REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini SEZIONE CIVILE Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._226_2024_- N._R.G._00001031_2023 DEL_12_09_2024 PUBBLICATA_IL_12_09_2024
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1031/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Rimini presso il cui studio, in Rimini INDIRIZZOINDIRIZZO è elettivamente domiciliata – RICORRENTE – CONTRO Sede di Rimini, in persona del Direttore Regionale pro tempore dell’Emilia Romagna, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall’avv. NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Rimini, alla INDIRIZZO Forlì INDIRIZZO. – CONVENUTO –
Oggetto: postumi infortunio Conclusioni delle parti:
A) Il procuratore della parte ricorrente:
si riporta al ricorso introduttivo B) I procuratori delle parti resistenti:
si riportano alle rispettive memorie di costituzione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso conveniva in giudizio l’ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo l’accertamento di postumi invalidanti C.F. biologici permanenti relativi ad un infortunio sul lavoro in itinere verificatosi in data 27102022 non riconosciuto ed indennizzato dall’ Nell’atto introduttivo del giudizio la dinamica è stata ricostruita nei seguenti termini testuali :
“ … 1.- La ricorrente, Sig.ra si è infortunata sul lavoro in data 27.10.2022, riportando un trauma al ginocchio destro con lesione parziale del tendine quadricipitale.
2.- L’infortunio è avvenuto in itinere, ossia durante il tragitto casa-lavoro (la Sig.ra dipendente del Comune di Rimini, abita a Rimini in INDIRIZZO e deve raggiungere il luogo di lavoro posto in Rimini, INDIRIZZO.
3.- In particolare, verso le ore 7,15 circa, l’odierna ricorrente usciva da casa in compagnia della figlia e si avviava verso la propria autovettura.
Raggiunta la stessa, mentre tentava di salire, metteva male il piede scendendo dal marciapiede e cadeva a terra per il cedimento della protesi che porta alla gamba sinistra.
4.- Va ora ricordato che la Sig.ra è portatrice di protesi al ginocchio sinistro per “amputazione arto sinistro al terzo superiore medio di coscia”…” .
Con memoria si costituiva in giudizio l’ che , senza contestare la dinamica dell’infortunio , si riportava agli accertamenti medici eseguiti in via amministrativa e chiedeva il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante produzione di documenti e CTU medico-legale la causa veniva discussa e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, veniva decisa.
All’esito della istruttoria svolta la domanda è risultata fondata e va accolta.
Se infatti la dinamica del sinistro appare pacifica e non contestata (la ricorrente scendendo dal marciapiede per salire in macchina inciampava e perdeva l’equilibrio cadendo a terra per il cedimento della protesi al ginocchio sinistro) sotto altro profilo la CTU medico-legale espletata , non sottoposta a specifiche censure , in seguito alla visita e sulla base di approfondito esame dei documenti in atti , ha accertato che in seguito all’infortunio sul lavoro del 27102022 presenta postumi permanenti ( ed in particolare : esiti di trauma contusivo del ginocchio destro produttivo di lesione parziale del tendine quadricipitale trattato conservativamente, in portatrice di remota amputazione dell’arto inferiore contro laterale) valutabili nella misura del 6 % in riferimento alle tabelle proposte dal D. Lvo 38/2000. Poiché le conclusioni della CTU risultano dedotte da un’attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto a disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farle proprie.
va, pertanto, condannato al pagamento del relativo indennizzo in capitale corrispondente alla misura del grado accertato pari al 6 % con decorrenza dalla domanda amministrativa , oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.
A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l’importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi di tempo per i quali l’importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione. Le spese di lite cedono la soccombenza.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell’
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 24112023, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l’ , in persona del legale rappresentante:
1) accertato che in seguito all’infortunio sul lavoro in itinere del 27102022 presenta postumi permanenti ( ed in particolare : esiti di trauma contusivo del ginocchio destro produttivo di lesione parziale del tendine quadricipitale trattato conservativamente, in portatrice di remota amputazione dell’arto inferiore contro laterale) valutabili nella misura del 6 % in riferimento alle tabelle proposte dal D. Lvo 38/2000 , condanna l’ al pagamento del relativo indennizzo in capitale a favore del ricorrente nella misura accertata del 6 % con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT. 2) Condanna l’ al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 in complessivi € 3.100,00 oltre ad € 488,00 per esborsi e IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
3) Pone definitivamente a carico dell’ il pagamento delle spese di CTU.
Così deciso in Rimini, all’udienza pubblica del giorno 12�92024.
IL GIUDICE NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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