Repubblica Italiana
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Rieti
Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 766/2019 pubblicata il 23/10/2019
Nella causa civile iscritta al n. del ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2019, vertente tra
TRA
XXX S.p.A. (già *** S.p.A.) Partita IVA, in persona del suo procuratore speciale, Avv., elettivamente domiciliato in, presso lo Studio dell’Avv., che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
YYY (C.F.:), elettivamente domiciliato in, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé medesimo;
PARTE APPELLATA
per la riforma
della n. /2018 emessa dal Giudice di Pace di Rieti, resa all’esito del procedimento recante R.G. /16, depositata il 25.06.18 e pubblicata il 24.07.2918.
OGGETTO: somministrazione di servizi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato, parte appellante agiva dinanzi a codesto Tribunale, per la riforma della sentenza n. /2018 emessa dal Giudice di Pace di Rieti al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- in via principale, riformare l’impugnata sentenza n. /18 del Giudice di Pace di Rieti, rigettando, in quanto infondate, le domande di parte attrice relative alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., di indennizzo ex artt. 9 e 12 Delibera AGICOM n. 73/11/CONS, e di pagamento ex art. 96 co.3 c.p.c.;
– per l’effetto, condannare l’attore Avv. YYY all’integrale restituzione delle somme corrisposte da XXX S.p.A. in esecuzione dei capi della sentenza oggetto del presente appello, pari ad € 1.720,00, di cui € 500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, € 120,00 a titolo di indennizzo per l’attivazione di servizi non richiesti, € 800,00 per la mancata risposta ai reclami, € 300,00 ex art. 96 co.3 c.p.c.;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, questi ultimi da aumentarsi fino alla misura del 30% come da art. 4 co.1-bis D.M. 55/2014, olXXX IVA e CPA come per legge, del presente grado di giudizio, nonchè compensazione, data la reciproca soccombenza, delle spese del primo grado”.
Il YYY, costituendosi in giudizio, contestava la domanda di parte appellante, eccependo la correttezza dell’operato del Giudice di primo grado ed insistendo per la conferma della sentenza impugnata, previsa dichiarazione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e con condanna ex art. 96 c.p.c.. All’udienza del 02.07.2019 la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’odierno appellante, con atto di citazione in appello, assumeva quanto segue:
1. Che con atto di citazione notificato il 30.09.2016, l’Avv. YYY conveniva in giudizio *** S.p.A. (ora XXX S.p.A., di seguito “XXX”), contestando l’illegittimo addebito da parte del gestore di € 95,00 per l’attivazione di servizi extra soglia asseritamente non richiesti, così chiedendo la condanna della convenuta al rimborso di pari importo, oltre a corrispondere gli indennizzi previsti dagli artt. 9 e 12 Delibera AGICOM n. 73/11/CONS, nonché a risarcire il danno non patrimoniale;
2. Che con la sentenza qui impugnata il Giudice di Pace accoglieva integralmente le domande, in particolare argomentando: (i) l’illegittimità dell’addebito dei costi dei servizi extra soglia; (ii) la sussistenza di una perdita di tempo economicamente apprezzabile e quindi risarcibile sub specie di danno non patrimoniale; (iii) l’ammissibilità in sede giudiziale della domanda di indennizzo nonché la sua fondatezza; (iv) la sussistenza di una colpa grave e/o malafede nel comportamento della convenuta, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, tale da fondare l’irrogazione della sanzione ex art. 96 c.p.c.;
3. Che erronea sarebbe l’indicata pronuncia, con riguardo al danno non patrimoniale liquidato, mancando la prova dello stesso, nonché trattandosi di danno bagatellare;
4. Che il giudice di prime cure sarebbe, altresì, incorso in errore con riguardo agli indennizzi di cui agli artt. 9 e 12 delibera AGICOM n. 73/11/CONS, giacchè tali sanzioni sarebbero comminabili solamente in sede amministrativa; non sarebbero peraltro applicabili al caso di specie, non rientrante nell’ambito oggettivo del regolamento di cui all’all. A della delibera;
5. Che erronea sarebbe l’indicata pronuncia, con riguardo alla sanzione di cui all’art. 96 co. III c.p.c., in quanto la XXX svolgeva, come suo diritto, le proprie difese, sostenendo argomentazioni lecite e pertinenti, così svolgendosi l’ordinario contraddittorio tra le parti, senza malafede o colpa grave.
