N. R.G. 4328/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies C.p.c.
la seguente
SENTENZA N._784_2025_- N._R.G._00004328_2024 DEL_14_02_2025 PUBBLICATA_IL_17_02_2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4328/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa , con il patrocinio degli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec dei difensori Ricorrente contro , contumace , con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso il difensore.
Resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies C.p.c. ha convenuto in giudizio chiedendo che fosse accertata l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c. dell’atto di compravendita con cui ha alienato a la quota di proprietà corrispondente a 27/100 dei terreni siti presso il Comune di Piossasco censiti al foglio 50 nn. 102- 103-104-105-106.
Si è costituito in giudizio chiedendo in via principale che fosse accertata la validità e l’efficacia dell’atto di compravendita e, in via subordinata, di poter corrispondere una somma pari all’importo oggetto della compravendita, cedere il possesso dei beni ovvero di concedersi ipoteca volontaria sulle quote.
Attesa la ritualità della notifica all’udienza del 02.07.2024 è stata dichiarata la contumacia di e, all’udienza del 25/11/2024, previa discussione, l’adito Tribunale ha rimesso in decisione l’odierna causa.
La trattazione delle domande impone alcune brevi premesse sui fatti oggetto di causa.
I crediti vantati dall’odierna ricorrente originano dalla stipulazione di due contratti di finanziamento sottoscritti da con *** S.p.a. e con *** S.p.a.
; trattasi del contratto n. 9797331 del 13.06.2011 e del contratto n. 20061528486116 del 16.05.2011 (doc. 5, 6 ricorr.).
Tali crediti sono stati ceduti a *** S.p.a. , a a RAGIONE_SOCIALE e da ultimo all’odierna ricorrente (doc. 7,8,9 ricorr.).
A causa del mancato pagamento del dovuto ha inoltrato un sollecito di pagamento ad e, stante il perpetrarsi dell’inadempimento, ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Torino l’emissione del decreto ingiuntivo n. 6080/2023 del 09.10.2023 – n. R.G. 15897/2023 (doc. 10 ricorr.).
Il decreto è stato notificato alla debitrice in data 21.10.2023, non è stato opposto ed è stato dichiarato esecutivo dal Tribunale di Torino con decreto n. 1442/2025 del 20.02.2024 (doc. 11 ricorr.).
Con atto a rogito del Notaio dott. del 18.12.2023, rep. 56697, racc. 14292, ha alienato al proprio coniuge la quota di proprietà corrispondente a 27/100 dei terreni siti nel Comune di Piossasco catastalmente censiti al foglio 50, particelle nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA,106 stabilendo quale prezzo della vendita la corresponsione di €. 4.000,00 (doc. 12 ricorr.).
L’odierno procedimento ha ad oggetto l’azione di revocatoria ex art. 2901 c.c. i cui presupposti fondanti sono l’esistenza di un diritto di credito, o comunque di una valida ragione di credito in capo al promotore dell’azione, l’esistenza di un atto di disposizione patrimoniale che sia pregiudizievole delle ragioni creditorie in quanto determinante una modificazione giuridico- economica della situazione patrimoniale del debitore cd. eventus damni e l’atteggiamento soggettivo del debitore che si sostanzi, qualora l’atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito, nella consapevolezza e nella conoscenza del pregiudizio inferto alle ragioni creditorie cd. scientia damni. Se l’atto è a titolo oneroso, ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria, occorre che sussista anche un ulteriore presupposto ovverosia la cd. partecipatio fraudis ossia che il terzo fosse a conoscenza della dolosa preordinazione dell’alienazione del debitore.
Nell’ipotesi in cui si tratti di un atto di disposizione successivo al sorgere del credito e a titolo oneroso, come nel caso di specie, è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore e nel terzo acquirente del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni creditorie.
La domanda di deve essere accolta in quanto sussistono i presupposti stabiliti dalla legge per l’esercizio dell’azione revocatoria ex art. 2901 C.c.
Sussiste il requisito dell’eventus damni.
Va osservato che non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore in quanto è sufficiente il compimento di un atto che renda più incerto ovvero più difficile il soddisfacimento del credito;
tale atto può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa.
La rilevanza quantitativa e/o qualitativa dell’atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria;
è invece onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell’azione revocatoria, dimostrare che le proprie residue disponibilità patrimoniali siano tali da soddisfare le ragioni del creditore (Cass. 1902/2015; Id. 1896/2012).
Nel caso di specie tale pericolo di danno è rappresentato dall’atto notarile che è stato rogitato in data 18.12.2023 dinanzi al Notaio dott. (doc. 12 ricorr.).
La sussistenza di un concreto ed effettivo eventus damni deve evincersi dall’assenza di una allegazione e della prova della ricorrenza nel patrimonio di di altri beni, mobili ovvero immobili, idonei a garantire una proficua esecuzione della creditrice.
Risulta provato il requisito della scientia damni.
La consapevolezza di pregiudicare, con il trasferimento della proprietà dei terreni, le ragioni creditorie della ricorrente, deve considerarsi sussistente sia in capo alla debitrice, sia in capo al terzo acquirente.
