N. R.G. 2282/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO SEZIONE CIVILE In persona del giudice dott. NOME COGNOME Ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._278_2025_- N._R.G._00002282_2024 DEL_01_04_2025 PUBBLICATA_IL_01_04_2025
Nella causa civile promossa in persona della legale rappresentante pro tempore nonché socia accomandataria, dott.ssa nata ad Ala (TN) il 13.11.1964 e domiciliata in Avio (TN), 38063, INDIRIZZO INDIRIZZO (C.F. società avente sede legale in Rovereto (TN), 38068, INDIRIZZO (C.F. e P. IVA rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Rovereto (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Rovereto (TN), 38068 INDIRIZZO
giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE CONTRO in proprio e quale titolare firmatario dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE, n. Trento il 31.10.1987 e residente in Mezzocorona (TN), 38016, INDIRIZZO (C.F. ), impresa individuale avente sede legale in Mezzocorona (TN), 38016, INDIRIZZO (C.F. ) (p. iva RESISTENTE CONTUMACE IN PUNTO:
indebito oggettivo / azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. ed altro
CONCLUSIONI
DEL RICORRENTE Nel merito, in via principale:
-per i motivi già ampiamente esposti nel presente atto al paragrafo 2°) e per quelle che emergeranno in corso di causa, accertare la sussistenza dei presupposti da cui all’art. 2033 c.c. per aver trattenuto il signor in proprio e quale titolare firmatario dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE, la somma di €10.000,00;
-per l’effetto, condannare il signor in proprio e quale titolare firmatario dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE, a restituire a la somma di €10.000,00, C.F. C.F. C.F. C.F. oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali maturati e maturandi dalla data del pagamento sino alla data dell’effettiva restituzione, nonché alle spese legali sostenute dalla predetta Agenzia sia nella fase stragiudiziale che in quella di negoziazione assistita, da liquidarsi come da tariffario Forense; nel merito, in via subordinata:
-per i motivi già ampiamente esposti nel presente atto al paragrafo 2b) e per quelli che emergeranno in corso di causa, accertare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2041 c.c. per essersi il signor in proprio e quale titolare firmatario dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE, arricchito, senza una giusta causa, a danno di -per l’effetto, condannare il signor in proprio e quale titolare firmatario dell’impressa individuale RAGIONE_SOCIALE, a indennizzare della correlativa diminuzione patrimoniale, quantificata in €10.000,00, oltre ad interessi legali maturati e maturandi della data di pagamento sino alla data dell’effettiva restituzione, alla rivalutazione monetaria della somma, nonché alle spese legali sostenute dalla predetta Agenzia sia nella fase stragiudiziale che in quella di negoziazione assistita, da liquidarsi come da tariffario Forense; nel merito, in via ulteriormente subordinata:
-per i motivi ampiamente esposti nel presente atto al paragrafo 2c) e per quello che emergeranno in corso di causa, accertare la responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 e ss. c.c. , del signor in proprio e quale titolare firmatario dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE;
-per l’effetto, condannare il signor in proprio e quale titolare firmatario dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE, a risarcire a i danni patrimoniali subiti e patiti in conseguenza dell’illegittima ed ingiustificata condotta posta da egli in essere, quantificati in non meno di €10.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali maturati e maturandi dalla data del pagamento sino alla data dell’effettiva restituzione, nonché alle spese legali sostenute dalla predetta Agenzia sia nella fase stragiudiziale che in quella di negoziazione assistita, da liquidarsi come da tariffario Forense; In ogni caso:
-condannare il signor in proprio e quale titolare firmatario dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE, alla rifusione in favore della società ricorrente degli onorari del presente giudizio, maggiorati di spese generali al 15%, di CNPA 4%, di IVA al 22%,
oltre alle eventuali ulteriori successive occorrende;
in via istruttoria:
-con riserva di ogni ulteriore istanza istruttoria nei prefiggenti termini ex art. 281 duodecies, co IV, cpc che fin d’ora si richiedono, si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui alle pagg. 9-11 del ricorso introduttivo.