Parte appellata YYY, costituitosi in giudizio, specificava:
• Che, quanto alle origini della presente vicenda giudiziale, a fronte dell’addebito di € 95,76 trasmetteva due reclami all’AGCOM in data 06.05.2016 ed in data 16.06.2016, per poi esperire il tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio – a fronte dei quali la odierna appellante non dava risposta alcuna;
• Che, incardinato il giudizio di primo grado e conclusosi il rapporto contrattuale nel novembre 2016, XXX addebitava l’ulteriore importo di € 86,90 per canoni relativi al successivo periodo dicembre 2016/gennaio 2017;
• Che, in sede di giudizio di primo grado, la XXX svolgeva eccezioni generiche, avulse dal caso di specie;
• Che il comportamento di XXX sarebbe stato illegittimo, in quanto addebitante costi per servizi mai richiesti ed attivati, ultronei rispetto al piano sottoscritto, con violazione delle norme codicistiche, della disciplina del codice del consumo, con conseguenti disagi e dispendio di tempo ed energie, tali da fondare il danno non patrimoniale;
• Che dovuti sarebbero altresì gli indennizzi ex artt. 9 e 12 della delibera AGCOM n. 73/11/CONS, sia nella sede amministrativa che nella sede giudiziaria, laddove invece solamente l’A.G. potrebbe valutare e liquidare il maggior danno;
• Che infine la condotta tenuta dalla XXX, prima, durante e dopo il giudizio, giustificherebbe la condanna ex art. 96 co. III c.p.c..
In via preliminare, deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto, in quanto redatto in violazione dei precetti di cui all’art. 342 c.p.c.. Sul punto, si ricorda che la questione è stata di recente affrontata dalle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione, le quali hanno espressamente statuito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 10/10/2017) 1611-2017, n. 27199; in senso conforme, ordinanza 5 maggio 2017, n. 10916 e sentenza 16 maggio 2017, n. 11999, entrambe della Terza Sezione Civile).
Ne deriva che, ai fini del vaglio di ammissibilità del gravame, occorre verificare che la parte appellante abbia posto il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili – senza che all’appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
Calando tali considerazioni nella vicenda processuale qui in esame, si rileva come parte appellante abbia correttamente individuato i punti della decisione di primo grado oggetto di gravame nonché il contenuto delle censure avanzate e le relative argomentazioni – così soddisfacendo i requisiti di cui all’art. 342 c.p.c., alla luce della lettura resa dalle SS.UU. della Corte di Cassazione.
Con riguardo al merito della controversia, deve osservarsi quanto segue. In ordine al primo motivo di impugnazione, laddove il gestore telefonico (pur non contestando la valutazione in ordine alla illegittimità del comportamento, divenuta, dunque, irrevocabile) lamenta l’erroneo riconoscimento di un danno non patrimoniale, si evidenzia come il giudice di prime cure abbia motivato sul punto – evidenziando il danno subìto dall’attore in termini di spendita di tempo, con particolare riferimento alla incidenza di tale elemento sulla particolare professione svolta (di avvocato) e sul sacrificio delle esigenze personali e familiari.
Ciò in conformità alla consolidata affermazione della Corte di legittimità (Cass. S.U. n. 26972 del 2008), secondo la quale il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. – anche quando non sussiste un fatto-reato, nè ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a XXX condizioni: (a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art. 2059 c.c., giacchè qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè dì toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.
Ebbene, alla luce della vicenda narrata e della documentazione a supporto, dell’accertato (in via definitiva) indebito comportamento del gestore quanto alla attivazione di servizi a pagamento non richiesti, alla condotta del medesimo gestore (il quale non ha dato riscontro ai due reclami presentati dal YYY, né alla procedura conciliativa dallo stesso avviata in ossequio alle condizioni generali del contratto unilateralmente predisposto – così imponendo la presente azione giudiziale), deve ritenersi che tutte le predette circostanze, in aggiunta all’originario disservizio – abbiano direttamente inciso nella tutela della sfera privata dell’odierno appellato. In altre parole, l’originario disservizio, aggravato dalla successiva e reiterata condotta della XXX, ha costretto il YYY ad avviare una serie di attività che si protrae dal 2016 ad oggi (due reclami, una procedura conciliativa, un procedimento giurisdizionale), con conseguente spendita di tempo, nonché incidenza negativa sulla sfera privata – con un sacrificio che deve ritenersi, nella necessaria opera di discernimento che il Giudice è chiamato a svolgere tra meri fastidi fisiologici in una vita di relazione e lesioni ingiuste il cui spessore giustifichi l’obbligo di riparazione, ormai ultroneo rispetto alla soglia di esigibilità indicata dall’art. 2 Cost.. E dunque, tale pregiudizio, come sopra delineato, deve altresì ritenersi idoneo a raggiungere l’entità dei parametri b) e c) fissati dalla Corte, palesandosi sufficientemente grave e rilevante.
