specializzata in materia di Imprese, avendo la domanda ad oggetto rapporti relativi a trasferimenti di partecipazioni societarie; nel merito ne chiedeva il rigetto e la condanna di per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e al versamento di un equo risarcimento del danno in suo favore oltre alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale respingeva l’eccezione di incompetenza del Tribunale ordinario per la mancanza di connessione della causa, relativa a una vendita di quote di una RAGIONE_SOCIALE, con l’articolo 3 comma 3 d.lgs. 168/2003, non venendo in rilievo alcuna questione attinente a “rapporti societari” riconducibili alla società Con riferimento all’inammissibilità dell’azione ex art. 2041 Cod. Civ. per il difetto del requisito della residualità, in applicazione dell’orientamento della Corte di Cassazione richiamato nella sentenza, il Tribunale riteneva ammissibile l’azione di arricchimento in quanto prevista da clausole generali, come quella risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 Cod. Civ., rilevando che l’unica azione astrattamente spettante a nei confronti del cointestatario del conto poteva essere l’azione generale ex art. 2043 Cod. Civ., avendo lo stesso disposto di somme di sua proprietà depositate nel conto corrente cointestato senza il suo consenso e in misura eccedente la quota parte da considerarsi di sua pertinenza. dell’attrice allo spostamento patrimoniale oggetto di causa, avendo la stessa già dal 2014 avuto contezza del prelievo non autorizzato di € 60.000,00 senza contestarlo, neppure in sede di separazione giudiziale – definita con la sentenza n. 228 del gennaio del 2017 – ed essendo risultato che la prima contestazione della mancanza di causa del prelievo effettuato dal signor era stata svolta dal difensore dell’attrice nel giugno del 2018.
Secondo il Tribunale, mancando al momento della chiusura del conto cointestato la somma di € 120.000,00 e non avendo l’attrice contestato al signor l’ammanco prima del giugno del 2018, il silenzio della stessa per circa cinque anni doveva valutarsi quale indizio grave e preciso del suo consenso allo spostamento patrimoniale.
L’attrice, pur avendo più volte sostenuto in giudizio di aver contestato l’ammanco di € 60.000,00 nell’immediatezza della chiusura del conto, non aveva provato la circostanza, per cui tale condotta doveva valutarsi come sintomatica dell’esistenza di un accordo o comunque del suo consenso all’atto di disposizione patrimoniale del marzo del 2013.
Pur considerando che il convenuto non aveva fornito la prova dell’esatta consistenza dell’accordo intercorso con l’attrice e pur avendo ritenuto indimostrate le vicende societarie e di debito-credito tra dallo stesso dedotte, il Tribunale riteneva assorbente la presunzione del consenso dell’attrice allo spostamento patrimoniale in questione in quanto le ragioni specifiche del consenso che potevano aver giustificato un accordo con l’ex coniuge negli anni 2012-2013 potevano “anche rimanere non dimostrate, dovendosi invece unicamente dimostrare che la parte c.d. impoverita (o presunta tale) abbia prestato appunto il proprio consenso allo spostamento patrimoniale impugnato, di cui oggi non può rivendicare la ingiustificatezza”. Così inquadrati i fatti, deve preliminarmente respingersi l’eccezione di inammissibilità per la dedotta violazione dell’art. 342 c.p.c., atteso che l’atto di impugnazione consente di individuare le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva.
Va, invero, osservato che “la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., per la dell’appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell’appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. n. 22781 del 27.10.2014; cfr. anche Cass. ord. n. 13535 del 30.05.2018).
E ciò è senz’altro ravvisabile nella specie.
Deve inoltre rilevarsi che l’appellato non ha proposto impugnazione incidentale con riferimento al rigetto da parte del Tribunale dell’eccezione di incompetenza del Tribunale ordinario e della competenza a pronunciarsi del Tribunale delle Imprese, né con riferimento alla ritenuta applicabilità alla fattispecie dell’art. 2041 Cod. Civ., per cui su tali capi della sentenza si è formato il giudicato.
Nel merito, l’appello si profila meritevole di accoglimento per quanto di seguito specificato.
Con l’unico motivo l’appellante lamenta l’errato rigetto da parte del Tribunale della domanda ex art. 2041 Cod. Civ. sulla base degli elementi di prova documentale da essa forniti e sulla base della valorizzazione del silenzio e dell’inerzia da lei manifestati con riferimento allo spostamento patrimoniale di € 60.000,00 effettuato dall’appellato quali indizi precisi e concordanti del suo consenso, idonei ad escludere l’applicabilità dell’art. 2041 Cod. Civ. La censura è fondata.
