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Codice Penale

Indennità sostitutiva delle ferie non godute

Ferie non godute, grava sul lavoratore l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati.

Pubblicato il 21 May 2021 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente

SENTENZA n. 4784/2021 pubblicata il 19/05/2021

nella causa promossa da:

XXX, YYY e ZZZ, elettivamente domiciliate in, presso lo studio dell’avv. che le rappresenta e difende per procure in atti

RICORRENTE CONTRO

KKK s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., con sede in

RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO: differenze retributive

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 29.9.2020 XXX, YYY e ZZZ, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della KKK s.r.l. dall’1.6.2013 al 12.9.2018 (data del licenziamento per cambio appalto) con contratto a tempo indeterminato, con mansioni di “addetta alle pulizie, alla disinfezione e derattizzazione, diserbo chimico ecc.” presso la sede (e la YYY altresì dall’1.9.2016 presso la sede di) con orario di lavoro a tempo parziale – la prima al 75%, pari a 30 ore settimanali, la seconda e la terza al 37,50% pari a 15 ore settimanali), con orari (7,30-10,30 e 17-20) prestabiliti in contratto dal lunedì al venerdì e di aver percepito somme inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL di settore sia con riguardo alla retribuzione base che in relazione all’orario di lavoro svolto (avendo diritto alla corresponsione delle differenze retributive relative a paga oraria, ferie, permessi non goduti, festività, ex festività, maggiorazione per lavoro supplementare e per lavoro straordinario diurno, nonché sul Tfr, per come risulta dalle buste paga e dai conteggi analitici prodotti e notificati a controparte in una con il ricorso), convenivano la società datrice di lavoro avanti l’intestato Tribunale per ivi sentir “1) Accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti al pagamento delle differenze retributive dovute per il periodo dal giugno 2013 al settembre 2018 in applicazione del CCNL di settore applicato dall’azienda e, comunque, ex art. 36 della Costituzione ed ex art. 2099 c.c., per tutte le motivazioni di cui al presente atto e per l’effetto 2) condannare la KKK S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t. ***, al pagamento degli importi lordi rispettivamente di € 7.778,05 per la sig.ra XXX, di € 2.651,27 per la sig.ra YYY, di € 3.234,49 per la sig.ra ZZZ per i titoli analitici di cui alla narrativa ed ai conteggi notificati unitamente al presente atto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalle rispettive scadenze ovvero della diversa somma che dovesse appalesarsi equa e/o di giustizia, anche all’esito di apposita CTU tecnico contabile, in caso di contestazione dei conteggi; 3) condannare altresì la società convenuta a regolarizzare la posizione contributiva ed a versare le contribuzioni ad oggi omesse con riferimento alle differenze retributive rivendicate; 4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.

Deducevano in particolare le ricorrenti XXX e YYY di aver svolto lavoro supplementare per diversi mesi nel corso degli anni (la prima nel 2013 nei mesi di aprile, giugno e agosto, nel 2014 nei mesi di maggio, luglio, agosto e dicembre, nel 2015 nei mesi di gennaio, agosto, ottobre e dicembre, nel 2016 nei mesi di marzo, maggio, agosto e dicembre, nel 2017 nei mesi di gennaio, marzo ed agosto, nel 2018 nei mesi di aprile ed agosto e la seconda nel mese di aprile 2014) e di non esserselo visto retribuire con la maggiorazione del 28% contrattualmente prevista dal CCNL all’art. 33; che la XXX aveva altresì svolto nell’agosto 2016 lavoro straordinario non retribuitole con la maggiorazione del 25% contrattualmente prevista (art. 38 CCNL); che non erano state pagate loro le festività ed ex festività previste dall’art. 41 CCNL Multiservizi con la maggiorazione per il lavoro festivo; che non erano state pagate loro le ferie non godute; che avevano altresì diritto al ricalcolo del TFR. La società convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.

All’odierna udienza, celebrata con le modalità della trattazione scritta – in ossequio alle disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 221 DL 34/2020 così come sostituito, in sede di conversione, dalla L. 77/2020 e dell’art. 1 co. 1 DL 14.1.2021 n. 2 – previo scambio di memorie, la causa, di natura documentale, era dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata nelle misura di quanto segue.

Risultano documentati in atti i contratti di assunzione delle ricorrenti da parte della precedente società titolare del rapporto (con anzianità 1.6.2007, all. 3) con la qualifica di operaio e mansioni di pulitore 2° livello nonché le lettere di licenziamento relative ad ognuna di esse (all. 7) con decorrenza 10.9.2018.