Il primo motivo di impugnazione deve, dunque, essere rigettato, confermandosi, sul punto, la statuizione del giudice di prime cure.
Con riguardo al secondo motivo di impugnazione, relativo alla condanna al pagamento degli indennizzi ex artt. 9 e 12 Delibera AGCOM n. 73/11/CONS, si osserva quanto segue. La L. 14 novembre 1995, n. 481 rubricata “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” ha istituito le Autorità indipendenti e ne ha determinato i compiti, tra cui quello di stabilire indennizzi automatici in caso di discostamento dal servizio di standard di qualità prefissati. Nel dettaglio, la possibilità di riconoscere un “indennizzo” all’utente di servizi telefonici è stata prevista, in adeguamento alla direttiva comunitaria 22/2002/CE, dall’art. 84 D.Lgs. n. 259 del 2003, Codice delle comunicazioni, rubricato “Risoluzione extragiudiziale delle controversie”, del seguente testuale tenore: “1. L’Autorità, ai sensi dell’art. 1, co. 11, 12 e 13 L. 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l’esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali, relative alle disposizioni di cui al presente capo, tali da consentire un’equa e tempestiva risoluzione delle stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo”.
L’AGCOM ha, all’uopo, adottato con la Delib. n. 173/2007/CONS, artt. 14 e ss, un meccanismo per la definizione extragiudiziale avanti a sé delle controversie (sempre facendo salva la facoltà dell’utente di adire il Giudice per il riconoscimento del maggior danno), meccanismo da attivarsi su istanza congiunta o anche dal solo utente, altresì imponendo agli operatori l’adozione di carte dei servizi adeguate agli standard di qualità minimi previsti dall’Autorità stessa, con previsione di indennizzi automatici in caso di mancato rispetto dello standard di qualità garantito.
Stante l’esigenza di regolamentare compiutamente la materia degli indennizzi, vista la disomogeneità della relativa disciplina tra i diversi operatori, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato, con Delib. n. 73/11/CONS, il Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 15 marzo 2011. Dunque, l’indennizzo automatico in parola va richiesto – secondo la procedura prevista dagli artt. 14 e ss. della Delib. n. 173/2007/CONS e secondo i parametri di calcolo di cui alla Delib. n. 73/11/CONS – avanti all’AGCOM e non al Giudice ordinario, trattandosi di meccanismi, aventi chiaro scopo deflattivo, diretti al riconoscimento “automatico” di somme contenute determinate pro die per ogni giorno di disservizio, a prescindere dall’accertamento giudiziale degli elementi costitutivi tipici della domanda di risarcimento del danno, con conseguente inammissibilità della pretesa di indennizzo in via giudiziale, ove si può unicamente chiedere, in base al codice civile, il risarcimento del danno (in questo senso, cfr. Cass. 21/6/2017 n. 15349; di recente, Tribunale Milano Sez. XI, Sent., 27/08/2019; Giudice di pace Milano Sez. IV, Sent., 06/05/2019).
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che “gli indennizzi sono previsti nella delibera AGCOM e nel D.M. citati in funzione deflattiva, per prevenire ed evitare il contenzioso inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie. Essi non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno, e non possono quindi supplire alla mancata prova, come nel caso di specie, dello stesso verificarsi del danno. Non possono quindi essere direttamente utilizzati, qualora si arrivi alla introduzione della causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell’inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva dell’an, oltre che del quantum, del danno. Essi potrebbero eventualmente essere utilmente richiamati, qualora l’attore avesse già fornito la prova dell’effettivo verificarsi di un danno patrimoniale, del quale non fosse in grado dì fornire l’esatta quantificazione, come parametro utilizzabile ai fini di un risarcimento in via equitativa” (cfr. Cass. 21/6/2017 n. 15349).
Calando tali considerazioni nella vicenda in esame, deve convenirsi con parte appellante in ordine alla inammissibilità della diretta applicazione degli indennizzi in parola nella sede giurisdizionale – come erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure. Né è possibile ritenere che il ricorso agli indennizzi di cui alla citata Delib. n. 73/11/CONS sia stato effettuato dal Giudice di Pace al fine di attingere ad un parametro utile per orientare la liquidazione in via equitativa del danno patrimoniale in ipotesi sofferto dall’attore, posto che non è dato rinvenire alcun cenno in tal senso nella sentenza impugnata, nella quale, del resto, manca non solo il richiamo alla necessità di una liquidazione equitativa del danno ma, prima ancora, la stessa valutazione della sussistenza di un danno risarcibile. Ed invero, mentre tale valutazione è svolta con riguardo alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, la medesima indagine non risulta condotta con riguardo alla domanda di condanna al pagamento degli indennizzi – laddove il Giudice di prime cure si sofferma, unicamente, sulla questione della applicabilità di tali parametri alla sede giurisdizionale. Né, infine, tale valutazione può ritenersi aliunde desumibile dal tenore dell’atto di citazione in primo grado – ove la domanda è configurata esattamente come “pagamento a titolo di indennizzo per attivazione di servizi non richiesti/mancata o ritardata risposta ai reclami (artt. 9 e 12 delibera AGCOM n. 73/11/CONS)”, e non come domanda di risarcimento del danno patrimoniale sofferto e liquidabile, in via equitativa, mediante il ricorso ad i predetti indici. Ne discende che, in accoglimento di tale motivo di impugnazione, la sentenza deve essere sul punto parzialmente riformata.