La signora nella presente causa contesta l’indebita distrazione di somme da parte dell’ex coniuge , operata mediante l’esecuzione da parte dello stesso in data 15.03.2013 di un bonifico bancario da un conto corrente cointestato all’allora coniuge in favore della società della quale egli era socio.
Sul conto cointestato era stata depositata la somma di € 60.000 di esclusiva proprietà dell’appellante, la quale ha contestato di averne autorizzato il trasferimento in favore della società sostenendo di essere stata privata di tale importo con un corrispondente arricchimento dell’appellato, che aveva perciò acquisito un diritto di credito verso la società alla cui compagine l’appellante era estranea.
Tale operazione avrebbe dovuto valutarsi come priva di giusta causa e sanzionabile ai sensi dell’art. 2041 Cod. Civ., non sussistendo alcun titolo giustificativo della condotta del signor COGNOME alla contestazione di giugno 2018 come indizio grave e preciso dell’esistenza di un preventivo accordo o di un consenso all’atto dispositivo dell’ex coniuge poiché l’appellante aveva mantenuto in quel periodo una condotta “silente” ed “inerte” in merito al prelievo da parte dello stesso del denaro dal conto cointestato. Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie non sono condivisibili.
Deve, in primo luogo, osservarsi che il silenzio in materia di manifestazione della volontà negoziale assume una rilevanza giuridicamente diversa in rapporto alle circostanze oggettive in cui si inserisce e che la rilevanza negoziale del silenzio non ha avuto pacifico ed univoco riconoscimento in ambito civilistico anzi, secondo l’opinione ormai consolidata, il silenzio in genere non può essere identificato con il consenso, difettando in esso ogni elemento oggettivo sufficiente a far presumere l’esistenza di una manifestazione di volontà. Si ritiene che il silenzio possa, in concreto, assumere la rilevanza di manifestazione tacita di volontà nei casi in cui la parte interessata abbia l’onere, derivante dalla legge, dalla consuetudine o da una norma contrattuale, di esprimere una dichiarazione determinata (cfr. Cass. Civ. Sent. 14.05.2014 n. 10533).
Nella specie, la valutazione in termini di tacito consenso del silenzio dell’appellante riguardo al trasferimento della somma di € 60.000,00 depositata nel conto corrente cointestato, pacificamente riconosciuta come di sua esclusiva proprietà – effettuato dall’allora coniuge in separazione dei beni in favore di un soggetto, ossia la società della quale egli all’epoca era Amministratore Unico e deteneva una quota pari all’85% del capitale sociale e della quale l’appellante non era socia – avrebbe richiesto l’acquisizione della prova delle circostanze dedotte dall’appellato, ossia dell’esistenza dell’asserito debito, gravante anche sulla signora , di della quale l’appellante era stata socia accomandante, nei confronti di Lo stesso Tribunale afferma di non ignorare “…che il convenuto , in corso di causa, non ha fornito la prova dell’esatta consistenza dell’accordo intercorso al riguardo con l’attrice in merito alla presenza del consenso della per lo spostamento patrimoniale di cui si discute è assorbente”. Il Tribunale dunque, pur avendo ritenuto indimostrata l’esatta consistenza dell’accordo che sarebbe intercorso tra le parti per il ripianamento del predetto debito societario e pur avendo escluso la sussistenza della prova delle vicende societarie narrate dall’appellato, ha fondato la decisione sul presunto consenso dell’appellante al trasferimento della somma, senza scrutinare le ragioni per le quali la stessa avrebbe dovuto espressamente o tacitamente acconsentire a un’operazione societaria dalla quale non avrebbe potuto trarre alcun beneficio. Dal “finanziamento soci” di € 120.000,00 effettuato in favore di poteva derivare, infatti, un diritto di credito in favore del solo e non anche della signora I presupposti dell’azione generale di arricchimento prevista dall’art. 2041 Cod. Civ. sono l’arricchimento di un soggetto e il corrispondente depauperamento di un altro in mancanza di causa che giustifichi il pregiudizio subito e il nesso causale tra diminuzione patrimoniale dell’uno e l’arricchimento dell’altro.
L’attore, essendo l’impoverimento costituito dalla perdita un’utilità attribuitagli dall’ordinamento in forma esclusiva, ha l’onere di provare che un proprio impoverimento ha determinato un correlativo arricchimento altrui e, in particolare, ha l’onere di provare i presupposti del proprio titolo (ad es. la proprietà del bene sottrattogli), mentre è onere del convenuto provare che sussiste una “giusta causa”, poiché quest’ultima costituisce un elemento impeditivo all’applicazione della norma.