Si indicano, sin d’ora, come testi i signori:
c/o società avente sede in Rovereto (TN), 38068, INDIRIZZO
c/o società avente sede in Rovereto (TN), 38068, INDIRIZZO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281undecies cpc datato 14.10.2024, depositato in pari data e ritualmente notificato, in persona della legale rappresentante conveniva in giudizio , in proprio e quale titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Esponeva in particolare la ricorrente a sostegno delle domande formulate:
1) che in data 20.03.2023 il COGNOME, in proprio e quale titolare dell’impresa individuale anzidetta, sottoscriveva con la ricorrente – società avente ad oggetto l’esercizio esclusivo dell’attività di “agenzia di assicurazione” (v. doc. 1) – la polizza multirischio n. NUMERO_DOCUMENTO con la quale veniva assicurato il prodotto coltivato dall’azienda RAGIONE_SOCIALE contro i danni da grandine ed avversità atmosferiche (v. docc. 1 bis e 2);
2) che in data 11.04.2023 il COGNOME denunciava alla società ricorrente di aver subito un sinistro in conseguenza di un ???
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evento di grandine che aveva colpito parte dei vigneti di proprietà della predetta azienda agricola (v. doc. 3);
3) che a seguito dell’apertura del sinistro n. NUMERO_DOCUMENTO, il RAGIONE_SOCIALE veniva risarcito con la consegna, da parte della ricorrente, dell’assegno dd. 11.12.2023 di Banca Generali S.p.A. per la somma di € 391,28 (v. docc. 4-5);
4) che, tuttavia, nel medesimo periodo l’Agenzia ricorrente, per mero errore dovuto ad un caso di omonima con altro assicurato che aveva subito un sinistro ai propri campi di meleto, consegnava al resistente anche l’assegno emesso in data 11.12.2023 da Banca Generali S.p.A. per l’importo di €28.419,00 (v. docc. 6- 7);
5) che nonostante il COGNOME avesse espressamente riconosciuto l’errore in cui era incorsa la ricorrente già pochi giorni dopo l’accaduto, questi incassava anche l’assegno di €28.419,00, per poi provvedere alla restituzione alla ricorrente della minor somma di €10.000,00 mediante due bonifici di € 5.000,00 ciascuno, rispettivamente, in data 08.01.2024 e 18.01.2024 (v. docc. 7-8-9);
6) che i numerosi solleciti di restituzione del residuo effettuati sia dalla titolare e dal personale della predetta Agenzia che dal direttore e dalla segretaria della , sia telefonicamente che a mezzo WhatsApp, non sortivano l’effetto sperato, tant’è che si vedeva costretta a corrispondere nuovamente all’effettivo avente diritto l’intera somma di € 28.419,00 (v. docc. 7 e 10);
7) che con missiva dd. 22.02.2024 (v. doc. 11) il legale della ricorrente provvedeva ad intimare al resistente la restituzione della somma di € 19.079,20, del tutto legittimamente ancora trattenuta;
8) che il COGNOME, a seguito di un contatto telefonico con il predetto legale, proponeva di dichiarare il pagamento del residuo importo in tre tranche, di cui la prima di € 9.079,20 da versarsi al momento dell’accettazione dell’accordo, e le restanti di €5.000,00 ciascuna da corrispondere in data 05.03.2024 e 11.03.2024 (v. doc. 12);
9) che detta proposta veniva accettata dalla ricorrente, la quale nel marzo 2024 riceveva dal RAGIONE_SOCIALE l’acconto di € 9.079,20 nel rispetto degli impegni assunti (v. doc. 13);
10) che, tuttavia, il resistente, nonostante i reiterati solleciti del legale della ricorrente, non provvedeva al versamento del residuo importo di €10.000,00, in spregio ai termini di dilazione proposti ed accettati da controparte (v. n. 14-15);
11) che in data 03.05.2024 veniva avviata da parte ricorrente la procedura di negoziare assistita, alla quale il COGNOME non aderiva nei termini di legge (v. doc. 16).
Il resistente, ancorché gli fossero stati ritualmente notificati il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza, non provvedeva a costituirsi.
Con ordinaria dd. 23.12.2024
il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo termine per il deposito di note conclusive.
All’udienza dd.
12.03.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, sussistono i presupposti dell’esperita azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., secondo cui:
“Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.