Deve ritenersi, infine, infondato il terzo motivo di impugnazione, relativo alla condanna ex art. 96 co. III c.p.c.. Al riguardo, si osserva come il Giudice di prime cure, descritta la natura dell’istituto in esame ed i presupposti per l’irrogazione della relativa sanzione, abbia evidenziato diffusamente i comportamenti tenuti dalla odierna appellante e considerati espressione di “colpa grave o mala fede” – ovvero: (i) la circostanza che il gestore telefonico, in sede di comparsa di costituzione, abbia dedotto fatti indimostrati e circostanze non provate; (ii) il successivo disinteresse alle sorti del giudizio e la totale inerzia processuale; (iii) la completa infondatezza della deduzione relativa alla improcedibilità dell’azione, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione; (iv) la completa infondatezza della deduzione relativa alla carenza di prova dell’avvenuto pagamento delle somme illegittimamente addebitate; (v) la mancata prova dell’asserito perfezionamento del sistema di approvazione “point and click”. A tali evidenze si affianca, a parere del Giudicante, altresì la valutazione del comportamento stragiudiziale della odierna appellante, la quale non ha dato risposta ai due reclami avanzati dal YYY, né ha dato seguito alcuno al tentativo di conciliazione dal medesimo svolto – così di fatto costringendo l’odierno appellato a ricorrere alla Autorità Giudiziaria, al fine di tutelare le proprie ragioni.
Comportamento – questo – che peraltro si palesa tanto più scorretto e contrario ai canoni di buona fede e correttezza contrattuale quanto più si ponga mente (come evidenziato dalla medesima società appellante) alla esiguità degli importi originariamente addebitati e dai quali trae origine la presente vicenda giudiziaria. Difatti, la previsione degli strumenti del reclamo (in ossequio delle linee guida della Autorità Garante) e della conciliazione nelle sedi di legge è volta proprio a consentire al consumatore – soggetto debole del rapporto contrattuale col gestore di servizi – di porre (ed eventualmente risolvere) una questione inerente la somministrazione, anche e soprattutto per importi irrisori, senza ricorrere all’A.G. – tale finalità predicando necessariamente un’attiva partecipazione da parte della società.
Al contrario, la totale inerzia del gestore a fronte di tali iniziative si risolve, da un lato, nell’effetto di scoraggiare il consumatore nella tutela delle proprie ragioni (così trasformandosi di fatto la fase conciliativa in un ostacolo all’accesso alla giustizia), ovvero, dall’altro, nella vanificazione della finalità deflattiva sottesa agli strumenti stragiudiziali. Nell’uno o nell’altro caso, è evidente come tali condotte si colorino di un percepibile disvalore sociale, tanto sul piano dell’interesse generale al corretto funzionamento della macchina giudiziaria, tanto nell’ottica consumeristica dell’ordine pubblico di protezione.
Ne discende che il terzo motivo di impugnazione deve, dunque, essere rigettato, confermandosi, sul punto, la statuizione del giudice di prime cure.
Le spese di lite del presente grado di giudizio sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 257/2019, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
v In parziale accoglimento dell’appello in questa sede proposto avverso la sentenza n. /2018, emessa dal G.d.P. Rieti, depositata in Cancelleria il 25.06.2018, a parziale revoca della stessa, rigetta la domanda di indennizzo ex artt. 9 e 12 Delibera AGCOM n. 73/11/CONS;
v per l’effetto, condanna l’avv. YYY alla restituzione, in favore di XXX S.p.A., delle somme corrisposte in esecuzione dell’unico capo riformato, ovvero € 120,00 a titolo di indennizzo per attivazione di servizi non richiesti ed € 800,00 a titolo di indennizzo per mancata risposta ai reclami; v spese di lite del presente grado di giudizio compensate.
Così deciso in Rieti, il 23.10.2019.
IL GIUDICE
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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