Il signor ha sostenuto che era intercorso uno specifico accordo con la signora , all’epoca socia accomandante della società della quale egli era socio accomandatario, per la cessione alla società RAGIONE_SOCIALE dell’intera partecipazione della signora e del 49% della quota dello stesso Tale accordo prevedeva quale condizione essenziale per il perfezionamento dell’operazione l’impegno dei signori di versare il prezzo ricavato dalla liquidazione delle proprie quote a per saldare il debito di nei confronti della stessa. e quindi la prova della sussistenza dell’asserito debito dell’odierna appellante nei confronti di l’accertamento in via presuntiva del consenso dalla stessa prestato all’operazione non poteva essere considerato di per sé sufficiente a costituire la giusta causa del trasferimento di denaro effettuato dall’appellato.
La prova dell’esistenza di un preciso accordo tra le parti asseritamente finalizzato a scongiurare i rischi di una possibile esecuzione sulla casa familiare a causa del debito maturato dalla società di cui l’appellante era socia accomandante, avrebbe dovuto essere documentalmente fornita dall’appellato, essendo a tal fine inidonei i capitoli di prova testimoniale dedotti in primo grado, riproposti nel presente giudizio, in quanto riferiti a circostanze documentate o suscettibili di prova documentale (cap. 1, 13), valutative (capp. 2, 3, 11,12), irrilevanti (capp. da 4 a 9, 14 e 15), e non contestate (cap. 10).
Non sussistono, quindi, i presupposti per l’ammissione nel presente grado delle istanze istruttorie orali reiterate dalle parti.
Degli accordi riferiti all’incorporazione e all’acquisto delle quote asseritamente intercorsi tra e la società RAGIONE_SOCIALE per saldare il debito di nei confronti di RAGIONE_SOCIALE l’appellato non ha fornito alcuna prova, come ha specificato lo stesso Tribunale.
Ne consegue che mentre l’appellante ha fornito la prova del fatto costitutivo del proprio credito, che è risultato documentato e incontestato, l’appellato non ha fornito la prova della sussistenza della giusta causa del trasferimento di denaro da lui effettuato.
In mancanza della prova relativa alla sussistenza del preteso debito in capo all’appellante verso il trasferimento da parte dell’appellato della somma di € 120.000,00 dal conto corrente comune al conto di tale società a titolo di “finanziamento soci” appare finalizzato unicamente a fare entrare tale somma nella disponibilità esclusiva di , socio per l’85% e Amministratore Unico di per cui l’operazione si profila priva di giusta causa nei confronti dell’appellante con riferimento agli € 60.000,00 pacificamente di proprietà della stessa. La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che:
“L’azione di ingiustificato arricchimento di cui di credito;
b) l’unicità del fatto causativo dell’impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall’impoverito sia andata a vantaggio dell’arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l’uno dall’altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cd. “indiretto”, nei quali l’arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell’impoverito….
In ipotesi di arricchimento cd. “indiretto”, l’azione ex art. 2041 c.c. è esperibile soltanto contro il terzo che abbia conseguito l’indebita locupletazione nei confronti dell’istante in forza di rapporto gratuito (ovvero di fatto) con il soggetto obbligato verso il depauperato, resosi insolvente nei riguardi di quest’ultimo” (cfr. Cass. Civ., Sent. n. 29672/2021).
L’appello va, pertanto, accolto.
L’appellato dovrà essere condannato a restituire all’appellante la somma di € 60.000,00, con gli interessi legali dal 12.06.2018 (cfr. doc. 9 primo grado appellante) al saldo e le somme dalla stessa corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi dal pagamento al saldo, essendo risultato incontestato il versamento di tali somme da parte dell’appellante.
Ogni ulteriore domanda è assorbita.
La riforma della sentenza comporta la liquidazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio secondo il principio unitario, che vanno poste a carico dell’appellato in ragione della sua soccombenza in entrambi i gradi nella misura liquidata in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
La Corte d’Appello di Venezia, in accoglimento dell’appello e in totale riforma della sentenza del Tribunale di Padova n. 1091/2022, così provvede:
1) condanna a restituire a la somma di € 60.000,00 oltre agli interessi legali dal 12.06.2018 al saldo;
2) condanna l’appellato alla rifusione in favore di delle spese del , oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, e oltre a CPNA e IVA e per il grado d’appello in € 5.103,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, e oltre a CPNA e IVA esclusa la fase istruttoria, non tenutasi;
3) condanna l’appellato a restituire all’appellante quanto da essa corrisposto in forza della sentenza di primo grado con gli interessi dal pagamento al saldo.
Così deciso in Venezia in data 03 marzo 2025.
La Presidente Dott. NOME COGNOME Il Consigliere Estensore Dott. NOME COGNOME
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