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Codice Civile
Codice Penale

Indebito previdenziale, accertamento negativo

Indebito previdenziale, accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito

Sentenza emessa ai sensi dell’art.127 ter c.p.c.

TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il giudice del lavoro dr. ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE n. 298/2023 pubblicata il 07/04/2023

nella causa iscritta al n.2772/2021 del Registro Generale e promossa da

XXX, con l’avv.

Ricorrente nei confronti di

INPS, con l’avv.

Convenuto

***

CONCLUSIONI DELLE PARTI

La parte ricorrente ha chiesto l’accertamento negativo del diritto dell’INPS alla ripetizione delle somme versate in favore della parte ricorrente a titolo di prestazione assistenziale cat.INVCIV n.07046896 dall’1/1/2021 al 31/7/2021 (richieste dall’Istituto con missiva del 23/6/2021 in atti).

L’INPS ha contestato gli avversi assunti ed ha chiesto il rigetto delle avverse pretese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente evidenziarsi che nella fattispecie in esame non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (come richiesto dalla parte ricorrente nelle note scritte depositate telematicamente in data 1/4/2023), perché l’INPS non si è associato a tale richiesta, insistendo per il rigetto del ricorso per sopravvenuto difetto del requisito sanitario legittimante l’erogazione della prestazione assistenziale cat.INVCIV recuperata con la missiva del 23/6/2021 (nonostante il riconoscimento giudiziario della permanenza di tale requisito sanitario intervenuto con il decreto di omologa del 12/7/2022 in atti).

Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.

“In tema di indebito, anche previdenziale, ove l’accipiens chieda l’accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l’onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Sez. Un., n.18046/2010).

Come precisato da Cass., sez. lav., n.198/2011, il suddetto principio trova applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall’ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l’indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al percettore della prestazione previdenziale/assistenziale, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza.

Nel caso di specie è dunque applicabile il suesposto principio, atteso che dalla missiva impugnata dalla parte ricorrente si evince che il presunto indebito oggetto di recupero trae origine dal venir meno del requisito sanitario legittimante l’erogazione della prestazione assistenziale cat.INVCIV in argomento.

A fronte di tale specifica allegazione dell’Istituto, la parte ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio ex art.2697 (co.1) c.c., avendo dimostrato la sussistenza dei fatti costitutivi della prestazione assistenziale cat.INVCIV prima liquidata e poi revocata dall’INPS con provvedimento del 23/6/2021 in atti (e, in particolare, la permanenza del requisito sanitario previsto dalla legge per beneficiare del trattamento assistenziale in discorso, accertata giudizialmente dal decreto di omologa del 12/7/2022: trattasi, infatti, dell’unico fatto costitutivo contestato dall’Istituto nel presente giudizio).

La parte ricorrente, tra l’altro, ha dedotto che il provvedimento di recupero sarebbe stato ritirato dall’INPS, che non ha preso invece alcuna posizione sul punto, ulteriore elemento che depone nel senso dell’accoglimento del ricorso.

Le spese di lite sono integralmente poste a carico dell’Istituto (in omaggio al principio della soccombenza), sono liquidate come in dispositivo e devono essere versate in favore dell’erario, a mente dell’art.133, d.p.r.115/2002, stante l’ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Accerta e dichiara l’insussistenza dell’obbligo della parte ricorrente di ripetere le somme erogatele dall’INPS, a titolo di prestazione assistenziale cat.INVCIV n.07046896 dall’1/1/2021 al 31/7/2021.

Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 656,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge (da versarsi in favore dello Stato). Crotone, 07/04/2023.

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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