REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 467/2023 pubblicata il 07/07/2023
nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 154/2022 estensore promossa da
XXX
APPELLANTE CONTRO
YYY SRL
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI PER L’APPELLANTE
Come in atto di appello del 30.1.2023
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di appello del 30.1.2023 XXX ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 154/2022 che ha respinto il suo ricorso volto alla condanna della ex datrice di lavoro YYY S.r.l. al pagamento in suo favore dell’importo di euro 7.022,27 a titolo di retribuzioni per il periodo dal 28 febbraio 2018 al 30 aprile 2018 per lavoro subordinato con mansioni di autista e inquadramento rivendicato nel livello 3S CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, in luogo del livello 3J risultante dal contratto di lavoro prodotto.
Il Tribunale, nella contumacia della società convenuta, ha respinto la domanda per totale carenza di prova circa il diritto fatto valere. Dopo avere osservato che il ricorrente aveva depositato soltanto il contratto di lavoro, ha osservato che non risultava se il rapporto fosse cessato e se fosse maturato il diritto alla retribuzione. Non erano state prodotte le buste paga, non era provato se il ricorrente avesse lavorato e con quali mansioni. Le istanze di prova orale di parte ricorrente erano inammissibili perché il ricorrente non aveva indicato nominativamente i testimoni, ma aveva fatto generico riferimento a tutti i lavoratori della società risultanti dal LUL per il periodo di lite, di cui veniva chiesta l’esibizione in giudizio a carico della società.
A fronte di tali carenze, non era sufficiente la mancata risposta del legale rappresentante della società all’interrogatorio formale poiché questa, in assenza di altri elementi, non poteva costituire prova sufficiente per il riconoscimento delle pretese del ricorrente.
Con il primo motivo di gravame l’appellante impugna l’ordinanza del Giudice del 22 marzo 2022, con la quale venivano rigettate le richieste di prova testimoniale perché il ricorrente non aveva indicato nominativamente i testimoni. Ad avviso di parte appellante, l’ordinanza contrasta con l’art. 244 c.p.c., che prevede che la prova per testi debba indicare in modo specifico i testi da escutere, senza tuttavia prevedere che questi vengano indicati nominativamente, essendo sufficiente la loro determinabilità. Parte appellante afferma, infatti, che in ragione della breve durata del rapporto di lavoro il sig. Cresta non aveva avuto modo di conoscere personalmente altri dipendenti dell’azienda, che avrebbero potuto testimoniare in suo favore.
Parte appellante chiede dunque che venga revocata l’ordinanza istruttoria con la quale non è stata ammessa la prova testimoniale e nelle conclusioni dell’appello riporta integralmente il capitolato istruttorio proposto in primo grado, insistendo per l’esibizione del LUL da cui ricavare i nominativi dei testimoni.
Con il secondo motivo di appello Cresta impugna la parte della sentenza con la quale è stato affermato che “la mancata presentazione del contumace a rendere l’interpello non può costituire, in assenza di altri elementi, motivo per ritenere ammesse le circostanze sulle quali l’interpello è stato deferito”. La sentenza è erronea, ad avviso dell’appellante, per due motivi: innanzitutto perché parte convenuta era consapevole delle conseguenze della mancata presentazione a rendere l’interpello, ed inoltre perché tale circostanza costituisce sufficiente prova dei fatti oggetto della domanda. Sotto il primo profilo, l’ordinanza ammissiva dell’interrogatorio formale, notificata al convenuto, indicava l’avvertimento che, in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo “il giudice potrà ritenere ammesse le circostanze dedotte”. Pertanto, il convenuto era consapevole delle conseguenze della sua mancata presentazione all’interrogatorio formale, e quindi del fatto che le circostanze sarebbero state considerate come ammesse. Sotto il secondo profilo, parte appellante ritiene che il Giudice abbia errato anche nella misura in cui non ha considerato le conseguenze della mancata presentazione del legale rappresentante della convenuta all’udienza fissata per rendere l’interrogatorio formale. Ad avviso di parte appellante, infatti, la mancata risposta all’interpello non è affatto l’unico elemento probatorio in causa, avendo il Tribunale, invece, completamente omesso di considerare il restante materiale probatorio, quali i prospetti giornalieri dell’orario di lavoro indicati su un’agenda prodotta in giudizio, il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, la visura camerale di YYY S.R.L., nonché l’estratto contributivo che indica i due mesi di lavoro con la relativa retribuzione, il che significa che la società aveva pagato i contributi all’INPS. La prova dello svolgimento effettivo del lavoro, quindi, è stata raggiunta oltre che con la prova per interpello anche con la produzione dell’estratto contributivo nel quale si indicava che il Sig. Cresta aveva lavorato per la resistente dal 28 febbraio 2018 al 4 maggio 2018. Il datore di lavoro, per contro, non aveva dato prova di avere corrisposto la retribuzione.