Alla data del trasferimento, ovvero il 18.12.2023, il credito azionato da parte ricorrente risulta già sorto.
ha stipulato i contratti di finanziamento in data 13.06.2011 e in data 16.05.2011 (doc. 5,6 ricorr.);
ha recapitato un sollecito di pagamento con raccomandata in data 28.04.2023 (doc. 9 ricorr.);
il decreto ingiuntivo è stato depositato in data 09.10.2023 ed è stato notificato il 21.10.2023 (doc. 10 ricorr.).
Come già evidenziato, trattandosi di atto oneroso e successivo al sorgere del credito, l’elemento soggettivo risulta integrato dalla mera consapevolezza, che deve essere intesa come agevole conoscibilità, da parte del debitore e del terzo, di poter arrecare un pregiudizio agli interessi del creditore.
Al riguardo, non assume alcuna rilevanza né l’intenzione del debitore, di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore cd. consilium fraudis, né la partecipazione ovvero la conoscenza da parte del terzo in ordine all’intenzione fraudolenta del debitore (Cass. 7262/2000).
La sussistenza della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore è desumibile dal fatto che, secondo il canone dell’id quod plerumque accidit, deve ritenersi che i coniugi, determinandosi a trasferire la titolarità dei beni nell’immediatezza dell’emissione del decreto ingiuntivo, siano stati edotti delle reciproche situazioni finanziarie, economiche e lavorative ed abbiano avuto modo di esaminare previamente la tipologia dell’atto da stipulare, degli effetti e delle ragioni per le quali in quel dato frangente temporale abbiano deciso di procedere all’atto di vendita (Cass. 7507/2007; Cass. 15839/2005; Cass. 10430/2005; Cass. 7104/2005; Cass. 438/2002).
Posto che la prova della conoscenza del pregiudizio, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, può essere fornita anche mediante presunzioni, e che incombe sul debitore l’onere di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie, non vi è dubbio che le odierne parti resistenti abbiano avuto la consapevolezza di ledere gli interessi della ricorrente.
dal proprio canto, ha fornito la prova del rapporto di coniugio intercorrente tra producendo in giudizio il certificato di stato civile da cui risulta che sono uniti in matrimonio dal 29.08.2020 (doc. 13 ricorr. ) A ciò si aggiunga che anche nell’atto di compravendita le parti hanno fatto espresso riferimento al rapporto di coniugio (doc. 12 ricorr.).
Si legge che “la signora vende al signor , che compra in regime patrimoniale di separazione dei beni fra coniugi dichiarano i comparenti che la venditrice signora è coniuge del signor a mia richiesta i signori dichiarano di essere coniugi in regime di separazione dei beni fra coniugi” (doc. 12 ricorr.).
Infine, non solo non si rinviene alcuna valida ragione atta a giustificare lo spostamento della titolarità dei terreni in termini sia opportunità che di economicità, ma deve altresì essere valorizzato il ristretto intervallo temporale che intercorre tra la notificazione del decreto ingiuntivo, avvenuta il 21.10.2023, e il successivo atto di compravendita, di cui al rogito del 18.12.2023 (doc. 10, 12 ricorr.).
Sulla base dei motivi esposti, poiché devono ritenersi sussistenti tutti i presupposti di cui all’art. 2901 C.c., deve essere accolta la domanda di parte ricorrente.
Per l’effetto deve dichiararsi l’inefficacia, nei confronti di dell’atto di compravendita stipulato il 18/12/2023 dinanzi al Notaio Dott. , rep. 56697, racc. 14292 con cui ha alienato al proprio coniuge la quota di proprietà corrispondente a 27/100 dei terreni siti nel Comune di Piossasco catastalmente censiti al foglio 50, particella n. 102, 103, 104, 105,106.
Non occorre provvedere ad ordini di annotazione della sentenza, essendo onere della parte provvedervi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico in via solidale di e di a causa della mancata collaborazione, ha reso indispensabile agire giudizialmente.
Gli oneri di lite vanno liquidati secondo i parametri vigenti (scaglione fino ad €. 26.000,00) nei valori medi per la prima, la seconda e la quarta fase del giudizio.
Non vanno calcolate quelle della terza fase in quanto non sono state depositate memorie e non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara inefficace nei confronti di l’atto di compravendita stipulato da nata a Torino il 22.11.1970, e , nato a Rorà il 6.6.1960, in data 18.12.2023, rogito Notaio Dott. repertorio n. 56697/14292 trascritto presso l’Ufficio Provinciale di Torino il 21.12.2023 ai nn. registro part. 39996 – reg. gen. 527000 con cui ha trasferito a la proprietà della quota di 27/100 dei beni immobili di siti nel Comune di Piossasco (TO) censiti al foglio n. 50, part. n. 102-103-104-105-106;
Dichiara tenuti e condanna in solido tra loro al pagamento in favore delle spese di lite che si liquidano in €. 3.397,00 per onorari, €. 237,00 per spese, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c. Torino, 14 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?
Prenota un appuntamento.
La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.
Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.
Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.
Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.