Ha diritto, inoltre, ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
In particolare, si rammenta che “Si ha indebito oggettivo quando manchi un’originaria causa contrattuale giustificativa di un pagamento o quando la causa sia venuta meno (v. Cass. n.3994/2006).
All’indebito oggettivo va assimilato l’indebito soggettivo ex persona creditoris, che ricorre quando il debito di colui che ha eseguito il pagamento esiste, ma non verso colui che lo ha ricevuto, ovvero, in altri termini, il salvens et debitore, ma non dell’occipiens (v. Cass. nn. 3802/2003 e 2525/1987).
Si rammenta che “I fatti costitutivi dell’indebito oggettivo sono non soltanto l’effettuazione di un pagamento e l’insussistenza di un determinato rapporto obbligatorio tra il salvens e l’eccipiens, ma anche il collegamento eziologico tra detti elementi, e cioè l’effettuazione del pagamento in adempimento di quell’insussistente rapporto …” (v. Cass. n. 5472/1983):
Inoltre “A norma dell’art. 2033 c.c., il diritto del salvens di ripetere quanto pagato per estinguere un debito inesistente prescinde del tutto, a differenza dell’indebito soggettivo (art. 2036 c.c.), dalla ???
dell’errore – relativo, eventualmente, all’interpretazione di una norma giuridica – in base al quale il pagamento è stato effettuato, essendo sufficiente l’inesistenza (originaria o sopravvenuta) di una legittima causa solvendi” (v. Cass, nn. 3802/2003 e 5620/1984).
Sotto il profilo probatorio preme sottolineare che “Nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l’onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare:
fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l’avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi …” (v. Cass. n. 17146/2003).
Orbene, alla luce dei principi sopra enunciati, la domanda formulata dalla ricorrente ex art. 2033 c.c. si appalesa fondata, in quanto risulta documentalmente provato:
1) che l’Agenzia ha consegnato al COGNOME un assegno non di sua spettanza, giacché riferito al sinistro n. NUMERO_DOCUMENTO (v. doc. 7), e non al sinistro n. NUMERO_DOCUMENTO (v. docc. 3-4-5), ponendo in essere un pagamento privo di una legittima causa solvendi;
2) che il COGNOME ha incassato detto assegno (v. doc. 7 cit.), ancorché avesse già incassato quello a ristoro dei danni subiti in conseguenza della denuncia dd. 11.04.2023 dallo stesso presentata (v. docc. 3-4-5);
3) che il resistente ha agito in mala fede, avendo, pur in mancanza di un titolo, consapevolmente incassato un assegno non di lui spettanza e trattenendo, altresì, parte di tale somma;
4) che il resistente ha avuto piena contezza dell’errore in cui è incorsa controparte, avendo egli, a seguito dell’incasso dell’assegno dd. 11.12.2023 (v. doc. 7) cit.), provveduto al rimborso parziale della somma incassata (v. docc. 8-9) e provveduto nel febbraio 2024 a formalizzare una proposta di rimborso rateizzato della residua somma, successivamente disattesa (v. docc. 12-13-14-15).
Pertanto, il resistente in proprio e quale titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE, va condannato a restituire alla società ricorrente la somma di €10.000,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, con decorrenza dal giorno del pagamento.
Le spese della fase stragiudiziale della fase di negoziazione assistita e del presente procedimento, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Definitivamente pronunziando, il tribunale di Trento così provvede:
– dichiara la contumacia del resistente;
– accoglie la domanda formulata dalla ricorrente ex art. 2033 c.c. e, peer l’effetto, condanna il resistente, in proprio e quale titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE, alla restituzione alla società ricorrente della somma di € 10.000,00, maggiorata di rivalutazione monetaria e di interessi con decorrenza dal giorno del pagamento;
– condanna il resistente, in proprio e quale titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE, alla rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi € 3.690,88, di cui €3.397,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio, €777,00 per fase introduttiva ed €1.701,00 per fase decisionale) ed € 293,88 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori;
– condanna il resistente alla rifusione delle spese legali della fase stragiudiziale e della fase di negoziazione assistita, che liquida, rispettivamente, in €1.200,00 ed in €400,00, oltre a spese generali 15% ed accessori.
Trento, 01.04.2025 Dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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