All’udienza del 19.4.2023, verificata la regolarità della notifica degli atti introduttivi del giudizio di appello alla YYY S.r.l., ne veniva dichiarata la contumacia e la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
L’appello è parzialmente fondato.
Nel corpo dell’atto di appello e nei capitoli istruttori XXX ha precisato che egli si era dimesso verbalmente nel periodo di prova vista la mancata corresponsione delle retribuzioni e che aveva ricevuto soltanto piccoli acconti a fronte della prestazione svolta. Ha inoltre insistito per l’inquadramento nel 3 livello S del CCNL, nonché per il suo diritto al pagamento di retribuzioni per straordinario, festivo e per indennità di trasferta.
Insieme al ricorso di primo grado il ricorrente aveva prodotto un contratto di lavoro datato 26.2.2018 e sottoscritto dal rappresentante della YYY S.r.l., che prevedeva l’inizio del rapporto per il 28.2.2018, l’inquadramento quale autista di livello 3J CCNL trasporto MerciTerziario, nonché un periodo di prova di 90 giorni. Risulta altresì l’estratto contributivo INPS, che attesta un rapporto con la YYY S.r.l. dal 28.2.2018 al 15.5.2018 con dieci settimane di contribuzione su una retribuzione di 3.304,00 euro.
Ad avviso del Collegio, e contrariamente a quanto stabilito dal primo Giudice, gli elementi prodotti sono sufficienti al riconoscimento del rapporto di lavoro e del correlativo diritto alla retribuzione. Secondo i principi generali in materia di obbligazioni, infatti, una volta provato il contratto e dedotto l’inadempimento, è onere del debitore provare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (cfr, Cass. SSUU 13533/2001).
La società, invece, è rimasta contumace e non ha quindi fornito la prova dell’avvenuto pagamento delle retribuzioni.
Il ricorrente ha quindi diritto al pagamento in proprio favore della retribuzione indicata nell’estratto conto contributivo, sostanzialmente pari alla retribuzione del livello 3JS del CCNL Trasporti, depositato in atti, che corrisponde alle mansioni del livello 3S per i primi 30 mesi del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda invece le ulteriori deduzioni del ricorrente circa mansioni superiori, straordinari, lavoro festivo e trasferte, queste avrebbero dovuto essere supportate da elementi ulteriori, non essendo sufficienti le annotazioni sull’agenda del lavoratore prodotta in giudizio, redatte dal medesimo.
Le prove testimoniali sono state correttamente escluse dal Tribunale, poiché l’indicazione dei testi è meramente esplorativa: l’esibizione del LUL non sarebbe sufficiente ad individuare i lavoratori eventualmente informati sui fatti, dato che lo stesso ricorrente ha affermato di non conoscere personalmente alcuno dei colleghi di lavoro, e di avere lavorato esclusivamente da solo alla guida dei mezzi aziendali. Quindi non è neppure determinabile l’identità dei lavoratori a conoscenza dei fatti, per cui l’indicazione delle persone da interrogare non è specifica come previsto dall’art. 244 c.p.c., il che equivale ed una mancata indicazione dei testimoni.
Il credito dell’appellante è quindi da limitarsi alle retribuzioni ordinarie per l’inquadramento previsto nel contratto di lavoro.
Si ritiene quindi che spettino all’appellante i seguenti importi:
euro 3.304,00 a titolo di retribuzioni ordinarie; euro 550,66 ( 2/12 di 3.304,00) a titolo di ratei di tredicesima e quattordicesima ; euro 285,53 (3.854,66:13,5) a titolo di TFR per un totale di euro 4.140,19 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Circa le spese di lite del doppio grado di giudizio, queste devono essere compensate nella misura di ½ in ragione dell’accoglimento solo parziale delle domande dell’originario ricorrente, e poste a carico dell’appellata contumace per la restante quota, con distrazione a favore del difensore antistatario dell’appellante. L’intero viene liquidato, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37 e del d.m. 13 agosto 2022 n. 147, tenendo conto del valore della causa e dell’attività effettivamente svolta, in euro 2.000,00 per il primo grado e 2.000,00 per l’appello oltre spese generali e oneri di legge, su cui operare il calcolo della quota a carico dell’appellata.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lodi n. 154/2022, condanna YYY s.r.l. a corrispondere a XXX la somma lorda di euro 4.140,19, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Conferma le rimanenti statuizioni di merito della sentenza impugnata.
Condanna YYY srl a rifondere a XXX 1/2 delle spese di lite del doppio grado di giudizio liquidate nella quota in euro 2.000,00 complessivi, oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Milano, 19/04/2023
Il Giudice Ausiliario Relatore
Il Presidente
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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