Risulta pertanto dimostrato il rapporto di lavoro intercorso tra le parti nonché la sua avvenuta risoluzione, in assenza di qualsivoglia dimostrazione contraria, alla data indicata nel documento di comunicazione del recesso.

Le ricorrenti hanno dedotto di aver maturato crediti per differenze retributive rispettivamente la XXX per € 7.778,05, la YYY per € 2651,27 e la ZZZ per € 3.234,49 per paga oraria, ferie, permessi non goduti, festività, ex festività e TFR, la XXX e la YYY altresì per lavoro supplementare e solo la prima per lavoro straordinario, corrisposti senza le dovute maggiorazioni.

Prevede l’art. 33 co. 15 del CCNL Multiservizi che “Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie, incrementate ai sensi dell’art. 3, comma quarto, del decreto legislativo n. 61/2000, dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti, compreso il TFR, determinata convenzionalmente e forfetariamente, tra le parti, nella misura del 28%, calcolato sulla retribuzione base e retribuito il mese successivo all’effettuazione della prestazione. La definizione di quanto sopra è coerente con quanto previsto all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 61/2000”; l’art. 38 co. 3 del medesimo CCNL prevede che “Il lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione: 1) lavoro straordinario diurno feriale 25%…”.

Ora è che le allegazioni delle ricorrenti trovano specifico riscontro nelle buste paga prodotte agli atti (all. 6 ricorso), dalle quali si evince la mancata applicazione delle maggiorazioni previste nonché delle residue voci di differenze retributive vantate dalle medesime.

A fronte, dunque, della dedotta mancata corresponsione delle dette somme, incombeva sul datore l’onere di provare l’avvenuta corresponsione delle somme richieste dal ricorrente odierno attraverso una documentazione che ne attestasse l’avvenuto, effettivo, pagamento. E infatti, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l’onere di provare l’esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l’avvenuta corresponsione delle somme richieste, l’onere di fornire la prova di siffatta corresponsione; e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l’obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell’art. 36 Cost., comma 3; cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985 in relazione al preavviso e, quanto alle ferie, Cass. 27 aprile 2015, n. 8521).

Ciò non essendo avvenuto, il corredo probatorio documentale in atti consente l’accoglimento della domanda in parte qua, fondata sul non contestato omesso pagamento delle voci retributive rivendicate dalle ricorrenti sulla scorta del dimostrato rapporto di lavoro intercorso tra le parti nonché, ai fini del diritto al TFR, della sua cessazione e del tempo della stessa.

Unica eccezione deve farsi, e in relazione alla sola ricorrente XXX, per le voci relative a ferie e permessi non goduti (per l’ammontare complessivo di € 849,71), non riscontrabili dalle buste paga prodotte e non oggetto di specifiche circostanze poste a fondamento di richiesta di prova orale.

E infatti, con riguardo alla domanda di pagamento di somme a titolo di mancata fruizione di riposi e mancati riposi per festività lavorate, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte grava sul lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati (“Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l’espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell’indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l’onere di fornire la prova del relativo pagamento; per tutte, Cass. Sez. L, Sentenza n. 8521 del 27/04/2015; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009); principi del tutto analoghi sono, poi, affermati in ordine alla richiesta di pagamento di somme a titolo di permessi non goduti, mancati riposi e lavoro prestato nei giorni festivi.

Tanto premesso, quanto alla parte di domanda provata, è dato apprezzare, da parte del Tribunale, la condivisibilità dei conteggi prodotti dalla difesa delle ricorrenti, in relazione alle differenze retributive oggetto della odierna domanda, ben potendosi ritenere la correttezza degli stessi in relazione alle singole voci indicate ed ai criteri di calcolo utilizzati, coerentemente elaborati in base a quanto accertato in questa sede.

La convenuta, pertanto, deve essere condannata al pagamento, dell’ammontare di € 6.928,34, di cui € 3.717,56 di TFR, in favore di XXX, dell’ammontare di € 2.651,27, di cui € 1.763,88 a titolo di TFR, in favore di YYY e dell’ammontare di € 3.324,39, di cui € 1.803,91 a titolo di TFR, in favore di ZZZ, maggiorati, ciascuno, di rivalutazione e interessi dalle singole date di maturazione del credito al soddisfo.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, sostanzialmente totale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:

– condanna la KKK s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., al pagamento, per le causali di cui in motivazione, dell’ammontare di € 6.928,34 in favore di XXX, di € 2.651,27 in favore di YYY e di € 3.324,39 in favore di ZZZ, maggiorati ciascuno di rivalutazione e interessi come in motivazione, nonché alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle ricorrenti – liquidate in € 2.800,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge – da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosene antistatario.

Roma, 19.5.2021

Il Giudice

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